CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2024, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI ALCESTE nato a [...] il [...] RI LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita relativamente al ricorso di RI ALCESTE;
Conclude per il rigetto relativamente al ricorso di RI LA udito il difensore L'avv. VITTORIO MANES insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. MARIO MALCANGI insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4826 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto VA DA e VA TE, in qualità di eredi di VA NC, con distinti atti d'impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16 novembre 2022, che, in parziale accoglimento dell'istanza di revisione da loro presentata, ha revocato la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari, irrevocabile il 20 marzo 1996, nei riguardi del citato AL NC limitatamente al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. - capo A) - assolvendolo per insussistenza del fatto - e ha rideterminato la pena, con operatività sul calcolo per la ritenuta continuazione con altri reati, in relazione al delitto di tentata estorsione - capo B) - di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 7 cod. pen., ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91, oggi trasfusa nell'art. 416 bis.1 cod. pen. - per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, di cui al citato capo A). 1.VA DA, col ministero del difensore di fiducia, ha articolato due motivi. 1.1.11 primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale .di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 637-639 cod. proc. pen. e degli artt. 3,13, 24 comma 4, 25 comma 2, 27 Cost. e 7 CEDU nella parte in cui la sentenza, in accoglimento dell'istanza di revisione in relazione alla condanna per il delitto di associazione mafiosa, non ha statuito anche il venir meno dell'"aggravante mafiosa" di cui al capo B), da considerarsi inesistente quale conseguenza dell'assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato più grave di cui al capo A). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ammettere la revisione parziale di una sentenza di condanna e il giudice della revisione deve, in tal caso, rideterminare la pena residua per i delitti che "non siano stati travolti dal giudizio ex art. 630 c.p.p.". La Corte d'appello avrebbe allora dovuto escludere, per il delitto di tentata estorsione, la circostanza aggravante "mafiosa" quale automatico e naturale effetto della liberatoria pronunciata per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Il mancato intervento demolitorio comporterebbe contrasto interno tra giudicati della stessa sentenza, perché dapprima sarebbe stata negata la sussistenza di un fatto e in un secondo momento quello stesso fatto sarebbe stato riaffermato, con incompatibilità logica tra gli enunciati. La scelta decisoria, se condivisa, determinerebbe inevitabile contrasto con i principi costituzionali e della CEDU menzionati nel ricorso, in quanto - negata la sussistenza di un fatto - l'interessato sarebbe colpito da una sanzione di natura criminale come se quel fatto fosse stato commesso, slegata dunque da un giudizio di effettivo disvalore della condotta tenuta e in definitiva illegale. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale sostanziale, violazione dell'art. 631 c.p.p. - anche in relazione agli artt. 3,24 co. 4, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3, 42 Cost. e artt. 1 Prot. 1, 7 CEDU - nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile l'estensione dell'istanza di revisione anche con riferimento alla sussistenza dell'aggravante c.d. mafiosa di cui al capo B). La Corte territoriale ha, da un lato, considerato vincolante il dato normativo che àncora il giudizio di revisione ai soli casi in cui la riedizione del giudizio sia funzionale al proscioglimento del condannato e, dall'altro lato, ha citato l'indirizzo della Corte Costituzionale (rectius: della Corte di Cassazione, pag. 7 della sentenza impugnata, in particolare quella della sez. 3, n. 18016 del 2019) che ha già dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente il giudizio di revisione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 L.S., riguardante tuttavia, un caso diverso da quello oggetto di scrutinio. In realtà, una corretta lettura - orientata sotto il profilo costituzionale - dell'indirizzo interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Pisano del 2001 e di altri approdi del massimo consesso nomofilattico (sentenza Ercolano del 2013, sentenza del 25 ottobre 2018 n. 6141, Milanesi, in tema di revisione della sentenza d'appello che, dichiarata la prescrizione del reato, abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado) impone di superare il dato formale della "situazione esaurita" quando sia in gioco il principio sovraordinato della legalità della pena, che può limitare la libertà personale solo se conforme alla Costituzione e rispettosa della funzione di rieducazione sancita dall'art. 27 comma 3 Cost.; insomma, nel bilanciamento tra il principio dell'intangibilità del giudicato e la necessità di garantire la riparazione dell'errore giudiziario deve essere data prevalenza alla seconda. E tale dictum deve refluire anche laddove gli elementi prospettati dall'istanza di revisione siano idonei a dar luogo all'esclusione di una circostanza aggravante, perché incidente sulla pena. D'altro canto, il caso specifico presenterebbe peculiarità tali da differenziarlo rispetto ad altri casi di richiesta di eliminazione, in sede di giudizio di revisione, di una circostanza aggravante, perché la sua caducazione è, in questa vicenda, una conseguenza automatica dell'assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di associazione mafiosa. Diversamente opinando, dovrebbe essere sollevata, in quanto non manifestamente infondata ed in presenza di uno specifico interesse degli eredi del già condannato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per contrasto: con l'art. 3 Cost. perché la preclusione del giudizio di revisione determinerebbe disparità di trattamento tra chi ha ottenuto proscioglimento pieno dall'accusa di associazione mafiosa e chi si vede raggiunto dagli effetti dell'aggravante che si fonda sull'associazione considerata insussistente;
con l'art. 13 Cost. perché la libertà personale risulterebbe limitata sulla base di una pena non legale, relativa ad un fatto ritenuto insussistente;
2 con l'art. 1, Prot. 1, CEDU e con l'art. 41 Cost. perché la confisca dei beni del condannato, oggi di proprietà degli eredi, promana esclusivamente dal riconoscimento dell'aggravante mafiosa, poggiata su fatto insussistente e, dunque, evidentemente irrispettosa del principio convenzionale di proporzionalità delle sanzioni sancito dall'art. 52 paragrafo 1 della Carta di Nizza;
con l'art. 24 comma 4 Cost. perché il caso di specie integrerebbe un vero e proprio "errore giudiziario" la cui riparazione è garantita dalla Costituzione;
con l'art. 25 comma 2 Cost., con l'art. 7 CEDU e con l'art. 27 comma 1 Cost., perché la permanenza della circostanza aggravante cagiona l'irrogazione di una pena illegale, dal momento che tali principi generali richiedono che una pena sia comminata per un "fatto", commissivo od omissivo, previsto in forza di una legge dello Stato e una volta escluso il "fatto" inteso come "condotta personale anti-doverosa", non può farsene discendere l'applicazione di una sanzione penale. 2.VA TE, a sua volta con l'assistenza del difensore abilitato, ha denunciato un vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. Il reato di tentata estorsione di cui al capo B) - relativo all'occupazione della clinica privata "Villa Anthea", funzionale a costringerne il proprietario, TE NI, a cedere a VA NC le quote di sua titolarità - era già menzionato nella descrizione del comportamento sub A), per il quale VA è stato assolto nel giudizio di revisione;
la Corte d'appello di Lecce, pur dando atto dell'intervenuta assoluzione, nel giudizio di merito, dei coimputati dello stesso reato, avrebbe tuttavia rilevato che osterebbe al suo proscioglimento l'insussistenza dell'ipotesi del contrasto tra giudicati di cui all'art. 630 lett. a) cod. proc. pen., perché il conflitto non riguarderebbe il fatto storico, ma la sua valutazione, in termini di rilevanza penale, da parte dei giudici investiti del relativo esame. In realtà, secondo il ricorrente, il contrasto tra le sentenze atterrebbe proprio alla ricostruzione del fatto relativo alla condotta tenuta da VA NC, perché la pronuncia assolutoria del Tribunale collegiale avrebbe escluso l'attività di promozione ed organizzazione dell'occupazione della clinica da parte di un gruppo di manifestanti e, in particolare, quest'ultima non sarebbe stata espressione di "un preciso programma di pressione per la realizzazione degli scopi indicati dal capo d'imputazione", ma il risultato di una autonoma iniziativa di privati che in tal modo speravano di ottenere la garanzia di un posto di lavoro;
e, ancora, avrebbe espressamente stabilito che non potesse dirsi che VA avesse "sostenuto, promosso o favorito l'occupazione"; diverso sarebbe stato il caso in cui le sentenze avessero diversamente valutato la potenzialità estorsiva di un medesimo comportamento. Considerato in diritto Il ricorso di VA DA è infondato. 3 1.1 motivi, che possono essere affrontati congiuntamente, non hanno colto che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203/91, ora art. 416 bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente a riguardo dell'affermazione di responsabilità di VA NC per il delitto di tentata estorsione, non consente di ravvisare il conflitto "interno" alla pronuncia della Corte territoriale denunciato dalla ricorrente nei termini ampiamente percorsi nell'atto d'impugnazione, dal momento che - come concluso, con argomentazioni condivisibili, dal Procuratore Generale presso questa Corte - il perimetro testuale della formulazione dell'accusa investe il "ricorso a violenze e minacce attuate nelle forme di cui al precedente capo A, e in particolare promuovendo, organizzando e sostenendo l'occupazione della sede della suddetta clinica da parte di un gruppo di manifestanti, composto in prevalenza dai suoi dipendenti o da persone a lui collegate, in ciò avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A". L'aggravante "mafiosa" della condotta di estorsione tentata è stata dunque modellata sull'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", tale da richiamare, nella consumazione del reato, le "modalità" prevaricatrici tipiche delle organizzazioni criminali di radicamento mafioso e che, tuttavia, non esigono, ai fini della sua configurazione, l'intraneità del responsabile nel sodalizio delinquenziale. E' opportuno allora ricordare lo stabile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ritiene sussistente la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando "le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso", e tanto persino nei casi in cui quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez.1, Sentenza n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637; sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, Giampà, Rv. 281530), e che l'aggravante in scrutinio "non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso" (Sez.5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv.271103; sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103). Né assume valore decisivo il tenore dell'opzione imputativa divisata dall'organo requirente nelle aggiuntive forme dell'"agevolazione" dell'attività dell'associazione mafiosa, poiché la dizione letterale della norma che cristallizza l'aggravamento di pena prevede con la formula avversativa le due distinte ed autonome ipotesi ("Peri delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è aumentata da un terzo alla metà"), di tal che l'ampliamento dell'editto accusatorio ad entrambi i profili estende e non restringe le prerogative della difesa (cfr., in motivazione, sez. 5, n. 18635 del 14/02/2017, Barra e altri, Rv. 270019; sez. 2, n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv.255550). 4 La sentenza del Tribunale di Bari n. 12/03 ha del resto evidenziato, nei vari passaggi, l'accertata propensione di VA NC, pur al di fuori di un contesto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, ad avvalersi del sostegno di esponenti della malavita organizzata di stampo mafioso in occasione, in particolare, delle pressioni ricevute dalle maestranze che sostavano dinanzi alla sua abitazione all'insistente ricerca di un lavoro (pag.36); in definitiva, il VA aveva come obbiettivo principale quello di "tenere a freno" le organizzazioni più pericolose per evitare ritorsioni e danni d'immagine all'esercizio dell'attività delle cliniche a lui riconducibili e di "entrarne nelle grazie" con l'assunzione, sia pure sporadica, di singoli affiliati o di soggetti vicini alle cosche;
nel contempo, non disdegnava di utilizzarne i servigi ove indispensabili per la propria tranquillità e sicurezza (es., a titolo esemplificativo, pag.12 e segg., pag. 31, che riporta le sue ammissioni di responsabilità in relazione al ricorso all'aiuto di malavitosi "in talune occasioni per fini illeciti", pag. 44). La struttura argomentativa della sentenza assolutoria, che ha escluso l'esistenza stessa della congregazione mafiosa contestata a VA ma ripercorso una pletora di complesse vicende nelle quali sono stati protagonisti anche gli esponenti di taluni clan della provincia di Bari, in rapporto con costui, non appare dunque inconciliabile con il ricorso al metodo mafioso nella declinazione espressa dall'imputazione di tentata estorsione e non invita a condividere l'assunto difensivo che prospetta la corrispondente caducazione della circostanza aggravante quale conseguenza del proscioglimento dell'imputato per il capo A). 2.Per altro verso, va rammentato che l'art. 631 cod. proc. pen. stabilisce che "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531". Nel rispetto di tale disciplina ad litteram, invero univoca, la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che l'istanza di revisione debba investire in modo esaustivo l'intervenuta condanna, così da comportare quale effetto del vaglio di ammissibilità prima - e del suo accoglimento dopo - il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, Nastasia, Rv. 199442 - 01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione "parziale", ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna;
cfr. anche, in epoca più recente, Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, Pietroiusti, Rv. 236844 - 01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente). In applicazione del medesimo principio, si è successivamente affermato che dal disposto degli artt. 631 e 637, comma 2, cod. proc. pen. emerge chiaramente come dall'accoglimento della richiesta di revisione non possa che derivare il proscioglimento del condannato, e, conseguentemente, che debba escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4114 del 5 24/10/1997, Gentilini, Rv. 208834 - 01: nella specie, in applicazione del principio, si è ritenuto che legittimamente fosse stata dichiarata inammissibile una richiesta di revisione avanzata da un soggetto condannato per concussione, il quale rappresentava l'inconciliabilità di tale condanna con la successiva affermazione di responsabilità di altri soggetti, originariamente chiamati a rispondere del medesimo fatto-reato a titolo di corruzione). In analoga direttrice, quanto all'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato, cfr. Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215810 - 01; Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328 - 01; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, P.G. in proc. Nicodemi, Rv. 243778 - 01; e, coerentemente, è stata infine ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 - 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01). 3.Ne viene che la tematica interpretativa affrontata nel primo motivo a riguardo dello spettro di operatività dell'art. 631 cod. proc. pen. non si rivela fondata né, comunque - per quanto osservato sull'improponibilità di automatismi applicativi - efficacemente risolutiva e la questione di legittimità costituzionale sulla quale si è ampiamente diffusa la difesa della ricorrente con il secondo motivo non risulta rilevante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 11 marzo 1953 n.87. Anche il ricorso di VA TE deve essere rigettato. 4.11 concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (ex multis, Cass. sez.1, n.8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757); e allora, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove, come avvenuto nella vicenda in esame (sez.6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; sez.5, n. 633 del 06/12/2017, Boschetti, Rv. 271928). 6 Il co Il Presiden Come correttamente puntualizzato dalla Corte d'appello, l'invocata revisione non riguarda una divergenza oggettiva tra i fatti storici accertati nelle due sentenze irrevocabili, ma la loro diversa analisi da parte di distinti organi giurisdizionali, che hanno del resto assunto decisioni in relazione alla posizione di differenti imputati. La vicenda documentata dalle sentenze del G.u.p. e del Tribunale collegiale di Bari è, nella sua evoluzione, la medesima, ovvero l'occupazione della clinica "Villa Anthea", nel febbraio 1993, da parte di un nutrito gruppo di persone che avevano inscenato una manifestazione di protesta, durata diversi giorni, nel medesimo torno di tempo in cui VA aveva in corso un fitto contenzioso con TE per l'acquisto delle quote della società di gestione della casa di cura, appartenenti a TE;
il giudice per l'udienza preliminare ha emesso verdetto di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in data 30 giugno 1995 sulla base di un sostrato probatorio formato nell'ambito delle indagini preliminari, ragionevolmente differente da quello acquisito, con l'istruttoria dibattimentale, dal Tribunale di Bari quasi otto anni dopo, riguardante, tuttavia, gli stessi avvenimenti nella loro materialità ed oggetto di difforme approccio valutativo;
sintomatico della sovrapponibilità delle ricostruzioni fattuali operate dalle due pronunce e della semplice discordanza tra le rispettive esegesi interpretative - l'una, volta ad esaltare la spinta istigatrice del VA, l'altra a privilegiare l'autonomia dell'iniziativa dei partecipanti all'occupazione - è il riferimento, contenuto a pag. 45 della sentenza dell'organo collegiale, alla deposizione testimoniale dell'avv. D'Alessandro, già legale del TE, che ha rievocato quanto avvenuto in occasione dell'udienza civile fissata per la trattazione del ricorso per sequestro formalizzato dal VA, che in tale circostanza "aveva dichiarato che l'inadempimento del TE gli aveva impedito di procedere alle assunzioni promesse di lavoratori appartenenti ad alcune "categorie protette" (intendendo riferirsi a soggetti pregiudicati), il che aveva determinato la manifestazione di protesta, eseguita per oltre una settimana, e blocchi stradali". 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/01/2024 (et/ensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita relativamente al ricorso di RI ALCESTE;
Conclude per il rigetto relativamente al ricorso di RI LA udito il difensore L'avv. VITTORIO MANES insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. MARIO MALCANGI insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4826 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto VA DA e VA TE, in qualità di eredi di VA NC, con distinti atti d'impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16 novembre 2022, che, in parziale accoglimento dell'istanza di revisione da loro presentata, ha revocato la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari, irrevocabile il 20 marzo 1996, nei riguardi del citato AL NC limitatamente al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. - capo A) - assolvendolo per insussistenza del fatto - e ha rideterminato la pena, con operatività sul calcolo per la ritenuta continuazione con altri reati, in relazione al delitto di tentata estorsione - capo B) - di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 7 cod. pen., ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91, oggi trasfusa nell'art. 416 bis.1 cod. pen. - per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, di cui al citato capo A). 1.VA DA, col ministero del difensore di fiducia, ha articolato due motivi. 1.1.11 primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale .di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 637-639 cod. proc. pen. e degli artt. 3,13, 24 comma 4, 25 comma 2, 27 Cost. e 7 CEDU nella parte in cui la sentenza, in accoglimento dell'istanza di revisione in relazione alla condanna per il delitto di associazione mafiosa, non ha statuito anche il venir meno dell'"aggravante mafiosa" di cui al capo B), da considerarsi inesistente quale conseguenza dell'assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato più grave di cui al capo A). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ammettere la revisione parziale di una sentenza di condanna e il giudice della revisione deve, in tal caso, rideterminare la pena residua per i delitti che "non siano stati travolti dal giudizio ex art. 630 c.p.p.". La Corte d'appello avrebbe allora dovuto escludere, per il delitto di tentata estorsione, la circostanza aggravante "mafiosa" quale automatico e naturale effetto della liberatoria pronunciata per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Il mancato intervento demolitorio comporterebbe contrasto interno tra giudicati della stessa sentenza, perché dapprima sarebbe stata negata la sussistenza di un fatto e in un secondo momento quello stesso fatto sarebbe stato riaffermato, con incompatibilità logica tra gli enunciati. La scelta decisoria, se condivisa, determinerebbe inevitabile contrasto con i principi costituzionali e della CEDU menzionati nel ricorso, in quanto - negata la sussistenza di un fatto - l'interessato sarebbe colpito da una sanzione di natura criminale come se quel fatto fosse stato commesso, slegata dunque da un giudizio di effettivo disvalore della condotta tenuta e in definitiva illegale. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale sostanziale, violazione dell'art. 631 c.p.p. - anche in relazione agli artt. 3,24 co. 4, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3, 42 Cost. e artt. 1 Prot. 1, 7 CEDU - nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile l'estensione dell'istanza di revisione anche con riferimento alla sussistenza dell'aggravante c.d. mafiosa di cui al capo B). La Corte territoriale ha, da un lato, considerato vincolante il dato normativo che àncora il giudizio di revisione ai soli casi in cui la riedizione del giudizio sia funzionale al proscioglimento del condannato e, dall'altro lato, ha citato l'indirizzo della Corte Costituzionale (rectius: della Corte di Cassazione, pag. 7 della sentenza impugnata, in particolare quella della sez. 3, n. 18016 del 2019) che ha già dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente il giudizio di revisione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 L.S., riguardante tuttavia, un caso diverso da quello oggetto di scrutinio. In realtà, una corretta lettura - orientata sotto il profilo costituzionale - dell'indirizzo interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Pisano del 2001 e di altri approdi del massimo consesso nomofilattico (sentenza Ercolano del 2013, sentenza del 25 ottobre 2018 n. 6141, Milanesi, in tema di revisione della sentenza d'appello che, dichiarata la prescrizione del reato, abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado) impone di superare il dato formale della "situazione esaurita" quando sia in gioco il principio sovraordinato della legalità della pena, che può limitare la libertà personale solo se conforme alla Costituzione e rispettosa della funzione di rieducazione sancita dall'art. 27 comma 3 Cost.; insomma, nel bilanciamento tra il principio dell'intangibilità del giudicato e la necessità di garantire la riparazione dell'errore giudiziario deve essere data prevalenza alla seconda. E tale dictum deve refluire anche laddove gli elementi prospettati dall'istanza di revisione siano idonei a dar luogo all'esclusione di una circostanza aggravante, perché incidente sulla pena. D'altro canto, il caso specifico presenterebbe peculiarità tali da differenziarlo rispetto ad altri casi di richiesta di eliminazione, in sede di giudizio di revisione, di una circostanza aggravante, perché la sua caducazione è, in questa vicenda, una conseguenza automatica dell'assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di associazione mafiosa. Diversamente opinando, dovrebbe essere sollevata, in quanto non manifestamente infondata ed in presenza di uno specifico interesse degli eredi del già condannato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per contrasto: con l'art. 3 Cost. perché la preclusione del giudizio di revisione determinerebbe disparità di trattamento tra chi ha ottenuto proscioglimento pieno dall'accusa di associazione mafiosa e chi si vede raggiunto dagli effetti dell'aggravante che si fonda sull'associazione considerata insussistente;
con l'art. 13 Cost. perché la libertà personale risulterebbe limitata sulla base di una pena non legale, relativa ad un fatto ritenuto insussistente;
2 con l'art. 1, Prot. 1, CEDU e con l'art. 41 Cost. perché la confisca dei beni del condannato, oggi di proprietà degli eredi, promana esclusivamente dal riconoscimento dell'aggravante mafiosa, poggiata su fatto insussistente e, dunque, evidentemente irrispettosa del principio convenzionale di proporzionalità delle sanzioni sancito dall'art. 52 paragrafo 1 della Carta di Nizza;
con l'art. 24 comma 4 Cost. perché il caso di specie integrerebbe un vero e proprio "errore giudiziario" la cui riparazione è garantita dalla Costituzione;
con l'art. 25 comma 2 Cost., con l'art. 7 CEDU e con l'art. 27 comma 1 Cost., perché la permanenza della circostanza aggravante cagiona l'irrogazione di una pena illegale, dal momento che tali principi generali richiedono che una pena sia comminata per un "fatto", commissivo od omissivo, previsto in forza di una legge dello Stato e una volta escluso il "fatto" inteso come "condotta personale anti-doverosa", non può farsene discendere l'applicazione di una sanzione penale. 2.VA TE, a sua volta con l'assistenza del difensore abilitato, ha denunciato un vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. Il reato di tentata estorsione di cui al capo B) - relativo all'occupazione della clinica privata "Villa Anthea", funzionale a costringerne il proprietario, TE NI, a cedere a VA NC le quote di sua titolarità - era già menzionato nella descrizione del comportamento sub A), per il quale VA è stato assolto nel giudizio di revisione;
la Corte d'appello di Lecce, pur dando atto dell'intervenuta assoluzione, nel giudizio di merito, dei coimputati dello stesso reato, avrebbe tuttavia rilevato che osterebbe al suo proscioglimento l'insussistenza dell'ipotesi del contrasto tra giudicati di cui all'art. 630 lett. a) cod. proc. pen., perché il conflitto non riguarderebbe il fatto storico, ma la sua valutazione, in termini di rilevanza penale, da parte dei giudici investiti del relativo esame. In realtà, secondo il ricorrente, il contrasto tra le sentenze atterrebbe proprio alla ricostruzione del fatto relativo alla condotta tenuta da VA NC, perché la pronuncia assolutoria del Tribunale collegiale avrebbe escluso l'attività di promozione ed organizzazione dell'occupazione della clinica da parte di un gruppo di manifestanti e, in particolare, quest'ultima non sarebbe stata espressione di "un preciso programma di pressione per la realizzazione degli scopi indicati dal capo d'imputazione", ma il risultato di una autonoma iniziativa di privati che in tal modo speravano di ottenere la garanzia di un posto di lavoro;
e, ancora, avrebbe espressamente stabilito che non potesse dirsi che VA avesse "sostenuto, promosso o favorito l'occupazione"; diverso sarebbe stato il caso in cui le sentenze avessero diversamente valutato la potenzialità estorsiva di un medesimo comportamento. Considerato in diritto Il ricorso di VA DA è infondato. 3 1.1 motivi, che possono essere affrontati congiuntamente, non hanno colto che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203/91, ora art. 416 bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente a riguardo dell'affermazione di responsabilità di VA NC per il delitto di tentata estorsione, non consente di ravvisare il conflitto "interno" alla pronuncia della Corte territoriale denunciato dalla ricorrente nei termini ampiamente percorsi nell'atto d'impugnazione, dal momento che - come concluso, con argomentazioni condivisibili, dal Procuratore Generale presso questa Corte - il perimetro testuale della formulazione dell'accusa investe il "ricorso a violenze e minacce attuate nelle forme di cui al precedente capo A, e in particolare promuovendo, organizzando e sostenendo l'occupazione della sede della suddetta clinica da parte di un gruppo di manifestanti, composto in prevalenza dai suoi dipendenti o da persone a lui collegate, in ciò avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A". L'aggravante "mafiosa" della condotta di estorsione tentata è stata dunque modellata sull'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", tale da richiamare, nella consumazione del reato, le "modalità" prevaricatrici tipiche delle organizzazioni criminali di radicamento mafioso e che, tuttavia, non esigono, ai fini della sua configurazione, l'intraneità del responsabile nel sodalizio delinquenziale. E' opportuno allora ricordare lo stabile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ritiene sussistente la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando "le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso", e tanto persino nei casi in cui quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez.1, Sentenza n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637; sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, Giampà, Rv. 281530), e che l'aggravante in scrutinio "non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso" (Sez.5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv.271103; sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103). Né assume valore decisivo il tenore dell'opzione imputativa divisata dall'organo requirente nelle aggiuntive forme dell'"agevolazione" dell'attività dell'associazione mafiosa, poiché la dizione letterale della norma che cristallizza l'aggravamento di pena prevede con la formula avversativa le due distinte ed autonome ipotesi ("Peri delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è aumentata da un terzo alla metà"), di tal che l'ampliamento dell'editto accusatorio ad entrambi i profili estende e non restringe le prerogative della difesa (cfr., in motivazione, sez. 5, n. 18635 del 14/02/2017, Barra e altri, Rv. 270019; sez. 2, n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv.255550). 4 La sentenza del Tribunale di Bari n. 12/03 ha del resto evidenziato, nei vari passaggi, l'accertata propensione di VA NC, pur al di fuori di un contesto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, ad avvalersi del sostegno di esponenti della malavita organizzata di stampo mafioso in occasione, in particolare, delle pressioni ricevute dalle maestranze che sostavano dinanzi alla sua abitazione all'insistente ricerca di un lavoro (pag.36); in definitiva, il VA aveva come obbiettivo principale quello di "tenere a freno" le organizzazioni più pericolose per evitare ritorsioni e danni d'immagine all'esercizio dell'attività delle cliniche a lui riconducibili e di "entrarne nelle grazie" con l'assunzione, sia pure sporadica, di singoli affiliati o di soggetti vicini alle cosche;
nel contempo, non disdegnava di utilizzarne i servigi ove indispensabili per la propria tranquillità e sicurezza (es., a titolo esemplificativo, pag.12 e segg., pag. 31, che riporta le sue ammissioni di responsabilità in relazione al ricorso all'aiuto di malavitosi "in talune occasioni per fini illeciti", pag. 44). La struttura argomentativa della sentenza assolutoria, che ha escluso l'esistenza stessa della congregazione mafiosa contestata a VA ma ripercorso una pletora di complesse vicende nelle quali sono stati protagonisti anche gli esponenti di taluni clan della provincia di Bari, in rapporto con costui, non appare dunque inconciliabile con il ricorso al metodo mafioso nella declinazione espressa dall'imputazione di tentata estorsione e non invita a condividere l'assunto difensivo che prospetta la corrispondente caducazione della circostanza aggravante quale conseguenza del proscioglimento dell'imputato per il capo A). 2.Per altro verso, va rammentato che l'art. 631 cod. proc. pen. stabilisce che "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531". Nel rispetto di tale disciplina ad litteram, invero univoca, la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che l'istanza di revisione debba investire in modo esaustivo l'intervenuta condanna, così da comportare quale effetto del vaglio di ammissibilità prima - e del suo accoglimento dopo - il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, Nastasia, Rv. 199442 - 01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione "parziale", ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna;
cfr. anche, in epoca più recente, Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, Pietroiusti, Rv. 236844 - 01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente). In applicazione del medesimo principio, si è successivamente affermato che dal disposto degli artt. 631 e 637, comma 2, cod. proc. pen. emerge chiaramente come dall'accoglimento della richiesta di revisione non possa che derivare il proscioglimento del condannato, e, conseguentemente, che debba escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4114 del 5 24/10/1997, Gentilini, Rv. 208834 - 01: nella specie, in applicazione del principio, si è ritenuto che legittimamente fosse stata dichiarata inammissibile una richiesta di revisione avanzata da un soggetto condannato per concussione, il quale rappresentava l'inconciliabilità di tale condanna con la successiva affermazione di responsabilità di altri soggetti, originariamente chiamati a rispondere del medesimo fatto-reato a titolo di corruzione). In analoga direttrice, quanto all'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato, cfr. Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215810 - 01; Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328 - 01; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, P.G. in proc. Nicodemi, Rv. 243778 - 01; e, coerentemente, è stata infine ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 - 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01). 3.Ne viene che la tematica interpretativa affrontata nel primo motivo a riguardo dello spettro di operatività dell'art. 631 cod. proc. pen. non si rivela fondata né, comunque - per quanto osservato sull'improponibilità di automatismi applicativi - efficacemente risolutiva e la questione di legittimità costituzionale sulla quale si è ampiamente diffusa la difesa della ricorrente con il secondo motivo non risulta rilevante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 11 marzo 1953 n.87. Anche il ricorso di VA TE deve essere rigettato. 4.11 concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (ex multis, Cass. sez.1, n.8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757); e allora, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove, come avvenuto nella vicenda in esame (sez.6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; sez.5, n. 633 del 06/12/2017, Boschetti, Rv. 271928). 6 Il co Il Presiden Come correttamente puntualizzato dalla Corte d'appello, l'invocata revisione non riguarda una divergenza oggettiva tra i fatti storici accertati nelle due sentenze irrevocabili, ma la loro diversa analisi da parte di distinti organi giurisdizionali, che hanno del resto assunto decisioni in relazione alla posizione di differenti imputati. La vicenda documentata dalle sentenze del G.u.p. e del Tribunale collegiale di Bari è, nella sua evoluzione, la medesima, ovvero l'occupazione della clinica "Villa Anthea", nel febbraio 1993, da parte di un nutrito gruppo di persone che avevano inscenato una manifestazione di protesta, durata diversi giorni, nel medesimo torno di tempo in cui VA aveva in corso un fitto contenzioso con TE per l'acquisto delle quote della società di gestione della casa di cura, appartenenti a TE;
il giudice per l'udienza preliminare ha emesso verdetto di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in data 30 giugno 1995 sulla base di un sostrato probatorio formato nell'ambito delle indagini preliminari, ragionevolmente differente da quello acquisito, con l'istruttoria dibattimentale, dal Tribunale di Bari quasi otto anni dopo, riguardante, tuttavia, gli stessi avvenimenti nella loro materialità ed oggetto di difforme approccio valutativo;
sintomatico della sovrapponibilità delle ricostruzioni fattuali operate dalle due pronunce e della semplice discordanza tra le rispettive esegesi interpretative - l'una, volta ad esaltare la spinta istigatrice del VA, l'altra a privilegiare l'autonomia dell'iniziativa dei partecipanti all'occupazione - è il riferimento, contenuto a pag. 45 della sentenza dell'organo collegiale, alla deposizione testimoniale dell'avv. D'Alessandro, già legale del TE, che ha rievocato quanto avvenuto in occasione dell'udienza civile fissata per la trattazione del ricorso per sequestro formalizzato dal VA, che in tale circostanza "aveva dichiarato che l'inadempimento del TE gli aveva impedito di procedere alle assunzioni promesse di lavoratori appartenenti ad alcune "categorie protette" (intendendo riferirsi a soggetti pregiudicati), il che aveva determinato la manifestazione di protesta, eseguita per oltre una settimana, e blocchi stradali". 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/01/2024 (et/ensore