Sentenza 1 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2018, n. 43242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43242 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2018 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL OR, n. il 17/09/1984; avverso l'ordinanza n. 1040/2017 del Tribunale della libertà di Catanzaro del 13/07/2017; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Della Cardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11/07/2017 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 20/06/2017 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei con- fronti di NT FI (cl. 1984), indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo 1), 81, 624, 625 cod. pen., aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (capo 24) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (capo 41). La condotta associativa contestata consiste nella partecipazione ad associazione criminale della ‘ndrangheta, operante in Isola di Capo Rizzuto e in comuni limitrofi, quale figlio di NT NC, con compiti di controllo del territorio, di partecipazio- ne ad attività criminose, di gestione di attività rientranti nel programma associativo e di offerta di soluzioni logistiche all'elusione di prescrizioni alle temporanee limita- zioni di esponenti del sodalizio. NT FI si occupava, nell'interesse dell'associazione, delle vicende relative al furto di imbarcazioni (rapportandosi con CO ZI), dei danneggiamenti coinvolgenti il controllo del porto turistico, del reperimento di materiale esplosivo, del traffico di stupefacenti (mediante interventi per comporre le problematiche del sodalizio), della predisposizione di strutture aziendali, finalizzate al compimento di condotte illecite di natura patrimoniale e fiscale e dell'acquisizione di risorse finan- ziarie. Le condotte criminose per i reati di cui ai capi nn. 24) e 41) erano costituite ri- spettivamente dalle attività di sottrazione di più imbarcazioni, prevalentemente nel porto di "Le Castella" e dal concorso in detenzione di sostanze stupefacenti varie, tra cui marijuana e cocaina, al fine di spaccio. In riferimento ai reati di cui al capo n. 24), CO ZI ideava ed eseguiva i furti dei natanti, con la compiacenza di NT RA e di NT FI cl. 1984, come si evinceva dal contenuto della conversazione intercettata n. 1733 dell'11/06/2013, in cui il ricorrente chiedeva contezza dell'anticipata realizzazione di un furto rispetto agli accordi presi col padre NT NC. In ordine al reato di cui al capo n. 41), dalla conversazione captata n. 45 del 28/11/2013 si evinceva che CO ZI ed NA RA cl. 1979, figlio del defunto NA Carmine, all'interno del veicolo monitorato, commentavano l'esercizio della gestione della piazza di spaccio di cocaina da parte dei fratelli EN cik le MA e NT FI cl. 1984 e l'intenzione di questi ultimi di monopolizzare il settore in Isola di Capo Rizzuto. Al riguardo, nella captazione del 01712/2013 lo stesso NT FI riferiva l'entità degli incassi di euro quindicimila al giorno.Il collaboratore di giustizia HI AN dichiarava di conoscere l'attività illecita svolta dai figli di NT NC e evidenziava di aver appreso dal rom CI, suo debitore per affari di droga, che stava attendendo di ricevere un'altra fornitura dai NT. In riferimento al reato associativo di cui al capo 1), il quadro degli elementi indi- ziari valorizzati dal Tribunale del riesame è il seguente: - nella conversazione ambientale n. 41 del 28/11/2013 CO ZI informava NA RA del proprio intento di recarsi dai fratelli NT MA e NT FI cl. 1984, nipoti di NT FI cl. 1961, per ottenere rassicurazioni circa l'eventuale intenzione del loro zio di ammazzare CO stesso per una questione le- gata ad un debito;
il Tribunale ha considerato tale circostanza come indicativa dell'appartenenza al sodalizio di NT MA e di NT FI, i quali altri- menti non avrebbero potuto conoscere notizie così riservate;
- nelle intercettazioni sulle utenze di RD LA e MU GE emerge- va l'offerta di NT FI di soluzioni logistiche all'elusione delle prescrizioni corre- late alla misura di prevenzione applicata al padre dopo la scarcerazione avvenuta nel 2007, per consentirgli di incontrare i sodali;
- il collaboratore di giustizia GL EP tratteggiava la figura di NT FI come intraneo alla cosca, col compito di procurare false fatture per i ristoratori, che apprestavano il servizio mensa al "Cara" di Isola Capo Rizzuto;
- il collaboratore di giustizia IE RA indicava NT FI quale affi- liato alla cosca NA;
- in altre captazioni CO ZI parlava con altri soggetti di NT FI cir- ca l'attività svolta di cambio di assegni, che denotava una modalità di reperimento di risorse finanziarie congruente con la vicenda di Bologna, nonché dei furti delle imbarcazioni;
- in plurime conversazioni ER dava conto delle risorse finanziarie destinate ai NT. Il Tribunale ha ritenuto non incompatibile col guadagno di euro quindicimila gior- nalieri il tentativo di NT FI di ritardare la restituzione del debito di euro tren- tamila nei confronti degli NA;
ha considerato meramente valutative le considera- zioni difensive, secondo cui il prestito di euro trentamila ricevuto dal cugino NA LE sarebbe di natura personale e non destinato ad alimentare la quota della c.d. "bacinella" destinata alla famiglia NT. i Il Tribunale ha dato atto del pregresso coinvolgimento di NT FI, unita-mente al fratello MA, in un procedimento penale nell'ambito del quale era condannato per reati in materia fiscale e fallimentare, per il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. (reimpiego di attività economiche provenienti dalle attività associative del clan NA e del compimento delle relative estorsioni).
2. NT, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avver- so l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazio- ne in ordine alla dedotta sussistenza di un grave quadro indiziario. Si contesta la tecnica argomentativa adoperata dal Tribunale del riesame, consi- stente nella trattazione unitaria delle posizioni dei fratelli NT MA e EN le FI, senza previa verifica degli elementi riguardanti l'uno o l'altro indagato. Si rileva la totale assenza di gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 24). Si deduce che il compendio indiziario si fondava essenzialmente sul contenuto di captazioni ambientali avvenute tra terzi soggetti e in assenza dell'indagato ed era privo di valenza in conseguenza della mancata indicazione della fonte di conoscenza delle affermazioni riportate, per cui sarebbe stato necessario acquisire ulteriori ele- menti investigativi. Appariva apodittico il significato attribuito ad alcune conversazioni intercettate: - dalla conversazione n. 45 del 28/11/2013 non si evinceva come la condotta di NT FI genericamente indicata potesse integrare gli estremi del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990; - dalla conversazione n. 167 del 01/12/2013 non era agevolmente comprensibile come l'indicazione di una somma di danaro di euro quindicimila potesse essere col- legata ad un incasso giornaliero di NT FI, frutto del presunto traffico di stu- pefacenti, mentre egli stesso dovesse urgentemente chiedere un prestito di euro trentamila ad NA LE, alias Nasca, arrivando ad ipotizzare la vendita di un rene, per far fronte alle pressanti richieste di restituzione di danaro (progr. n. 3800 nt. 234/2013); - nella conversazione ambientale n. 41 del 28/11/2013 appariva chiaro che il soggetto menzionato non era il ricorrente, bensì NT FI cl. 1961. Le dichiarazioni del collaboratore HI AN non consistevano in un riscontro agli elementi indiziari sopra enunciati, in quanto riguardavano notizie apprese da al- tri e non la persona del ricorrente, che egli neanche conosceva. Non potevano ritenersi configurabili le aggravanti di cui agli artt. 7 D.L. n. 152 del 1991 e 112 cod. pen., trattandosi eventualmente di un traffico di stupefacenti svolto dai fratelli NT nel loro esclusivo interesse, addirittura in contrasto con le opinioni di alcuni affiliati alla consorteria. In riferimento al reato associativo erano stati tratti elementi di prova relativi a vicende non ricadenti nel periodo temporale in contestazione. In proposito, nono- ckystante la condotta criminosa fosse contestata a decorrere dall'anno 2010, il Tribu-nale del riesame ha valorizzato il presunto ausilio fornito al padre NT FI nell'elusione della misura di prevenzione a quest'ultimo imposta (fatto del 2007) o la circostanza relativa al pagamento emesso in favore del ricorrente dalla "Fraterni- tà della Misericordia" (fatto del 2008). E non risulta considerata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato riguardante gli affiliati alla cosca NA nel periodo precedente all'anno 2010, in cui non v'era traccia della persona di NT FI. Appariva del tutto irrilevante il contributo dei collaboratori di giustizia GL e O- liverio, che si limitavano ad indicare la partecipazione di NT FI, figlio di Gen- tile NC, al clan NA;
non si rinveniva nell'ordinanza impugnata nessuna indivi- dualizzazione della posizione di NT FI, il cui presunto status era agganciato ad elementi idonei a renderlo tangibile.
2.1. Successivamente, era depositata rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Va premesso innanzitutto che la rinunzia presentata dal difensore al ricorso non è valida. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale, infatti, non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappre- sentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si op- ponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244; Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276).
2. Venendo all'esame del ricorso, va osservato che la ricostruzione dei fatti ope- rata dal Tribunale del riesame è congrua e coerente con le acquisizioni processuali richiamate nella decisione ed il convincimento dallo stesso manifestato circa la sus- sistenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza riguardo ai reati ascrit- tigli è immune da vizi logici e giuridici, perché espressione di un percorso argomen- tativo adeguato e logicamente plausibile, che si sottrae a qualsiasi censura. Sono stati, infatti, valorizzati gli elementi indiziari, tratti principalmente dall'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, sopra sintetizzato nella precedente parte espositiva: - nel delineare il ruolo ricoperto da NT FI all'interno dell'associazione, il Lt Tribunale del riesame ha adeguatamente illustrato i plurimi elementi indicativi della partecipazione al sodalizio della 'ndrangheta, operante in Isola di Capo Rizzuto e nei comuni limitrofi;
- ha ragionevolmente sottolineato che le conversazioni intercettate dimostravano il ruolo attivo rivestito in seno al clan;
- ha indicato il suo coinvolgimento in plurime attività di carattere illecito e nei re- ati - fine sopra riportati;
A tale analisi ricostruttiva delle emergenze processuali, valutata dal Tribunale in termini di esaustiva gravità indiziaria ai fini e per gli effetti del mantenimento della misura cautelare custodiale, il ricorrente ha opposto censure prospettate come de- duzioni dimostrative della violazione delle regole di valutazione del quadro indiziario in ordine alla ritenuta sua intraneità al sodalizio e della illegittimità e inadeguatezza del discorso giustificativo della decisione. Tali censure sono generiche ove, nel contestare la valenza indiziaria degli ele- menti acquisiti, esprimono un diffuso dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, in una visione aspecifica e limitata, non ricondotta in un quadro di coe- rente lettura e analisi, né correlata alle specifiche inferenze logiche, che l'ordinanza genetica prima e quella impugnata dopo hanno tratto dai dati disponibili, acquisiti nel corso delle indagini anche attraverso gli esiti dell'attività intercettativa. Esse, inoltre, integrano sostanziali doglianze di merito, non consentite in questa sede, nella rappresentazione di letture alternative dei parziali dati fattuali richiama- ti. Il ricorrente, innanzitutto, sviluppa una serie di doglianze con riguardo al conte- nuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che presentano caratteri di ge- nericità e ripropongono le stesse doglianze svolte innanzi al Tribunale del Riesame, omettendo di considerare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: - "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifra- to, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); - "il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emerga- no elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di pro- va della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica" (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). Sotto tale ultimo profilo, l'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulla base dei contenuti delle conversazioni captate, dotati di elevata ca- pacità dimostrativa in considerazione della posizione di rilievo degli interlocutori nell'ambito della consorteria criminosa. Tttlamtt4Im fix ?,_?%, n. 1 top L-. fi,reb'S 33a 'Roma, lì ttl OTT, 2018 Il Tribunale del riesame ha fornito adeguata risposta ad ogni singola censura di- fensiva e ha interpretato il significato dei dialoghi intercettati con argomentazioni non manifestamente illogica. In proposito, come sopra riportato, il Tribunale ha spiegato le ragioni della riferi- bilità della somma di euro quindicimila al guadagno derivante dai proventi di droga, ha indicato in modo specifico le attività compiute da NT FI, distinguendole da quelle riferibili al fratello e ha riportato una serie di elementi indiziari ricollegabili al periodo di partecipazione all'associazione (e non soltanto all'epoca pregressa).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Diretto- re dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter,