Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 261
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, non preceduta da un avviso di liquidazione, debba contenere una motivazione completa ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990. La cartella impugnata non specifica il metodo di calcolo utilizzato né fa riferimento ad atti presupposti (come il Piano di classifica e le delibere di approvazione), rendendo la pretesa creditoria indeterminata e arbitraria.

  • Accolto
    Assenza di beneficio per i terreni

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata accolta per ragioni di economia processuale, assorbendo le ulteriori doglianze.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e sottoscrizione

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata accolta per ragioni di economia processuale, assorbendo le ulteriori doglianze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 261
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 261
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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