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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI RT, Presidente GHITTONI CECILIA, Relatore MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03D100279-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03D100279-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03D100279-2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2025 depositato il 05/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini il ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ,in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, con l'assistenza degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Modena relativamente all'anno d'imposta2018 con cui venivano contestati due rilievi. L'Agenzia con il primo rilievo contesta l'imponibile di euro 35.700,00 ai fini Ires, Irap, e Iva relativo ai rapporti intercorsi con la società Società_1 s.r.l. per mancanza di inerenza e determinazione, ai sensi dell'art. 109 TU, per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva. Con il secondo rilievo l'Agenzia contesta ai fini Ires, Irap e Iva prestazioni di pubblicità che ritiene sovrafatturate da Associazione_1 alla ricorrente recuperando imponibile di euro 88.000,00 dall'importo complessivo della prestazione di euro 120.000,00.
La ricorrente chiede l' annullamento dell'atto con condanna alle spese eccependo l'infondatezza del primo rilievo, l'illegittimità del secondo rilievo per violazione e falsa applicazione dell'art. 90, co 8, L. 289/2002 in quanto, nel caso di specie, la presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni ai sensi della predetta norma è subordinata alla condizioni che i corrispettivi siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che a fronte dell'erogazione sia riscontrata una specifica attività del beneficiario;
entrambe le condizioni sono presenti come riconosciuto dall'Agenzia che non può , secondo la ricorrente, richiedere ulteriori requisiti .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato in quanto Società_1 non ha presentato dichiarazioni fiscali annuali nel 2018 e nelle annualità successive, le operazioni comunicate tramite spesometro in qualità di cedente sono incongruenti con i dati indicati in dichiarazione IVA e quelle intercorse con la ricorrente non sono state comunicate;
il rilievo di sovrafatturazione è giustificato dalla convenzione con la ricorrente 16/1/2018 in sinergica considerazione con analoga sponsorizzazione stipulata da M. B. con altro cliente.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze. Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto per i motivi seguenti.
1-La Corte ha esaminato le due fatture emesse da Società_1 s.r.l. e riportate a pagina 2 dell'atto impugnato ed entrambe contengono la precisa descrizione delle opere effettuate:
“manutenzione e e pulizia torre di abbattimento …revisione carro movimentazione… verifica tenuta buche…” la prima;
“rifacimento passerella … parapetto del soppalco… pulizia cappa spirazione” la seconda;
e si tratta ad evidenza di prestazioni di manutenzione ordinaria inerenti e compatibili con l'attività di trattamento e rivestimento metalli della ricorrente;
.
La circostanza che la fornitrice del servizio ometta o violi la normativa fiscale non può da sola essere motivo sufficiente per negare l'evidenza e l'inerenza delle prestazioni fornite per le quali non è previsto normativamente alcuna necessità di un contratto scritto, in ogni caso superato dalla dettagliata descrizione in fattura delle attività svolte.
Il rilievo è infondato e di conseguenza da annullare il ricorso.
2-La Corte ritiene fondati anche i motivi di ricorso nei confronti del secondo rilievo in quanto l'art. 90 co, 8 L. 289/2002 testualmente prevede:
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, TU , di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
La Suprema Corte con interpretazione consolidata(si veda da ultimo Cass. Ord. N. 18726/2024) ritiene che si tratti di presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una società sportiva dilettantistica come è pacificamente nel caso si specie la ASD Associazione_1 che ha beneficiato della sponsorizzazione e come ha riconosciuto dalla stessa Associazione_2(si veda pagina 7 delle controdeduzioni).Per beneficiare della presunzione legale assoluta prevista dall'art. 90 co, 8 L. 289/2002 deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa di euro 2000,000,00 come è pacifico in causa trattandosi di una sponsorizzazione pe euro 120.000,00. E' poi necessario che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, anche questi requisiti risultano presenti nella presente causa. L'Agenzia infatti non contesta l'esistenza delle attività promozionali, ma solo la loro presunta sovrafatturazione, contestazione preclusa dalla normativa che impedisce qualsiasi valutazione sulla congruità della sponsorizzazione una volta che sai contenuta entro l'ammontare di euro 200.00,00. Il rilievo è infondato e va annullato, il ricorso è quindi da accogliere integralmente.
3- Le spese seguono la soccombenza sono poste a favore del ricorrente e a carico dell'Agenzia e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessorie di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI RT, Presidente GHITTONI CECILIA, Relatore MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03D100279-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03D100279-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03D100279-2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2025 depositato il 05/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini il ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ,in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, con l'assistenza degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Modena relativamente all'anno d'imposta2018 con cui venivano contestati due rilievi. L'Agenzia con il primo rilievo contesta l'imponibile di euro 35.700,00 ai fini Ires, Irap, e Iva relativo ai rapporti intercorsi con la società Società_1 s.r.l. per mancanza di inerenza e determinazione, ai sensi dell'art. 109 TU, per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva. Con il secondo rilievo l'Agenzia contesta ai fini Ires, Irap e Iva prestazioni di pubblicità che ritiene sovrafatturate da Associazione_1 alla ricorrente recuperando imponibile di euro 88.000,00 dall'importo complessivo della prestazione di euro 120.000,00.
La ricorrente chiede l' annullamento dell'atto con condanna alle spese eccependo l'infondatezza del primo rilievo, l'illegittimità del secondo rilievo per violazione e falsa applicazione dell'art. 90, co 8, L. 289/2002 in quanto, nel caso di specie, la presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni ai sensi della predetta norma è subordinata alla condizioni che i corrispettivi siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che a fronte dell'erogazione sia riscontrata una specifica attività del beneficiario;
entrambe le condizioni sono presenti come riconosciuto dall'Agenzia che non può , secondo la ricorrente, richiedere ulteriori requisiti .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato in quanto Società_1 non ha presentato dichiarazioni fiscali annuali nel 2018 e nelle annualità successive, le operazioni comunicate tramite spesometro in qualità di cedente sono incongruenti con i dati indicati in dichiarazione IVA e quelle intercorse con la ricorrente non sono state comunicate;
il rilievo di sovrafatturazione è giustificato dalla convenzione con la ricorrente 16/1/2018 in sinergica considerazione con analoga sponsorizzazione stipulata da M. B. con altro cliente.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze. Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto per i motivi seguenti.
1-La Corte ha esaminato le due fatture emesse da Società_1 s.r.l. e riportate a pagina 2 dell'atto impugnato ed entrambe contengono la precisa descrizione delle opere effettuate:
“manutenzione e e pulizia torre di abbattimento …revisione carro movimentazione… verifica tenuta buche…” la prima;
“rifacimento passerella … parapetto del soppalco… pulizia cappa spirazione” la seconda;
e si tratta ad evidenza di prestazioni di manutenzione ordinaria inerenti e compatibili con l'attività di trattamento e rivestimento metalli della ricorrente;
.
La circostanza che la fornitrice del servizio ometta o violi la normativa fiscale non può da sola essere motivo sufficiente per negare l'evidenza e l'inerenza delle prestazioni fornite per le quali non è previsto normativamente alcuna necessità di un contratto scritto, in ogni caso superato dalla dettagliata descrizione in fattura delle attività svolte.
Il rilievo è infondato e di conseguenza da annullare il ricorso.
2-La Corte ritiene fondati anche i motivi di ricorso nei confronti del secondo rilievo in quanto l'art. 90 co, 8 L. 289/2002 testualmente prevede:
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, TU , di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
La Suprema Corte con interpretazione consolidata(si veda da ultimo Cass. Ord. N. 18726/2024) ritiene che si tratti di presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una società sportiva dilettantistica come è pacificamente nel caso si specie la ASD Associazione_1 che ha beneficiato della sponsorizzazione e come ha riconosciuto dalla stessa Associazione_2(si veda pagina 7 delle controdeduzioni).Per beneficiare della presunzione legale assoluta prevista dall'art. 90 co, 8 L. 289/2002 deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa di euro 2000,000,00 come è pacifico in causa trattandosi di una sponsorizzazione pe euro 120.000,00. E' poi necessario che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, anche questi requisiti risultano presenti nella presente causa. L'Agenzia infatti non contesta l'esistenza delle attività promozionali, ma solo la loro presunta sovrafatturazione, contestazione preclusa dalla normativa che impedisce qualsiasi valutazione sulla congruità della sponsorizzazione una volta che sai contenuta entro l'ammontare di euro 200.00,00. Il rilievo è infondato e va annullato, il ricorso è quindi da accogliere integralmente.
3- Le spese seguono la soccombenza sono poste a favore del ricorrente e a carico dell'Agenzia e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessorie di legge.