Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1182
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la contestazione della sottoscrizione fosse generica e non sufficiente a determinare l'onere probatorio per l'Ufficio di produrre la delega, nonostante l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ufficio per tardività sia fondata.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 546/1992, 115 c.p.c., 56 T.U.I.R. e 19 e 17 del d.P.R. n. 633/1972

    La Corte accoglie parzialmente il motivo, ritenendo che i maggiori ricavi accertati debbano essere decurtati per l'incidenza dei costi presunti e che l'IVA accertata debba essere ricalcolata per scorporo, anziché in aggiunta ai maggiori ricavi. Rigetta invece la richiesta di riconoscimento dell'IVA assolta sui costi presuntivi e le doglianze relative alle ritenute sui dipendenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1182
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1182
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo