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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ER RA, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1966/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 0010 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6022 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica n. 6022 relativo a TASI
2018 oltre interessi e sanzioni, eccependo che l'atto sarebbe carente di motivazione contenendo un elenco di immobili non precisando per ciascuno né i versamenti effettuati, né gli importi ritenuti omessi né quelli pagati in meno rispetto al dovuto.
Ha altresì evidenziato che non è indicato il motivo per cui gli immobili non sconterebbero l'esenzione di cui all'art.2 del DL n. 102/2013 quali beni-merce come da dichiarazione resa il 30/6/2014, precisando che tale prospettazione sarebbe già stata accolta con riferimento alle annualità 2015 – 2016 – 2017.
Indirizzo_1 Indirizzo_2In particolare afferma il ricorrente che gli immobili di , e n. Indirizzo_3 sono locati a canone calmierato in quanto alloggi sociali.
Si è costituita in primo grado Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con sentenza n. 13512/2024 la CGT di I grado di Roma, ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alle spese di primo grado.
Ricorrente_1Avverso la sentenza ha proposto appello la spa chiedendone la riforma con condanna delle appellate al pagamento delle spese chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, istanza respinta da questa Corte con provvedimento del 18/3/2025.
Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo lamenta che la Corte di primo grado avrebbe male applicato la disciplina inerente la motivazione dell'atto impugnato affermando, in particolare, che il giudice non avrebbe dato conto della carenza della motivazione dell'atto in ordine alle ragioni della ripresa a tassazione, con conseguente nullità dell'accertamento, limitandosi ad affermare che l'atto impositivo contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla ricorrente di contestare la legittimità della pretesa.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'accertamento si evince che lo stesso riporta una elencazione di 827 immobili della società ricorrente numerati da 1 a 827 ed un successivo prospetto in cui per ciascun immobile dal n. 1 al n. 827 viene indicata specificamente la TASI dovuta per il 2018 per le varie ipotesi di proprietà ed utilizzo al 100%, 80%, 20% da parte della società ricorrente dati desunti dall'incrocio tra i dati delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente, i dati risultanti dal catasto e dalla Conservatoria RR.II, nonché dall'anagrafe tributaria.
Peraltro viene indicato, altresi, che la società ha corrisposto un versamento TASI di €
11.428,61, versamento che dai conteggi indicati per ciascun immobile nel prospetto di cui sopra, risulta essere parziale rispetto alla maggiore pretesa tributaria con indicazione della differenza da pagare pari ad € 24.658,40.
Conseguentemente questa Corte concorda con la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato che ha consentito al contribuente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa contestando la legittimità della pretesa tributaria anche con riferimento a taluni immobili indicati nell'accertamento in relazione ai quali ha sostenuto l'esenzione dall'applicazione TASI in quanto destinati alla locazione quali alloggi sociali.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata la pretesa tributaria da parte del Comune, invertendo l'onere della prova facendo gravare l'onere di provare la non debenza del tributo in capo alla ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'esenzione dal tributo di cui all'art. 13 c. 2 lett. B DL 201/2011 agli alloggi sociali locati dalla ricorrente a canone calmierato. I due motivi per motivi di connessione possono essere trattati unitariamente. Quanto al primo profilo si osserva che, in considerazione del fatto che l'esenzione costituisce deroga alla regola generale dell'assoggettamento al tributo, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione grava su chi vuole far valere il diritto all'agevolazione, quindi, sul contribuente (Cass. n. 6854/2025, n. 33558/2023 e sez.V n. 24896/2024).
Nel caso in esame la società ricorrente ha prodotto in atti dei contratti di locazione degli immobili per i quali chiede l'esenzione, avendo assolto in relazione a detti immobili l'onere probatorio. Nel merito si osserva che le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni, sono norme di stretta interpretazione ai sensi dell'art.14 delle preleggi, per cui non è possibile una interpretazione estensiva o analogica della norma oltre i casi e le condizioni in essa espressamente considerati.
Conseguentemente l'esenzione di cui all'art. 13 c. 2 lett. B DL 201/2011 è prevista soltanto per gli immobili locati specificamente destinati ad alloggi sociali che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008 che individua come alloggi sociali le unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, con destinazione ad abitazione principale del conduttore (Cass. n.
6854/2025).
Orbene dai contratti prodotti in atti emerge che i contratti di locazione riportano espressamente l'indicazione della stipula a canone calmierato (housing sociale) destinati ad abitazione principale del conduttore, e che i conduttori sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 del Regolamento n. 599/2012 della Regione Lazio per fruire ex art.3 comma 1 del predetto Regolamento, della determinazione del canone calmierato secondo i criteri di cui all'art.3 ter della L.R. Lazio n. 21/2009.
Quanto sopra con riferimento ai seguenti immobili:
Indirizzo_1- int. 10
-Indirizzo_1 int. 39
-Indirizzo_1 int. 20
Indirizzo_1- int. 11 Indirizzo_1- int. 12
-Indirizzo_1 int. 33
-Indirizzo_1 int. 39
Indirizzo_1- int. 45
-Indirizzo_1 int. 13
-Indirizzo_1 int. 17
Indirizzo_1- int. 30
Indirizzo_1- int. 10
-Indirizzo_1 int. 23
-Indirizzo_1 int. 37
Indirizzo_1- int. 32 Alla luce della documentazione prodotta appare, quindi, che l'appello sia parzialmente fondato con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'esenzione dal pagamento TASI anno 2018 in relazione agli immobili di cui sopra per i quali è stata fornita la prova della destinazione ad alloggi sociali, con conseguente parziale annullamento in tal senso dell'avviso di accertamento in rettifica n. 6022 relativo a TASI 2018, tenuto conto che il
Comune non ha fornito prova del fatto che i conduttori non siano residenti negli alloggi, né che non abbiano i requisiti di legge.
L'appello deve invece essere parzialmente rigettato con riferimento agli alloggi di
Indirizzo_2 e n. Indirizzo_3 in quanto la stessa appellante li qualifica come alloggi ERP (Edilizia Resdenziale Pubblica) ai quali non è applicabile l'esenzione totale prevista per i soli alloggi sociali dall'art. 13 c. 2 lett. B DL 201/2011, ma la detrazione dell'imposta di € 200,00 di cui all'art. 13 comma 10 del DL 20/2011. (Cass. n.
6854/2025) anche in questo caso con parziale annullamento in tal senso dell'avviso di accertamento in rettifica n. 6022 relativo a TASI 2018.
Alla luce di quanto sopra il Comune appellato dovrà rideterminare l'imposta applicando i criteri sopra indicati.
Conclusivamente, quindi, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini di cui sopra. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello si ritengono sussistenti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie in parte l'appello del contribuente come in motivazione. Spese compensate per il doppio grado di giudizio
Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ER RA, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1966/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 0010 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6022 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica n. 6022 relativo a TASI
2018 oltre interessi e sanzioni, eccependo che l'atto sarebbe carente di motivazione contenendo un elenco di immobili non precisando per ciascuno né i versamenti effettuati, né gli importi ritenuti omessi né quelli pagati in meno rispetto al dovuto.
Ha altresì evidenziato che non è indicato il motivo per cui gli immobili non sconterebbero l'esenzione di cui all'art.2 del DL n. 102/2013 quali beni-merce come da dichiarazione resa il 30/6/2014, precisando che tale prospettazione sarebbe già stata accolta con riferimento alle annualità 2015 – 2016 – 2017.
Indirizzo_1 Indirizzo_2In particolare afferma il ricorrente che gli immobili di , e n. Indirizzo_3 sono locati a canone calmierato in quanto alloggi sociali.
Si è costituita in primo grado Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con sentenza n. 13512/2024 la CGT di I grado di Roma, ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alle spese di primo grado.
Ricorrente_1Avverso la sentenza ha proposto appello la spa chiedendone la riforma con condanna delle appellate al pagamento delle spese chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, istanza respinta da questa Corte con provvedimento del 18/3/2025.
Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo lamenta che la Corte di primo grado avrebbe male applicato la disciplina inerente la motivazione dell'atto impugnato affermando, in particolare, che il giudice non avrebbe dato conto della carenza della motivazione dell'atto in ordine alle ragioni della ripresa a tassazione, con conseguente nullità dell'accertamento, limitandosi ad affermare che l'atto impositivo contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla ricorrente di contestare la legittimità della pretesa.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'accertamento si evince che lo stesso riporta una elencazione di 827 immobili della società ricorrente numerati da 1 a 827 ed un successivo prospetto in cui per ciascun immobile dal n. 1 al n. 827 viene indicata specificamente la TASI dovuta per il 2018 per le varie ipotesi di proprietà ed utilizzo al 100%, 80%, 20% da parte della società ricorrente dati desunti dall'incrocio tra i dati delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente, i dati risultanti dal catasto e dalla Conservatoria RR.II, nonché dall'anagrafe tributaria.
Peraltro viene indicato, altresi, che la società ha corrisposto un versamento TASI di €
11.428,61, versamento che dai conteggi indicati per ciascun immobile nel prospetto di cui sopra, risulta essere parziale rispetto alla maggiore pretesa tributaria con indicazione della differenza da pagare pari ad € 24.658,40.
Conseguentemente questa Corte concorda con la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato che ha consentito al contribuente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa contestando la legittimità della pretesa tributaria anche con riferimento a taluni immobili indicati nell'accertamento in relazione ai quali ha sostenuto l'esenzione dall'applicazione TASI in quanto destinati alla locazione quali alloggi sociali.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata la pretesa tributaria da parte del Comune, invertendo l'onere della prova facendo gravare l'onere di provare la non debenza del tributo in capo alla ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'esenzione dal tributo di cui all'art. 13 c. 2 lett. B DL 201/2011 agli alloggi sociali locati dalla ricorrente a canone calmierato. I due motivi per motivi di connessione possono essere trattati unitariamente. Quanto al primo profilo si osserva che, in considerazione del fatto che l'esenzione costituisce deroga alla regola generale dell'assoggettamento al tributo, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione grava su chi vuole far valere il diritto all'agevolazione, quindi, sul contribuente (Cass. n. 6854/2025, n. 33558/2023 e sez.V n. 24896/2024).
Nel caso in esame la società ricorrente ha prodotto in atti dei contratti di locazione degli immobili per i quali chiede l'esenzione, avendo assolto in relazione a detti immobili l'onere probatorio. Nel merito si osserva che le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni, sono norme di stretta interpretazione ai sensi dell'art.14 delle preleggi, per cui non è possibile una interpretazione estensiva o analogica della norma oltre i casi e le condizioni in essa espressamente considerati.
Conseguentemente l'esenzione di cui all'art. 13 c. 2 lett. B DL 201/2011 è prevista soltanto per gli immobili locati specificamente destinati ad alloggi sociali che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008 che individua come alloggi sociali le unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, con destinazione ad abitazione principale del conduttore (Cass. n.
6854/2025).
Orbene dai contratti prodotti in atti emerge che i contratti di locazione riportano espressamente l'indicazione della stipula a canone calmierato (housing sociale) destinati ad abitazione principale del conduttore, e che i conduttori sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 del Regolamento n. 599/2012 della Regione Lazio per fruire ex art.3 comma 1 del predetto Regolamento, della determinazione del canone calmierato secondo i criteri di cui all'art.3 ter della L.R. Lazio n. 21/2009.
Quanto sopra con riferimento ai seguenti immobili:
Indirizzo_1- int. 10
-Indirizzo_1 int. 39
-Indirizzo_1 int. 20
Indirizzo_1- int. 11 Indirizzo_1- int. 12
-Indirizzo_1 int. 33
-Indirizzo_1 int. 39
Indirizzo_1- int. 45
-Indirizzo_1 int. 13
-Indirizzo_1 int. 17
Indirizzo_1- int. 30
Indirizzo_1- int. 10
-Indirizzo_1 int. 23
-Indirizzo_1 int. 37
Indirizzo_1- int. 32 Alla luce della documentazione prodotta appare, quindi, che l'appello sia parzialmente fondato con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'esenzione dal pagamento TASI anno 2018 in relazione agli immobili di cui sopra per i quali è stata fornita la prova della destinazione ad alloggi sociali, con conseguente parziale annullamento in tal senso dell'avviso di accertamento in rettifica n. 6022 relativo a TASI 2018, tenuto conto che il
Comune non ha fornito prova del fatto che i conduttori non siano residenti negli alloggi, né che non abbiano i requisiti di legge.
L'appello deve invece essere parzialmente rigettato con riferimento agli alloggi di
Indirizzo_2 e n. Indirizzo_3 in quanto la stessa appellante li qualifica come alloggi ERP (Edilizia Resdenziale Pubblica) ai quali non è applicabile l'esenzione totale prevista per i soli alloggi sociali dall'art. 13 c. 2 lett. B DL 201/2011, ma la detrazione dell'imposta di € 200,00 di cui all'art. 13 comma 10 del DL 20/2011. (Cass. n.
6854/2025) anche in questo caso con parziale annullamento in tal senso dell'avviso di accertamento in rettifica n. 6022 relativo a TASI 2018.
Alla luce di quanto sopra il Comune appellato dovrà rideterminare l'imposta applicando i criteri sopra indicati.
Conclusivamente, quindi, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini di cui sopra. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello si ritengono sussistenti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie in parte l'appello del contribuente come in motivazione. Spese compensate per il doppio grado di giudizio
Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti