CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1062/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5620/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 23/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 TASSA AUTO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 TASSA AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 TASSA RIFIUTI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello chiede la riforma della sentenza di primo grado
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo pec in data 17/10/2022, il Sig. Nominativo_1, opponeva l'intimazione di pagamento n. 2932022901284878 notificatagli in data 19/07/2022 e le sottese n. 8 cartelle di pagamento, eccependo la nullità delle stesse e delle relative iscrizioni a ruolo per: 1) mancata notifica dei presupposti atti impositivi,
2)intervenuta prescrizione della pretesa erariale intimata e relative iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottostanti;
3) intervenuta prescrizione della pretesa erariale intimata e relative iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottostanti a titolo di sanzioni;
4) nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata per assoluta mancanza di motivazione e/o violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Chiedeva conseguentemente dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento in uno alle sottostanti cartelle ed iscrizioni a ruolo, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, essendo in corso di trasferimento dati da Riscossione Sicilia S.p.A., non faceva in tempo a costituirsi in giudizio.
Alla pubblica udienza che si teneva in data 29/06/2023, presente solo il procuratore di parte ricorrente che insisteva in atti, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con sentenza n. 5620/2023, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento sottese dalla intimazione di pagamento impugnata, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente di riscossione, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 5260/2023 resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sezione 11 - il 29/06/2023 – depositata il 23/08/2023 e ne chiede la totale riforma per legittimità degli atti esattoriali contestati e regolare notifica degli stessi;
sugli altri motivi del ricorso di i grado rimasti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo: - intervenuta decadenza ex art. 25 del dpr n. 602/73 e intervenuta prescrizione eccepita dal ricorrente;
sull'eccezione di intervenuta prescrizione per la parte attinente le somme richieste in pagamento a titolo di interessi;
sulla eccepita nullita' della intimazione opposta per mancanza di motivazione;
sulla condanna alle spese.
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Per come risulta dalla documentazione prodotta l'ente di riscossione, a seguito della trasmissione dei ruoli ha provveduto alla tempestiva notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese dall'intimazione di pagamento impugnata.
Conseguentemente il I motivo del ricorso di I grado proposto dal contribuente Sig. Nominativo_1 sul quale si è fondato il giudicato della Corte di Giustizia di I grado adita è totalmente infondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Il contribuente con i successivi motivi del ricorso eccepiva la decadenza della pretesa impositiva nonché
l'intervenuta prescrizione del credito. Nessuna prescrizione risulta essere maturata per le cartelle de quibus, tutte regolarmente notificate a seguito della trasmissione dei ruoli da parte dell'ente impositore e non opposte nei termini di rito e come tali divenute esecutive.
Il termine prescrizionale è stato altresì interrotto a seguito del noto evento pandemico, in occasione del quale il Governo ha approvato il D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd Decreto Cura Italia) e s.m.i. il cui art. 68 dispone la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000 n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, nei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse Entrate.
Successivamente in data 08/07/2022, è stata notificata intimazione pagamento n. 29320220092979765000 oggetto del giudizio di I grado. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento pertanto nessuna decadenza e/o prescrizione era maturata.
Sul punto relativo agli interessi si rileva che anche in questo caso nessuna prescrizione è maturata atteso che le sanzioni e gli interessi sono collegati ai tributi e seguono il tributo, conseguentemente non possono essere scorporati considerato che le cartelle di pagamento sottese, comprensive di dette sanzioni ed interessi sono state ritualmente notificate.
Sul motivo relativo alla motivazione della intimazione di pagamento opposta, la stessa è infatti conforme al modello legislativo previsto in quanto in essa sono presenti tutti gli elementi che contraddistinguono la richiesta di pagamento azionata ed è supportata dalla regolare notifica degli atti prodromici.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia Entrate Riscossione ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Condanna il contribuente Sig.ra Resistente_1 quale erede del Sig. Nominativo_1 al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO DO ZO RO ST
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1062/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5620/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 23/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 TASSA AUTO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 TASSA AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 TASSA RIFIUTI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202290092979765000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello chiede la riforma della sentenza di primo grado
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo pec in data 17/10/2022, il Sig. Nominativo_1, opponeva l'intimazione di pagamento n. 2932022901284878 notificatagli in data 19/07/2022 e le sottese n. 8 cartelle di pagamento, eccependo la nullità delle stesse e delle relative iscrizioni a ruolo per: 1) mancata notifica dei presupposti atti impositivi,
2)intervenuta prescrizione della pretesa erariale intimata e relative iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottostanti;
3) intervenuta prescrizione della pretesa erariale intimata e relative iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottostanti a titolo di sanzioni;
4) nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata per assoluta mancanza di motivazione e/o violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Chiedeva conseguentemente dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento in uno alle sottostanti cartelle ed iscrizioni a ruolo, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, essendo in corso di trasferimento dati da Riscossione Sicilia S.p.A., non faceva in tempo a costituirsi in giudizio.
Alla pubblica udienza che si teneva in data 29/06/2023, presente solo il procuratore di parte ricorrente che insisteva in atti, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con sentenza n. 5620/2023, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento sottese dalla intimazione di pagamento impugnata, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente di riscossione, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 5260/2023 resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sezione 11 - il 29/06/2023 – depositata il 23/08/2023 e ne chiede la totale riforma per legittimità degli atti esattoriali contestati e regolare notifica degli stessi;
sugli altri motivi del ricorso di i grado rimasti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo: - intervenuta decadenza ex art. 25 del dpr n. 602/73 e intervenuta prescrizione eccepita dal ricorrente;
sull'eccezione di intervenuta prescrizione per la parte attinente le somme richieste in pagamento a titolo di interessi;
sulla eccepita nullita' della intimazione opposta per mancanza di motivazione;
sulla condanna alle spese.
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Per come risulta dalla documentazione prodotta l'ente di riscossione, a seguito della trasmissione dei ruoli ha provveduto alla tempestiva notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese dall'intimazione di pagamento impugnata.
Conseguentemente il I motivo del ricorso di I grado proposto dal contribuente Sig. Nominativo_1 sul quale si è fondato il giudicato della Corte di Giustizia di I grado adita è totalmente infondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Il contribuente con i successivi motivi del ricorso eccepiva la decadenza della pretesa impositiva nonché
l'intervenuta prescrizione del credito. Nessuna prescrizione risulta essere maturata per le cartelle de quibus, tutte regolarmente notificate a seguito della trasmissione dei ruoli da parte dell'ente impositore e non opposte nei termini di rito e come tali divenute esecutive.
Il termine prescrizionale è stato altresì interrotto a seguito del noto evento pandemico, in occasione del quale il Governo ha approvato il D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd Decreto Cura Italia) e s.m.i. il cui art. 68 dispone la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000 n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, nei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse Entrate.
Successivamente in data 08/07/2022, è stata notificata intimazione pagamento n. 29320220092979765000 oggetto del giudizio di I grado. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento pertanto nessuna decadenza e/o prescrizione era maturata.
Sul punto relativo agli interessi si rileva che anche in questo caso nessuna prescrizione è maturata atteso che le sanzioni e gli interessi sono collegati ai tributi e seguono il tributo, conseguentemente non possono essere scorporati considerato che le cartelle di pagamento sottese, comprensive di dette sanzioni ed interessi sono state ritualmente notificate.
Sul motivo relativo alla motivazione della intimazione di pagamento opposta, la stessa è infatti conforme al modello legislativo previsto in quanto in essa sono presenti tutti gli elementi che contraddistinguono la richiesta di pagamento azionata ed è supportata dalla regolare notifica degli atti prodromici.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia Entrate Riscossione ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Condanna il contribuente Sig.ra Resistente_1 quale erede del Sig. Nominativo_1 al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO DO ZO RO ST