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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2491/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2491/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI DONATO MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni della separazione
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano di essersi separati con Decreto omologazione n. cronol.
[...]
41/2019 del 04/01/2019.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni della separazione.
Il Presidente fissava l'udienza del 30.01.2025 ore 12,45 portando con sé l'accordo di modifica da sottoscrivere in udienza, insieme ai figli e Persona_1 Per_2
[...]
All'udienza del 30/01/2025 le parti unitamente ai figli comparivano dinanzi al
Presidente e procedevano a sottoscrivere l'accordo di modifica delle condizioni della separazione, vidimato anche dal Presidente.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 le seguenti modifiche delle condizioni della separazione delle predette parti, concordate e confermate:
1. Il IG. e la IG.ra dichiarano di revocare Parte_1 Parte_2
l'assegno di mantenimento, previsto a favore di , la quale accetta, Parte_2
a far data dal mese successivo all'omologa della presente modifica della sentenza di separazione e per l'effetto nessun assegno di mantenimento sarà più previsto a carico di ed a favore di Parte_1 Parte_2
2. La IG.ra (cf. , nata a [...] il Persona_2 C.F._1
24/7/1978 e residente in [...] ed il IG. Persona_1
(cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(PE) via Roma nr. 3, rinunciano all'usufrutto, loro concesso vita natural durante, sugli immobili di cui al Foglio 9 particella 79, sub 10 e sub. 12 e più specificamente sull'immobile sito in NO (Pe) alla via Roma nr. 20, piano T, confinante con via
Roma, largo Madonna del Piano, vicolo di via Roma, salvo altri, contraddistinto al
N.C.E.U del Comune di NO (PE), al foglio 9, particella 79, sub 10, categoria
C/1, classe 2, consistenza mq 32, superficie catastale 43 mq, rendita € 469,36 e sull'immobile sito in NO (Pe) alla via Roma nr. 20, piano T, confinante con via
Roma, largo Madonna del Piano, vicolo di via Roma, salvo altri, contraddistinto al
N.C.E.U del Comune di NO (PE), al foglio 9 particella 79, sub 12, categoria
C/1, classe 2, consistenza mq 35, superficie catastale 51 mq, rendita € 513,36.
3. In conseguenza di tale rinuncia il IG. diventa pieno proprietario Parte_1
degli immobili contraddistinti al NCEU del Comune di NO (PE), di cui al
Foglio 9 particella 79, sub 10 e sub. 12.
4. Le parti dichiarano che le modifiche alle condizioni della separazione, come concordate, sono connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
pagina 3 di 4 5. In ogni caso le parti rinunziano espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale, obbligandosi a curare la trascrizione e voltura presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, con esonero del Cancelliere da qualsiasi responsabilità connessa a tali incombenti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2491/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI DONATO MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni della separazione
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano di essersi separati con Decreto omologazione n. cronol.
[...]
41/2019 del 04/01/2019.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni della separazione.
Il Presidente fissava l'udienza del 30.01.2025 ore 12,45 portando con sé l'accordo di modifica da sottoscrivere in udienza, insieme ai figli e Persona_1 Per_2
[...]
All'udienza del 30/01/2025 le parti unitamente ai figli comparivano dinanzi al
Presidente e procedevano a sottoscrivere l'accordo di modifica delle condizioni della separazione, vidimato anche dal Presidente.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 le seguenti modifiche delle condizioni della separazione delle predette parti, concordate e confermate:
1. Il IG. e la IG.ra dichiarano di revocare Parte_1 Parte_2
l'assegno di mantenimento, previsto a favore di , la quale accetta, Parte_2
a far data dal mese successivo all'omologa della presente modifica della sentenza di separazione e per l'effetto nessun assegno di mantenimento sarà più previsto a carico di ed a favore di Parte_1 Parte_2
2. La IG.ra (cf. , nata a [...] il Persona_2 C.F._1
24/7/1978 e residente in [...] ed il IG. Persona_1
(cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(PE) via Roma nr. 3, rinunciano all'usufrutto, loro concesso vita natural durante, sugli immobili di cui al Foglio 9 particella 79, sub 10 e sub. 12 e più specificamente sull'immobile sito in NO (Pe) alla via Roma nr. 20, piano T, confinante con via
Roma, largo Madonna del Piano, vicolo di via Roma, salvo altri, contraddistinto al
N.C.E.U del Comune di NO (PE), al foglio 9, particella 79, sub 10, categoria
C/1, classe 2, consistenza mq 32, superficie catastale 43 mq, rendita € 469,36 e sull'immobile sito in NO (Pe) alla via Roma nr. 20, piano T, confinante con via
Roma, largo Madonna del Piano, vicolo di via Roma, salvo altri, contraddistinto al
N.C.E.U del Comune di NO (PE), al foglio 9 particella 79, sub 12, categoria
C/1, classe 2, consistenza mq 35, superficie catastale 51 mq, rendita € 513,36.
3. In conseguenza di tale rinuncia il IG. diventa pieno proprietario Parte_1
degli immobili contraddistinti al NCEU del Comune di NO (PE), di cui al
Foglio 9 particella 79, sub 10 e sub. 12.
4. Le parti dichiarano che le modifiche alle condizioni della separazione, come concordate, sono connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
pagina 3 di 4 5. In ogni caso le parti rinunziano espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale, obbligandosi a curare la trascrizione e voltura presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, con esonero del Cancelliere da qualsiasi responsabilità connessa a tali incombenti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4