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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3912/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
MOLINARI ROBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 9 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/09/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
22/01/2025 sentenza di separazione consensuale n. 37/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 9 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa posta in Mirandola (MO), via Punta 103 (già residenza familiare), di proprietà di , unitamente agli arredi e ai Parte_2
mobili contenuti nella stessa (anch'essi di proprietà del marito) viene assegnata alla moglie che vi resterà ad abitare, insieme alla figlia
, ed ivi la minore manterrà la propria residenza. Le utenze Per_1
(luce, telefono, etc.) relative all'abitazione familiare, sono già state intestate alla moglie che provvederà, in via esclusiva, al pagamento dei relativi addebiti.
2) La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori che Per_1
intendono garantire alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Allo scopo, determinano nel modo seguente i tempi e le modalità della presenza della minore con i genitori: trascorrerà Per_1
i fine settimana in modo alternato, una volta con il padre ed una volta con la madre;
nel fine settimana in cui resterà con il padre, Per_1
quest'ultimo la andrà a prendere a casa della madre alle ore 19.00 del venerdì e la madre andrà a riprenderla presso l'abitazione del padre la pagina 3 di 9 domenica sera, alle ore 21,00. Nel corso della settimana, quando il padre non è impegnato in trasferte fuori Mirandola, trascorrerà Per_1
con il padre la giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riporterà a scuola. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore due settimane di vacanza anche non consecutive;
entro il giorno 10 del mese di giugno di ciascun anno i genitori concorderanno i sopradetti periodi di vacanza. Nel periodo delle vacanze natalizie trascorrerà una Per_1
settimana con il padre con l'intesa che, ad anni alterni, la settimana che il padre trascorrerà con la figlia comprenderà un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il Capodanno;
resta inteso che Per_1
passerà il giorno di Natale 2024 con la madre.
Nel periodo delle vacanze pasquali trascorrerà tre giorni con il Per_1
padre e tre giorni con la madre, con l'intesa che la figlia passerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Le modalità di presenza della minore presso i genitori dovranno comunque tenere conto di eventuali impegni scolastici o ricreativi della minore e delle attività lavorative dei genitori. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore presente. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e Per_1
pagina 4 di 9 alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, nell'interesse esclusivo della figlia.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la Per_1
somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla moglie, presso Banca di gradimento della stessa.
L'assegno mensile sopra indicato, che il padre corrisponde dal mese di agosto 2024 verrà aggiornato annualmente in proporzione degli aumentati o diminuiti indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Modena, pubblicati dalla Camera
di Commercio, e dovrà essere corrisposto fino a quando la figlia non sarà in grado di provvedere al proprio mantenimento. Saranno a carico dei genitori nella misura di una metà per ciascuno tutte le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia ed in Per_1
particolare le seguenti:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 9 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 6 di 9 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà trattenuto per intero dalla madre.
4) Il Sig. e la Sig.ra dichiarano di aver definito ogni Pt_2 Pt_1
rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente ricorso ivi compreso l'impegno della sig.ra a rimborsare al sig. la complessiva Pt_1 Pt_2
somma di euro 28.500,00 come previsto al punto n.6 delle condizioni di separazione;
dichiarano inoltre di essere in grado di provvedere a sé, avendo mezzi adeguati, e pertanto di non avere diritto l'uno nei confronti dell'altro ad assegni divorzili ex art.5 L.1/12/70 n.898, e conseguentemente rinunciano ad avanzare richieste reciproche di assegni di mantenimento;
pagina 7 di 9 5) Le spese della presente procedura saranno a carico di Pt_2
e in parti uguali tra loro.”
[...] Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MEDOLLA (MO) il 30/04/2017 fra
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra pagina 8 di 9 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2017 Atto
n. 1 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3912/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
MOLINARI ROBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 9 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/09/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
22/01/2025 sentenza di separazione consensuale n. 37/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 9 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa posta in Mirandola (MO), via Punta 103 (già residenza familiare), di proprietà di , unitamente agli arredi e ai Parte_2
mobili contenuti nella stessa (anch'essi di proprietà del marito) viene assegnata alla moglie che vi resterà ad abitare, insieme alla figlia
, ed ivi la minore manterrà la propria residenza. Le utenze Per_1
(luce, telefono, etc.) relative all'abitazione familiare, sono già state intestate alla moglie che provvederà, in via esclusiva, al pagamento dei relativi addebiti.
2) La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori che Per_1
intendono garantire alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Allo scopo, determinano nel modo seguente i tempi e le modalità della presenza della minore con i genitori: trascorrerà Per_1
i fine settimana in modo alternato, una volta con il padre ed una volta con la madre;
nel fine settimana in cui resterà con il padre, Per_1
quest'ultimo la andrà a prendere a casa della madre alle ore 19.00 del venerdì e la madre andrà a riprenderla presso l'abitazione del padre la pagina 3 di 9 domenica sera, alle ore 21,00. Nel corso della settimana, quando il padre non è impegnato in trasferte fuori Mirandola, trascorrerà Per_1
con il padre la giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riporterà a scuola. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore due settimane di vacanza anche non consecutive;
entro il giorno 10 del mese di giugno di ciascun anno i genitori concorderanno i sopradetti periodi di vacanza. Nel periodo delle vacanze natalizie trascorrerà una Per_1
settimana con il padre con l'intesa che, ad anni alterni, la settimana che il padre trascorrerà con la figlia comprenderà un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il Capodanno;
resta inteso che Per_1
passerà il giorno di Natale 2024 con la madre.
Nel periodo delle vacanze pasquali trascorrerà tre giorni con il Per_1
padre e tre giorni con la madre, con l'intesa che la figlia passerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Le modalità di presenza della minore presso i genitori dovranno comunque tenere conto di eventuali impegni scolastici o ricreativi della minore e delle attività lavorative dei genitori. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore presente. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e Per_1
pagina 4 di 9 alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, nell'interesse esclusivo della figlia.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la Per_1
somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla moglie, presso Banca di gradimento della stessa.
L'assegno mensile sopra indicato, che il padre corrisponde dal mese di agosto 2024 verrà aggiornato annualmente in proporzione degli aumentati o diminuiti indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Modena, pubblicati dalla Camera
di Commercio, e dovrà essere corrisposto fino a quando la figlia non sarà in grado di provvedere al proprio mantenimento. Saranno a carico dei genitori nella misura di una metà per ciascuno tutte le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia ed in Per_1
particolare le seguenti:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 9 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 6 di 9 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà trattenuto per intero dalla madre.
4) Il Sig. e la Sig.ra dichiarano di aver definito ogni Pt_2 Pt_1
rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente ricorso ivi compreso l'impegno della sig.ra a rimborsare al sig. la complessiva Pt_1 Pt_2
somma di euro 28.500,00 come previsto al punto n.6 delle condizioni di separazione;
dichiarano inoltre di essere in grado di provvedere a sé, avendo mezzi adeguati, e pertanto di non avere diritto l'uno nei confronti dell'altro ad assegni divorzili ex art.5 L.1/12/70 n.898, e conseguentemente rinunciano ad avanzare richieste reciproche di assegni di mantenimento;
pagina 7 di 9 5) Le spese della presente procedura saranno a carico di Pt_2
e in parti uguali tra loro.”
[...] Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MEDOLLA (MO) il 30/04/2017 fra
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra pagina 8 di 9 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2017 Atto
n. 1 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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