Art. 4.
Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, allo esercizio di qualsiasi attivita' presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.
Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, allo esercizio di qualsiasi attivita' presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.