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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/11/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 13.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4606/24 del Ruolo Generale
TRA
rappresentato e difeso, dall' Avv. Gennaro Crispo, Parte_1 dall'avv. Aniello Crispo e dall'avv. stabilito Concetta Crispo, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Mauro Elberti, giusta CP_1
procura generale alle liti, come in atti resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.24, il ricorrente ha dedotto: in data 19/07/2023 il ricorrente inoltrava all' , ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 503/1992 - L. CP_1
724/1994), domanda n. 2108969600033 per ottenere, previo riconoscimento del requisito sanitario, la pensione di vecchiaia anticipata;
la suddetta domanda veniva respinta con reiezione del 28/07/2023 per carenza del requisito sanitario (assenza di percentuale di invalidità in misura non inferiore all' 80%); contro il diniego del menzionato Istituto previdenziale, il ricorrente, in data 15/11/2019, produceva relativo ricorso al Comitato Provinciale;
a tutt'oggi, l' non aveva ancora CP_1 provveduto alla definizione del medesimo e, dunque, l'iter amministrativo era da intendersi esaurito ai fini della proposizione della domanda giudiziale;
il ricorrente risultava affetto dalle infermità descritte in ricorso ed aveva diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto;
la Corte di Cassazione, con Sentenze n. 13495/2003 e n. 9081/2013, aveva ribadito che l'invalidità da considerare era quella civile ai sensi del Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - del 05/02/1992; il ricorrente, come da estratto conto previdenziale allegato, possedeva il requisito contributivo previsto dalla normativa vigente per aver maturato 20 anni di assicurazione e contribuzione e/o 15 anni al 31/12/1992; il ricorrente aveva cessato lo svolgimento del precedente rapporto di lavoro così come richiesto dal D. Lgs. 503/1992 anche se, successivamente, nulla vietava al pensionato di rioccuparsi e cumulare il trattamento pensionistico in oggetto con reddito da lavoro autonomo o dipendente (art. 72, L. n. 388/2000); il termine triennale per la proposizione dell'azione in sede giudiziale, previsto con D.L. 483/1992, risultava rispettato. Ciò premesso, ha agito in giudizio per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre interessi legali, con rifusione delle CP_1 spese del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si è opposto alla domanda, evidenziando l'insussistenza del requisito sanitario. In subordine, ha rilevato che qualora fosse stato riconosciuto il requisito sanitario, la decorrenza del diritto sarebbe maturata solo dopo il dodicesimo mese, in base al disposto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 78/2010, (differimento non inciso dall'abrogazione prevista dall'art. 24 del DL n. 201/2011 in relazione a diverse tipologie di pensione, ossia quelle disciplinate nei commi da 6 a 11 di tale norma, tra cui non rientrava la pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992). Ammessa ed espletata consulenza medico legale;
sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271.25, ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.Lvo n. 503/92 per poter beneficiare della pensione di vecchiaia è necessario: aver compiuto l'età indicata nell'allegata tabella A, ridotta per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80%; aver cessato il rapporto di lavoro;
che “siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione …”. Nella specie, con riferimento al requisito sanitario, occorre rilevare che l'espletata CTU ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa. Il consulente ha invero formulato le seguenti conclusioni medico legali: “risulta che il sig. di 67 anni compiuti, è affetto da: 1 Esiti di Parte_1 craniotomia per asportazione di meningioma atipico (grado II WHO) in soggetto con aterosclerosi carotidea bilaterale, iniziali segni clinici e strumentali di vasculopatia cerebrale cronica (deficit mnesici/attentivi e di concentrazione) con cefalea e sindrome vertiginosa ricorrenti;
2 Artrosi polidistrettuale con moderata limitazione funzionale alle spalle (esiti di plastica cuffia rotatori a dx), rachide cervicale e lombare, anche, ginocchia, mani e caviglie in soggetto sovrappeso con conservata autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali. 3 Extrasistolia sopraventricolare e dislipidemia in terapia farmacologica;
4 Ipertrofia prostatica benigna con disturbi della funzione urinaria;
5 Ernia jatale, gastrite atrofica in soggetto con esiti di pregressa colecistectomia. Tale complesso patologico, complessivamente valutato in relazione alla capacità lavorativa specifica del soggetto in esame, determina allo stato attuale e sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa, una percentuale di invalidità superiore ad 80% come richiesto dalla normativa vigente per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata (ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decr. L.vo n. 503 del 30/12/92)”. Il consulente ha considerato le infermità a carico del ricorrente e la loro influenza complessiva sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini e pertanto anche con riferimento all'attività svolta. Il percorso argomentativo dell'ausiliario è convincente in quanto formula una valutazione in termini globali che, esaminando tutte le patologie, correttamente tiene conto delle attitudini specifiche del lavoratore, senza tuttavia andare di contrario avviso ai principi espressi a riguardo dalla Corte di legittimità (Cass. n. 9081.2013), secondo cui “...la normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.” In definitiva, le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali e pertanto pienamente condivisibili. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e riscontrato all'esame obiettivo, venendo considerate tutte le infermità accertate. Va, inoltre, osservato che non risulta specificamente contestata la sussistenza del requisito assicurativo e contributivo. Ciò posto, va considerato quanto affermato dalla Corte di legittimità in punto di decorrenza di tale trattamento. Invero, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. La regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Difatti, la pensione anticipata in discorso è un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80 %. La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge 222/1984). Pertanto, " In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre " previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015; ord. n. 2382/2020; ord. 1931/2021). La Corte di legittimità ( Cass. sent. n. 24363/19: ) ha ancora evidenziato che
“...nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato, in via generale (art. 24, commi 5, 6 e 7), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (di anzianità) che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti assai più gravosi, rispetto al passato, per l'accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente in alcuni specifici casi (art. 24, commi 3, 14 e 15) e senza mai menzionare i pensionati di invalidità anticipata;
19. non vengono in rilievo, peraltro, cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale..” Anche di recente, i Giudici Supremi hanno affermato che : “ Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass.ord. n. 24617del 14/08/2023). Per tali motivi, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia a decorrere dal 19.07.24, con consequenziale condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali come per legge. CP_2
Le spese di seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: condanna l a corrispondere a parte ricorrente la pensione di vecchiaia a CP_1 decorrere dal 19.07.24, oltre interessi legali come per legge;
condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all' avv. Gennaro Crispo. Si comunichi. In Torre Annunziata, il 13.11.25
ILGIUDICE dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 13.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4606/24 del Ruolo Generale
TRA
rappresentato e difeso, dall' Avv. Gennaro Crispo, Parte_1 dall'avv. Aniello Crispo e dall'avv. stabilito Concetta Crispo, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Mauro Elberti, giusta CP_1
procura generale alle liti, come in atti resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.24, il ricorrente ha dedotto: in data 19/07/2023 il ricorrente inoltrava all' , ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 503/1992 - L. CP_1
724/1994), domanda n. 2108969600033 per ottenere, previo riconoscimento del requisito sanitario, la pensione di vecchiaia anticipata;
la suddetta domanda veniva respinta con reiezione del 28/07/2023 per carenza del requisito sanitario (assenza di percentuale di invalidità in misura non inferiore all' 80%); contro il diniego del menzionato Istituto previdenziale, il ricorrente, in data 15/11/2019, produceva relativo ricorso al Comitato Provinciale;
a tutt'oggi, l' non aveva ancora CP_1 provveduto alla definizione del medesimo e, dunque, l'iter amministrativo era da intendersi esaurito ai fini della proposizione della domanda giudiziale;
il ricorrente risultava affetto dalle infermità descritte in ricorso ed aveva diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto;
la Corte di Cassazione, con Sentenze n. 13495/2003 e n. 9081/2013, aveva ribadito che l'invalidità da considerare era quella civile ai sensi del Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - del 05/02/1992; il ricorrente, come da estratto conto previdenziale allegato, possedeva il requisito contributivo previsto dalla normativa vigente per aver maturato 20 anni di assicurazione e contribuzione e/o 15 anni al 31/12/1992; il ricorrente aveva cessato lo svolgimento del precedente rapporto di lavoro così come richiesto dal D. Lgs. 503/1992 anche se, successivamente, nulla vietava al pensionato di rioccuparsi e cumulare il trattamento pensionistico in oggetto con reddito da lavoro autonomo o dipendente (art. 72, L. n. 388/2000); il termine triennale per la proposizione dell'azione in sede giudiziale, previsto con D.L. 483/1992, risultava rispettato. Ciò premesso, ha agito in giudizio per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre interessi legali, con rifusione delle CP_1 spese del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si è opposto alla domanda, evidenziando l'insussistenza del requisito sanitario. In subordine, ha rilevato che qualora fosse stato riconosciuto il requisito sanitario, la decorrenza del diritto sarebbe maturata solo dopo il dodicesimo mese, in base al disposto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 78/2010, (differimento non inciso dall'abrogazione prevista dall'art. 24 del DL n. 201/2011 in relazione a diverse tipologie di pensione, ossia quelle disciplinate nei commi da 6 a 11 di tale norma, tra cui non rientrava la pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992). Ammessa ed espletata consulenza medico legale;
sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271.25, ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.Lvo n. 503/92 per poter beneficiare della pensione di vecchiaia è necessario: aver compiuto l'età indicata nell'allegata tabella A, ridotta per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80%; aver cessato il rapporto di lavoro;
che “siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione …”. Nella specie, con riferimento al requisito sanitario, occorre rilevare che l'espletata CTU ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa. Il consulente ha invero formulato le seguenti conclusioni medico legali: “risulta che il sig. di 67 anni compiuti, è affetto da: 1 Esiti di Parte_1 craniotomia per asportazione di meningioma atipico (grado II WHO) in soggetto con aterosclerosi carotidea bilaterale, iniziali segni clinici e strumentali di vasculopatia cerebrale cronica (deficit mnesici/attentivi e di concentrazione) con cefalea e sindrome vertiginosa ricorrenti;
2 Artrosi polidistrettuale con moderata limitazione funzionale alle spalle (esiti di plastica cuffia rotatori a dx), rachide cervicale e lombare, anche, ginocchia, mani e caviglie in soggetto sovrappeso con conservata autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali. 3 Extrasistolia sopraventricolare e dislipidemia in terapia farmacologica;
4 Ipertrofia prostatica benigna con disturbi della funzione urinaria;
5 Ernia jatale, gastrite atrofica in soggetto con esiti di pregressa colecistectomia. Tale complesso patologico, complessivamente valutato in relazione alla capacità lavorativa specifica del soggetto in esame, determina allo stato attuale e sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa, una percentuale di invalidità superiore ad 80% come richiesto dalla normativa vigente per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata (ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decr. L.vo n. 503 del 30/12/92)”. Il consulente ha considerato le infermità a carico del ricorrente e la loro influenza complessiva sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini e pertanto anche con riferimento all'attività svolta. Il percorso argomentativo dell'ausiliario è convincente in quanto formula una valutazione in termini globali che, esaminando tutte le patologie, correttamente tiene conto delle attitudini specifiche del lavoratore, senza tuttavia andare di contrario avviso ai principi espressi a riguardo dalla Corte di legittimità (Cass. n. 9081.2013), secondo cui “...la normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.” In definitiva, le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali e pertanto pienamente condivisibili. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e riscontrato all'esame obiettivo, venendo considerate tutte le infermità accertate. Va, inoltre, osservato che non risulta specificamente contestata la sussistenza del requisito assicurativo e contributivo. Ciò posto, va considerato quanto affermato dalla Corte di legittimità in punto di decorrenza di tale trattamento. Invero, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. La regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Difatti, la pensione anticipata in discorso è un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80 %. La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge 222/1984). Pertanto, " In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre " previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015; ord. n. 2382/2020; ord. 1931/2021). La Corte di legittimità ( Cass. sent. n. 24363/19: ) ha ancora evidenziato che
“...nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato, in via generale (art. 24, commi 5, 6 e 7), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (di anzianità) che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti assai più gravosi, rispetto al passato, per l'accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente in alcuni specifici casi (art. 24, commi 3, 14 e 15) e senza mai menzionare i pensionati di invalidità anticipata;
19. non vengono in rilievo, peraltro, cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale..” Anche di recente, i Giudici Supremi hanno affermato che : “ Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass.ord. n. 24617del 14/08/2023). Per tali motivi, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia a decorrere dal 19.07.24, con consequenziale condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali come per legge. CP_2
Le spese di seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: condanna l a corrispondere a parte ricorrente la pensione di vecchiaia a CP_1 decorrere dal 19.07.24, oltre interessi legali come per legge;
condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all' avv. Gennaro Crispo. Si comunichi. In Torre Annunziata, il 13.11.25
ILGIUDICE dott.ssa Rosa Molè