Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/05/2026, n. 8017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8017 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02790/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Marco Sabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Roma del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- per il rilascio della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa MA AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1.Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo richiesta alla Questura di Roma.
La Questura ha trasmesso preavviso di diniego e successivamente ha respinto l’istanza.
Con il ricorso oggetto del presente giudizio, -OMISSIS- lamenta difetto di motivazione, violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e violazione degli artt. 5, 10, 11, 42 e 43 del n. 773 del R.D. 18.6.1931 (T.U.L.P.S.), oltre che vari profili di accesso di potere.
Il diniego gravato avrebbe violato gli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 dacché è stato adottato in data -OMISSIS- (per essere poi notificato il -OMISSIS-) allorquando era ancora in corso il termine per il deposito, da parte del ricorrente, della preannunciata presentazione di una memoria integrativa a seguito dell’accesso agli atti (poi presentata dal ricorrente il 22.11.2022, nell’inconsapevolezza della già - prematuramente - intervenuta adozione del diniego).
Lamenta altresì travisamento dei fatti laddove il diniego evoca genericamente la sussistenza di “diversi pregiudizi di Polizia”, non meglio precisati, a carico del ricorrente, non rinvenuti in fase di accesso agli atti.
In ordine alla seconda (porzione di) motivazione che sorregge il dinego gravato – riferita alla esistenza di un precedente penale a carico del ricorrente – illustra che nel lontano 1990, all’età di 19 anni, ingenuamente acquistò un coltellino in madre perla con lama priva di filo (per ciò, totalmente inidonea ad offendere) nella Repubblica di San Marino, per il quale venne condannato per porto abusivo d’armi (sentenza emessa dal Pretore di Roma il -OMISSIS- a seguito di patteggiamento, successivamente il reato è stato dichiarato estinto).
Pertanto, prospettando l’equiparazione dell’estinzione del reato alla riabilitazione del condannato, e stante l’assenza di successive condotte di reato, il diniego dell’Amministrazione dovrebbe essere annullato.
Il ricorrente contesta altresì la carenza di istruttoria anche in relazione alla risalenza nel tempo della condanna e la mancata valutazione della attuale condizione del -OMISSIS- che è titolare di ditta individuale “-OMISSIS-” che opera nell’ambito del recupero crediti con regolare licenza rilasciata (proprio) dalla Questura di Roma del 3.8.2010; egli collabora, inoltre, con la società -OMISSIS-, per il ritrovamento di autoveicoli rubati, nonché è soggetto/persona fisica, di primaria fiducia per le maggiori società di autonoleggio (AVIS, etc.) per l’installazione di dispositivi satellitari per il ritrovamento degli autoveicoli rubati; il che lo ha visto (e lo vede) sovente a collaborare con le forze di Polizia su tutto il territorio italiano.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato memoria in vista del merito.
4. Il ricorso è passato in decisione all’udienza di smaltimento del 13.3.2026.
5.Il ricorso va respinto.
Non vi è alcuna violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto il preavviso di diniego del 29.8.2022 è stato notificato il 5.10.2022 e consentiva di presentare osservazioni nei dieci giorni successivi.
Il -OMISSIS- effettuato l’accesso agli atti, provvedeva il 18.10.2022, e di tali osservazioni l’Amministrazione ha dato atto nel provvedimento di diniego.
Le successive memorie del 23.11.2022 erano chiaramente fuori termine e correttamente non valutate.
5.1. Nel merito, il ricorso va respinto.
Il Questore di Roma ha posto a motivazione principale del proprio provvedimento di revoca la condotta integrante reato del ricorrente odierno che, in violazione dell'art. 699 c.p., si sarebbe reso responsabile di porto abusivo d'armi, fatto per il quale l'odierno ricorrente è stato condannato in data -OMISSIS-.
Il reato di specie rientra ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett c) T.U.L.P.S. tra quelli per i quali opera un automatismo di reiezione dell'istanza, in quanto la norma dispone che "non può essere concessa licenza di portare armi" ai soggetti condannati per porto abusivo di armi.
Il ricorrente peraltro non ha ottenuto non la riabilitazione per il reato commesso ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., come noto subordinata, tra l'altro, alla verifica ad opera del Tribunale di Sorveglianza che il "condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta", la cui dimostrazione richiede un accertamento particolarmente approfondito sulla condotta del reo dopo la commissione del reato per il quale la riabilitazione è richiesta.
La valutazione legata alla riabilitazione, per espressa affermazione dell’Amministrazione procedente, avrebbe consentito alla Questura di effettuare, in teoria, una diversa valutazione pur in presenza del reato ostativo.
Invece il ricorrente non ha ottenuto la riabilitazione per il reato de quo, ma bensì la dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p., concessa dal Giudice dell'Esecuzione all'esito di una verifica certamente meno stringente di quella compiuta per ottenere la riabilitazione in quanto subordinata al mero riscontro della mancata commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole di quello oggetto di condanna entro un determinato lasso di tempo dalla sentenza.
Si tratta di due istituti diversi, che rispondono a finalità completamente differenti, come ribadito dalla giurisprudenza, da ultimo Cassazione civile sez. I, 15/04/2025, n. 9890, la quale evidenzia che “i due istituti, la riabilitazione ai sensi dell'art.179 c.p. e l'estinzione del reato ex art. 445, co. 2, c.p.p., sono diversi seppure anche l'estinzione prevista dall'art. 445, co 2., cit., automatica, implica la mancata commissione di delitti o contravvenzione della stessa specie: la riabilitazione - la quale estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna salvo che la legge disponga altrimenti - trova il suo duplice presupposto nel decorso del tempo dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e nella buona condotta di cui il condannato deve dare prove effettive e costanti, con un più approfondito esame della condotta del soggetto ed una favorevole considerazione del percorso rieducativo del condannato e ciò è confermato dal fatto che il riconoscimento della meritevolezza del beneficio dipende da una valutazione del giudice che è invece del tutto assente nella pronuncia di estinzione del reato a seguito di patteggiamento. Tant'è che chi ha ottenuto una pronuncia di estinzione a seguito di patteggiamento ha interesse ed è legittimato a richiedere il provvedimento di riabilitazione ove maturi i requisiti necessari.”
In questa linea, T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 7/03/2022, n. 168 ha ritenuto che “in assenza di riabilitazione l'amministrazione è priva di qualsiasi spazio di discrezionalità nella valutazione delle istanze di rilascio di licenze di porto d'armi da parte di soggetti condannati per uno dei reati di cui all'art. 43 TULPS, operando, infatti, in tal caso, in modo automatico e vincolante, l'effetto ostativo al relativo accoglimento. Tale ‘automatismo' viene meno nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto la riabilitazione, potendo in siffatta evenienza l'amministrazione valutare, nell'esercizio del potere tipicamente discrezionale che le è attribuito nella materia delle autorizzazioni di polizia e delle licenze in materia di armi, la sussistenza di elementi favorevoli all'istante tali da superare i fattori di controindicazione ricollegabili al dato oggettivo della condanna (quali il tempo della commissione del reato, l'assenza di altri reati commessi in epoca posteriore, la mancanza di altri elementi di controindicazione, l'età, etc.). Né, come nella specie, è utile invocare l'assimilabilità degli effetti dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (per decorso del termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento), a quelli della riabilitazione. Al di là del pregiudiziale rilievo della differente natura giuridica dei due istituti — costituendo la ‘riabilitazione' una causa di estinzione della pena ed integrando invece la previsione processuale in tema di patteggiamento una causa di estinzione del reato -, sussiste una marcata diversità nei presupposti richiesti per la relativa operatività. Ed infatti, mentre l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera di diritto per il solo fatto del decorso del tempo stabilito dalla norma, la concessione della riabilitazione, da disporsi con sentenza, richiede non soltanto un requisito di natura temporale (potendo essere « conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta ») ma altresì un presupposto implicante una valutazione diagnostica di ravvedimento del richiedente, essendo infatti richiesto che « il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ». Ne consegue, allora, la cogente diversità dei due fenomeni, essendo estranea alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, co. 2, c.p.p. qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta tenuta dal condannato nel tempo successivo alla sentenza di patteggiamento.”
Non si vede quindi come possa ritenersi viziata da eccesso di potere la condotta della Questura che, secondo il ricorrente, non ha operato le valutazioni di merito sulla vita del ricorrente a distanza di anni dalla commissione del reato, laddove lo stesso ricorrente non si è premunito di chiedere e ottenere la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza, autorità sicuramente competente in tal senso.
6. In conclusione, il ricorso va respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parti e procedimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR CA, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA AR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.