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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Calabria
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100714/2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100714/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1426/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ,in persona del suo legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento recante n. TDY03T100714/2023, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2023 , con cui la
Direzione delle Entrate di Catanzaro invita al pagamento della somma di euro 67.380,40, di cui euro
31.680,00 per imposte, euro 28.512,00 per sanzioni, euro 7.179,65 per interessi ed euro 8,75 per spese, riguardante l'IRES e l'IRAP dell'anno 2017 ;l'Agenzia delle Entrate, contesta che non sarebbero stati anzitutto dichiarati dall'impresa ricorrente maggiori ricavi per euro 40.357,59, per provvigioni incamerate nell'anno di imposta, con l'erronea deduzione di euro 49.313,00, a titolo di costi sostenuti dalla società per rimborsi spese ai soci amministratori. Risulta che l'Amministrazione procedente, ha rideterminato il totale dei componenti positivi del reddito denunciato in euro 420.999,59 (in luogo dei 380.642,00 riportati nella dichiarazione, alla luce dei contestati maggiori ricavi accertati di euro 40.357,59), mentre il totale dei componenti negativi è rideterminato in euro 327.343,10 (in luogo dei 376.656,10 riportati, alla luce dell'indeducibilità dei costi sostenuti per rimborso spese ai soci amministratori, pari ad euro 49.313,00), con un maggior reddito ai fini IRES, determinato da controparte in euro 93.656,49. Quanto precede, porterebbe dunque secondo l'ente accertatore ad una maggiore imposta dovuta ai fini IRES, calcolata in euro 21.521,0 e i maggiori ricavi incamerati dalla Ricorrente_1 S.r.l (euro 40.357,59), nonché dei minori costi calcolati, per l'impossibilità di dedurre le spese sostenute a titolo di emolumenti soci (113.241,90 euro) e i rimborsi spese amministratori (euro 49.313,00), ai fini IRAP;
eccepisce che per le sanzioni poichè l'avviso di accertamento, risulta notificato in data 20.1 2.2023, è intervenuta la prescrizione di cinque anni dal compimento della contestata violazione, visto che è stata irrogata una sanzione per riferita infedele dichiarazione. Afferma che tra il termine previsto per la presentazione della denuncia reddituale AP ed EF (spirato il 31 ottobre 2018),
e la notifica dell'avviso di accertamento (20 dicembre 2023), sono ampiamente decorsi i cinque anni dal compimento della violazione contestata, quale dies a quo individuato all'art. 28 della legge n.689/1981, contrariamente alla norma di cui all'art. 20, comma terzo, D.lgs 472/1997, che non individua un differente momento da cui far eventualmente decorrere il termine prescrizionale. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, rilevando quanto segue : 1 )L'Ufficio eccepisce preliminarmente che il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec contenziosocivilecalabria@pec. agenziaentrate.it, nell'interesse della Ricorrente_1 SRL
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria e Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TDY03T100714/2023, notificato dalla DP di Catanzaro in data 20.12.2023 ;
2 ) trattandosi di tributi di competenza della Direzione Provinciale di Catanzaro, si evidenzia che la Direzione
Regionale non ha alcuna legittimazione passiva nella vertenza;
3 ). la ricorrente al termine nel contraddittorio del 15/11/2023 3 prot. 121299 dove la parte ha “ammesso” che la compensazione è stata effettuata, errando, dalla commercialista e non dalla Società_1 come affermato nell'odierno ricorso;
. 4 ) dal controllo per l'anno d'imposta 2017 emergeva un evidente scostamento per la Società ricorrente tra le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative (€ 420.999,59) e il totale dei ricavi dichiarati (€ 380.642,00), con una differenza di ben € 40.357,59 ; 5 ) con questionario n. Q0003712023, notificato a mezzo PEC in data
19/04/2023, la ricorrente veniva invitata in Ufficio ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73 al fine di esibire la documentazione contabile relativa all'annualità 2017 ; 6 ). La contribuente non superava però i precisi e puntuali rilievi circa il conto 29.15.100, con il quale l'Ufficio aveva contestato l'irregolare rimborso spese soci amministratori di società di capitali, avendo l'Ufficio eccepito la deducibilità ai fini Ires dei compensi erogati agli amministratori solo laddove tali emolumenti siano stati deliberati esplicitamente dai soci in assemblea
; 7 ) non risulta sufficiente l'approvazione del bilancio nel quale i compensi sono iscritti e i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, quindi seguendo il criterio di cassa;
8 ) con la documentazione prodotta, l'Ufficio eliminava dalla pretesa gran parte dei componenti negativi di reddito ripresi a tassazione, precedentemente quantificati in € 204.849,90, lasciando invariato il recupero relativo al rimborso spese soci amministratori di cui al conto di mastro 29.15.100, per un importo di € 49.313,00 non essendo stata mai presentata la delibera, nonostante formale richiesta in data 04/10/2023 prot. 105938 notificata all'indirizzo PEC della società, che attestasse l'importo dei compensi, o idonea documentazione che attestasse l'entità, la competenza e l'inerenza dei rimborsi spese agli amministratori e documentazione da cui risultasse il pagamento effettuato nel 2017 dei compensi agli amministratori;
9 ) . l'assenza di tale documentazione, anche in sede di ricorso, comporta la conferma della ripresa a tassazione di tale importo di € 49.313,00 ;10 ) per le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative di € 420.999,59 e il totale dei ricavi dichiarati pari ad € 380.642,00, il maggior accertato ammonta ad € 40.357,59, così come risulta dai prospetti presentati dalla parte;
11 )l'Ufficio ha ridefinito il reddito di impresa accertabile, ai sensi degli artt. 39 e 41 del DPR n. 600/73, pari a € 93.656,49 ; 12 )le sanzioni e gli interessi, sono il risultato del recupero di imposta effettuato d'Ufficio ( principio: simul stabunt aut simul cadent). Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll principio di inerenza è un concetto fondamentale per determinare la contabilità e la fiscalità dell'impresa.
Stabilisce che i costi sostenuti dall'impresa sono deducibili dal reddito imponibile solo se sono pertinenti all'esercizio dell'impresa. In altre parole, i costi vengono dedotti solo se partecipano attivamente e sono correlati alla produzione del reddito dell'azienda. Il sistema tributario non consente di dedurre costi non attinenti all'attività o che hanno natura personale. Nel caso di specie è emerso che in sede di controllo per l'imposta 2017 risultava un evidente scostamento per la Società ricorrente tra le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative e il totale dei ricavi dichiarati , con una differenza che l'ufficio ha rideterminato e ripreso a tassazione ai fini del reddito, senza che la ricorrente ha fornito alcuna documentazione atta a modificare quanto accertato;
anche il contestato irregolare rimborso spese ai soci amministratori può essere giustificato, in assenza della prova della delibera assembleare che disciplina tali emolumenti , non risultando sufficiente l'approvazione del bilancio nel quale i compensi sono iscritti , tenuto conto, tra l'altro che i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, quindi, seguendo il criterio di cassa. Con l'ordinanza n.13365/2025 la Suprema Corte riprende e richiama i principi fondanti della disciplina tributaria in materia di deduzione dei costi e inerenza;
in particolare , evidenzia come l'onere della prova in capo al contribuente rimanga stringente e come il giudizio sull'inerenza debba basarsi su una documentazione chiara, puntuale e coerente con l'attività svolta. Tenendo conto di tale orientamento ,si osserva che il ricorso è infondato. Infatti, la resistente ha motivato adeguatamente le ragioni che hanno reso indeducibili le spese esaminate conto per conto in sede di controllo della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2017, evidenziando la discordanza dei dati e la incoerenza della documentazione prodotta dalla ricorrente, su cui grava l'onere della prova. Anche l'eccezione della prescrizione della sanzione è priva di fondamento , dal momento che sono la conseguenza del recupero a tassazione dell'imposta effettuata dall'agenzia delle entrate ( principio: simul stabunt aut simul cadent).
Il ricorso va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.300,00, in favore della Agenzia delle Entrate di Catanzaro, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Calabria
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100714/2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100714/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1426/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ,in persona del suo legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento recante n. TDY03T100714/2023, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2023 , con cui la
Direzione delle Entrate di Catanzaro invita al pagamento della somma di euro 67.380,40, di cui euro
31.680,00 per imposte, euro 28.512,00 per sanzioni, euro 7.179,65 per interessi ed euro 8,75 per spese, riguardante l'IRES e l'IRAP dell'anno 2017 ;l'Agenzia delle Entrate, contesta che non sarebbero stati anzitutto dichiarati dall'impresa ricorrente maggiori ricavi per euro 40.357,59, per provvigioni incamerate nell'anno di imposta, con l'erronea deduzione di euro 49.313,00, a titolo di costi sostenuti dalla società per rimborsi spese ai soci amministratori. Risulta che l'Amministrazione procedente, ha rideterminato il totale dei componenti positivi del reddito denunciato in euro 420.999,59 (in luogo dei 380.642,00 riportati nella dichiarazione, alla luce dei contestati maggiori ricavi accertati di euro 40.357,59), mentre il totale dei componenti negativi è rideterminato in euro 327.343,10 (in luogo dei 376.656,10 riportati, alla luce dell'indeducibilità dei costi sostenuti per rimborso spese ai soci amministratori, pari ad euro 49.313,00), con un maggior reddito ai fini IRES, determinato da controparte in euro 93.656,49. Quanto precede, porterebbe dunque secondo l'ente accertatore ad una maggiore imposta dovuta ai fini IRES, calcolata in euro 21.521,0 e i maggiori ricavi incamerati dalla Ricorrente_1 S.r.l (euro 40.357,59), nonché dei minori costi calcolati, per l'impossibilità di dedurre le spese sostenute a titolo di emolumenti soci (113.241,90 euro) e i rimborsi spese amministratori (euro 49.313,00), ai fini IRAP;
eccepisce che per le sanzioni poichè l'avviso di accertamento, risulta notificato in data 20.1 2.2023, è intervenuta la prescrizione di cinque anni dal compimento della contestata violazione, visto che è stata irrogata una sanzione per riferita infedele dichiarazione. Afferma che tra il termine previsto per la presentazione della denuncia reddituale AP ed EF (spirato il 31 ottobre 2018),
e la notifica dell'avviso di accertamento (20 dicembre 2023), sono ampiamente decorsi i cinque anni dal compimento della violazione contestata, quale dies a quo individuato all'art. 28 della legge n.689/1981, contrariamente alla norma di cui all'art. 20, comma terzo, D.lgs 472/1997, che non individua un differente momento da cui far eventualmente decorrere il termine prescrizionale. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, rilevando quanto segue : 1 )L'Ufficio eccepisce preliminarmente che il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec contenziosocivilecalabria@pec. agenziaentrate.it, nell'interesse della Ricorrente_1 SRL
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria e Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TDY03T100714/2023, notificato dalla DP di Catanzaro in data 20.12.2023 ;
2 ) trattandosi di tributi di competenza della Direzione Provinciale di Catanzaro, si evidenzia che la Direzione
Regionale non ha alcuna legittimazione passiva nella vertenza;
3 ). la ricorrente al termine nel contraddittorio del 15/11/2023 3 prot. 121299 dove la parte ha “ammesso” che la compensazione è stata effettuata, errando, dalla commercialista e non dalla Società_1 come affermato nell'odierno ricorso;
. 4 ) dal controllo per l'anno d'imposta 2017 emergeva un evidente scostamento per la Società ricorrente tra le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative (€ 420.999,59) e il totale dei ricavi dichiarati (€ 380.642,00), con una differenza di ben € 40.357,59 ; 5 ) con questionario n. Q0003712023, notificato a mezzo PEC in data
19/04/2023, la ricorrente veniva invitata in Ufficio ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73 al fine di esibire la documentazione contabile relativa all'annualità 2017 ; 6 ). La contribuente non superava però i precisi e puntuali rilievi circa il conto 29.15.100, con il quale l'Ufficio aveva contestato l'irregolare rimborso spese soci amministratori di società di capitali, avendo l'Ufficio eccepito la deducibilità ai fini Ires dei compensi erogati agli amministratori solo laddove tali emolumenti siano stati deliberati esplicitamente dai soci in assemblea
; 7 ) non risulta sufficiente l'approvazione del bilancio nel quale i compensi sono iscritti e i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, quindi seguendo il criterio di cassa;
8 ) con la documentazione prodotta, l'Ufficio eliminava dalla pretesa gran parte dei componenti negativi di reddito ripresi a tassazione, precedentemente quantificati in € 204.849,90, lasciando invariato il recupero relativo al rimborso spese soci amministratori di cui al conto di mastro 29.15.100, per un importo di € 49.313,00 non essendo stata mai presentata la delibera, nonostante formale richiesta in data 04/10/2023 prot. 105938 notificata all'indirizzo PEC della società, che attestasse l'importo dei compensi, o idonea documentazione che attestasse l'entità, la competenza e l'inerenza dei rimborsi spese agli amministratori e documentazione da cui risultasse il pagamento effettuato nel 2017 dei compensi agli amministratori;
9 ) . l'assenza di tale documentazione, anche in sede di ricorso, comporta la conferma della ripresa a tassazione di tale importo di € 49.313,00 ;10 ) per le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative di € 420.999,59 e il totale dei ricavi dichiarati pari ad € 380.642,00, il maggior accertato ammonta ad € 40.357,59, così come risulta dai prospetti presentati dalla parte;
11 )l'Ufficio ha ridefinito il reddito di impresa accertabile, ai sensi degli artt. 39 e 41 del DPR n. 600/73, pari a € 93.656,49 ; 12 )le sanzioni e gli interessi, sono il risultato del recupero di imposta effettuato d'Ufficio ( principio: simul stabunt aut simul cadent). Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll principio di inerenza è un concetto fondamentale per determinare la contabilità e la fiscalità dell'impresa.
Stabilisce che i costi sostenuti dall'impresa sono deducibili dal reddito imponibile solo se sono pertinenti all'esercizio dell'impresa. In altre parole, i costi vengono dedotti solo se partecipano attivamente e sono correlati alla produzione del reddito dell'azienda. Il sistema tributario non consente di dedurre costi non attinenti all'attività o che hanno natura personale. Nel caso di specie è emerso che in sede di controllo per l'imposta 2017 risultava un evidente scostamento per la Società ricorrente tra le provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative e il totale dei ricavi dichiarati , con una differenza che l'ufficio ha rideterminato e ripreso a tassazione ai fini del reddito, senza che la ricorrente ha fornito alcuna documentazione atta a modificare quanto accertato;
anche il contestato irregolare rimborso spese ai soci amministratori può essere giustificato, in assenza della prova della delibera assembleare che disciplina tali emolumenti , non risultando sufficiente l'approvazione del bilancio nel quale i compensi sono iscritti , tenuto conto, tra l'altro che i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, quindi, seguendo il criterio di cassa. Con l'ordinanza n.13365/2025 la Suprema Corte riprende e richiama i principi fondanti della disciplina tributaria in materia di deduzione dei costi e inerenza;
in particolare , evidenzia come l'onere della prova in capo al contribuente rimanga stringente e come il giudizio sull'inerenza debba basarsi su una documentazione chiara, puntuale e coerente con l'attività svolta. Tenendo conto di tale orientamento ,si osserva che il ricorso è infondato. Infatti, la resistente ha motivato adeguatamente le ragioni che hanno reso indeducibili le spese esaminate conto per conto in sede di controllo della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2017, evidenziando la discordanza dei dati e la incoerenza della documentazione prodotta dalla ricorrente, su cui grava l'onere della prova. Anche l'eccezione della prescrizione della sanzione è priva di fondamento , dal momento che sono la conseguenza del recupero a tassazione dell'imposta effettuata dall'agenzia delle entrate ( principio: simul stabunt aut simul cadent).
Il ricorso va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.300,00, in favore della Agenzia delle Entrate di Catanzaro, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025.