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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240003866445000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento cartella di pagamento n. 13320240003866445000, notificata in data
03.10.2024, relativa alla Tari per l'anno 2023, per un ammontare di € 373,88, comprensivi di interessi, sanzioni e compensi di riscossione del concessionario.
A fondamento delle proprie doglianze il ricorrente deduceva la nullità dell'atto per l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, nonché per il fatto che il pagamento del tributo non era dovuto nella misura richiesta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per sostenere, oltre all'infondatezza dei motivi di ricorso, l'omessa citazione in giudizio dell'ente creditore.
Con ordinanza emessa in data 18 novembre 2025, il giudice ordinava, ai sensi dell'art 14, comma 6 bis, L.
546/92, che, a cura della parte ricorrente, si provvedesse con l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del Comune di Crotone. Ente che, nonostante la regolare citazione in giudizio, non si costituiva.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Risulta fondata, tra i motivi di ricorso, la censura relativa al difetto di notifica del pregresso avviso di accertamento, posto che né l'agente per la riscossione né il Comune di Crotone, che non si è neanche costituito in giudizio, ne hanno fornito prova alcuna.
Alla luce delle predette argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere accolto e la cartella impugnata annullata.
In considerazione delle ragioni della decisione, rigetto in relazione ad un tributo comunque dovuto e non pagato, ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240003866445000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento cartella di pagamento n. 13320240003866445000, notificata in data
03.10.2024, relativa alla Tari per l'anno 2023, per un ammontare di € 373,88, comprensivi di interessi, sanzioni e compensi di riscossione del concessionario.
A fondamento delle proprie doglianze il ricorrente deduceva la nullità dell'atto per l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, nonché per il fatto che il pagamento del tributo non era dovuto nella misura richiesta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per sostenere, oltre all'infondatezza dei motivi di ricorso, l'omessa citazione in giudizio dell'ente creditore.
Con ordinanza emessa in data 18 novembre 2025, il giudice ordinava, ai sensi dell'art 14, comma 6 bis, L.
546/92, che, a cura della parte ricorrente, si provvedesse con l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del Comune di Crotone. Ente che, nonostante la regolare citazione in giudizio, non si costituiva.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Risulta fondata, tra i motivi di ricorso, la censura relativa al difetto di notifica del pregresso avviso di accertamento, posto che né l'agente per la riscossione né il Comune di Crotone, che non si è neanche costituito in giudizio, ne hanno fornito prova alcuna.
Alla luce delle predette argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere accolto e la cartella impugnata annullata.
In considerazione delle ragioni della decisione, rigetto in relazione ad un tributo comunque dovuto e non pagato, ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.