Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto di determinazione del posto nel ruolo dei pari qualifica prot. n.-OMISSIS-, notificato, brevi manu, il 19.03.2025, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha disposto la detrazione d'anzianità di grado nei confronti del ricorrente, assumendo anzianità assoluta nel ruolo dei pari qualifica dopo -OMISSIS-;
2) del decreto di sospensione, emesso dall'Autocentro della Polizia di Stato di -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui dispone che "Tale periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario"
3) della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ancorché non conosciuta.
4) di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui è stata inflitta al ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, la sanzione della detrazione di anzianità per sessantanove giorni per non aver effettuato la vaccinazione Covid19.
Il ricorso merita accoglimento poiché, come evidenziato dal ricorrente, la norma di cui all’art. 4-ter del D.L. n. 44 del 2021 - secondo cui “ L'atto di accertamento dell'inadempimento (all’obbligo vaccinale) determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ” - è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado, non sono permesse” (v. TAR Lazio - Sent. n. 744/2025, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “ la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. ”
Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “ Detrazioni di anzianità ”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, quantificate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI LA, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | ZI LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.