Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 800
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti impositivi presupposti

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per omessa notifica delle cartelle. La Corte di secondo grado ha ritenuto provata la tempestiva notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese dall'intimazione, riformando la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione fosse maturata, considerando la notifica regolare delle cartelle e la sospensione dei termini dovuta all'emergenza pandemica (D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 68). La notifica dell'intimazione è avvenuta dopo la ripresa dei termini.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che anche sanzioni e interessi, essendo collegati ai tributi, seguono il regime degli atti principali e non potevano essere scorporati, essendo le cartelle sottese ritualmente notificate.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancanza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione fosse conforme al modello legislativo, contenendo tutti gli elementi essenziali e supportata dalla regolare notifica degli atti prodromici.

  • Accolto
    Legittimità degli atti esattoriali e regolare notifica

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accertando la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente legittimità degli atti impugnati. Ha riformato la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 800
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 800
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo