Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3589
TAR
Sentenza 2 maggio 2026
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CS
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 129 comma 3, cpa per mancata notifica del ricorso introduttivo presso la sede fisica della Commissione Centrale Elettorale

    La notifica è stata effettuata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e agli indirizzi PEC del Comune, del Ministero e della Prefettura, con conseguente costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. La notifica ha raggiunto lo scopo, garantendo il diritto di difesa. Anche in considerazione della natura dell'organo e della titolarità statale dei poteri esercitati, l'eccezione è superata dal fatto che il ricorso è stato notificato sia al Comune che all'amministrazione statale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 in ragione della tardività della presentazione della lista esclusa

    Il Collegio ritiene che uno scostamento orario lieve nella presentazione delle liste sia tollerabile se i presentatori si trovavano già all'interno della casa comunale all'ora di scadenza, il ritardo è lieve, giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili e non imputabile ai soggetti interessati. Nel caso di specie, i presentatori erano all'interno della casa comunale prima delle 12:00, il ritardo è stato di 12 minuti, e le problematiche operative, l'affidamento ingenerato dalla dichiarazione del segretario generale e una non adeguata efficienza dei meccanismi organizzativi hanno reso il ritardo non imputabile ai presentatori. La chiusura delle porte del Comune alle 12:00 supporta la tesi che la documentazione fosse già all'interno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3589
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3589
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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