TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 294
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per detrazione di anzianità

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 preveda come unica conseguenza della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza possibilità di applicare ulteriori sanzioni come la detrazione di anzianità. Tale interpretazione è confermata da diverse sentenze di TAR e dalla natura speciale della norma in questione. Inoltre, si evidenzia che il Codice dell'Ordinamento Militare prevede la detrazione di anzianità solo per cause specifiche e non per la mancata vaccinazione.

  • Accolto
    Illegittimità della sospensione con conseguenze non previste dalla legge

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 preveda come unica conseguenza della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza possibilità di applicare ulteriori sanzioni come la detrazione di anzianità o la mancata maturazione di benefici connessi all'anzianità di servizio. Tale interpretazione è confermata da diverse sentenze di TAR e dalla natura speciale della norma in questione. Inoltre, si evidenzia che il Codice dell'Ordinamento Militare prevede la detrazione di anzianità solo per cause specifiche e non per la mancata vaccinazione.

  • Accolto
    Illegittimità della circolare che prevede sanzioni non previste dalla legge

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 preveda come unica conseguenza della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza possibilità di applicare ulteriori sanzioni come quelle eventualmente previste dalla circolare impugnata. Tale interpretazione è confermata da diverse sentenze di TAR e dalla natura speciale della norma in questione.

  • Accolto
    Vizi degli atti presupposti

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e, di conseguenza, tutti gli atti presupposti o connessi che ne costituiscono applicazione o esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 294
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 294
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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