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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI RI LV, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3921/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 934/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 2
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140202863023 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140202863023 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086015138 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170194844142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190005339725 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229022356337, notificata in data 22.08.2022, con la quale si pretendeva il pagamento dell'importo di complessivi € 11.526,96, fondata su varie cartelle di pagamento presupposte, di cui quattro relative a tasse automobilistiche: la n. 09720140202863023 relativa all'anno 2008 e all'anno 2011; la n. 09720170086015138 relativa all'anno 2014; la n. 09720170194844142 relativa all'anno 2015; la n. 09720190005339725 relativa all'anno 2016. La ricorrente lamentava 1) l'omessa notifica delle cartelle presupposte, e, dunque, l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti tributari;
2) la nullità della quantificazione delle sanzioni e degli interessi. Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, essendo state notificate le cartelle di pagamento presupposte e non essendo maturata alcuna prescrizione. La Regione Lazio, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. Con sentenza n. 934/41/2023, in data 29.09.2023-22.01.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese, stante l'avvenuta proposizione di ricorso avverso atti non impugnabili, perché tutti regolarmente notificati. Con atto telematicamente notificato in data 19.07.2024 e depositato nelle stesse forme in data 05.08.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi: 1) erronea valutazione circa la corretta notifica delle cartelle di pagamento sottese, 2) errata statuizione circa l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alle cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la regolare notifica di tutti gli atti esattoriali di spettanza del concessionario, con la conseguenza che la mancata impugnativa delle cartelle di pagamento presupposte precludeva l'eccezione di decadenza o di prescrizione, essendo ormai divenuti definitivi gli atti impositivi;
nel merito, ribadiva che l'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 ha prorogato il termine di prescrizione scadente nel periodo 08.03.2020-31.12.2021 al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2026, udienza nella quale il difensore della contribuente ha avanzato istanza di differimento onde poter attivare la procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 199 del 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Occorre premettere che non può essere accolta l'istanza di differimento per adesione alla definizione agevolata di cui alla legge n. 199 del 2025, posto che essa non prevede la possibilità di aderire a forme di definizione agevolata per i carichi affidati dagli 3
enti locali e dalle regioni, per cui non rientrano nella definizione agevolata, in quanto tributi regionali, le tasse automobilistiche oggetto delle quattro cartelle di pagamento presupposte alla intimazione di pagamento impugnata. L'art. 1, comma 102, della predetta legge prevede, infatti, che «Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti»
2)- I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati. 2)-a Ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per i veicoli iscritti in pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tanto premesso le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte sono stata ritualmente eseguite: la n. 09720140202863023 a mezzo messo notificatore e mediante consegna al destinatario il 15/12/2014; le altre ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore accertato che il destinatario fosse sconosciuto presso la residenza anagrafica dell'epoca sita in Roma, Indirizzo_1 , e posto in essere gli adempimenti richiesti dalla disposizione normativa richiamata, con notifiche intervenute in date 28/11/2017 (09720170086015138), 03/04/2018 (09720170194844142) e 23/04/2019 (09720190005339725). Alla cartella n. 09720140202863023 è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 09720179020608333, sempre ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, in data 21/11/2017. Nella fattispecie, pertanto, tutte le cartelle presupposte sono state notificate in date anteriori di oltre tre anni rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, eseguita il 22/08/2022. 2)-b Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, a norma della quale: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 …Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ai sensi del primo comma di quest'ultima norma, «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso 4
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…». Pertanto, nel periodo intercorso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, sono rimasti sospesi anche i termini conseguenti al recupero dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ed anche al recupero delle somme iscritte a ruolo in scadenza nel predetto periodo, sicchè alla sospensione dei termini nel predetto periodo consegue che il termine di decadenza va prorogato di un periodo pari a quello di sospensione (Cass., n. 960/2025). Ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020, anche con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione 08.03.2020-31.08.2021 e successivamente sino al 31/12/2021 sono prorogati, per quel che qui interessa, in deroga all'art. 3, comma 3, l. n. 212/2000 (che prescrive la improrogabilità dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie. Alla stregua di quanto esposto, essendo state le cartelle di pagamento notificate in anni anteriori al 2020, il citato comma 4-bis dell'art. 68 non si applica, perché i carichi sono stati affidati all'Agente della riscossione in data anteriore all'arco di tempo previsto dalla richiamata disposizione. E', invece, applicabile il comma 1 dell'art. 68 che prevede la sospensione del termine per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, riguardante anche i tributi locali (Cass., n. 960/2025, cit.), con la conseguenza che tra l'atto interruttivo costituito dalla notifica delle cartelle esattoriali (28/11/2017 per la cartella 09720170086015138; 03/04/2018 per la cartella 09720170194844142; 23/04/2019 per la cartella 09720190005339725) o dalla precedente intimazione di pagamento (21/11/2017) e l'atto interruttivo costituito dalla notifica della intimazione di pagamento impugnata in questa sede (30/08/2022) è decorso un periodo di tempo che non supera il triennio considerando appunto la sospensione del corso della prescrizione per il periodo 08.03.2020-31.12.2021.
3)- Le spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” per poter procedere alla loro compensazione, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto dei valori medi del primo scaglione e delle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di lite liquidate in euro 280,00 (duecentoottanta) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
NN IA AR IL RG
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI RI LV, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3921/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 934/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 2
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229022356337 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140202863023 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140202863023 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086015138 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170194844142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190005339725 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229022356337, notificata in data 22.08.2022, con la quale si pretendeva il pagamento dell'importo di complessivi € 11.526,96, fondata su varie cartelle di pagamento presupposte, di cui quattro relative a tasse automobilistiche: la n. 09720140202863023 relativa all'anno 2008 e all'anno 2011; la n. 09720170086015138 relativa all'anno 2014; la n. 09720170194844142 relativa all'anno 2015; la n. 09720190005339725 relativa all'anno 2016. La ricorrente lamentava 1) l'omessa notifica delle cartelle presupposte, e, dunque, l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti tributari;
2) la nullità della quantificazione delle sanzioni e degli interessi. Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, essendo state notificate le cartelle di pagamento presupposte e non essendo maturata alcuna prescrizione. La Regione Lazio, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. Con sentenza n. 934/41/2023, in data 29.09.2023-22.01.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese, stante l'avvenuta proposizione di ricorso avverso atti non impugnabili, perché tutti regolarmente notificati. Con atto telematicamente notificato in data 19.07.2024 e depositato nelle stesse forme in data 05.08.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi: 1) erronea valutazione circa la corretta notifica delle cartelle di pagamento sottese, 2) errata statuizione circa l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alle cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la regolare notifica di tutti gli atti esattoriali di spettanza del concessionario, con la conseguenza che la mancata impugnativa delle cartelle di pagamento presupposte precludeva l'eccezione di decadenza o di prescrizione, essendo ormai divenuti definitivi gli atti impositivi;
nel merito, ribadiva che l'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 ha prorogato il termine di prescrizione scadente nel periodo 08.03.2020-31.12.2021 al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2026, udienza nella quale il difensore della contribuente ha avanzato istanza di differimento onde poter attivare la procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 199 del 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Occorre premettere che non può essere accolta l'istanza di differimento per adesione alla definizione agevolata di cui alla legge n. 199 del 2025, posto che essa non prevede la possibilità di aderire a forme di definizione agevolata per i carichi affidati dagli 3
enti locali e dalle regioni, per cui non rientrano nella definizione agevolata, in quanto tributi regionali, le tasse automobilistiche oggetto delle quattro cartelle di pagamento presupposte alla intimazione di pagamento impugnata. L'art. 1, comma 102, della predetta legge prevede, infatti, che «Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti»
2)- I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati. 2)-a Ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per i veicoli iscritti in pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tanto premesso le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte sono stata ritualmente eseguite: la n. 09720140202863023 a mezzo messo notificatore e mediante consegna al destinatario il 15/12/2014; le altre ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore accertato che il destinatario fosse sconosciuto presso la residenza anagrafica dell'epoca sita in Roma, Indirizzo_1 , e posto in essere gli adempimenti richiesti dalla disposizione normativa richiamata, con notifiche intervenute in date 28/11/2017 (09720170086015138), 03/04/2018 (09720170194844142) e 23/04/2019 (09720190005339725). Alla cartella n. 09720140202863023 è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 09720179020608333, sempre ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, in data 21/11/2017. Nella fattispecie, pertanto, tutte le cartelle presupposte sono state notificate in date anteriori di oltre tre anni rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, eseguita il 22/08/2022. 2)-b Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, a norma della quale: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 …Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ai sensi del primo comma di quest'ultima norma, «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso 4
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…». Pertanto, nel periodo intercorso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, sono rimasti sospesi anche i termini conseguenti al recupero dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ed anche al recupero delle somme iscritte a ruolo in scadenza nel predetto periodo, sicchè alla sospensione dei termini nel predetto periodo consegue che il termine di decadenza va prorogato di un periodo pari a quello di sospensione (Cass., n. 960/2025). Ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020, anche con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione 08.03.2020-31.08.2021 e successivamente sino al 31/12/2021 sono prorogati, per quel che qui interessa, in deroga all'art. 3, comma 3, l. n. 212/2000 (che prescrive la improrogabilità dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie. Alla stregua di quanto esposto, essendo state le cartelle di pagamento notificate in anni anteriori al 2020, il citato comma 4-bis dell'art. 68 non si applica, perché i carichi sono stati affidati all'Agente della riscossione in data anteriore all'arco di tempo previsto dalla richiamata disposizione. E', invece, applicabile il comma 1 dell'art. 68 che prevede la sospensione del termine per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, riguardante anche i tributi locali (Cass., n. 960/2025, cit.), con la conseguenza che tra l'atto interruttivo costituito dalla notifica delle cartelle esattoriali (28/11/2017 per la cartella 09720170086015138; 03/04/2018 per la cartella 09720170194844142; 23/04/2019 per la cartella 09720190005339725) o dalla precedente intimazione di pagamento (21/11/2017) e l'atto interruttivo costituito dalla notifica della intimazione di pagamento impugnata in questa sede (30/08/2022) è decorso un periodo di tempo che non supera il triennio considerando appunto la sospensione del corso della prescrizione per il periodo 08.03.2020-31.12.2021.
3)- Le spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” per poter procedere alla loro compensazione, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto dei valori medi del primo scaglione e delle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di lite liquidate in euro 280,00 (duecentoottanta) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
NN IA AR IL RG