Decreto cautelare 24 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2021, proposto da
G.M.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Glendi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa, Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia, Ministero della Cultura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 345007 del 30.9.2021, avente ad oggetto “comunicazione di mancato rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico in Corso Italia (altezza chiesa Boccadasse) N. 00017000 del 4 luglio 2018”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per la condanna del Comune di Genova al risarcimento del danno e/o al pagamento dell’indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA AL, nominata relatrice in data 17.09.2025, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato la comunicazione Prot. 30/09/2021.0345007.U del 30/9/2021, con la quale il Comune di Genova ha reso noto il mancato rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico n. 00017000 del 4/7/2018 in precedenza rilasciata in suo favore.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata in data 14.10.2025, la società G.M.C. s.r.l. ha dichiarato di essersi posta in liquidazione, e di non avere, di conseguenza, alcun interesse alla prosecuzione dell’attività sociale né alla decisione del gravame.
All’udienza straordinaria celebratasi da remoto il 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In ragione di quanto rilevato nella parte in fatto, il gravame deve essere dichiarato improcedibile, attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, anche tenuto conto all’adesione espressa sul punto dalle altre parti processuali (cfr. notata depositata il 14.10.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
IA AL, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA AL |
IL SEGRETARIO