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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 8143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8143 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 7.11.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 23463/2024
tra
, nata a [...] in data [...] ed Parte_1 ivi residente a[...] (Cod. Fisc.: ,, elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla via Luca Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi con il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, presso Ufficio Legale giusta CP_2 procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare di pensione cat. AS n. 04616038 con decorrenza 1 marzo
2017;
- che in data 9.7.2019, l' convenuto le comunicava di aver riliquidato la CP_1 prestazione assistenziale dal 1 marzo 2017, deducendo un indebito pari ad euro 5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018;
- che in data 26.1.2024, veniva proposto ricorso amministrativo al
[...]
al fine di ottenere l'annullamento delle contestazioni d'indebito; Controparte_3
- che l rigettava il ricorso amministrativo;
CP_2
- che di conseguenza l' aveva provveduto a recuperare l'importo di euro CP_2
3.926,00 mediante l'invio di bollettini mensili di pagamento di euro 98,15 che la ricorrente, in totale buona fede e nell'inconsapevolezza dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale in applicazione del principio dell'affidamento, aveva regolarmente pagato dal mese di agosto del 2020 al dicembre 2023 ( c.f.r. 40 bollettini x 98,15 = 3.926,00 – cfr piano rateale e dettaglio indebito con bollettini con ricevuta di pagamento che allegava). Rilevando la illegittimità dell'indebito e la irripetibilità dello stesso per i principi di affidamento e buona fede, chiedeva l'annullamento dello stesso concludendo come segue: per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima la ripetizione di indebito di cui alle comunicazioni del 09/07/2019 per l'importo di euro 5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 in virtù del principio di buona fede e legittimo affidamento dell'accipiens; condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_2
3.926,00 a titolo di restituzione delle somme illegittimamente recuperate, oltre interessi legali;
Condannare l al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese CP_2 generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Si costituiva l che chiedeva in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso CP_2 per violazione dell'art 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonché l' inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso. Chiedeva, inoltre, di dichiarare l'intervenuta decadenza annuale e, in subordine triennale dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992; nel merito, chiedeva di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, si richiamava ai principi sull' onere della prova e, nel merito, rilevava che l' indebito traeva origine dalla liquidazione della pensione di vecchiaia ai commercianti 021,5106,36122965 - in favore del coniuge della ricorrente, CP_4 Persona_1
con decorrenza 06/2018. Tale importo, secondo il
[...] C.F._2 convenuto, aveva determinato il superamento del limite reddituale coniugale per beneficiare dell'assegno sociale da parte della ricorrente e la conseguente revoca del beneficio assistenziale per l'anno 2018. Concludeva quindi per il rigetto con vittoria di spese. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
******* Il ricorso è fondato. Va dichiarato illegittimo l'indebito pari a complessivi euro 5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 comunicato all' interessata in data 9.7.2019 oggetto di impugnativa in questa sede. La Corte di Cassazione ha, invero, compiutamente esaminato la questione relativa alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte esponendo le seguenti esaustive argomentazioni. L'indebito per cui è causa è assistenziale, per come ammesso dallo stesso dal CP_2 momento che la pretesa restitutoria concerne l'assegno sociale, di cui la ricorrente è titolare dal 1°.
3.2017. L' ha dedotto che l' indebito avrebbe avuto origine dal CP_2 superamento del limite reddituale inerente all' anno 2018 in conseguenza dell' attribuzione, in favore del coniuge della Sig.ra di della pensione di Parte_2 vecchiaia nel corso del 2018. Il reddito coniugale avrebbe superato il limite consentito per legge ai fini dell' attribuzione del beneficio. Ciò premesso, il Tribunale si richiama all' orientamento giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale ispirato ai principi di buona fede ed affidamento incolpevole dell' accipiens ed all' onere di conoscibilità della situazione reddituale degli interessati gravante sull' istituto previdenziale convenuto. In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia ,pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Per poter qui verificare in definitiva se vi sia o meno la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta è utile fare riferimento – ancora una volta nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 13223/2020) - all'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_2 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_2 via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_2 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_2 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui consegue che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_2 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. In ogni caso la stessa disposizione prescrive che l procede alla 'sospensione' CP_1 delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso di specie l non ha neppure allegato, prima ancora che provato, di aver CP_2 sospeso la prestazione e, solo all'esito, di aver disposto la revoca della stessa. Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate al pensionato non sono ripetibili, giacché nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge CP_2
326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr Cass cit in motivazione).
Va, ad abundantiam, osservato che, a parere di questo giudice e come osservato anche da altri giudici di questo Tribunale, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In questa ipotesi, infatti, l'affidamento CP_2 CP_1 riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le CP_2 situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che, come sopra evidenziato, esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, com' è pacifico tra i contendenti, il superamento del limite reddituale che ha reso indebita la percezione dell'assegno sociale è derivato dal conseguimento da parte del coniuge della ricorrente, Sig.
, di un trattamento pensionistico di vecchiaia erogato dallo Persona_1 stesso e ,quindi, dallo stesso ente previdenziale conosciuto o, in ogni caso, CP_2 agevolmente conoscibile. Deve pertanto ritenersi non superata nella specie la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui lo stesso è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nel caso all' attenzione del Tribunale, dal 9.7.2019 ( c.f.r. comunicazione CP_2
Il ricorso va conclusivamente accolto dichiarando illegittimo l' indebito di cui alla comunicazione dell' datata 9.7.2019 ed il convenuto va condannato a restituire CP_2 alla ricorrente la somma totale di euro 3.926,00 già recuperata come da bollettini di pagamento allegati al ricorso introduttivo.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'indebito di cui alla comunicazione dell' del 9.7.2019 impugnata e non dovuto l' importo di euro CP_2
5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 preteso dal convenuto;
condanna l' a restituire a la somma recuperata di CP_2 Parte_1 euro 3.926,00, oltre accessori come per legge;
condanna altresì l' a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
1.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 7.11.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 7.11.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 23463/2024
tra
, nata a [...] in data [...] ed Parte_1 ivi residente a[...] (Cod. Fisc.: ,, elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla via Luca Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi con il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, presso Ufficio Legale giusta CP_2 procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare di pensione cat. AS n. 04616038 con decorrenza 1 marzo
2017;
- che in data 9.7.2019, l' convenuto le comunicava di aver riliquidato la CP_1 prestazione assistenziale dal 1 marzo 2017, deducendo un indebito pari ad euro 5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018;
- che in data 26.1.2024, veniva proposto ricorso amministrativo al
[...]
al fine di ottenere l'annullamento delle contestazioni d'indebito; Controparte_3
- che l rigettava il ricorso amministrativo;
CP_2
- che di conseguenza l' aveva provveduto a recuperare l'importo di euro CP_2
3.926,00 mediante l'invio di bollettini mensili di pagamento di euro 98,15 che la ricorrente, in totale buona fede e nell'inconsapevolezza dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale in applicazione del principio dell'affidamento, aveva regolarmente pagato dal mese di agosto del 2020 al dicembre 2023 ( c.f.r. 40 bollettini x 98,15 = 3.926,00 – cfr piano rateale e dettaglio indebito con bollettini con ricevuta di pagamento che allegava). Rilevando la illegittimità dell'indebito e la irripetibilità dello stesso per i principi di affidamento e buona fede, chiedeva l'annullamento dello stesso concludendo come segue: per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima la ripetizione di indebito di cui alle comunicazioni del 09/07/2019 per l'importo di euro 5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 in virtù del principio di buona fede e legittimo affidamento dell'accipiens; condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_2
3.926,00 a titolo di restituzione delle somme illegittimamente recuperate, oltre interessi legali;
Condannare l al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese CP_2 generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Si costituiva l che chiedeva in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso CP_2 per violazione dell'art 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonché l' inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso. Chiedeva, inoltre, di dichiarare l'intervenuta decadenza annuale e, in subordine triennale dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992; nel merito, chiedeva di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, si richiamava ai principi sull' onere della prova e, nel merito, rilevava che l' indebito traeva origine dalla liquidazione della pensione di vecchiaia ai commercianti 021,5106,36122965 - in favore del coniuge della ricorrente, CP_4 Persona_1
con decorrenza 06/2018. Tale importo, secondo il
[...] C.F._2 convenuto, aveva determinato il superamento del limite reddituale coniugale per beneficiare dell'assegno sociale da parte della ricorrente e la conseguente revoca del beneficio assistenziale per l'anno 2018. Concludeva quindi per il rigetto con vittoria di spese. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
******* Il ricorso è fondato. Va dichiarato illegittimo l'indebito pari a complessivi euro 5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 comunicato all' interessata in data 9.7.2019 oggetto di impugnativa in questa sede. La Corte di Cassazione ha, invero, compiutamente esaminato la questione relativa alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte esponendo le seguenti esaustive argomentazioni. L'indebito per cui è causa è assistenziale, per come ammesso dallo stesso dal CP_2 momento che la pretesa restitutoria concerne l'assegno sociale, di cui la ricorrente è titolare dal 1°.
3.2017. L' ha dedotto che l' indebito avrebbe avuto origine dal CP_2 superamento del limite reddituale inerente all' anno 2018 in conseguenza dell' attribuzione, in favore del coniuge della Sig.ra di della pensione di Parte_2 vecchiaia nel corso del 2018. Il reddito coniugale avrebbe superato il limite consentito per legge ai fini dell' attribuzione del beneficio. Ciò premesso, il Tribunale si richiama all' orientamento giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale ispirato ai principi di buona fede ed affidamento incolpevole dell' accipiens ed all' onere di conoscibilità della situazione reddituale degli interessati gravante sull' istituto previdenziale convenuto. In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia ,pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Per poter qui verificare in definitiva se vi sia o meno la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta è utile fare riferimento – ancora una volta nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 13223/2020) - all'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_2 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_2 via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_2 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_2 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui consegue che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_2 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. In ogni caso la stessa disposizione prescrive che l procede alla 'sospensione' CP_1 delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso di specie l non ha neppure allegato, prima ancora che provato, di aver CP_2 sospeso la prestazione e, solo all'esito, di aver disposto la revoca della stessa. Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate al pensionato non sono ripetibili, giacché nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge CP_2
326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr Cass cit in motivazione).
Va, ad abundantiam, osservato che, a parere di questo giudice e come osservato anche da altri giudici di questo Tribunale, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In questa ipotesi, infatti, l'affidamento CP_2 CP_1 riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le CP_2 situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che, come sopra evidenziato, esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, com' è pacifico tra i contendenti, il superamento del limite reddituale che ha reso indebita la percezione dell'assegno sociale è derivato dal conseguimento da parte del coniuge della ricorrente, Sig.
, di un trattamento pensionistico di vecchiaia erogato dallo Persona_1 stesso e ,quindi, dallo stesso ente previdenziale conosciuto o, in ogni caso, CP_2 agevolmente conoscibile. Deve pertanto ritenersi non superata nella specie la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui lo stesso è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nel caso all' attenzione del Tribunale, dal 9.7.2019 ( c.f.r. comunicazione CP_2
Il ricorso va conclusivamente accolto dichiarando illegittimo l' indebito di cui alla comunicazione dell' datata 9.7.2019 ed il convenuto va condannato a restituire CP_2 alla ricorrente la somma totale di euro 3.926,00 già recuperata come da bollettini di pagamento allegati al ricorso introduttivo.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'indebito di cui alla comunicazione dell' del 9.7.2019 impugnata e non dovuto l' importo di euro CP_2
5.889,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 preteso dal convenuto;
condanna l' a restituire a la somma recuperata di CP_2 Parte_1 euro 3.926,00, oltre accessori come per legge;
condanna altresì l' a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
1.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 7.11.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero