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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
. .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Consoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G. promossa da:
I IG.ri , codice fiscale , nata a Siracusa il [...], in [...] C.F._1 proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del sig. C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
Platone n. 11; C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...]; C.F. , nata a [...] C.F._4
Siracusa il 7 ottobre 1968 e residente a [...], Controparte_3 codice fiscale , nato a [...] il [...] e residente a [...], tutti quali eredi di codice fiscale Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Siracusa il 24 marzo 2008, C.F._6
, codice fiscale nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._7 residente a [...] e codice fiscale Controparte_4
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Filisto n. 142,C tutti elettivamente domiciliati in Siracusa Via Adige n. 3 preso lo studio dall'Avv.
IO Davì giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- attori
CONTRO già ( ) con sede in Floridia, via CP_5 Controparte_6 P.IVA_1
Archimede n. 160, , in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. CP_7
elettivamente domiciliata in Siracusa via Adda n.33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
[...]
La Rocca che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gaetana Italia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
E CONTRO
(già Controparte_8 Controparte_9 più avanti anche solo corrente in Siracusa, Corso Gelone, 17 Part. IVA CP_10
in persona del Suo legale rappresentante e Direttore Generale pro tempore Dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa per separato mandato, dall'avv. Luigi Edoardo Controparte_11
Ferlito, giusta delibera di conferimento di incarico n° 452/2023 del 23.03.2023
- Convenuta
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2023 , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , tutti nella qualità di Eredi di , e Controparte_12 Controparte_3 Persona_1 Parte_3
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Siracusa, Controparte_4 [...]
(già , ed la ( già ) Controparte_8 Controparte_9 CP_5 CP_6 formulando le istanze e conclusioni, qui di seguito letteralmente trascritte: “Piaccia al Tribunale accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità, per tutte le ragioni esposte, a carico dell' ed alla Controparte_13 Controparte_14 riguardo la gestione del paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale
[...] Persona_2
BE I di Siracusa ed al ricovero dello stesso sia all'Ospedale BE I di Siracusa che presso la nei giorni 24 giugno 2007 e 25 giugno 2007 in relazione CP_6 Controparte_6 all'aggravamento delle sue condizioni di salute ed al suo successivo decesso;
per l'effetto, condannare i convenuti, all'integrale risarcimento di tutti i danni non patrimoniali derivati dalla morte del paziente, subiti dai suoi congiunti attori, nonni del deceduto, per il cui ristoro questi ultimi agiscono, secondo le diverse voci esposte nel presente atto ed, in particolare, per il danno non patrimoniale, danno biologico e morale e per il danno esistenziale, il tutto nella misura complessiva che si ricaverà dai conteggi effettuati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche in virtù dell'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022, tenuto conto della personalizzazione del danno, ed in vigore al momento della liquidazione ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Tribunale e/o che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore dello scrivente procuratore e difensore. Si chiede, altresì, la condanna dei convenuti, sussistendone i presupposti, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in misura non inferiore al 30% del danno totale richiesto.”. Con comparsa di costituzione e risposta del 08.05.2023 si è costituita la già ” CP_5 CP_6 chiedendo :” -Preliminarmente disporre lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in Contr giudizio la compagnia assicurativa nonché il Dott. Controparte_16 CP_17 per essere dagli stessi manlevata e garantita nel non temuto caso di condanna;
2-
[...]
Preliminarmente ritenere e dichiarare la improcedibilità dell'atto di citazione per omessa preventiva proposizione del procedimento di mediazione, vertendosi in una materia per la quale è previsto l'obbligo preventivo della mediazione;
3-Conseguentemente e preventivamente sospendere il giudizio de quo ed assegnare alle parti termine perentorio per la proposizione della procedura di mediazione, ponendo l'onere della medesima a carico degli attori di fatto e di diritto e, in caso di mancata proposizione della procedura di mediazione nel termine perentorio assegnato, rigettare l'atto di citazione.
4-Sempre in via preliminare accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori stante la carenza di prove circa la loro qualità di eredi del sig. nonché del sig.
5-In subordine ma sempre in via preliminare, Persona_2 Persona_1 accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito invocato dagli attori nel presente giudizio ex art. 2497 c.c.
6-In subordine nel merito rigettare tutte le richieste avanzate dagli odierni attori in quanto estranei al nucleo familiare del defunto Per_2
7-Nella denegata ipotesi in cui il decidente ritenesse sussistere i requisiti delle convivenza
[...] necessari alla liquidazione del danno invocato dagli attori, dichiarare che lo stesso deve essere pagato totalmente o, in subordine, in massima parte, dall' Controparte_8
, essendo stato dimostrato con più consulenze medico –legali che il decesso di
[...] Per_2 avvenne per una serie di concause tutte generate dai medici dell'Ospedale BE I di
[...]
Siracusa.
8-Nella non temuta ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare che ha diritto di CP_5
Co essere manlevata e garantita da in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore e dal dott. .
9-Con vittoria di spese e compensi di Controparte_17 difesa di distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari. “
Costituitasi in Giudizio l' ha contestato la domanda di parte attrice siccome Controparte_18 assolutamente infondata in fatto ed in diritto chiedendo di : “ 1) Dichiarare improcedibile l'azione della parte attrice, per le ragioni meglio esposte in atti. 2) Dichiarare la prescrizione estintiva del diritto avanzato dagli attori, per le ragioni meglio esposte nello specifico paragrafo, infra al presente atto. 3) Senza inversione dell'onere della prova, rigettare la domanda introdotta dagli attori, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto. 4) Accertare e dichiarare non dovuta la liquidazione reclamata per diritto ereditario, per le ragioni meglio esposte in atti e sempre previa acquisizione della prova sul diritto dei reclamanti. 5) In non temuta ipotesi di liquidazione del danno, a seguito di allegazione e probazione, a carico di parte attrice, individuarne la portata e la quantificazione con rigorosa aderenza agli esiti istruttori. 6) In non temuta ipotesi di responsabilità, accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità riferibili a ciascuna delle due parti convenute. 7) In non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, distinguere quelle addebitabili alla convenuta da quelle Controparte_14 addebitabili all , disapplicando l'invocata solidarietà passiva. 8) Accertare come CP_10 del tutto esagerata la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto non consona ai canoni di liquidazione previsti dalle tabelle in uso presso l'Osservatorio della Giustizia presso il Tribunale di Milano, approvate in data 28.06.2022. 9) Denegare il cumulo richiesto degli interessi con la rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio specificate nel paragrafo dedicato. 10) Con vittoria di spese e compensi di giustizia.”.
Con ordinanza del 02.09.2023 il G.I. Dott.ssa Maiore ritendo che la controversia era da ricondursi alla materia della responsabilità aquiliana e che pertanto esulava dalla competenza della seconda sezione, rimetteva gli atti al Sig. Presidente del Tribunale per la competenza tabellare interna.
Il fascicolo veniva quindi assegnato al G.I. Dott.ssa Maria Concetta Consoli, la quale fissava l'udienza di comparizione delle parti alla data del 13.06.2024 .
All'udienza fissata per la comparizione delle parti la parte attrice insisteva per la concessione dei termini di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c. mentre la convenuta insisteva per la CP_5 chiamata in garanzia, richiesta in comparsa di risposta. Cont
La convenuta di Siracusa insisteva sulla preliminare eccezione di prescrizione estintiva, sicché il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni sull' eccezione preliminare estintiva e fissava l'udienza del 27.03.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Dopo un rinvio richiesto dalle parti per il bonario componimento, all'udienza del 21.11.2025 il procuratore degli attori dichiarava di rinunciare alla domanda. La rinuncia veniva accettata dai procuratori delle parti convenute. Le parti pertanto chiedevano pertanto dichiararsi la “cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese di lite.
Ciò chiarito, deve dichiararsi “ la cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della Giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
_ la pronuncia di “ cessazione della materia del contendere “ costituisce , nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-Nel caso di specie , deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che parte attrice ha rinunciato alla domanda e che parte convenuta ha accettato la rinuncia Anche nel caso di declatoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “ soccombenza virtuale”
- Nel caso di specie, tuttavia, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti all'udienza del
21.11.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente decidendo, nella causa iscritta al N.713/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali ai sensi dell'art 92 II coma c.p.c
Così deciso in Siracusa il 30.11.2025
Il Giudice
Dr ssa Maria Concetta Consoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Consoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G. promossa da:
I IG.ri , codice fiscale , nata a Siracusa il [...], in [...] C.F._1 proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del sig. C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
Platone n. 11; C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...]; C.F. , nata a [...] C.F._4
Siracusa il 7 ottobre 1968 e residente a [...], Controparte_3 codice fiscale , nato a [...] il [...] e residente a [...], tutti quali eredi di codice fiscale Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Siracusa il 24 marzo 2008, C.F._6
, codice fiscale nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._7 residente a [...] e codice fiscale Controparte_4
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Filisto n. 142,C tutti elettivamente domiciliati in Siracusa Via Adige n. 3 preso lo studio dall'Avv.
IO Davì giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- attori
CONTRO già ( ) con sede in Floridia, via CP_5 Controparte_6 P.IVA_1
Archimede n. 160, , in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. CP_7
elettivamente domiciliata in Siracusa via Adda n.33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
[...]
La Rocca che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gaetana Italia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
E CONTRO
(già Controparte_8 Controparte_9 più avanti anche solo corrente in Siracusa, Corso Gelone, 17 Part. IVA CP_10
in persona del Suo legale rappresentante e Direttore Generale pro tempore Dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa per separato mandato, dall'avv. Luigi Edoardo Controparte_11
Ferlito, giusta delibera di conferimento di incarico n° 452/2023 del 23.03.2023
- Convenuta
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2023 , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , tutti nella qualità di Eredi di , e Controparte_12 Controparte_3 Persona_1 Parte_3
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Siracusa, Controparte_4 [...]
(già , ed la ( già ) Controparte_8 Controparte_9 CP_5 CP_6 formulando le istanze e conclusioni, qui di seguito letteralmente trascritte: “Piaccia al Tribunale accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità, per tutte le ragioni esposte, a carico dell' ed alla Controparte_13 Controparte_14 riguardo la gestione del paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale
[...] Persona_2
BE I di Siracusa ed al ricovero dello stesso sia all'Ospedale BE I di Siracusa che presso la nei giorni 24 giugno 2007 e 25 giugno 2007 in relazione CP_6 Controparte_6 all'aggravamento delle sue condizioni di salute ed al suo successivo decesso;
per l'effetto, condannare i convenuti, all'integrale risarcimento di tutti i danni non patrimoniali derivati dalla morte del paziente, subiti dai suoi congiunti attori, nonni del deceduto, per il cui ristoro questi ultimi agiscono, secondo le diverse voci esposte nel presente atto ed, in particolare, per il danno non patrimoniale, danno biologico e morale e per il danno esistenziale, il tutto nella misura complessiva che si ricaverà dai conteggi effettuati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche in virtù dell'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022, tenuto conto della personalizzazione del danno, ed in vigore al momento della liquidazione ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Tribunale e/o che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore dello scrivente procuratore e difensore. Si chiede, altresì, la condanna dei convenuti, sussistendone i presupposti, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in misura non inferiore al 30% del danno totale richiesto.”. Con comparsa di costituzione e risposta del 08.05.2023 si è costituita la già ” CP_5 CP_6 chiedendo :” -Preliminarmente disporre lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in Contr giudizio la compagnia assicurativa nonché il Dott. Controparte_16 CP_17 per essere dagli stessi manlevata e garantita nel non temuto caso di condanna;
2-
[...]
Preliminarmente ritenere e dichiarare la improcedibilità dell'atto di citazione per omessa preventiva proposizione del procedimento di mediazione, vertendosi in una materia per la quale è previsto l'obbligo preventivo della mediazione;
3-Conseguentemente e preventivamente sospendere il giudizio de quo ed assegnare alle parti termine perentorio per la proposizione della procedura di mediazione, ponendo l'onere della medesima a carico degli attori di fatto e di diritto e, in caso di mancata proposizione della procedura di mediazione nel termine perentorio assegnato, rigettare l'atto di citazione.
4-Sempre in via preliminare accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori stante la carenza di prove circa la loro qualità di eredi del sig. nonché del sig.
5-In subordine ma sempre in via preliminare, Persona_2 Persona_1 accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito invocato dagli attori nel presente giudizio ex art. 2497 c.c.
6-In subordine nel merito rigettare tutte le richieste avanzate dagli odierni attori in quanto estranei al nucleo familiare del defunto Per_2
7-Nella denegata ipotesi in cui il decidente ritenesse sussistere i requisiti delle convivenza
[...] necessari alla liquidazione del danno invocato dagli attori, dichiarare che lo stesso deve essere pagato totalmente o, in subordine, in massima parte, dall' Controparte_8
, essendo stato dimostrato con più consulenze medico –legali che il decesso di
[...] Per_2 avvenne per una serie di concause tutte generate dai medici dell'Ospedale BE I di
[...]
Siracusa.
8-Nella non temuta ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare che ha diritto di CP_5
Co essere manlevata e garantita da in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore e dal dott. .
9-Con vittoria di spese e compensi di Controparte_17 difesa di distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari. “
Costituitasi in Giudizio l' ha contestato la domanda di parte attrice siccome Controparte_18 assolutamente infondata in fatto ed in diritto chiedendo di : “ 1) Dichiarare improcedibile l'azione della parte attrice, per le ragioni meglio esposte in atti. 2) Dichiarare la prescrizione estintiva del diritto avanzato dagli attori, per le ragioni meglio esposte nello specifico paragrafo, infra al presente atto. 3) Senza inversione dell'onere della prova, rigettare la domanda introdotta dagli attori, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto. 4) Accertare e dichiarare non dovuta la liquidazione reclamata per diritto ereditario, per le ragioni meglio esposte in atti e sempre previa acquisizione della prova sul diritto dei reclamanti. 5) In non temuta ipotesi di liquidazione del danno, a seguito di allegazione e probazione, a carico di parte attrice, individuarne la portata e la quantificazione con rigorosa aderenza agli esiti istruttori. 6) In non temuta ipotesi di responsabilità, accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità riferibili a ciascuna delle due parti convenute. 7) In non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, distinguere quelle addebitabili alla convenuta da quelle Controparte_14 addebitabili all , disapplicando l'invocata solidarietà passiva. 8) Accertare come CP_10 del tutto esagerata la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto non consona ai canoni di liquidazione previsti dalle tabelle in uso presso l'Osservatorio della Giustizia presso il Tribunale di Milano, approvate in data 28.06.2022. 9) Denegare il cumulo richiesto degli interessi con la rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio specificate nel paragrafo dedicato. 10) Con vittoria di spese e compensi di giustizia.”.
Con ordinanza del 02.09.2023 il G.I. Dott.ssa Maiore ritendo che la controversia era da ricondursi alla materia della responsabilità aquiliana e che pertanto esulava dalla competenza della seconda sezione, rimetteva gli atti al Sig. Presidente del Tribunale per la competenza tabellare interna.
Il fascicolo veniva quindi assegnato al G.I. Dott.ssa Maria Concetta Consoli, la quale fissava l'udienza di comparizione delle parti alla data del 13.06.2024 .
All'udienza fissata per la comparizione delle parti la parte attrice insisteva per la concessione dei termini di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c. mentre la convenuta insisteva per la CP_5 chiamata in garanzia, richiesta in comparsa di risposta. Cont
La convenuta di Siracusa insisteva sulla preliminare eccezione di prescrizione estintiva, sicché il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni sull' eccezione preliminare estintiva e fissava l'udienza del 27.03.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Dopo un rinvio richiesto dalle parti per il bonario componimento, all'udienza del 21.11.2025 il procuratore degli attori dichiarava di rinunciare alla domanda. La rinuncia veniva accettata dai procuratori delle parti convenute. Le parti pertanto chiedevano pertanto dichiararsi la “cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese di lite.
Ciò chiarito, deve dichiararsi “ la cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della Giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
_ la pronuncia di “ cessazione della materia del contendere “ costituisce , nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-Nel caso di specie , deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che parte attrice ha rinunciato alla domanda e che parte convenuta ha accettato la rinuncia Anche nel caso di declatoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “ soccombenza virtuale”
- Nel caso di specie, tuttavia, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti all'udienza del
21.11.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente decidendo, nella causa iscritta al N.713/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali ai sensi dell'art 92 II coma c.p.c
Così deciso in Siracusa il 30.11.2025
Il Giudice
Dr ssa Maria Concetta Consoli