Art. 38. Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 .
Il personale che occupa tali posti e' collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 .
Il personale che occupa tali posti e' collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.