Art. 71.
Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneita', promozione, licenza, abilitazione e maturita'.
Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.
Con esame di idoneita' accedono alle classi, per cui non e' prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.
Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.
L'esame di licenza e' sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno puo' esserne esonerato.
L'esame di abilitazione e' sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici.
Mediante l'esame di maturita' si accette alle Universita' e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero.
Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneita', promozione, licenza, abilitazione e maturita'.
Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.
Con esame di idoneita' accedono alle classi, per cui non e' prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.
Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.
L'esame di licenza e' sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno puo' esserne esonerato.
L'esame di abilitazione e' sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici.
Mediante l'esame di maturita' si accette alle Universita' e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero.