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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 640/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 58 del
14.2/13.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive, promossa da:
La rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Corsi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia – appellante nei confronti di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Arlotti ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva in parte il ricorso con cui , assunta dalla controparte il Parte_2
10.2.2020, aveva chiesto la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla pronuncia nei suoi confronti, da parte del direttore, di frasi diffamatorie a sfondo sessuale1 da cui aveva avuto origine il grave turbamento che l'aveva indotta a rassegnare le dimissioni per giusta causa il
14.1.2021, alla corresponsione del premio di risultato e al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, trattenuta nell'ultima busta paga.
Precisamente, il Giudice, ritenuta la responsabilità datoriale, condannava la società al pagamento di € 5.449,16 a titolo di restituzione dell'indennità di mancato preavviso, di € 10.000,00 a titolo di premio di risultato, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, e di € 6.000,00 per risarcimento del pregiudizio legato alla condizione di sofferenza causata dall'illecito subito nel luogo di lavoro (rigettando la richiesta di risarcimento del danno biologico, ritenuto non sussistente).
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale: In accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, Sezione Lavoro pronunciata in data 14.02.2024, e pubblicata il
13.04.2024, nella causa iscritta al R.G. 549/2021, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con il ricorso di primo grado, per i motivi sora esposti e, in particolare, accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa nelle dimissioni rassegnate da in data 14.01.2021 e, per Parte_2
l'effetto, condannare a restituire alla società Parte_2 Parte_3 la somma, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, di Euro 24.940,89 versatale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché l'Avv. Francesco
Arlotti a restituire alla società la corrisposta somma di Euro Parte_3
2 7.019,16 di cui alla pro forma n. 24/2024, oltre a R.A. e oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata:
In parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per le motivazioni sopra esposte, rigettare, in ogni caso, le domande avversarie di condanna della società a corrispondere Parte_3
a somme a titolo di premio di risultato e/o di risarcimento Parte_2 danni, attesa l'insussistenza delle relative prove e, per l'effetto, condannarsi
a restituire alla società le somme versate, Parte_2 Parte_3 comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, per tali titoli.
In via di ulteriore subordine:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rideterminarsi e ridursi il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto in via equitativa dalla società a . Parte_3 Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
2.1. L'appellata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice, effettuando un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, ha ritenuto provata l'esistenza dei comportamenti denunciati dalla lavoratrice, riconoscendo la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Rileva, la parte, che il teste le cui dichiarazioni erano state Tes_1 considerate in via esclusiva nell'accertamento della responsabilità datoriale, non era stato presente alla conversazione e aveva comunque dichiarato di aver udito soltanto la voce del smentendo così la precedente affermazione di essere Per_1 stato in grado di percepire il contenuto del dialogo tra i tre colleghi.
Il Giudice avrebbe poi assegnato rilevanza alla circostanza, in realtà sterile, che il aveva la passione per la FA (elemento idoneo a Per_1 confermare, secondo il Tribunale, l'attendibilità del teste il quale aveva Tes_1 appunto menzionato il riferimento alla costruzione del tavolo compiuto dal durante la conversazione) e non avrebbe in realtà adeguatamente Per_1 argomentato circa la evidenziata mancanza di interesse da parte del teste a Tes_1 riferire dell'episodio alla (e quindi circa la conseguente genuinità della Parte_2 dichiarazione).
Parimenti, il Giudicante avrebbe errato nel ritenere inattendibili le dichiarazioni della teste Per_2
In sostanza, il complessivo quadro probatorio, correttamente valutato, non avrebbe potuto e dovuto condurre a ritenere provata la condotta allegata dalla
3 dipendente e, cioè, che il abbia effettivamente proferito espressioni Per_1 diffamatorie in danno della stessa.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha compiuto il denunciato malgoverno delle risultanze istruttorie e ha ricostruito l'episodio in termini del tutto congrui.
Il teste non più presente nel contesto lavorativo alla data della Tes_1 deposizione (era un lavoratore somministrato, con mansioni di contabile), ha riferito con precisione dell'evento in questione, collocato in un contesto descritto sin nei particolari, dichiarando che “quel giorno, verso l'ora di pranzo, ho riferito alla che c'era stata una conversazione tra il funzionario Parte_2 Persona_1
ED LLTA e la responsabile amministrativa , nel corso Persona_2 della quale il signor ha iniziato a parlare male della Preciso Per_1 Parte_2 che io non ero parte della conversazione e che potevo sentire quello che dicevano perché eravamo nella stessa stanza al piano terra ovvero nell'ufficio amministrativo. Preciso altresì che potevo anche vedere i tre che conversavano e che la stanza era divisa praticamente in due ambienti da una parete di plastica trasparente che aveva due porte sempre aperte”. La possibilità di cogliere il contenuto delle dichiarazioni dei conversanti, a prescindere dalla relativa collocazione spaziale (rispetto al v. la deposizione della teste Tes_1 Per_2 emerge dunque dal dato, riferito dal teste, che “Verso la fine della conversazione
ha chiesto di poter salutare le persone con cui si rapportava e anche di Parte_4 salutare la ragazza che aveva incontrato lungo le scale la volta precedente, che è stato poi individuata dai presenti come la commerciale perché si occupava di tale settore. Il signor ha iniziato allora a criticarla per come veniva vestita al Per_1 lavoro, a dire che quando la scendeva a prendere il caffè alla Parte_2 macchinetta tutte le persone di sesso maschile le erano sempre intorno e che si era raccomandato con il figlio di stare attento e di non farsi incastrare proprio adesso che la vita incominciava ad andare bene”.
Il ha poi ricordato di aver “riferito a il contenuto della Tes_1 Parte_2 conversazione che la riguardava”. Il teste ha tenuto a precisare di non aver voluto riferire l'episodio nei dettagli ma di aver acconsentito a farlo soltanto a fronte della richiesta rivoltagli in tal senso dall'appellata, elemento che porta ad escludere un supposto interesse del teste a creare un clima di confidenza con la collega per ragioni che la stessa società adombra ma non chiarisce (“Preciso, però, che prima le ho chiesto se fosse lei la persona che aveva Parte_4 incrociato per le scale e la me lo ha confermato, dicendo che se lo Parte_2 ricordava perché era successo una quindicina di giorni prima. Preciso altresì che all'inizio non volevo raccontarle i dettagli della conversazione perché erano state dette delle cose pesanti contro di lei ed ero in imbarazzo a raccontargliele e che
4 le avevo detto solamente che avevano parlato male di lei ma ha insistito Parte_2 per sapere tutto, dicendomi che sapeva gestire la situazione. Preciso, inoltre, che ero già a conoscenza per confidenze fattemi dalla che c'era della Parte_2 ruggine tra la e la responsabile amministrativa e che, a Parte_2 Persona_2 seguito della conversazione che avevo sentito, era emerso che anche nella direzione c'era chi non la vedeva di buon occhio”).
Non si è certamente contraddetto il nel momento in cui ha Tes_1 dichiarato di ricordare “solo di che parlava male di , Per_1 Parte_2 circostanza che non sta a significare che il teste fosse in grado di sentire soltanto quello che affermava il L'affermazione del secondo cui “io Per_1 Tes_1 sentivo solo la voce di , va peraltro letta in relazione alla specifica Per_1 domanda postagli (“12) Vero che Lei riferiva che la Sig.ra e il Sig. Per_2
con i quali il Sig. stava conversando non commentavano Parte_4 Per_1 alcunchè rispetto alle predette affermazioni?”), volendo intendere il dichiarante che era stato soltanto il ad esprimersi in tal senso in relazione alla Per_1 lavoratrice.
Il ha anche dichiarato di ricordare il consiglio dato dal “al Tes_1 Per_1 figlio, come ho già detto sopra, ma preciso che non ha usato la parola Per_1 circuire e non ricordo abbia detto la frase in corsivo indicata in capitolo” e di aver riferito alla che aveva detto, un po' in italiano e un po' in Parte_2 Per_1 dialetto, che “nel tempo in cui faccio la tavola lei si farebbe tutta l'officina”.
Il teste aveva descritto l'episodio negli stessi termini anche quando, pochi giorni dopo, vi era stato un incontro tra “me, e figlio e Parte_2 Per_2 Per_1 quest'ultimo mi ha chiesto cosa avesse detto suo padre e io gli ho ripetuto la frase del tavolo ma non mi ricordo con quali testuali parole. Ho riferito a Per_1 figlio anche tutti gli altri argomenti di cui ho già detto sopra visto che questo chiarimento è durato circa un'ora”.
La teste ha peraltro confermato questa circostanza, ricordando che Per_2
“sempre nella medesima giornata del 16.11.2020, il Signor Persona_3 aveva una conversazione anche con il Signor alla presenza della Signora Tes_1
e della stessa per chiarire quanto sarebbe accaduto il giorno Per_2 Parte_2
13.11.2020 e che, in tale circostanza, dopo che il Signor aveva Persona_3 ribadito alla sua interlocutrice che quanto riferitole dal erano falsità, Tes_1 chiedeva a quest'ultimo che cosa lo stesso avesse realmente sentito dire e il sosteneva di avere udito il Signor affermare che “prima Tes_1 Persona_1 che lui avesse terminato di verniciare il tavolo, lei si sarebbe fatta tutte le persone della produzione e degli uffici”. La risposta data dalla teste fornisce evidentemente sostegno all'attendibilità delle dichiarazioni del Tes_1 confermando quanto da lui stesso dichiarato.
5 Le ulteriori indicazioni fornite dalla teste, nel confermare che vi fosse stata la conversazione, danno conto, al più, di assenza di particolari ricordi circa il contenuto della conversazione del 13.11.2020, in relazione al cui contenuto la poteva non nutrire, peraltro, particolare interesse2. Per_2
Non possiede rilevanza quanto dichiarato dalla teste (“Sì è vero, confermo le circostanze indicata in capitolo e preciso che la escluse categoricamente Pt_5 che avesse detto questa cosa”) a fronte della domanda “Vero che, alcuni Per_4 mesi prima rispetto ai fatti di cui è causa, il Signor aveva Testimone_1 specificato alla collega che altro dipendente, nella specie il Signor Testimone_2
nel riferirsi a lei l'aveva denominata “vacca” e che la Signora Persona_5
si era premurata di andare a chiedere conferma della circostanza Persona_2 alla Signora la quale le aveva comunicato che il fatto non era mai Pt_5 successo?”. La risposta della collega si giustifica agevolmente sulla base Pt_5 delle circostanze descritte nello stesso capitolo di prova, emergendo che la stessa non aveva percepito direttamente l'offesa. Né quanto accaduto alcuni mesi prima giustificherebbe un giudizio di falsità del racconto del vista la differenza Tes_1 di contesto e la piena verosimiglianza di quanto riferito nel presente giudizio, non potendo nemmeno ipotizzarsi la possibilità di fondare sull'episodio risalente una valutazione di definitiva tendenza del teste a compiere false ricostruzioni degli eventi.
È allora corretta l'affermazione finale del Tribunale secondo cui, “Essendo provato che ha proferito, parlando con due persone, frasi di Persona_6 contenuto sessista e diffamatorio in danno della dipendente, la gravità dell'accaduto è tale da giustificare il recesso della lavoratrice”. Poco è a dirsi, infatti, in relazione al forte turbamento e al disagio che a quelle parole è conseguito, risultandone una corretta valutazione di impossibile svolgimento della prestazione e di impedimento alla possibilità di proseguire l'esperienza lavorativa, secondo una prospettiva attenta a cogliere gli aspetti connotativi del rapporto sul
6 piano concreto (non essendo rilevante la circostanza, valorizzata dalla società, secondo cui la lavoratrice avrebbe acconsentito a continuare a lavorare da remoto, modalità comunque non praticata dal datore di lavoro).
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza “In via di subordine e per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello sopra esposto” nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice la corresponsione del premio di risultato, con conseguente condanna al pagamento di € 10.000,00, sulla base della illegittima ed erronea motivazione della mancata contestazione, ad opera della resistente, del relativo presupposto.
Evidenzia, infatti, la società, che il Giudice ha argomentato al riguardo rilevando che “la resistente non ha di fatto contestato che siano stati raggiunti i requisiti di fatturato per chiedere il premio (l'aumento del fatturato di un milione di euro nel 2020 rispetto al 2019), ma ha solamente eccepito che a causa delle dimissioni questo non sarebbe dovuto”.
Tale esito sarebbe il risultato dell'erronea applicazione del principio di non contestazione, non avendo curato la lavoratrice, nel proprio atto introduttivo, di dedurre l'aumento di un milione di Euro del fatturato della società nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, limitandosi a chiedere “che venga ordinato alla società resistente di esibire in giudizio i bilanci relativi agli anni 2019 e 2020” e ciò “al fine di accertare se sia sorto il diritto della lavoratrice alla corresponsione del premio”.
Il motivo è fondato.
La lavoratrice non ha rivendicato il premio sulla base della sussistenza certa degli elementi integrativi della fattispecie attributiva del diritto ma lo ha richiesto sulla base di una spettanza soltanto eventuale. Tanto emerge con evidenza dalle espressioni indicate in ricorso, ove l'interessata ha fatto questione di “diritto della
Sig.ra a verificare se siano integrati i presupposti per ottenere Parte_2 la corresponsione del premio di risultato”, chiedendo “che venga ordinato alla società resistente di esibire in giudizio i bilanci relativi agli anni 2019 e 2020 al fine di acclarare se sia sorto il diritto della lavoratrice alla corresponsione del premio. Va detto che, al fine di valutare se sia o meno sorto il diritto della odierna ricorrente, dovrà essere altresì tenuto in considerazione che – a far data dal 13.11.2020 – la lavoratrice non ha potuto prestare la propria attività lavorativa in modo proficuo;
da ciò ne deriva che se l'aumento del fatturato risultasse inferiore al milione ma in una misura tale da rendere plausibile che
l'aumento di un milione d'euro sarebbe stato raggiunto in assenza dei gravi fatti descritti, il premio di risultato dovrà in ogni caso essere riconosciuto”.
7 Sullo stesso piano si sono poste le conclusioni rese in primo grado, ove la stessa ha chiesto di “accertare e dichiarare l'incremento di fatturato tra il bilancio del 2019 e quello del 2020 della società resistente e, in caso di aumento superiore ad un milione di Euro, o comunque in misura tale da ritenere che tale limite sarebbe stato raggiunto ove la lavoratrice avesse potuto prestare proficuamente la propria attività anche dal 13.11.2020 al 31.12.2020, condannare con sede in Boretto (RE), Via Pasubio 28, in Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I. , a P.IVA_1 corrispondere alla Sig.ra la somma lorda di € 10.000,00 a Parte_2 titolo di premio di risultato contrattualmente previsto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Per aversi non contestazione occorre (v. Cass., 20.7.2025, n. 20317) che la controparte ammetta espressamente il fatto dedotto, oppure tenga una difesa incompatibile con la sua contestazione.
Nel caso di specie non può dirsi che la lavoratrice abbia dedotto il fatto costitutivo del credito in termini di certezza, come implicitamente sta a significare il riportato principio espresso in sede di legittimità, essendosi invece limitata a dedurne la sussistenza soltanto eventuale.
Né la società ha tenuto una difesa incompatibile con la sua contestazione, posto che l'indicazione presente nella memoria costitutiva depositata in primo grado (“Quanto, poi, alla domanda, ex adverso formulata, volta ad ottenere la corresponsione del premio di risultato, si rileva che, a fronte delle dimissioni - non supportate da alcuna giusta causa - presentate dalla Signora entro Parte_2
l'anno di competenza del premio, non spetta alla stessa alcuna somma a titolo di premio di risultato per l'anno in questione”) valeva a dare conto, sia pure secondo la rappresentazione datoriale, di una circostanza diversa (l'assenza di giusta causa delle dimissioni), di per sé ostativa, appunto, al riconoscimento del premio.
L'onere della prova della sussistenza del credito incombeva sulla lavoratrice, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. Non vi è margine, pertanto, per invocare il principio della vicinanza della prova al fine di onerare dell'iniziativa la società. Precisamente, se, da una parte, la distribuzione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l'esercizio (v. già Cass., 10.5.2009, n.
10744), dall'altra occorre rilevare che il principio di vicinanza della prova non può essere utilmente richiamato dall'appellata in quanto esso non deroga alla
8 regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera (Cass., 17.2.2023, n. 5092) allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. Nel caso di specie le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono dati equivoci, come si è evidenziato.
Va quindi osservato che l'appellata non ha reiterato o formulato in questa sede alcuna istanza istruttoria utile all'acquisizione dei bilanci del 2019 e del 2020
e alla verifica della sussistenza dei presupposti di spettanza del premio. È principio oramai pacifico in giurisprudenza che, seppure l'art. 346 c.p.c. non riguardi le istanze istruttorie ma solo le domande e le eccezioni, ciò non toglie, tuttavia, che le prove non ammesse debbano essere riproposte in grado di appello a pena di decadenza nelle forme e nei termini del giudizio di primo grado (v. Cass.
14135/2000; id. 20931/2010).
L'automatica riproposizione non può, poi, ricollegarsi all'effetto devolutivo dell'appello, che riguarda l'oggetto del processo e non le istanze istruttorie, funzionali e strumentali al grado nel quale sono proposte. Precisamente, come evidenziato da Cass., 9.6.2023, n. 16420, “la più recente giurisprudenza di questa
Corte, pur ribadendo che la presunzione di rinunzia prevista dall'articolo 346
c.p.c., riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ha tuttavia precisato che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtu' del richiamo operato dall'articolo 359 c.p.c. (Sez. 3, sentenza n. 14135 del
26/10/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 17904 del 25/11/2003).
5.2 Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento
9 di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812). Nella specie, pertanto, la formulazione delle istanze istruttorie andava operata con l'atto di appello: e, in mancanza, correttamente il giudice del gravame le ha qualificate tardive…”.
Nel caso in esame, pertanto, non essendo stata riproposta alcuna delle istanze istruttorie indispensabili per poter dimostrare le tesi dell'appellato, all'accoglimento del motivo di appello non può che seguire il rigetto della domanda di pagamento del premio, rimasta del tutto sfornita di prova3.
Né, in assenza di qualsiasi prova o argomento di prova sul punto, sussiste una pista probatoria utile all'attivazione dei poteri istruttorii officiosi di cui all'art. 437 c.p.c.
5. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha riconosciuto il danno non patrimoniale, non essendovi prova del pregiudizio.
Precisamente, ritiene la parte che lo stato di sofferenza e turbamento lamentato dalla e apprezzato come sussistente dal Giudice avrebbe Parte_2 dovuto ritenersi del tutto incompatibile con la sua condizione nel medesimo periodo in contestazione (come è risultato, per l'appunto, dalle fotografie del
“profilo social” in questione). Evidenzia, l'appellante, che “le fotografie di cui si discorre evidenziano un atteggiamento di serenità e spensieratezza totalmente inconciliabile con uno stato mentale caratterizzato da ansia e depressione. Pur riconoscendo che “fotografie della routine familiare” possano non essere, di per sé, sufficienti a dimostrare l'assenza di un effettivo pregiudizio morale patito dalla lavoratrice, le frasi che la stessa ha pubblicato congiuntamente Parte_2 alle fotografie in questione non possono che dimostrare come la donna non fosse, in realtà, afflitta da crisi d'ansia e sindrome depressiva. La stessa ricorrente, infatti, ha escluso espressamente e personalmente di soffrire di tali patologie, nel momento in cui ha pubblicato la frase “Success is peace of mind in knowing you did your best”, facendo, dunque, riferimento ad una propria “pace mentale” che
– a dir poco – mal si concilia con uno stato ansioso e depressivo”.
La parte censura, in ogni caso, la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di beni costituzionalmente protetti, effettuata dal Giudicante in via equitativa in misura eccessiva, senza, oltretutto, effettuare richiamo ad alcun
10 criterio di liquidazione equitativa e senza fornire motivazione del processo logico che lo ha condotto alla relativa liquidazione del danno.
Il motivo è fondato nei limiti sottoindicati.
Nel ricorso introduttivo la lavoratrice aveva dedotto di aver subito, a causa della condotta datoriale mantenuta in spregio ai dettami dell'art. 2087 c.c., “un pregiudizio in termini non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno all'immagine, danno alla professionalità, etc..), per i quali si chiede che la società venga condannata al risarcimento nella misura di € 20.000,00, o comunque nella misura che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria”.
Il Tribunale, accertato che il aveva pronunciato frasi di contenuto Per_1 sessista e diffamatorio in danno della dipendente, ha giudicato grave l'accaduto, tale, da una parte, da giustificare il recesso della lavoratrice (nesso in relazione al quale la società non muove obiezioni) e, dall'altra, da ingenerare, come dimostrato dai certificati medici prodotti, per il periodo compreso tra il
20.11.2020 e il 14.1.2021, uno stato di ansia e disagio riconducibile alle offese ricevute, “come manifestato immediatamente e nei mesi seguenti (vedi messaggi whatsapp)”.
L'esito cui è correttamente giunto il Giudice, implicitamente giustificato con l'accertamento della violazione dell'art. 2087 c.c., avendo tenuto la società una condotta tale da ledere l'integrità psicologica della dipendente, è conforme all'insegnamento di legittimità secondo il quale “il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è, infine, risarcibile come danno morale, se si mantenga nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto … (Cass., 13.12.2024, n. 32438)”, costituendo il danno morale “la rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ancorché possa influenzarle (Cass., 28.12.2023, n. 36208)”.
Il pregiudizio subito può essere riscontrato, anche presuntivamente, in considerazione dell'insorgenza di una condizione di malessere psico-fisico certificata dal medico curante, dell'assenza per malattia per un periodo di circa due mesi e dalla scelta di rassegnare le dimissioni per giusta causa, indicativa del grave disagio legato al dover frequentare l'ambiente e il contesto lavorativo. Sono effettivamente irrilevanti le poche fotografie prodotte, attinenti a momenti di vita familiare e pertanto inconferenti al fine di dar conto di aspetti per definizione relativi alla sfera interiore della persona.
Quanto alla liquidazione, è fondata la censura dell'appellante incentrata sull'assenza di indicazioni da parte del Giudice in relazione ai criteri utilizzati per la liquidazione equitativa del danno e alla loro applicazione. Come ha affermato
11 Cass., 26.11.2024, n. 30487 ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Considerando che l'interesse inciso è quello alla possibilità di rendere la prestazione nel contesto lavorativo, tale posizione trova espressione nel valore della prestazione stessa, potendo quindi assumersi a indice obiettivo monetario il parametro rappresentato dalla retribuzione.
L'ultima busta paga reca indicazione dell'importo di € 2.705,99 quale retribuzione mensile.
In considerazione del periodo di assenza (20.11.2020 – 14.1.2021) dovuta alle conseguenze della condotta datoriale posta in violazione dell'art. 2087 c.c., il valore del risarcimento equitativamente determinato va commisurato a 5/6 della retribuzione spettante per due mesi di lavoro, per la somma finale di € (2.705,99 x
2 = 5.4111,98/6= 901,99 x 5=) 4.510,00.
6. L'appello va pertanto accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza, occorre condannare al pagamento in favore della Parte_3 controparte di € 5.449,16 a titolo di restituzione della indennità di mancato preavviso e di € 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Occorre anche condannare alla restituzione alla società, Parte_2 come richiesto, dell'eccedenza tra quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto di spettanza all'esito del presente giudizio.
8. Le spese del doppio grado di giudizio si compensano in ragione di un terzo, con condanna dell'appellante al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2 di € 5.449,16 a titolo di restituzione della indennità di mancato preavviso e di €
4.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
12 condanna alla restituzione dell'eccedenza tra quanto Parte_2 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto di spettanza all'esito del presente giudizio;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di un terzo, con condanna di parte appellante al pagamento del residuo, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 4.000,00, oltre accessori di legge, con rimborso nella stessa proporzione del c.u., e per il presente grado, per compensi, in €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza: “La ricorrente ha esposto di avere lavorato per la società resistente, con mansioni di responsabile commerciale;
il 13.11.2020 il collega le riferiva Testimone_1 che, quella mattina, il datore di lavoro , nel suo ufficio open space, alla presenza Persona_1 della collega e del funzionario di banca aveva proferito frasi Persona_2 Parte_4 diffamatorie dicendo che era una persona di dubbia moralità, di vestirsi in modo provocante per adescare gli uomini e di essere un'esibizionista; nel corso della conversazione, lo stesso faceva anche un paragone con il tavolo che stava costruendo nelle vicinanze della saletta mensa, proferendo le seguenti parole: “ora che avrò finito di fare il tavolo quella lì si sarà fatta tutta l'officina e tutti gli impiegati”; , asseriva, poi, di aver raccomandato al figlio Persona_1
socio di minoranza, di non farsi circuire dalla (con parole come Persona_3 Parte_2
“non devi fare lo stupido e fare come me che ho sempre tenuto separata la vita lavorativa da quella privata”); facendo intendere che l'odierna ricorrente fosse una donna pericolosa per la fedeltà coniugale del figlio”. 2 “Cap. 4): “Sì è vero, confermo tutte le circostanze indicate in capitolo. Il giorno 13.11.2020 ero alla mia postazione di lavoro nell'ufficio e sono venuti lì a chiacchierare il signor
e . Nel corso della conversazione si è parlato dii tutto e poi, Persona_1 Parte_4 siccome dall'ufficio del piano di sopra occupato dalla si sono sentiti dei passi, Parte_2 Per_1 ha chiesto a se aveva avuto modo di conoscere la nuova commerciale. gli ha Parte_4 Parte_4 risposto che non aveva avuto ancora occasione di vederla e ha affermato che era una Per_1 bella donna”. Cap. 5): “Confermo quello che ho già detto al capitolo precedente. Preciso di non aver sentito la frase relativa alla macchinetta del caffè”. Cap. 6): “Sì è vero, confermo le circostanze indicate in capitolo e preciso che le porte sulla parete di vetro sono poste alle due estremità”. A.D.R.: “Dalla mia postazione potevo vedere in faccia mentre e Tes_1 Per_1
non potevano, essendo di fronte a me. La conversazione è durata circa una decina di Parte_4 minuti”. Cap. 8): “Sì è vero, confermo tutte le circostanze indicate in capitolo nonché le parole testuali della frase in corsivo dette da in mia presenza”. Tes_1 3 V. Cass., 4.8.2025, n. 22424: “nel rito del lavoro, l'appellante che impugna in toto la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (Cass. 03/05/2019, n. 11703)”.