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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEH21000120 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1078/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico l'11/11/2024 l'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TEH21000120, emesso dalla Direzione Provinciale di Benevento dell' Agenzia delle Entrate e notificato al contribuente il 20/8/2024, relativo all'addizionale erariale alla tassa automobilistica dovuta per l'anno di imposta 2021 per il veicolo targato Targa_1, chiedendone l' annullamento;
sostiene il ricorrente che l'avviso impugnato è illegittimo in quanto egli non era tenuto al pagamento della tassa in oggetto perché il suo veicolo fruiva delle esenzioni per i veicoli ibridi ed elettrici.
Si è costituita tempestivamente la Direzione Provinciale dei Benevento dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente in quanto il veicolo del ricorrente non fruiva di alcuna esenzione, essendo con alimentazione ibrida gasolio/elettrica.
All'udienza odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva in primis che è necessario che l'atto di accertamento o di rettifica (al pari della cartella esattoriale, della quale sono indicati i contenuti minimi secondo il “modello” ministeriale, ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n.602/73, introdotto con provv. Agenzia delle Entrate del 7/1/05) contengano una motivazione dell'iter seguito da parte dell' ufficio impositore che deve indicare i valori attribuiti a ciascun bene, i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi, nonché la liquidazione della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali soprattasse. Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e di poter difendersi adeguatamente.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato e ha messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa e non risultano violate le disposizioni previste dallo Statuto del contribuente.
Ciò detto, il ricorrente sostiene di non essere tenuto al pagamento della tassa automobilistica e della relativa addizionale perché il suo veicolo fruiva delle esenzioni per i veicoli ibridi ed elettrici, ai sensi della L.R.
n.4/2014.
Effettivamente in Campania nel 2021, le auto ibride (benzina/elettrico o benzina/idrogeno) immatricolate per la prima volta avevano diritto all'esenzione totale del bollo per i primi 3 anni dalla data di immatricolazione, secondo la normativa regionale vigente. Questa esenzione di 3 anni si applicava alle immatricolazioni effettuate a partire dal 2014, mentre successivamente, grazie alla Legge Regionale n.36/2020, si è estesa fino a 5 anni per le ibride benzina/elettrica immatricolate in specifiche finestre temporali, come ad esempio nel 2020/2021.
Ma tale interpretazione non è confacente al caso di specie in quanto il veicolo del ricorrente è sì ibrido ma ad alimentazione gasolio/elettrica (e non benzina/elettrica), come correttamente sostenuto e provato per tabulas (cfr. interrogazione ACI, nota Regione Campania) dall'Agenzia resistente, su cui -nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova- incombe l'onere di provare la maggiore pretesa tributaria.
Alla luce di tali considerazioni, l'avviso di accertamento impugnato è legittimo;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore ha operato correttamente chiedendo il pagamento della tassa in contestazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta tenuta dalle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudice, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEH21000120 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1078/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico l'11/11/2024 l'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TEH21000120, emesso dalla Direzione Provinciale di Benevento dell' Agenzia delle Entrate e notificato al contribuente il 20/8/2024, relativo all'addizionale erariale alla tassa automobilistica dovuta per l'anno di imposta 2021 per il veicolo targato Targa_1, chiedendone l' annullamento;
sostiene il ricorrente che l'avviso impugnato è illegittimo in quanto egli non era tenuto al pagamento della tassa in oggetto perché il suo veicolo fruiva delle esenzioni per i veicoli ibridi ed elettrici.
Si è costituita tempestivamente la Direzione Provinciale dei Benevento dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente in quanto il veicolo del ricorrente non fruiva di alcuna esenzione, essendo con alimentazione ibrida gasolio/elettrica.
All'udienza odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva in primis che è necessario che l'atto di accertamento o di rettifica (al pari della cartella esattoriale, della quale sono indicati i contenuti minimi secondo il “modello” ministeriale, ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n.602/73, introdotto con provv. Agenzia delle Entrate del 7/1/05) contengano una motivazione dell'iter seguito da parte dell' ufficio impositore che deve indicare i valori attribuiti a ciascun bene, i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi, nonché la liquidazione della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali soprattasse. Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e di poter difendersi adeguatamente.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato e ha messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa e non risultano violate le disposizioni previste dallo Statuto del contribuente.
Ciò detto, il ricorrente sostiene di non essere tenuto al pagamento della tassa automobilistica e della relativa addizionale perché il suo veicolo fruiva delle esenzioni per i veicoli ibridi ed elettrici, ai sensi della L.R.
n.4/2014.
Effettivamente in Campania nel 2021, le auto ibride (benzina/elettrico o benzina/idrogeno) immatricolate per la prima volta avevano diritto all'esenzione totale del bollo per i primi 3 anni dalla data di immatricolazione, secondo la normativa regionale vigente. Questa esenzione di 3 anni si applicava alle immatricolazioni effettuate a partire dal 2014, mentre successivamente, grazie alla Legge Regionale n.36/2020, si è estesa fino a 5 anni per le ibride benzina/elettrica immatricolate in specifiche finestre temporali, come ad esempio nel 2020/2021.
Ma tale interpretazione non è confacente al caso di specie in quanto il veicolo del ricorrente è sì ibrido ma ad alimentazione gasolio/elettrica (e non benzina/elettrica), come correttamente sostenuto e provato per tabulas (cfr. interrogazione ACI, nota Regione Campania) dall'Agenzia resistente, su cui -nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova- incombe l'onere di provare la maggiore pretesa tributaria.
Alla luce di tali considerazioni, l'avviso di accertamento impugnato è legittimo;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore ha operato correttamente chiedendo il pagamento della tassa in contestazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta tenuta dalle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudice, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.