Art. 29.
Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale".
Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale".