Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Infondatezza del primo rilievo relativo alla mancanza di inerenza e determinazione dei costi/detraibilità IVA

    La Corte ha ritenuto che le descrizioni delle opere in fattura dimostrino la natura di manutenzione ordinaria e l'inerenza delle prestazioni all'attività della ricorrente. L'eventuale inadempienza fiscale del fornitore non è ostativa al riconoscimento dell'inerenza.

  • Accolto
    Illegittimità del secondo rilievo per violazione dell'art. 90, co. 8, L. 289/2002

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, confermando che la sponsorizzazione rientra nella presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria prevista dall'art. 90 co. 8 L. 289/2002, in quanto il soggetto sponsorizzato è una ASD, il corrispettivo è entro il limite di 200.000 euro, e sussistono i requisiti di promozione dell'immagine e attività promozionale del beneficiario. L'Agenzia non può contestare la congruità della sponsorizzazione entro tale limite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 33
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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