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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Proc. n. 8661/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Alessandro
OL per parte opponente e dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana per parte opposta,
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - 1^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8661 del R.G. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro OL;
- opponente - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana;
- società opposta- Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1848/2022, emesso dal Tribunale di Venezia il 24.8.2022, pubblicato in data 25.8.2022 e notificato il 10.9.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1848/2022, emesso dal Tribunale di Venezia il
24.8.2022, pubblicato in data 25.8.2022 e notificato il 10.9.2022, con il quale - su istanza della società opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.881,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito residuo maturato (per € 1.638,60 per rate scadute e non pagate ed € 15.242,53 per capitale residuo) in relazione al contratto di finanziamento personale n. 55069416 del 23.8.2016 intercorso con che prevedeva la Controparte_1
restituzione di € 39.600,40 mediante n. 120 rate mensili da € 327,72 cadauna.
A tal riguardo ha eccepito i motivi di opposizione che così venivano dal medesimo compendiati: 1)
“difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto - mancanza di esigibilità del credito per mancato invio della comunicazione di d.b.t., mancanza di certezza e liquidità del credito”; 2) “difetto di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c.”; 3) “nullità del contratto per violazione degli artt. 117 t.u.b., 1325 c.c. responsabilità della finanziaria per violazione degli artt. 121 s.s. t.u.b., l. 17.02.1992, n. 154, e ss. mm. ii. violazione dell'art. 20 cod. cons.”; 4) “nullità del contratto per violazione dell'art. 1322 c.c., mancanza di causa e/o sua illiceità ex artt. 1325, 1343 c.c., frode alla legge ex art. 1344 c.c. violazione dell'art. 20 cod. cons.”;
5) “inefficacia clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c.”; 6) “mancata pattuizione degli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 33 cod. cons e dell'art. 1284 co. 3”; 7) “violazione degli artt. 821, 1346. 1283, 1284, 1346 c.c., 117 ss. t.u.b., delibera cicr del 9.02.2000, violazione della l.
17.02.1992, n. 154, per anatocismo sotteso al piano di ammortamento alla francese (regime finanziario a capitalizzazione composta)”; 8) “violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., 644 c.p.c., l. n.
108/96”; 9) “indeterminatezza del tasso di mora ai sensi dell'art. 1284, co, 3, c.c.”.
Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, che difetta dei presupposti di legge per la sua emissione, essendo inoltre l'opposizione fondata su prova scritta
e di pronta soluzione;
in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 634/2021, R.G. n. 1621/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
in
subordine: in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di spettanza di nel diverso minor importo pari a quanto effettivamente dovuto a Controparte_1 norma di legge nonché della disciplina regolamentare applicabile, se effettivamente dovuto, e compensare con tutto quanto sin d'ora oggi corrisposto dal sig. per il medesimo titolo. In Pt_1 ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 20.1.2023 si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale e nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e tutte le domande con essa spiegate, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso:
Accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei confronti della Parte_1 CP_1
per l'importo di euro 16.881,12 e per l'effetto condannarlo al pagamento del predetto importo
[...]
o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi come da domanda monitoria”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Per i crediti relativi a mutui è, poi, necessario che il creditore provi l'esistenza del regolamento contrattuale e l'avvenuta consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di provare l'avvenuto integrale adempimento.
3. Muovendo dall'esame della doglianza afferente all'asserita omessa notifica della missiva del
27.10.2021 recante decadenza dal beneficio del termine, ritiene questo Tribunale che detto profilo non colga nel segno, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una
preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni di applicabilità della citata norma. La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore a sensi dell'art. 1186 c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda, espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere, (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24330).
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente non ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 11 delle condizioni di contratto (mancato pagamento di almeno due rate), tanto più che - a fronte dell'allegazione con cui parte opposta ha dedotto l'altrui mancato pagamento delle rate n.
48/58/59/60/61 - l'odierno attore non ha in alcun modo provato di aver tempestivamente onorato il pagamento delle predette rate.
3.1 Del pari infondata è la censura con cui è stata dedotta la natura non liquida ed incerta del credito de quo, avendo - di converso - la società creditrice specificamente indicato in € 1.638,60 (372,72 x
5 rate) la somma dovuta per rate scadute e non pagate, ed in € 15.242,52 quella dovuta a titolo di capitale residuo.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo di opposizione relativo alla asserita carenza di prova scritta, avendo parte opposta dato prova dell'esistenza del titolo negoziale in questione
(ovvero contratto di finanziamento personale n. 55069416 del 23.8.2016, con annesso piano di ammortamento) rispetto al quale non contestata risulta sia la sottoscrizione operata dal sia Pt_1
l'avvenuta erogazione delle relative somme, sia - ancora - il mancato pagamento delle rate n.
48/58/59/60/61 e dell'ulteriore capitale residuo.
5. L'eccezione relativa alla asserita mancata consegna delle condizioni generali di contratto e dell'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia risulta smentita per tabulas, recando il contratto di finanziamento in esame un'apposita area, debitamente sottoscritta dal richiedente, in cui si dà atto dell'avvenuta consegna della predetta documentazione.
6. Quanto, poi, all'ulteriore profilo con cui l'opponente ha dedotto la nullità del contratto per mancanza e/o illiceità della causa e frode alla legge, detta prospettazione non coglie nel segno.
Ed infatti, con la provvista rinveniente dal finanziamento per cui è causa l'opponente ha estinto un precedente rapporto in essere (ovvero il contratto n. 054464440 per € 21.282,43) ed ha trattenuto la residua somma di € 3.000,00.
Il fatto che parte delle somme sia stata utilizzata per estinguere pregresse esposizioni debitorie non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico in esame, non potendosi ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile;
d'altra parte, il fatto che le somme siano state utilizzate per estinguere un pregresso debito è prova che le somme siano entrate nella disponibilità del richiedente il prestito.
7. La doglianza concernente la previsione in contratto di clausole vessatorie va disattesa in quanto del tutto generica. Si ritiene che il potere del giudice di valutare l'eventuale vessatorietà delle clausole del contratto vada conciliato con gli obblighi di allegazione e prova che regolano il processo civile.
In particolare, l'opponente avrebbero dovuto quantomeno indicare - con riferimento alle clausole tacciate di vessatorietà - quali specifici profili deporrebbero per siffatta qualificazione ed il modo in cui un'eventuale inefficacia delle stesse avrebbe impattato sul complessivo regolamento negoziale.
Ad ogni buon conto, si rileva che nel contratto le clausole di cui all'art. 2 (Obbligazioni del Cliente
e del Coobbligato), art. 3 (Variazione del piano di ammortamento per i soli finanziamenti flessibili), art. 4 (Estinzione anticipata), art. 5 (Comunicazioni periodiche), art. 6 (Tecniche di comunicazione a Distanza), art. 7 (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 8 (Pagamenti), art. 9 (Cessione del
Contratto/Credito), art. 10 (Mancato, inesatto o ritardato pagamento) e art. 11 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) sono state specificamente approvate dall'opponente con sottoscrizione specifica, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018: “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato
anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).
8. Ancora, la misura degli interessi ultralegali è espressamente disciplinata per iscritto nel contratto in esame, sicché non risulta in alcun modo violato il disposto di cui all'art. 1284, comma 3 c.c.
9. Sempre con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c..
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez.
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015). Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).
Premesso che nel caso di specie la contestazione di applicazione dell'anatocismo è generica in quanto astrattamente riferita al regime finanziario applicato (v. SS.UU. n. 15130/2024: “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato”), di recente la Suprema Corte, con la testé richiamata sentenza, ha chiarito che: “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale
residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”
Ed ancora: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Questi principi enunciati dalla Suprema Corte sono, peraltro, sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi. Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
Nel caso di specie, inoltre, il contratto di finanziamento risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c. in quanto contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse e l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi"
(anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante.
Pertanto, presupposta e convenuta la periodicità del rimborso “a rate costanti”, il maggior costo finale del rimborso rappresenta conseguenza necessaria dell'applicazione della normativa codicistica che governa la produzione e il pagamento degli interessi, senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite (regime di capitalizzazione composta) né la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., né la presenza di costi occulti che incidano sul
Tan o sul TAEG.
10. Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, la doglianza in disamina risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione in quanto la parte non ha dedotto, com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio, il tasso in concreto applicato, il tasso soglia di riferimento, gli importi addebitati che ritiene non dovuti e non ha precisato le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime.
11. Anche la censura inerente alla lamentata indeterminatezza del tasso di mora è infondata, essendo stato lo stesso pattuito nella misura “pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata”. Peraltro, lo stesso non risulta richiesto da parte creditrice, la quale si è limitata a chiedere il pagamento delle rate scadute e non pogate, oltre al solo capitale residuo, unito ai soli interessi legali.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria versando in atti il contratto e l'ulteriore documentazione negoziale già prodotta in sede monitoria, e non avendo - di
contro
- l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
12. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, del non elevato livello di complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata dalle parti (nello specifico, € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, 1^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 8661/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo in esame.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 8661/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Alessandro
OL per parte opponente e dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana per parte opposta,
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - 1^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8661 del R.G. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro OL;
- opponente - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana;
- società opposta- Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1848/2022, emesso dal Tribunale di Venezia il 24.8.2022, pubblicato in data 25.8.2022 e notificato il 10.9.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1848/2022, emesso dal Tribunale di Venezia il
24.8.2022, pubblicato in data 25.8.2022 e notificato il 10.9.2022, con il quale - su istanza della società opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.881,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito residuo maturato (per € 1.638,60 per rate scadute e non pagate ed € 15.242,53 per capitale residuo) in relazione al contratto di finanziamento personale n. 55069416 del 23.8.2016 intercorso con che prevedeva la Controparte_1
restituzione di € 39.600,40 mediante n. 120 rate mensili da € 327,72 cadauna.
A tal riguardo ha eccepito i motivi di opposizione che così venivano dal medesimo compendiati: 1)
“difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto - mancanza di esigibilità del credito per mancato invio della comunicazione di d.b.t., mancanza di certezza e liquidità del credito”; 2) “difetto di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c.”; 3) “nullità del contratto per violazione degli artt. 117 t.u.b., 1325 c.c. responsabilità della finanziaria per violazione degli artt. 121 s.s. t.u.b., l. 17.02.1992, n. 154, e ss. mm. ii. violazione dell'art. 20 cod. cons.”; 4) “nullità del contratto per violazione dell'art. 1322 c.c., mancanza di causa e/o sua illiceità ex artt. 1325, 1343 c.c., frode alla legge ex art. 1344 c.c. violazione dell'art. 20 cod. cons.”;
5) “inefficacia clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c.”; 6) “mancata pattuizione degli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 33 cod. cons e dell'art. 1284 co. 3”; 7) “violazione degli artt. 821, 1346. 1283, 1284, 1346 c.c., 117 ss. t.u.b., delibera cicr del 9.02.2000, violazione della l.
17.02.1992, n. 154, per anatocismo sotteso al piano di ammortamento alla francese (regime finanziario a capitalizzazione composta)”; 8) “violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., 644 c.p.c., l. n.
108/96”; 9) “indeterminatezza del tasso di mora ai sensi dell'art. 1284, co, 3, c.c.”.
Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, che difetta dei presupposti di legge per la sua emissione, essendo inoltre l'opposizione fondata su prova scritta
e di pronta soluzione;
in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 634/2021, R.G. n. 1621/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
in
subordine: in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di spettanza di nel diverso minor importo pari a quanto effettivamente dovuto a Controparte_1 norma di legge nonché della disciplina regolamentare applicabile, se effettivamente dovuto, e compensare con tutto quanto sin d'ora oggi corrisposto dal sig. per il medesimo titolo. In Pt_1 ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 20.1.2023 si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale e nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e tutte le domande con essa spiegate, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso:
Accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei confronti della Parte_1 CP_1
per l'importo di euro 16.881,12 e per l'effetto condannarlo al pagamento del predetto importo
[...]
o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi come da domanda monitoria”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Per i crediti relativi a mutui è, poi, necessario che il creditore provi l'esistenza del regolamento contrattuale e l'avvenuta consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di provare l'avvenuto integrale adempimento.
3. Muovendo dall'esame della doglianza afferente all'asserita omessa notifica della missiva del
27.10.2021 recante decadenza dal beneficio del termine, ritiene questo Tribunale che detto profilo non colga nel segno, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una
preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni di applicabilità della citata norma. La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore a sensi dell'art. 1186 c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda, espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere, (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24330).
Nel caso di specie, peraltro, l'opponente non ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 11 delle condizioni di contratto (mancato pagamento di almeno due rate), tanto più che - a fronte dell'allegazione con cui parte opposta ha dedotto l'altrui mancato pagamento delle rate n.
48/58/59/60/61 - l'odierno attore non ha in alcun modo provato di aver tempestivamente onorato il pagamento delle predette rate.
3.1 Del pari infondata è la censura con cui è stata dedotta la natura non liquida ed incerta del credito de quo, avendo - di converso - la società creditrice specificamente indicato in € 1.638,60 (372,72 x
5 rate) la somma dovuta per rate scadute e non pagate, ed in € 15.242,52 quella dovuta a titolo di capitale residuo.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo di opposizione relativo alla asserita carenza di prova scritta, avendo parte opposta dato prova dell'esistenza del titolo negoziale in questione
(ovvero contratto di finanziamento personale n. 55069416 del 23.8.2016, con annesso piano di ammortamento) rispetto al quale non contestata risulta sia la sottoscrizione operata dal sia Pt_1
l'avvenuta erogazione delle relative somme, sia - ancora - il mancato pagamento delle rate n.
48/58/59/60/61 e dell'ulteriore capitale residuo.
5. L'eccezione relativa alla asserita mancata consegna delle condizioni generali di contratto e dell'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia risulta smentita per tabulas, recando il contratto di finanziamento in esame un'apposita area, debitamente sottoscritta dal richiedente, in cui si dà atto dell'avvenuta consegna della predetta documentazione.
6. Quanto, poi, all'ulteriore profilo con cui l'opponente ha dedotto la nullità del contratto per mancanza e/o illiceità della causa e frode alla legge, detta prospettazione non coglie nel segno.
Ed infatti, con la provvista rinveniente dal finanziamento per cui è causa l'opponente ha estinto un precedente rapporto in essere (ovvero il contratto n. 054464440 per € 21.282,43) ed ha trattenuto la residua somma di € 3.000,00.
Il fatto che parte delle somme sia stata utilizzata per estinguere pregresse esposizioni debitorie non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico in esame, non potendosi ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile;
d'altra parte, il fatto che le somme siano state utilizzate per estinguere un pregresso debito è prova che le somme siano entrate nella disponibilità del richiedente il prestito.
7. La doglianza concernente la previsione in contratto di clausole vessatorie va disattesa in quanto del tutto generica. Si ritiene che il potere del giudice di valutare l'eventuale vessatorietà delle clausole del contratto vada conciliato con gli obblighi di allegazione e prova che regolano il processo civile.
In particolare, l'opponente avrebbero dovuto quantomeno indicare - con riferimento alle clausole tacciate di vessatorietà - quali specifici profili deporrebbero per siffatta qualificazione ed il modo in cui un'eventuale inefficacia delle stesse avrebbe impattato sul complessivo regolamento negoziale.
Ad ogni buon conto, si rileva che nel contratto le clausole di cui all'art. 2 (Obbligazioni del Cliente
e del Coobbligato), art. 3 (Variazione del piano di ammortamento per i soli finanziamenti flessibili), art. 4 (Estinzione anticipata), art. 5 (Comunicazioni periodiche), art. 6 (Tecniche di comunicazione a Distanza), art. 7 (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 8 (Pagamenti), art. 9 (Cessione del
Contratto/Credito), art. 10 (Mancato, inesatto o ritardato pagamento) e art. 11 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) sono state specificamente approvate dall'opponente con sottoscrizione specifica, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018: “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato
anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).
8. Ancora, la misura degli interessi ultralegali è espressamente disciplinata per iscritto nel contratto in esame, sicché non risulta in alcun modo violato il disposto di cui all'art. 1284, comma 3 c.c.
9. Sempre con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c..
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez.
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015). Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).
Premesso che nel caso di specie la contestazione di applicazione dell'anatocismo è generica in quanto astrattamente riferita al regime finanziario applicato (v. SS.UU. n. 15130/2024: “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato”), di recente la Suprema Corte, con la testé richiamata sentenza, ha chiarito che: “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale
residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”
Ed ancora: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Questi principi enunciati dalla Suprema Corte sono, peraltro, sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi. Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
Nel caso di specie, inoltre, il contratto di finanziamento risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c. in quanto contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse e l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi"
(anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante.
Pertanto, presupposta e convenuta la periodicità del rimborso “a rate costanti”, il maggior costo finale del rimborso rappresenta conseguenza necessaria dell'applicazione della normativa codicistica che governa la produzione e il pagamento degli interessi, senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite (regime di capitalizzazione composta) né la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., né la presenza di costi occulti che incidano sul
Tan o sul TAEG.
10. Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, la doglianza in disamina risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione in quanto la parte non ha dedotto, com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio, il tasso in concreto applicato, il tasso soglia di riferimento, gli importi addebitati che ritiene non dovuti e non ha precisato le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime.
11. Anche la censura inerente alla lamentata indeterminatezza del tasso di mora è infondata, essendo stato lo stesso pattuito nella misura “pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata”. Peraltro, lo stesso non risulta richiesto da parte creditrice, la quale si è limitata a chiedere il pagamento delle rate scadute e non pogate, oltre al solo capitale residuo, unito ai soli interessi legali.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria versando in atti il contratto e l'ulteriore documentazione negoziale già prodotta in sede monitoria, e non avendo - di
contro
- l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
12. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, del non elevato livello di complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata dalle parti (nello specifico, € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, 1^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 8661/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo in esame.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato