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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
246 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.1.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 19.08.2004 in Carovigno (BR)
(anno 2004 atto n. 8 reg. parte I serie)
In comunione legale.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
17/01/2014 e nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3
non indipendente, tutte residenti con i genitori in Cornaredo (Mi), Via Parini n. 31/B, tutte con cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cornaredo e al Comune di Carovigno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, sita a Cornaredo (Mi), Via Parini
31/B, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla Sig.ra Pt_1
3) il sig. lascerà la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti e beni personali non appena Pt_2 avrà reperito un'abitazione dove trasferirsi, ma comunque improrogabilmente entro e non oltre il mese di luglio 2025;
4) Le figlie minori vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocate in via prevalente presso la residenza della madre;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_2 Pt_1 di € 600,00= (euro seicento/00) (ovvero € 200,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla moglie anticipatamente, a mezzo bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui lo stesso lascerà la casa familiare e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie il Sig. rinuncia alla quota del 50% Pt_2 dell'assegno unico allo stresso spettante a favore delle moglie, che pertanto percepirà interamente l'assegno, che sino al mese di ottobre 2024 è stato di complessivi € 418,80=( euro quattrocentodiciotto/80), oltre a farsi carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo pagina 2 di 6 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci
omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) il Sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e , salvo diverso Pt_2 Per_1 Per_2
accordo con la moglie, secondo le seguenti modalità:
- week-end alternati dal sabato dopo pranzo con prelevamento presso l'abitazione materna, alla domenica prima di cena con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze di Natale, i genitori alterneranno tra loro: il 24 dicembre con pernottamento e il 25 dicembre con pernotto;
il periodo dal 26 al 30 dicembre con pernotto;
pagina 3 di 6 il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto;
precisando che per l'inizio dell'alternanza le figlie trascorreranno con il padre il 24 dicembre 2024;
- durante le vacanze di Pasqua, domenica e Lunedì dell'Angelo alternati, precisando che per l'inizio dell'alternanza le figlie trascorreranno Pasqua 2024 con la madrea,
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il
31/05 maggio di ogni anno;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) dal mese di gennaio 2025 la signora si impegna ed obbliga ad assumere il debito che Pt_1 il marito ha nei confronti di Banca Unicredit a titolo di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale (mutuo n. 055-000-90-49575-000) le cui rate, pertanto, dal mese di gennaio
2025, saranno interamente a suo carico;
10) i coniugi concordano che, in forza dell'obbligo di cui al punto 9 che precede, al momento dell'eventuale scioglimento della comunione ordinaria sulla casa coniugale, mediante vendita a terzi dell'immobile o cessione di quota di proprietà tra coniugi a titolo oneroso, al signor verrà riconosciuto solo l'importo versato per l'acquisto del cespite, ricalcolato in Pt_2
proporzione al prezzo di vendita o cessione e quindi ricalcolato in base alla percentuale con la quale lo stesso ha contribuito all'acquisto del bene rapportata al prezzo di vendita o cessione.
11) L'auto Lancia Y targata CL672WA acquistata dalla signora in regime di Parte_1 comunione dei beni, rimarrà in uso e proprietà esclusivi alla stessa;
l'auto OMODA 5 targata
GV169YG acquistata dal signor in regime di comunione dei beni rimarrà in Parte_2
uso e proprietà esclusivi allo stesso;
impegnandosi i coniugi, ove necessario, a formalizzare le proprietà esclusive dei predetti beni mobili registrati presso gli uffici competenti, con accollo delle spese ciascuno per l'auto in utilizzo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Carovigno (BR) il 19.08.2004
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carovigno (BR) e Comune di
Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.1.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 19.08.2004 in Carovigno (BR)
(anno 2004 atto n. 8 reg. parte I serie)
In comunione legale.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
17/01/2014 e nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3
non indipendente, tutte residenti con i genitori in Cornaredo (Mi), Via Parini n. 31/B, tutte con cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cornaredo e al Comune di Carovigno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, sita a Cornaredo (Mi), Via Parini
31/B, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla Sig.ra Pt_1
3) il sig. lascerà la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti e beni personali non appena Pt_2 avrà reperito un'abitazione dove trasferirsi, ma comunque improrogabilmente entro e non oltre il mese di luglio 2025;
4) Le figlie minori vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocate in via prevalente presso la residenza della madre;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_2 Pt_1 di € 600,00= (euro seicento/00) (ovvero € 200,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla moglie anticipatamente, a mezzo bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui lo stesso lascerà la casa familiare e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie il Sig. rinuncia alla quota del 50% Pt_2 dell'assegno unico allo stresso spettante a favore delle moglie, che pertanto percepirà interamente l'assegno, che sino al mese di ottobre 2024 è stato di complessivi € 418,80=( euro quattrocentodiciotto/80), oltre a farsi carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo pagina 2 di 6 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci
omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) il Sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e , salvo diverso Pt_2 Per_1 Per_2
accordo con la moglie, secondo le seguenti modalità:
- week-end alternati dal sabato dopo pranzo con prelevamento presso l'abitazione materna, alla domenica prima di cena con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze di Natale, i genitori alterneranno tra loro: il 24 dicembre con pernottamento e il 25 dicembre con pernotto;
il periodo dal 26 al 30 dicembre con pernotto;
pagina 3 di 6 il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto;
precisando che per l'inizio dell'alternanza le figlie trascorreranno con il padre il 24 dicembre 2024;
- durante le vacanze di Pasqua, domenica e Lunedì dell'Angelo alternati, precisando che per l'inizio dell'alternanza le figlie trascorreranno Pasqua 2024 con la madrea,
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il
31/05 maggio di ogni anno;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) dal mese di gennaio 2025 la signora si impegna ed obbliga ad assumere il debito che Pt_1 il marito ha nei confronti di Banca Unicredit a titolo di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale (mutuo n. 055-000-90-49575-000) le cui rate, pertanto, dal mese di gennaio
2025, saranno interamente a suo carico;
10) i coniugi concordano che, in forza dell'obbligo di cui al punto 9 che precede, al momento dell'eventuale scioglimento della comunione ordinaria sulla casa coniugale, mediante vendita a terzi dell'immobile o cessione di quota di proprietà tra coniugi a titolo oneroso, al signor verrà riconosciuto solo l'importo versato per l'acquisto del cespite, ricalcolato in Pt_2
proporzione al prezzo di vendita o cessione e quindi ricalcolato in base alla percentuale con la quale lo stesso ha contribuito all'acquisto del bene rapportata al prezzo di vendita o cessione.
11) L'auto Lancia Y targata CL672WA acquistata dalla signora in regime di Parte_1 comunione dei beni, rimarrà in uso e proprietà esclusivi alla stessa;
l'auto OMODA 5 targata
GV169YG acquistata dal signor in regime di comunione dei beni rimarrà in Parte_2
uso e proprietà esclusivi allo stesso;
impegnandosi i coniugi, ove necessario, a formalizzare le proprietà esclusive dei predetti beni mobili registrati presso gli uffici competenti, con accollo delle spese ciascuno per l'auto in utilizzo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Carovigno (BR) il 19.08.2004
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carovigno (BR) e Comune di
Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 6 di 6