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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZZ FR, LA
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1685/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030100219 2022 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da
Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento n. TKH030100219/2022, notificato in data 22.12.2022 a mezzo pec, relativo all'anno d'imposta 2019, recante il recupero a fini impositivi di oneri deducibili per complessivi € 64.842,00.
A sostegno della decisione il collegio di primo grado, dopo aver ricordato i presupposti legali per godere dell'agevolazione, ha rilevato che la società ricorrente aveva provato il proprio diritto al cosiddetto iper- ammortamento di cui all'art.1, commi 9-13, della legge 232/2016 mediante la perizia tecnica richiesta dalla legge per dimostrare la sussistenza dei requisiti per la agevolazione, mentre l'accertamento dell'ufficio si basava su valutazioni, di carattere eminentemente tecnico, generiche e opinabili, sovrapposte alle valutazioni rese dal tecnico abilitato, senza che fossero stati offerti elementi concreti idonei ad escludere la sussistenza dei requisiti legali.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'ufficio per erroneità in ragione del fatto la deduzione afferisce alle quote di ammortamento relative ai canoni di locazione opportunamente maggiorate (150%) di tre macchine operatrici e non solo due, come indicato nella pronuncia;
per l'assenza dei requisiti legali;
per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché il contribuente aveva fatto acquiescenza alla contestazione relativa al mini-escavatore mod. CX17C; per violazione del principio di soccombenza reciproca in relazione alla condanna alle spese.
Resiste il contribuente contestando la fondatezza del gravame e chiedendo la conferma della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento è relativo alle deduzioni contabili per quote di ammortamento relative ai canoni di locazione, opportunamente maggiorate (150%), di tre macchine operatrici: escavatore idraulico modello
CX80C; escavatore idraulico modello CX145D e miniescavatore case CX17C CANOPI.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge espressamente che “il gravame riguarda in via esclusiva le contestazioni relative alle maggiorazioni da “iper-ammortamento” connesse ai contratti di leasing degli escavatori mod. CX80C e CX145D, con acquiescenza della ricorrente rispetto ai recuperi impositivi afferenti al mini-escavatore mod. CX17C e alle modalità di calcolo degli interessi sicché da parte della pronuncia impugnata non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi il collegio occupato di due macchine operatrici e non di tre proprio in relazione alla delimitazione del thema decidendum effettuata dalla ricorrente.
Nel merito si osserva che la deduzione fiscale in oggetto è disciplinata all'art.1, commi 9-13, della legge
232/2016; in particolare il comma 11, che viene in rilievo nella specie, prevede che la fruizione del beneficio
è correlata ad una dichiarazione del legale rappresentante ovvero alla produzione di una perizia tecnica giurata che attesti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla legge.
Il collegio ha correttamente rilevato che le risultanze della perizia tecnica attestano il possesso da parte delle macchine dei requisiti legali per accedere alla deduzione fiscale, mentre le contestazioni contenute nell'avviso di accertamento fanno riferimento a valutazioni di carattere eminentemente tecnico effettuate dall'ufficio che non solo non sono previste dal testo normativo, ma che non appaiono neppure supportate da adeguato riscontro da parte di un professionista abilitato sicché esse si traducono in valutazioni di carattere opinabile che non possono essere di ostacolo la fruizione del beneficio fiscale.
La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata pur ocn la precisazione che l'accertamento va annullato non per intero, ma solo in relazione alle due macchine escavatrici oggetto di contenzioso;
neppure
è errata la condanna alle spese poiché la preliminare delimitazione del thema decidendum da parte del ricorso introduttivo, di cui si è già detto, ha determinato una soccombenza integrale dell'ufficio, pur dovendo,
l'avviso di accertamento essere annullato solo in relazione alle due macchine operatrici su cui si era appuntato il gravame.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con le precisazioni di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZZ FR, LA
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1685/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030100219 2022 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da
Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento n. TKH030100219/2022, notificato in data 22.12.2022 a mezzo pec, relativo all'anno d'imposta 2019, recante il recupero a fini impositivi di oneri deducibili per complessivi € 64.842,00.
A sostegno della decisione il collegio di primo grado, dopo aver ricordato i presupposti legali per godere dell'agevolazione, ha rilevato che la società ricorrente aveva provato il proprio diritto al cosiddetto iper- ammortamento di cui all'art.1, commi 9-13, della legge 232/2016 mediante la perizia tecnica richiesta dalla legge per dimostrare la sussistenza dei requisiti per la agevolazione, mentre l'accertamento dell'ufficio si basava su valutazioni, di carattere eminentemente tecnico, generiche e opinabili, sovrapposte alle valutazioni rese dal tecnico abilitato, senza che fossero stati offerti elementi concreti idonei ad escludere la sussistenza dei requisiti legali.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'ufficio per erroneità in ragione del fatto la deduzione afferisce alle quote di ammortamento relative ai canoni di locazione opportunamente maggiorate (150%) di tre macchine operatrici e non solo due, come indicato nella pronuncia;
per l'assenza dei requisiti legali;
per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché il contribuente aveva fatto acquiescenza alla contestazione relativa al mini-escavatore mod. CX17C; per violazione del principio di soccombenza reciproca in relazione alla condanna alle spese.
Resiste il contribuente contestando la fondatezza del gravame e chiedendo la conferma della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento è relativo alle deduzioni contabili per quote di ammortamento relative ai canoni di locazione, opportunamente maggiorate (150%), di tre macchine operatrici: escavatore idraulico modello
CX80C; escavatore idraulico modello CX145D e miniescavatore case CX17C CANOPI.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge espressamente che “il gravame riguarda in via esclusiva le contestazioni relative alle maggiorazioni da “iper-ammortamento” connesse ai contratti di leasing degli escavatori mod. CX80C e CX145D, con acquiescenza della ricorrente rispetto ai recuperi impositivi afferenti al mini-escavatore mod. CX17C e alle modalità di calcolo degli interessi sicché da parte della pronuncia impugnata non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi il collegio occupato di due macchine operatrici e non di tre proprio in relazione alla delimitazione del thema decidendum effettuata dalla ricorrente.
Nel merito si osserva che la deduzione fiscale in oggetto è disciplinata all'art.1, commi 9-13, della legge
232/2016; in particolare il comma 11, che viene in rilievo nella specie, prevede che la fruizione del beneficio
è correlata ad una dichiarazione del legale rappresentante ovvero alla produzione di una perizia tecnica giurata che attesti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla legge.
Il collegio ha correttamente rilevato che le risultanze della perizia tecnica attestano il possesso da parte delle macchine dei requisiti legali per accedere alla deduzione fiscale, mentre le contestazioni contenute nell'avviso di accertamento fanno riferimento a valutazioni di carattere eminentemente tecnico effettuate dall'ufficio che non solo non sono previste dal testo normativo, ma che non appaiono neppure supportate da adeguato riscontro da parte di un professionista abilitato sicché esse si traducono in valutazioni di carattere opinabile che non possono essere di ostacolo la fruizione del beneficio fiscale.
La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata pur ocn la precisazione che l'accertamento va annullato non per intero, ma solo in relazione alle due macchine escavatrici oggetto di contenzioso;
neppure
è errata la condanna alle spese poiché la preliminare delimitazione del thema decidendum da parte del ricorso introduttivo, di cui si è già detto, ha determinato una soccombenza integrale dell'ufficio, pur dovendo,
l'avviso di accertamento essere annullato solo in relazione alle due macchine operatrici su cui si era appuntato il gravame.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con le precisazioni di cui in motivazione. Spese compensate.