TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 561
TAR
Decreto cautelare 29 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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TAR
Sentenza breve 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere

    Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto. La ricorrente non ha dimostrato di essere stata danneggiata dall'omissione, né che avrebbe avuto maggiori possibilità di aggiudicazione con l'inserimento del criterio premiale. Inoltre, tutti i partecipanti erano in possesso della certificazione, rendendo irrilevante la mancata previsione del criterio premiale ai fini dell'esito della gara.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale (art. 6.3 Disciplinare)

    Il Collegio rigetta la censura. Le regole di gara non prevedevano che in caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovesse dimostrare un fatturato pari alla somma dei valori di tutti i lotti. Il chiarimento n. 6 si riferisce al fatturato globale (art. 6.2), non al fatturato specifico per servizi analoghi (art. 6.3). Le attestazioni di esecuzione dei precedenti fornitori fanno fede fino a querela di falso, che non è stata proposta.

  • Rigettato
    Invalidità del contratto di avvalimento

    La censura è infondata. Per il requisito del fatturato, non vi è obbligo di individuazione puntuale delle risorse ausiliate. L'esperienza già svolta dall'ausiliaria costituisce la prestazione principale. Sarebbe illogico e sproporzionato richiedere un dettaglio delle risorse come per l'avvalimento operativo.

  • Inammissibile
    Tardività della censura relativa alla valutazione del seggio di gara (verbale n. 5 dell'11.08.2025)

    La censura è irricevibile in quanto il verbale n. 5 dell'11 agosto 2025 è stato depositato il 6 ottobre 2025, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati il 14 novembre 2025, superando il termine di decadenza previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a.

  • Inammissibile
    Tardività della censura relativa al chiarimento n. 6

    La censura è irricevibile. Sebbene il chiarimento n. 6 non riporti una data precisa, è antecedente al termine per la presentazione delle offerte (30 giugno 2025). Pertanto, la doglianza veicolata con il terzo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 29 dicembre 2025) è tardiva.

  • Rigettato
    Offerta economica sottostimata

    Il Collegio rigetta la censura. Il giudizio sull'anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di macroscopica illogicità. La ricorrente si è limitata a basare la contestazione su proprie stime, senza fornire prove concrete. L'Amministrazione ha verificato l'offerta e le giustificazioni sono state fornite. Eventuali sottostime possono essere riassorbite nell'utile d'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 561
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 561
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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