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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1760 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAIO BIAGIO e con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Paolo Bonecchi e con domicilio eletto presso lo studio in Abbiategrasso, Corso San Pietro
n.19;
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRIO MASSIMILIANO Parte_2 C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Papiniano n.22/b;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 27/10/1980, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 748, dell'anno 1980; separati consensualmente con verbale in data 29/04/1992 e relativo decreto di omologa del
5/06/1992;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2.
Considerato che
le figlie oggi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, avendo ognuna costituito un proprio nucleo familiare, nulla è più dovuto
a titolo di mantenimento;
3. I signori e si danno Parte_1 Parte_2
atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
Pt_ 4. I signori e dichiarano di avere già Pt_1
provveduto alla definizione di ogni altro rapporto di natura economica, di qualsiasi titolo o natura, presente e/o passata, e dichiarano, altresì, di non avere più alcuna reciproca pretesa economica o di altra natura tra loro.
5. Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 05/06/1992 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 29 aprile 1992. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Milano il giorno 27/10/1980 (atto n.748, parte I, anno 1980); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1760 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAIO BIAGIO e con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Paolo Bonecchi e con domicilio eletto presso lo studio in Abbiategrasso, Corso San Pietro
n.19;
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRIO MASSIMILIANO Parte_2 C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Papiniano n.22/b;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 27/10/1980, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 748, dell'anno 1980; separati consensualmente con verbale in data 29/04/1992 e relativo decreto di omologa del
5/06/1992;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2.
Considerato che
le figlie oggi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, avendo ognuna costituito un proprio nucleo familiare, nulla è più dovuto
a titolo di mantenimento;
3. I signori e si danno Parte_1 Parte_2
atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
Pt_ 4. I signori e dichiarano di avere già Pt_1
provveduto alla definizione di ogni altro rapporto di natura economica, di qualsiasi titolo o natura, presente e/o passata, e dichiarano, altresì, di non avere più alcuna reciproca pretesa economica o di altra natura tra loro.
5. Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 05/06/1992 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 29 aprile 1992. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Milano il giorno 27/10/1980 (atto n.748, parte I, anno 1980); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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