Art. 2.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unita' sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unita' sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.