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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. ER RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 865\2024 R.G. avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dagli avv.ti CINGOLANI Parte_1 P.IVA_1
MA e EL CI, come da procura in atti;
-Attrice in opposizione-
E
( ); CP_1 C.F._1
-Convenuto opposto in contumacia- conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalla sola parte attrice per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 8.10.2025, come di seguito trascritte: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
- in via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- nel merito e in accoglimento della opposizione medesima:
a) dichiarare l'inesistenza, in capo al Sig. del credito di € CP_1
45.740,747 nei confronti della società Parte_1
b) dichiarare, per l'effetto, che l'attrice-opponente non è debitrice dell'importo così come precettato in favore dell'opposto e quindi, in ogni caso, non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per tali somme;
c) dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia parziale del precetto notificato all'attrice opponente in data 11/04/24 con riguardo all'intimazione di pagamento formulata dal Sig. e, comunque, per l'importo di € 5.860,00; CP_1
d) dichiarare infine che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto stante l'avvenuto pagamento dalla prima effettuato come documentato in atti;
d) condannare, infine, il convenuto-opposto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore degli scriventi difensori i quali si dichiarano antistatari”. ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 865\2024 R.G.
con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione al precetto da quest'ultimo CP_1 notificatole in data 11.4.2024, sulla base della sentenza n. 521/2024 emessa dalla
Corte di Appello di NC, per il pagamento della complessiva somma di euro
45.740,74 (oltre agli interessi maturati e maturandi sino alla data del saldo effettivo, nonché alle spese di notifica) quale sorte riveniente dalle seguenti voci di credito:
- euro 28.620,00 quale misura dell'estreinte pari ad euro 20 giornalieri dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al
Tribunale di Macerata rubricato al n. R.G. 4369/2016 sino al documentato adempimento relativo alla prestazione di edificazione di un involucro edilizio a carico dell'odierna opponente;
- euro 6.000,00 (oltre ad oneri come per legge) per spese legali, come liquidate in sentenza, relative al predetto giudizio di primo grado n. R.G. 4369/2016;
- euro 8.000,00 (oltre ad oneri come per legge) per spese legali, come liquidate in sentenza, relative al giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di NC, procedimento n. R.G. 757/2021, avverso la sentenza n. 21/2021 emessa all'esito del suddetto giudizio di prime cure n. R.G. 4369/2016.
L'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'atto opposto sostenendo che:
- quanto alle spese legali del giudizio di primo grado n. R.G. 4369/2016, lo stesso opponente ha già liquidato alla controparte, con bonifico del 16.6.2021 (come da contabile prodotta con il doc. 1), la somma di euro 4.900,00 (oltre ad ulteriori euro 3.470,00 quale costo pro quota del 50% delle spese di C.T.U.), a seguito della mail del 14.5.2021 speditagli dal legale dell'opposto, pertanto, detta somma va detratta dal totale di cui al precetto opposto;
- riguardo alla somma di euro 28.620,00 a titolo di condanna per astreinte come disposto con la sentenza n. 521/2024 emessa dalla Corte di Appello di NC all'esito del giudizio di gravame sopra indicato, la contesta il dies a Parte_1 quem indicato dalla controparte nella data del 11.2.2021 (ossia, quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado), sostenendo che la realizzazione degli involucri agli immobili è terminata, invece, in data 24.11.2020, pertanto, il quantum totale va rideterminato nella minore misura di euro 27.660,00.
L'opponente ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 3.8.2024, considerato che il procedimento non è soggetto a sospensione feriale e che nel termine previsto per legge il convenuto non si è costituito in giudizio, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13.11.2024 è stata ammessa la prova testimoniale formulata dall'attrice.
2 Nr. 865\2024 R.G.
All'udienza del 12.3.2025 sono stati escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
all'esito della quale la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in
[...] decisione del 8.10.2025.
Con decreto del 16.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, va chiarito che, a fronte della contumacia di , CP_1
l'onere della prova con riguardo all'avvenuto pagamento della somma di euro
4.900,00 con bonifico del 16.6.2021 come allegato nonché la realizzazione degli involucri edilizi terminata alla data del 24.11.2020, alla quale far coincidere il dies
a quem dell'obbligazione di pagamento dell'astreinte, grava su parte attrice, la quale, come ben si evince dalle produzioni in atti e per quanto si dirà fra breve,
l'ha soddisfatto solo in parte.
Ciò premesso, per quanto attiene il pagamento parziale delle spese di lite del giudizio n. R.G. 4369/2016 del Tribunale di Macerata, a comprova dell'effettuato pagamento (limitatamente alla somma di euro 4.900,00) l'attrice ha prodotto la copia della contabile del bonifico effettuato in data 16.6.2021.
Ordunque, va anzitutto premesso che la ricevuta di disposizione del bonifico, detta
“contabile”, attesta unicamente l'ordine di pagamento disposto dal correntista, ma nulla prova in merito all'accredito delle somme sul conto del beneficiario.
Finché non si verifica l'effettivo trasferimento delle somme, infatti, il bonifico può essere revocato o può rimanere inevaso se il conto risulti privo di fondi per cui, al fine di dimostrare l'avvenuto versamento delle somme il debitore deve produrre ulteriori elementi a sostegno delle proprie pretese, come l'estratto conto o la quietanza di pagamento, onere che invece non è stato soddisfatto dall'attrice.
E' noto che le scritture e i documenti provenienti da terzi estranei alla lite (come nel caso della contabile di bonifico) costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo
(cft. Cassazione civile sez. II, 26/10/2023, n.29740).
Anche in considerazione della contumacia del convenuto, la avrebbe Parte_1 dovuto produrre ulteriore documentazione a sostegno di quanto dedotto circa il suddetto pagamento.
In mancanza di un reale e concreto riscontro fattuale e probatorio dell'avvenuto circa la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di euro 4.900,00 non pyò essere detratta dall'importo ingiunto.
L'onere probatorio a carico dell'opponente risulta invece soddisfatto quanto alla seconda contestazione formulata dall'attrice, ossia quella relativa al termine dei lavori di realizzazione degli involucri edilizi di cui ai contratti prodotti in giudizio,
3 Nr. 865\2024 R.G.
avvenuta alla data del 24.11.2020, piuttosto che in quella diversa indicata dall'opposto (ossia, la data del 11.1.2021).
La circostanza, infatti, è stata confermata dai testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 12.3.2025.
[...]
Pertanto, considerando che la sentenza n. 521/24 emessa dalla Corte di Appello di
NC ha statuito, quanto all'obbligazione genetica del credito di euro 28.620,00 di cui al precetto opposto, come segue: “La misura dell'astreinte, è fissata in euro
20 al giorno, considerando che l'interesse dell'appellante è di vivere in un complesso urbanistico già quasi totalmente edificato, evitando gli incomodi di avere un cantiere accanto all'abitazione e il deprezzamento di una zona ancora in costruzione. Quanto alla decorrenza, si ritiene che la misura debba prendere avviso a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado, e perdurare fino alla documentazione dell'adempimento” e che detto adempimento, comprovato dalle risultanze della prova testimoniale nonché dalla documentazione
(seppur di valenza meramente indiziaria, essendo di provenienza di terzi) prodotta in giudizio, è stato effettivamente eseguito alla data del 24.11.2020, il relativo quantum del credito in oggetto va rideterminato nella minore misura di euro
27.660,00, ossia, euro 20,00 da moltiplicare per i giorni intercorrenti “a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado [del procedimento n. R.G.
4369/2016 del Tribunale di Macerata]”, vale a dire dal 10.2.2017, sino al
24.11.2020, ossia per un totale di 1.383 giorni.
Alla luce delle determinazioni sopra assunte, il credito vantato dal nei CP_1 confronti della oggetto del precetto impugnato, va ricalcolato nella Parte_1 minore somma di euro 44.780,74.
Spese di lite compensate per il parziale accoglimento dell'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. ER RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara che ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti della CP_1 sulla base del titolo richiamato nell'opposto precetto, per la minor Parte_1 somma di euro 44.780,74.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 18/11/2025
Il Giudice est.
ER NA
4 Nr. 865\2024 R.G.
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