Articolo 7 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 giugno 2025
Art. 7.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di attivita' spaziali

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attivita' spaziali e' presentata all'Autorita' responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorita' responsabile per il prosieguo dell'istruttoria.
L'Agenzia puo' effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonche' la sussistenza e l'idoneita' degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attivita' spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.
2. L'Agenzia o l'Autorita' responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7.
3. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attivita' istruttorie e formula una proposta all'Autorita' responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.
4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorita' responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e puo' sentire altre amministrazioni interessate all'attivita' spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 , il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorita' responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7 del presente articolo.
6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o piu' delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.
7. La decisione sulla domanda di autorizzazione e' adottata dall'Autorita' responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. L'autorizzazione e' negata nei seguenti casi:
a) se l'esercizio dell'attivita' spaziale e' suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuita' delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;
b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
c) se lo scopo dell'attivita' spaziale e' in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.
9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , qualora necessari per l'esercizio dell'attivita' spaziale. Esso stabilisce altresi' la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attivita', la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attivita' spaziale autorizzata, e la durata dell'autorizzazione, che puo' essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
10. All' articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 , dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: « dall'Autorita' delegata di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , ». Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) . - (Omissis).
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
(Omissis).».
- Per il testo dell' articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 25 giugno 2025