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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4726/2023
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4726 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Avellino, Seconda
Sezione Civile, n. 495/2023 pubblicata il 24.03.2023, avente ad oggetto “Azione di inefficacia ex art. 44”, riservato alla decisione del collegio all'udienza del 3.12.2025 svolta in trattazione scritta, pendente
TRA
e di Parte_1 Parte_1
(partita i.v.a.: , di (c.f.: ) in qualità P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 di socio accomandatario, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione e provvedimento autorizzativo del giudice delegato, dall'avv. Parente
EL (c.f.: ), presso il cui studio in Benevento alla Via delle C.F._2
Poste n. 11 elettivamente domicilia;
Appelante
E
a OC CO (partita i.v.a.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore delegato (c.f.: ), CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dagli avv.ti Vincenzo
RO (c.f.: ), ED PI (c.f.: ) C.F._4 C.F._5
R.G. n. 4726/2023 Sentenza ed (c.f.: ) presso la quale ultima in Avellino alla Parte_2 C.F._6
Via T. Cappuccini n. 20, elettivamente domicilia.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello ha ad oggetto l'impugnativa della sentenza dal Tribunale 2 di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 495/2023 pubblicata il 24.3.2023 e notificata in data 27.3.2023, avente ad oggetto “Azione di inefficacia ex art. 44”.
In particolare, il tribunale, dichiarando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 44 l.f., ha rigettato le domande proposte dal Parte_1
e di con le quali, in via principale, aveva chiesto di dichiarare
[...] Parte_1 inefficace e revocare il contratto di finanziamento stipulato tra la signora Parte_1
e la in data 23.10.2017 e, conseguentemente, dichiarare inefficaci Controparte_1 tutti i pagamenti effettuati e ricevuti;
sempre in via principale, la curatela aveva domandato di condannare la a pagarle l'importo complessivo di € 48.654,00, CP_3 oltre interessi, e di dichiarare inefficaci anche i pagamenti delle rate successivi alla notifica della citazione e fino alla sentenza, con condanna alla restituzione anche dei relativi importi. Quanto al governo delle spese di lite, il primo giudice le ha compensate in ragione della particolare complessità della vicenda.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione depositato in data 2.11.2023, ha fatto appello il Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.3.2024 si è costituita l' chiedendo, in via preliminare, di rigettare il gravame in quanto Controparte_1 proposto tardivamente;
nel merito, in via principale, di respingerlo siccome inammissibile e infondato;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, di limitare la condanna al pagamento della somma ridotta proporzionalmente al
48,3%, calcolata sull'esclusivo importo di € 2.142,00, pari a n. 7 quote mensili da €
306,00 ciascuna dal dicembre 2017 al giugno 2018 corrisposte dalla datrice di lavoro/terza ceduta, relative al contratto di prestito, (n. 424) rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, stipulato tra essa appellata e la signora
[...]
(comunque tutte direttamente ricevute e/o incamerate da Pt_1 Controparte_4
e/o da , ammontante ad € 1.034,59 (48,3% di €
[...] Controparte_5
2.142,00) ovvero, in alternativa, esclusivamente del predetto importo di € 2.142,00; in via ulteriormente subordinata, condannarla a corrispondere “in favore del
[...]
e di quest'ultima, quella somma ridotta Parte_1
R.G. n. 4726/2023 Sentenza proporzionalmente al 48,3% sugli importi complessivi ricollegabili all'operazione di finanziamento oggetto del giudizio di primo grado e/o del presente giudizio ritenuti dovuti dall'odierna appellata”.
Con decreto del 13.11.2024, vista l'istanza depositata in data 10.11.2025, con cui le parti hanno documentato l'avvenuta transazione e depositato, oltre all'accordo 3 transattivo, anche un atto congiunto di rinuncia al giudizio, il consigliere istruttore ha anticipato l'udienza al 3.12.2025.
All'udienza davanti al consigliere istruttore del 3.12.2025 svolta mediante l'acquisizione di note scritte sostitutive della presenza fisica in udienza, il giudice, dato atto dell'intervenuta transazione e ritenuta la causa matura, ha rimesso ex art. 352 c.p.c. la causa alla decisione del collegio che, nella medesima data, sentita la relazione del consigliere istruttore, ha deliberato di emettere la presente sentenza.
***
Sulla base dell'accordo transattivo documentato e delle volontà ritualmente espresse con atto di rinuncia depositato congiuntamente in data 10.11.2024, va dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti a motivo della transazione tra le stesse intervenuta.
Quanto al governo delle spese si ritiene che l'intervenuto accordo anche sul governo delle spese del presente giudizio e la richiesta esplicita delle parti di compensarle costituiscono gravi ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 495/2023 pubblicata il 24.03.2023, così provvede:
--dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025
Si comunichi
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 4726/2023 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4726 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Avellino, Seconda
Sezione Civile, n. 495/2023 pubblicata il 24.03.2023, avente ad oggetto “Azione di inefficacia ex art. 44”, riservato alla decisione del collegio all'udienza del 3.12.2025 svolta in trattazione scritta, pendente
TRA
e di Parte_1 Parte_1
(partita i.v.a.: , di (c.f.: ) in qualità P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 di socio accomandatario, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione e provvedimento autorizzativo del giudice delegato, dall'avv. Parente
EL (c.f.: ), presso il cui studio in Benevento alla Via delle C.F._2
Poste n. 11 elettivamente domicilia;
Appelante
E
a OC CO (partita i.v.a.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore delegato (c.f.: ), CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dagli avv.ti Vincenzo
RO (c.f.: ), ED PI (c.f.: ) C.F._4 C.F._5
R.G. n. 4726/2023 Sentenza ed (c.f.: ) presso la quale ultima in Avellino alla Parte_2 C.F._6
Via T. Cappuccini n. 20, elettivamente domicilia.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello ha ad oggetto l'impugnativa della sentenza dal Tribunale 2 di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 495/2023 pubblicata il 24.3.2023 e notificata in data 27.3.2023, avente ad oggetto “Azione di inefficacia ex art. 44”.
In particolare, il tribunale, dichiarando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 44 l.f., ha rigettato le domande proposte dal Parte_1
e di con le quali, in via principale, aveva chiesto di dichiarare
[...] Parte_1 inefficace e revocare il contratto di finanziamento stipulato tra la signora Parte_1
e la in data 23.10.2017 e, conseguentemente, dichiarare inefficaci Controparte_1 tutti i pagamenti effettuati e ricevuti;
sempre in via principale, la curatela aveva domandato di condannare la a pagarle l'importo complessivo di € 48.654,00, CP_3 oltre interessi, e di dichiarare inefficaci anche i pagamenti delle rate successivi alla notifica della citazione e fino alla sentenza, con condanna alla restituzione anche dei relativi importi. Quanto al governo delle spese di lite, il primo giudice le ha compensate in ragione della particolare complessità della vicenda.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione depositato in data 2.11.2023, ha fatto appello il Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.3.2024 si è costituita l' chiedendo, in via preliminare, di rigettare il gravame in quanto Controparte_1 proposto tardivamente;
nel merito, in via principale, di respingerlo siccome inammissibile e infondato;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, di limitare la condanna al pagamento della somma ridotta proporzionalmente al
48,3%, calcolata sull'esclusivo importo di € 2.142,00, pari a n. 7 quote mensili da €
306,00 ciascuna dal dicembre 2017 al giugno 2018 corrisposte dalla datrice di lavoro/terza ceduta, relative al contratto di prestito, (n. 424) rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, stipulato tra essa appellata e la signora
[...]
(comunque tutte direttamente ricevute e/o incamerate da Pt_1 Controparte_4
e/o da , ammontante ad € 1.034,59 (48,3% di €
[...] Controparte_5
2.142,00) ovvero, in alternativa, esclusivamente del predetto importo di € 2.142,00; in via ulteriormente subordinata, condannarla a corrispondere “in favore del
[...]
e di quest'ultima, quella somma ridotta Parte_1
R.G. n. 4726/2023 Sentenza proporzionalmente al 48,3% sugli importi complessivi ricollegabili all'operazione di finanziamento oggetto del giudizio di primo grado e/o del presente giudizio ritenuti dovuti dall'odierna appellata”.
Con decreto del 13.11.2024, vista l'istanza depositata in data 10.11.2025, con cui le parti hanno documentato l'avvenuta transazione e depositato, oltre all'accordo 3 transattivo, anche un atto congiunto di rinuncia al giudizio, il consigliere istruttore ha anticipato l'udienza al 3.12.2025.
All'udienza davanti al consigliere istruttore del 3.12.2025 svolta mediante l'acquisizione di note scritte sostitutive della presenza fisica in udienza, il giudice, dato atto dell'intervenuta transazione e ritenuta la causa matura, ha rimesso ex art. 352 c.p.c. la causa alla decisione del collegio che, nella medesima data, sentita la relazione del consigliere istruttore, ha deliberato di emettere la presente sentenza.
***
Sulla base dell'accordo transattivo documentato e delle volontà ritualmente espresse con atto di rinuncia depositato congiuntamente in data 10.11.2024, va dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti a motivo della transazione tra le stesse intervenuta.
Quanto al governo delle spese si ritiene che l'intervenuto accordo anche sul governo delle spese del presente giudizio e la richiesta esplicita delle parti di compensarle costituiscono gravi ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 495/2023 pubblicata il 24.03.2023, così provvede:
--dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025
Si comunichi
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 4726/2023 Sentenza