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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8861/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CALVO FABRIZIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to BATTIATO MARIA Controparte_1
OS , (C.F.: PEC t) in C.F._1 Email_1 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in rep. N. 37875/7313 del Per_1 CP_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' ; CP_2
resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
All'udienza del 16 settembre 2025 trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, parte ricorrente concludeva come d a note in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 esponeva: Parte_1
1 di essere titolare della pensione n. 044-210007001190 Cat. INVCIV;
che con provvedimento n. 66494795333-7del 19.3.24 l' , sede di Catania, le aveva CP_1 comunicato che, in relazione al periodo 1.1.2021/30.4.24, aveva ricevuto un pagamento non dovuto su tale pensione per un importo complessivo di € 50.202,12, chiedendo la restituzione della somma in discussione con riliquidazione della pensione;
che il preteso indebito era scaturito dalla circostanza – appresa dall'esponente soltanto dopo la notifica dei provvedimenti contestati – che l'istante, percettrice della prestazione in discussione, non si era presentata alla visita di verifica del 17.12.20 e che inoltre avrebbe ricevuto la maggiorazione sociale e quella di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001, non spettanti a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
L' non le aveva più corrisposto, a far data dal 1° aprile 2024, l'indennità di accompagnamento CP_1 né la pensione.
Sosteneva di non dover restituire alcunchè e di avere altresì diritto al ripristino della corresponsione dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'ulteriore prestazione di cui si compone la pensione a far data dal 1° aprile 2024.
Deduceva di essere affetta da “sclerosi multipla (E.D.S.S. = 6.0) ad incidenza funzionale”, come emergeva dal verbale di accertamento del 27.6.18, sulla scorta del quale l' le aveva erogato CP_1
l'indennità di accompagnamento fino a marzo del 2024;
che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 80/2006 (di conversione del D.L. n. 4/2006) «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.»;
2 che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, era poi stato individuato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
che tra le patologie in questione, rientrano “le atassie (cfr. n. 8 dell'elenco anzidetto: “Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale e periferica”)”, e dunque anche la sclerosi multipla ad incidenza funzionale, dalla quale è affetta.
Da tanto discendeva che nessuna visita di verifica l' avrebbe potuto disporre nei suoi confronti CP_1
e di conseguenza nessun “blocco” dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento avrebbe potuto disporre, insussistente il contestato indebito.
In subordine, osservava che la lettera di convocazione alla visita di verifica non le era mai pervenuta;
che aveva percepito la somma richiesta in ripetizione in assoluta buona fede;
che, secondo la previsione dell'art. 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009, l' - accertata la CP_1 permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e, in caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari – avrebbe dovuto fare applicazione dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 ai sensi del quale “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.L. n. 112/2008 “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata CP_1 notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della CP_1 provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide
3 le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.
Atteso che ella era affetta da patologia irreversibile, l' avrebbe dovuto procedere CP_1 obbligatoriamente alla visita domiciliare.
In ogni caso, in via ulteriormente subordinata, anche a non voler reputare l'anzidetta patologia come irreversibile, constatato che l'istante non si era presentata per essere sottoposta alla visita medica di verifica, l' , in ossequio alla norma più sopra richiamata, avrebbe dovuto tempestivamente CP_1 sospendere il pagamento della prestazione, notificare il provvedimento di sospensione alla ricorrente e, solo in mancanza delle giustificazioni della predetta, avrebbe potuto provvedere alla revoca della provvidenza.
Neppure era stata percepita indebitamente l'ulteriore prestazione di cui si componeva la pensione della quale era titolare, né, tantomeno, la maggiorazione sociale e quella prevista dall'art. 38 della
L. n. 448/2001.
L'istituto non specificava quali pretesi redditi, di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, avrebbero generato l'indebito; redditi che invero ella aveva percepito in misura tale da escludere il suo diritto alla maggiorazione sociale e quella prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001.
Non trovava comunque nella specie applicazione la generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, quanto piuttosto la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, come asserito sia dalla giurisprudenza di legittimità che costituzionale.
Aggiungeva che il comma 10 bis, dell'art. 35 del d.l. n. 207 del 2008, dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
4 titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
In caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'art. 13, co. 6, lettera c), l. n. 122/10 prevede, poi, che, l'Ente proceda, dapprima, alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_2 dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.
Da quanto sopra discende che il provvedimento di sospensione deve essere notificato al percettore della prestazione onde consentirgli di sanare l'omissione.
Riferiva infine che in data 6.5.24 aveva presentato al competente Comitato Provinciale CP_1 ricorso, senza riscontro alcuno.
Concludeva chiedendo :
“disapplicato, in quanto illegittimo, ogni provvedimento in senso contrario dell' resistente, CP_2
- in via principale: ritenere e dichiarare che la ricorrente, per le ragioni esposte in premessa, non è debitrice, nei confronti dell' della somma di € 50.202,12, né di alcun altro importo;
CP_1
5 -ritenere e dichiarare, altresì, che la ricorrente ha diritto al ripristino del pagamento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'ulteriore prestazione di cui si compone la pensione di cui è titolare (con le relative maggiorazioni), a far data dal 1° aprile 2024 e, conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 ripristinare il pagamento di dette indennità e prestazione, in favore dell'istante, con la decorrenza appena indicata, nonché a corrisponderle rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
- in subordine, ritenere e dichiarare che, per le ragioni evidenziate in narrativa, la ricorrente non
è, comunque, debitrice, nei confronti dell' della somma di € 50.202,12, né di alcun altro CP_1 importo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con memoria del 11 dicembre 2024 si è costituito l e ha dedotto che il riconoscimento della CP_1 indennità di accompagnamento scaturisce dal verbale n. 3930776601422 avente giudizio finale di
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) e revisione al 04/2020”;
che con lettera raccomandata del 20.11.20 controparte veniva invitata a presentarsi a visita medica giusta missiva con ricevuta di ritorno;
visita cui non si presentava senza dare giustificazione alcuna;
che nel caso di convocazione a visita di revisione o per controlli straordinari, è indispensabile presentarsi o spedire la documentazione sanitaria richiesta per far valere il diritto all'esonero per patologia;
che nel caso a mano la ricorrente aveva presentato nuova domanda di invalidità civile in data
30/04/2024, e le era stato riconosciuto il solo stato di “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
Quanto al contestato indebito, evidenziava l'inapplicabilità nelle ipotesi di indebito assistenziale, come quella in esame, della richiamata normativa sulla irripetibilità dell'indebito previdenziale.
Non poteva nel caso di specie farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Ricorreva il diritto dell' di ripetere quanto corrisposto indebitamente in Controparte_3 assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
6 Nel caso di specie controparte beneficiava di prestazione assistenziale riconosciuta ad esito di verbale che prevedeva una revisione del requisito sanitario al mese di aprile del 2020. Nessuna buona fede e/o affidamento tutelabili era ravvisabile essendo stata la ricorrente, a conoscenza, fin da subito, della condizione della revisione ad aprile 2020.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, confermando il credito dell' o comunque ogni altro credito che sarà accertato in CP_1 subordine, in corso di causa, di cui si chiede condanna o in subordine l'accertamento con riserva di recuperare nelle sedi opportune. Rigettare ogni domanda di condanna al ripristino della prestazione per la verificata decadenza dall'impugnativa del verbale di visita medica del 30.4.24 o comunque per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di ATP, Spese, competenze ed onorari vinti come per legge”.
Disposta la trattazione dell'udienza del 16 settembre 2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note conclusive depositate da parte ricorrente;
in forza della documentazione versata in atti e non occorrendo alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
1.Sulla parziale cessazione della materia del contendere
Va in via preliminare dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che è sopravvenuto l'esito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo iscritto al n.
11707/2024 R.G. dinanzi a questo Ufficio, introdotto dalla sig.ra avverso il diniego Pt_1 dell'indennità di accompagnamento, a seguito di nuova domanda amministrativa del 30 aprile 2024.
In quella sede, come risulta dal decreto di estinzione del 13/14 marzo 2025, versato in atti, l' CP_1 ha provveduto, in via di autotutela, a riconoscere pienamente il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, riconoscendola invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)".
2. Sull'indebito pensionistico e sulle relative maggiorazioni
Va ancora in primo luogo osservato in ordine all'indebito afferente la pensione e le relative maggiorazioni che l' , costituendosi in giudizio, non ha contro dedotto né chiarito le ragioni CP_2 del suddetto presunto indebito a fronte delle precise contestazioni in merito svolte dalla ricorrente.
7 Come si evince dal provvedimento impugnato è stato richiesto alla di restituire somme anche Pt_1 in ragione della percezione indebita di maggiorazione non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia né dal suddetto provvedimento, né dalla comunicazione di riliquidazione dalla quale si desume che l'importo oggetto di ripetizione per tale causale è pari a euro 29.177,11 è dato desumere il limite reddituale superato e quali siano i cespiti considerati.
Neanche nella presente sede l' , e già in sede amministrativa - non avendo sortito esito alcuno CP_1 il ricorso amministrativo proposto - ha offerto elementi volti a ricostruire i motivi del suddetto presunto indebito o ad offrire elementi di riscontro in forza dei quali procedere alle necessarie verifiche, dovendo ritenersi pertanto inconfutata la doglianza di parte ricorrente e non dovute le somme pretese in ripetizione, per le causali in discussione pari come detto a euro 29.177,06 come da riliquidazione di cui euro 13.423,95 per conguaglio prestazione e euro 15.753,11 per maggiorazione aumento sociale.
3. Sull'indebito afferente l'indennità di accompagnamento
Risulta dalla documentazione versata in atti che con verbale della Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile del 27.6.2018 la ricorrente veniva riconosciuta totalmente inabile ed in condizioni tali da giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento con revisione all'aprile 2020.
Si evince ancora dagli atti che la prestazione veniva sospesa ed infine revocata con decorrenza
1.1.2021 per mancata presentazione a visita di revisione.
Sostiene parte ricorrente: a) di non essere tenuta a sottoporsi a revisione per essere la patologia dalla quale è affetta irreversibile;
b) che doveva al più essere soggetta a visita domiciliare;
c) che non ha ricevuto alcuna convocazione a visita.
Ciò posto, va innanzitutto considerato che a fronte del verbale della Commissione, che espressamente prevedeva la revisione, sarebbe stato onere della beneficiaria, a pena di decadenza, impugnare il suddetto verbale nel previsto termine decadenziale di sei mesi dalla comunicazione facendo in quella sede valere le ragioni ora qui spese, in ordine alla non rivedibilità della sua condizione e della irreversibilità del suo stato, in considerazione della grave patologia dalla quale è affetta, tale da meritare il definitivo riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, senza revisione.
8 D'altro verso risulta smentita dalla documentazione prodotta dall' l'omessa ricezione della CP_1 convocazione a visita, come da parte ricorrente dedotto.
L' ha documentato di avere inviato alla odierna ricorrente invito, del 10 novembre 2020, a CP_1 visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari - art. 20, comma 2, legge n.102/2009 e art. 25, comma 6 bis, legge n.114/2014, con espresso avviso che la mancata presentazione a visita avrebbe determinato la revoca della prestazione e che laddove la destinataria non fosse stata in grado di recarsi a visita (“Se si trovasse nell'impossibilità di recarsi alla visita per impedimento fisico dovuto a condizioni di intrasportabilità, dovrà far pervenire, entro tale data, una richiesta di visita domiciliare, adeguatamente motivata da certificazione medica”) avrebbe potuto richiedere di essere sottoposta a verifica presso il suo domicilio.
Risulta ancora documentato dall' che la suddetta comunicazione è stata recapitata alla CP_2 ricorrente, come risulta dall'Avviso di Ricevimento restituito al mittente per compiuta giacenza il
30.12.2020.
Tanto premesso, deve in linea teorica osservarsi che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008) (cfr. Cass. 28771/2018).
Con riguardo all'indebito assistenziale dunque non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili).
9 Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile.
Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte
Cost. n. 39/1993, n. 431/1993).
In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione non dovuta, a meno che non ricorrano elementi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed inesistenti esigenze assistenziali o di dolo comprovato.
Ricorrono tuttavia i presupposti per la ripetizione dell'indebito quando esso scaturisca, come nella specie, dalla impossibilità di acclarare la persistenza dei presupposti per il permanere del riconosciuto beneficio, in ragione di una condotta di mancata collaborazione da parte dell'assistita che pur avvertita del riconoscimento di una prestazione “a scadere” in ragione della disposta revisione – sul punto non contestata nel previsto termine di decadenza - non si presenti a visita pur se debitamente avvisata delle conseguenze della mancata sottoposizione a verifica.
Al fine della dedotta illegittimità della ripetizione dell'indebito in discussione andava, piuttosto, dimostrata la buona fede dell'accipiens tale da comprovare il legittimo affidamento in ordine al definitivo diritto alla erogazione della prestazione assistenziale.
10 4. Tanto premesso, deve concludersi nel senso che, nel caso in esame, se alcun indebito può ritenersi sussistere quanto alla prestazione pensionistica e alla relativa maggiorazione, legittimo è invece il disposto recupero da parte dell' dei ratei della indennità di accompagnamento CP_1 corrisposto dal 1gennaio 2021 al 30 aprile 2024.
5. In ragione della peculiarità e complessità del caso, considerata la parziale fondatezza della prospettazione attorea e la sopravvenuta cessazione del contendere quanto alla domanda di ripristino della erogazione della indennità di accompagnamento su nuova domanda, ricorrono giuste ragioni per compensare parzialmente le spese di lite, che per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al riconoscimento dei presupposti medico legali funzionali al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.4.2024 e dunque al ripristino della prestazione;
dichiara illegittimo il provvedimento di riliquidazione del 19.3.2024 e di determinazione CP_ dell'indebito emesso dall' in data per l'importo di euro 29.177,06 per le ragioni di cui in parte motiva, con diritto della parte ricorrente alla percezione della pensione e delle relative maggiorazioni dal 1 aprile 2024 al soddisfo oltre interessi;
rigetta nel resto;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico dell' e liquida in CP_1 favore del ricorrente in euro 1.645,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore del'avv.to Fabrizio Calvo.
Così deciso in Catania il 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU RE
11
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8861/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CALVO FABRIZIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to BATTIATO MARIA Controparte_1
OS , (C.F.: PEC t) in C.F._1 Email_1 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in rep. N. 37875/7313 del Per_1 CP_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' ; CP_2
resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
All'udienza del 16 settembre 2025 trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, parte ricorrente concludeva come d a note in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 esponeva: Parte_1
1 di essere titolare della pensione n. 044-210007001190 Cat. INVCIV;
che con provvedimento n. 66494795333-7del 19.3.24 l' , sede di Catania, le aveva CP_1 comunicato che, in relazione al periodo 1.1.2021/30.4.24, aveva ricevuto un pagamento non dovuto su tale pensione per un importo complessivo di € 50.202,12, chiedendo la restituzione della somma in discussione con riliquidazione della pensione;
che il preteso indebito era scaturito dalla circostanza – appresa dall'esponente soltanto dopo la notifica dei provvedimenti contestati – che l'istante, percettrice della prestazione in discussione, non si era presentata alla visita di verifica del 17.12.20 e che inoltre avrebbe ricevuto la maggiorazione sociale e quella di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001, non spettanti a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
L' non le aveva più corrisposto, a far data dal 1° aprile 2024, l'indennità di accompagnamento CP_1 né la pensione.
Sosteneva di non dover restituire alcunchè e di avere altresì diritto al ripristino della corresponsione dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'ulteriore prestazione di cui si compone la pensione a far data dal 1° aprile 2024.
Deduceva di essere affetta da “sclerosi multipla (E.D.S.S. = 6.0) ad incidenza funzionale”, come emergeva dal verbale di accertamento del 27.6.18, sulla scorta del quale l' le aveva erogato CP_1
l'indennità di accompagnamento fino a marzo del 2024;
che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 80/2006 (di conversione del D.L. n. 4/2006) «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.»;
2 che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, era poi stato individuato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
che tra le patologie in questione, rientrano “le atassie (cfr. n. 8 dell'elenco anzidetto: “Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale e periferica”)”, e dunque anche la sclerosi multipla ad incidenza funzionale, dalla quale è affetta.
Da tanto discendeva che nessuna visita di verifica l' avrebbe potuto disporre nei suoi confronti CP_1
e di conseguenza nessun “blocco” dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento avrebbe potuto disporre, insussistente il contestato indebito.
In subordine, osservava che la lettera di convocazione alla visita di verifica non le era mai pervenuta;
che aveva percepito la somma richiesta in ripetizione in assoluta buona fede;
che, secondo la previsione dell'art. 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009, l' - accertata la CP_1 permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e, in caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari – avrebbe dovuto fare applicazione dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 ai sensi del quale “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.L. n. 112/2008 “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata CP_1 notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della CP_1 provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide
3 le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.
Atteso che ella era affetta da patologia irreversibile, l' avrebbe dovuto procedere CP_1 obbligatoriamente alla visita domiciliare.
In ogni caso, in via ulteriormente subordinata, anche a non voler reputare l'anzidetta patologia come irreversibile, constatato che l'istante non si era presentata per essere sottoposta alla visita medica di verifica, l' , in ossequio alla norma più sopra richiamata, avrebbe dovuto tempestivamente CP_1 sospendere il pagamento della prestazione, notificare il provvedimento di sospensione alla ricorrente e, solo in mancanza delle giustificazioni della predetta, avrebbe potuto provvedere alla revoca della provvidenza.
Neppure era stata percepita indebitamente l'ulteriore prestazione di cui si componeva la pensione della quale era titolare, né, tantomeno, la maggiorazione sociale e quella prevista dall'art. 38 della
L. n. 448/2001.
L'istituto non specificava quali pretesi redditi, di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, avrebbero generato l'indebito; redditi che invero ella aveva percepito in misura tale da escludere il suo diritto alla maggiorazione sociale e quella prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001.
Non trovava comunque nella specie applicazione la generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, quanto piuttosto la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, come asserito sia dalla giurisprudenza di legittimità che costituzionale.
Aggiungeva che il comma 10 bis, dell'art. 35 del d.l. n. 207 del 2008, dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
4 titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
In caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'art. 13, co. 6, lettera c), l. n. 122/10 prevede, poi, che, l'Ente proceda, dapprima, alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_2 dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.
Da quanto sopra discende che il provvedimento di sospensione deve essere notificato al percettore della prestazione onde consentirgli di sanare l'omissione.
Riferiva infine che in data 6.5.24 aveva presentato al competente Comitato Provinciale CP_1 ricorso, senza riscontro alcuno.
Concludeva chiedendo :
“disapplicato, in quanto illegittimo, ogni provvedimento in senso contrario dell' resistente, CP_2
- in via principale: ritenere e dichiarare che la ricorrente, per le ragioni esposte in premessa, non è debitrice, nei confronti dell' della somma di € 50.202,12, né di alcun altro importo;
CP_1
5 -ritenere e dichiarare, altresì, che la ricorrente ha diritto al ripristino del pagamento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'ulteriore prestazione di cui si compone la pensione di cui è titolare (con le relative maggiorazioni), a far data dal 1° aprile 2024 e, conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 ripristinare il pagamento di dette indennità e prestazione, in favore dell'istante, con la decorrenza appena indicata, nonché a corrisponderle rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
- in subordine, ritenere e dichiarare che, per le ragioni evidenziate in narrativa, la ricorrente non
è, comunque, debitrice, nei confronti dell' della somma di € 50.202,12, né di alcun altro CP_1 importo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con memoria del 11 dicembre 2024 si è costituito l e ha dedotto che il riconoscimento della CP_1 indennità di accompagnamento scaturisce dal verbale n. 3930776601422 avente giudizio finale di
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) e revisione al 04/2020”;
che con lettera raccomandata del 20.11.20 controparte veniva invitata a presentarsi a visita medica giusta missiva con ricevuta di ritorno;
visita cui non si presentava senza dare giustificazione alcuna;
che nel caso di convocazione a visita di revisione o per controlli straordinari, è indispensabile presentarsi o spedire la documentazione sanitaria richiesta per far valere il diritto all'esonero per patologia;
che nel caso a mano la ricorrente aveva presentato nuova domanda di invalidità civile in data
30/04/2024, e le era stato riconosciuto il solo stato di “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
Quanto al contestato indebito, evidenziava l'inapplicabilità nelle ipotesi di indebito assistenziale, come quella in esame, della richiamata normativa sulla irripetibilità dell'indebito previdenziale.
Non poteva nel caso di specie farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Ricorreva il diritto dell' di ripetere quanto corrisposto indebitamente in Controparte_3 assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
6 Nel caso di specie controparte beneficiava di prestazione assistenziale riconosciuta ad esito di verbale che prevedeva una revisione del requisito sanitario al mese di aprile del 2020. Nessuna buona fede e/o affidamento tutelabili era ravvisabile essendo stata la ricorrente, a conoscenza, fin da subito, della condizione della revisione ad aprile 2020.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, confermando il credito dell' o comunque ogni altro credito che sarà accertato in CP_1 subordine, in corso di causa, di cui si chiede condanna o in subordine l'accertamento con riserva di recuperare nelle sedi opportune. Rigettare ogni domanda di condanna al ripristino della prestazione per la verificata decadenza dall'impugnativa del verbale di visita medica del 30.4.24 o comunque per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di ATP, Spese, competenze ed onorari vinti come per legge”.
Disposta la trattazione dell'udienza del 16 settembre 2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note conclusive depositate da parte ricorrente;
in forza della documentazione versata in atti e non occorrendo alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
1.Sulla parziale cessazione della materia del contendere
Va in via preliminare dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che è sopravvenuto l'esito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo iscritto al n.
11707/2024 R.G. dinanzi a questo Ufficio, introdotto dalla sig.ra avverso il diniego Pt_1 dell'indennità di accompagnamento, a seguito di nuova domanda amministrativa del 30 aprile 2024.
In quella sede, come risulta dal decreto di estinzione del 13/14 marzo 2025, versato in atti, l' CP_1 ha provveduto, in via di autotutela, a riconoscere pienamente il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, riconoscendola invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)".
2. Sull'indebito pensionistico e sulle relative maggiorazioni
Va ancora in primo luogo osservato in ordine all'indebito afferente la pensione e le relative maggiorazioni che l' , costituendosi in giudizio, non ha contro dedotto né chiarito le ragioni CP_2 del suddetto presunto indebito a fronte delle precise contestazioni in merito svolte dalla ricorrente.
7 Come si evince dal provvedimento impugnato è stato richiesto alla di restituire somme anche Pt_1 in ragione della percezione indebita di maggiorazione non spettante a causa dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia né dal suddetto provvedimento, né dalla comunicazione di riliquidazione dalla quale si desume che l'importo oggetto di ripetizione per tale causale è pari a euro 29.177,11 è dato desumere il limite reddituale superato e quali siano i cespiti considerati.
Neanche nella presente sede l' , e già in sede amministrativa - non avendo sortito esito alcuno CP_1 il ricorso amministrativo proposto - ha offerto elementi volti a ricostruire i motivi del suddetto presunto indebito o ad offrire elementi di riscontro in forza dei quali procedere alle necessarie verifiche, dovendo ritenersi pertanto inconfutata la doglianza di parte ricorrente e non dovute le somme pretese in ripetizione, per le causali in discussione pari come detto a euro 29.177,06 come da riliquidazione di cui euro 13.423,95 per conguaglio prestazione e euro 15.753,11 per maggiorazione aumento sociale.
3. Sull'indebito afferente l'indennità di accompagnamento
Risulta dalla documentazione versata in atti che con verbale della Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile del 27.6.2018 la ricorrente veniva riconosciuta totalmente inabile ed in condizioni tali da giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento con revisione all'aprile 2020.
Si evince ancora dagli atti che la prestazione veniva sospesa ed infine revocata con decorrenza
1.1.2021 per mancata presentazione a visita di revisione.
Sostiene parte ricorrente: a) di non essere tenuta a sottoporsi a revisione per essere la patologia dalla quale è affetta irreversibile;
b) che doveva al più essere soggetta a visita domiciliare;
c) che non ha ricevuto alcuna convocazione a visita.
Ciò posto, va innanzitutto considerato che a fronte del verbale della Commissione, che espressamente prevedeva la revisione, sarebbe stato onere della beneficiaria, a pena di decadenza, impugnare il suddetto verbale nel previsto termine decadenziale di sei mesi dalla comunicazione facendo in quella sede valere le ragioni ora qui spese, in ordine alla non rivedibilità della sua condizione e della irreversibilità del suo stato, in considerazione della grave patologia dalla quale è affetta, tale da meritare il definitivo riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, senza revisione.
8 D'altro verso risulta smentita dalla documentazione prodotta dall' l'omessa ricezione della CP_1 convocazione a visita, come da parte ricorrente dedotto.
L' ha documentato di avere inviato alla odierna ricorrente invito, del 10 novembre 2020, a CP_1 visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari - art. 20, comma 2, legge n.102/2009 e art. 25, comma 6 bis, legge n.114/2014, con espresso avviso che la mancata presentazione a visita avrebbe determinato la revoca della prestazione e che laddove la destinataria non fosse stata in grado di recarsi a visita (“Se si trovasse nell'impossibilità di recarsi alla visita per impedimento fisico dovuto a condizioni di intrasportabilità, dovrà far pervenire, entro tale data, una richiesta di visita domiciliare, adeguatamente motivata da certificazione medica”) avrebbe potuto richiedere di essere sottoposta a verifica presso il suo domicilio.
Risulta ancora documentato dall' che la suddetta comunicazione è stata recapitata alla CP_2 ricorrente, come risulta dall'Avviso di Ricevimento restituito al mittente per compiuta giacenza il
30.12.2020.
Tanto premesso, deve in linea teorica osservarsi che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008) (cfr. Cass. 28771/2018).
Con riguardo all'indebito assistenziale dunque non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili).
9 Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile.
Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte
Cost. n. 39/1993, n. 431/1993).
In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione non dovuta, a meno che non ricorrano elementi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed inesistenti esigenze assistenziali o di dolo comprovato.
Ricorrono tuttavia i presupposti per la ripetizione dell'indebito quando esso scaturisca, come nella specie, dalla impossibilità di acclarare la persistenza dei presupposti per il permanere del riconosciuto beneficio, in ragione di una condotta di mancata collaborazione da parte dell'assistita che pur avvertita del riconoscimento di una prestazione “a scadere” in ragione della disposta revisione – sul punto non contestata nel previsto termine di decadenza - non si presenti a visita pur se debitamente avvisata delle conseguenze della mancata sottoposizione a verifica.
Al fine della dedotta illegittimità della ripetizione dell'indebito in discussione andava, piuttosto, dimostrata la buona fede dell'accipiens tale da comprovare il legittimo affidamento in ordine al definitivo diritto alla erogazione della prestazione assistenziale.
10 4. Tanto premesso, deve concludersi nel senso che, nel caso in esame, se alcun indebito può ritenersi sussistere quanto alla prestazione pensionistica e alla relativa maggiorazione, legittimo è invece il disposto recupero da parte dell' dei ratei della indennità di accompagnamento CP_1 corrisposto dal 1gennaio 2021 al 30 aprile 2024.
5. In ragione della peculiarità e complessità del caso, considerata la parziale fondatezza della prospettazione attorea e la sopravvenuta cessazione del contendere quanto alla domanda di ripristino della erogazione della indennità di accompagnamento su nuova domanda, ricorrono giuste ragioni per compensare parzialmente le spese di lite, che per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al riconoscimento dei presupposti medico legali funzionali al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.4.2024 e dunque al ripristino della prestazione;
dichiara illegittimo il provvedimento di riliquidazione del 19.3.2024 e di determinazione CP_ dell'indebito emesso dall' in data per l'importo di euro 29.177,06 per le ragioni di cui in parte motiva, con diritto della parte ricorrente alla percezione della pensione e delle relative maggiorazioni dal 1 aprile 2024 al soddisfo oltre interessi;
rigetta nel resto;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico dell' e liquida in CP_1 favore del ricorrente in euro 1.645,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore del'avv.to Fabrizio Calvo.
Così deciso in Catania il 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU RE
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