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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6207 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. IO AC Presidente
dott. AN MU Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1751/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia il 9.5.1956, residente in [...]dei Tirreni alla via
XXV Luglio n. 11; rappresentato e difeso , con mandato in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabio D'AU,
c.f. : , PEC: e CodiceFiscale_2 Email_1
LE D'AU, c.f. : PEC : CodiceFiscale_3 2
fax: 081 19725973, con studio in Scafati Email_2
(SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in
Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino via Nuova
Poggioreale, 164.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paola
Parente, c.f. , in virtù di procura generale ad lites per CodiceFiscale_4
notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. n. 33646 e Persona_1
provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia
81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di pec: . egione.campania.it. Em_3 Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente come da conclusioni Parte_1
rassegnate con note depositate in data 29.11.2024 e, quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni per le colture danneggiate: (Perdita di circa
45.070 steli-fioriti di R. IS , perdita di circa 60.093 fronde recise CP_2
di sia verdi che essiccate , perdita di circa 20.286 steli-fioriti di CP_2 3
da bulbi piantumati, Perdita di circa 4.600 bulbi piantumati di Parte_2
nonché per i danni al terreno il tutto come indicato nel ricorso Parte_2
introduttivo, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove
necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima
e la documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei suoi Persona_2
elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme
annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (6 febbraio 2017) fino
all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'AU D'AU Fabio e
D'AU LE, antistatari.
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore come da comparsa di costituzione e risposta del 15.5.2025, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva dei ricorrenti e del loro dante causa;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) ancora in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione
quinquennale;
4) nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché 4
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt
1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data1.2.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.7.2022, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale
[...]
delle Acque la in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle colture floricole e ai fondi da esso coltivati - quanto a quelli di proprietà di , in forza di contratto di affitto di fondo rustico del CP_3
23.7.2007 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellamare di Stabia
- della totale estensione di circa mq. 2.600 (di cui Superficie Agraria Utilizzata
in coltivazione mq. 2.300), ubicati in parte in agro di Torre Annunziata (NA)
e in parte in agro di Castellammare di Stabia (NA) nelle immediate vicinanze del fiume Sarno e riportati in catasto al fg. 16, del Comune di Torre
Annunziata, part. 185 di are 10,18 e al fg.1 del Comune di Castellammare di
Stabia, part. 287 di are 25,17 (di proprietà entrambi della madre ), CP_3
nonché al fg.1 p.288 del Comune di Castellammare di Stabia di are 4,60 (di proprietà del padre . Persona_3
Detti fondi, in data 6.2.2017 erano stati infatti sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti provenienti dall'esondazione del Fiume Sarno,
il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessimo stato di manutenzione, il suo letto era inalzato a causa di un accumulo di melma e detriti depositati negli 5
anni per omissione del necessario drenaggio, con vegetazione incontrollata al suo interno che ne limitavano sensibilmente la sezione.
Rappresentava, altresì, che, successivamente all'allagamento si era deteriorata la fertilità del suolo , divenuto inospitale in quanto asfittico ,
compattato, nonché malsano per alterazione del pH , per le infezioni da malerbe e da miceli fungini e, quindi, per ripristinare lo status quo ante, si era resa necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione superficiale dei terreni de quibus, che era durata parecchie settimane.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una relazione tecnica di parte redatta a firma del dott. agr. , da cui risultava un Persona_2
danno stimato pari ad € 67.436,98.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, era da attribuirsi alla essendo il Controparte_1
predetto ente tenuto ad effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno , nonché di tutta la rete scolante minore;
chiedeva,
quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avv.ti antistatari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.7.2022, il Giudice
Designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 4.6.2024.
In data 15.5.2023 si costituiva la eccependo Controparte_1 6
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché la sua carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_4
, dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente
[...]
competente per territorio, esponendo, in particolare, che il Fiume Sarno, per la sua funzione, fa parte del comprensorio di bonifica integrale e costituisce,
unitamente alle opere di bonifica esistenti, una “piattaforma di opere
pubbliche”, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli articoli 2043 e 2051 c.c., oltre che la quantificazione dei danni, rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.12.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 3.12.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 3.12.2025 riservava la causa in decisione.
************* 7
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente, la quale risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di affitto e visure catastali allegate alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 17.7.2024, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203
c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi Tes_1 Testimone_2
e (quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto Persona_2
tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla a fronte CP_1
del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_1
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 8
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
6.2.2017 il fiume Sarno esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Il fatto storico risulta, altresì, dalla relazione tecnica di parte redatta dal predetto dr. , in atti allegata, confermata Per_4 Persona_2
nel corso dell'istruttoria, dalla quale si evincono chiaramente gli effetti dell'esondazione nel fondo nella disponibilità del ricorrente e da lui coltivato
(v. anche allegati fotografici).
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da 9
inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di un evidente accumulo di melma, detriti e vegetazione incontrollata all'interno.
Relativamente, poi, al concorso di colpa del danneggiato, dedotto dalla per non aver provveduto alla manutenzione del corso d'acqua CP_1
confinante nonché alla rimozione degli ingombri, va rilevato che non è
dimostrato che il verificarsi di tali accortezze ad opera del ricorrente avrebbe potuto evitare l'esondazione in questione o ridurre la portata dei danni lamentati. 10
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile dell'art. 12 del r.d. n.
523/1904 e delle disposizioni codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata 11
dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_2
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, coltivava i fondi ubicati in parte in Parte_1
agro di Torre Annunziata (NA) e in parte in agro di Castellammare di Stabia
(NA) nelle immediate vicinanze del fiume Sarno, della totale estensione di mq.
2.600 e riportato in catasto al fg. 16, del Comune di Torre Annunziata,
part. 185 di are 10,18 e al fg.1 del Comune di Castellammare di Stabia, part. 287 di are 25,1, nonché al fg.1 p.288 del Comune di Castellammare di Stabia
di are 4,60.
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_2
danno complessivo pari ad € 67.436,98 tenendo conto di varie voci di danno 12
che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico,
coltivava ed per mq. Parte_1 Controparte_6 Parte_2
2600 (di cui Superficie Agraria Utilizzata in coltivazione mq 2.300 ) i quali subirono i seguenti danni :
- Perdita di circa 46.000 steli-fioriti di R. IS (di cui CP_2
commerciabili n. 45.070 steli fioriti);
- Perdita di circa 61.300 fronde recise di , sia verdi che CP_2
essiccate (di cui commerciabili n. 60.093 fronde);
- Perdita di circa 21.000 steli fioriti di da bulbi piantumati Parte_2
(di cui commerciabili n. 20.286 steli fioriti.);
- Perdita di circa 4.600 bulbi piantumati di . Parte_2
Il perito ha stimato il danno precisando che il singolo stelo-fiore reciso di strelitza ha un prezzo medio di € 1,12 per metro quadro, le fronde di strelitza hanno un prezzo medio di € 0,12 per metro quadro, i steli fioriti hanno un prezzo medio di € 0,47 per metro quadro e i bulbi di hanno il prezzo Parte_2
medio di € 1,55 per metro quadro, determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in € 40.563,00, in € 6.009,30 , in € 7.708,68 ed in € 7.130,00,
per un totale di € 61.410,98 .
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia 13
probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava il fondo per cui è causa a ed e che le colture ivi Controparte_7 Parte_2
presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. 14
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a
– rispetto al valore totale indicato nella consulenza Parte_1
di parte nella misura di € 61.410,98, il minor importodi € 24.564,39.
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono, 15
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavo di
[...]
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione il fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 2.645,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.058,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 1.932,00 ed € 1.449,00, per un totale di € 3.381,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento 16
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo di indicato dal perito per una somma pari ad € 1.352,40.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 26.974,79 (€ 24.564,39
+ € 1.058,00 + 1.352,40).
Delle citate somme deve risponderne la : non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adìto
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni 17
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del , ma CP_4
tale ente è rimasto estraneo al presente giudizio, non avendo provveduto la alla chiamata in causa dello stesso, così che appare superflua la CP_1
valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma non potrebbero CP_1 18
escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(6 febbraio 2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 36.099,11 a
favore di oltre agli interessi sullo stesso decorrenti Parte_1
al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, 19
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00
fino ad € 52.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'AU e LE
D'AU, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 20
- con ricorso notificato in data 1.2.2022 - nei Parte_1
confronti della disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo complessivo, per la Parte_1
causale di cui alla parte motiva, di € 36.099,11, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di nella misura di complessivi € 3.772,50, di cui Parte_1
€ 272,50 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa,
se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore degli avvocati Fabio D'AU e
LE D'AU, dichiaratisi antistatari, in uguale misura;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
AN MU
IL PRESIDENTE
IO AC
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. IO AC Presidente
dott. AN MU Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1751/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia il 9.5.1956, residente in [...]dei Tirreni alla via
XXV Luglio n. 11; rappresentato e difeso , con mandato in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabio D'AU,
c.f. : , PEC: e CodiceFiscale_2 Email_1
LE D'AU, c.f. : PEC : CodiceFiscale_3 2
fax: 081 19725973, con studio in Scafati Email_2
(SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in
Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino via Nuova
Poggioreale, 164.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paola
Parente, c.f. , in virtù di procura generale ad lites per CodiceFiscale_4
notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. n. 33646 e Persona_1
provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia
81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di pec: . egione.campania.it. Em_3 Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente come da conclusioni Parte_1
rassegnate con note depositate in data 29.11.2024 e, quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni per le colture danneggiate: (Perdita di circa
45.070 steli-fioriti di R. IS , perdita di circa 60.093 fronde recise CP_2
di sia verdi che essiccate , perdita di circa 20.286 steli-fioriti di CP_2 3
da bulbi piantumati, Perdita di circa 4.600 bulbi piantumati di Parte_2
nonché per i danni al terreno il tutto come indicato nel ricorso Parte_2
introduttivo, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove
necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima
e la documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei suoi Persona_2
elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme
annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (6 febbraio 2017) fino
all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'AU D'AU Fabio e
D'AU LE, antistatari.
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore come da comparsa di costituzione e risposta del 15.5.2025, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva dei ricorrenti e del loro dante causa;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) ancora in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione
quinquennale;
4) nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché 4
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt
1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data1.2.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.7.2022, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale
[...]
delle Acque la in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle colture floricole e ai fondi da esso coltivati - quanto a quelli di proprietà di , in forza di contratto di affitto di fondo rustico del CP_3
23.7.2007 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellamare di Stabia
- della totale estensione di circa mq. 2.600 (di cui Superficie Agraria Utilizzata
in coltivazione mq. 2.300), ubicati in parte in agro di Torre Annunziata (NA)
e in parte in agro di Castellammare di Stabia (NA) nelle immediate vicinanze del fiume Sarno e riportati in catasto al fg. 16, del Comune di Torre
Annunziata, part. 185 di are 10,18 e al fg.1 del Comune di Castellammare di
Stabia, part. 287 di are 25,17 (di proprietà entrambi della madre ), CP_3
nonché al fg.1 p.288 del Comune di Castellammare di Stabia di are 4,60 (di proprietà del padre . Persona_3
Detti fondi, in data 6.2.2017 erano stati infatti sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti provenienti dall'esondazione del Fiume Sarno,
il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessimo stato di manutenzione, il suo letto era inalzato a causa di un accumulo di melma e detriti depositati negli 5
anni per omissione del necessario drenaggio, con vegetazione incontrollata al suo interno che ne limitavano sensibilmente la sezione.
Rappresentava, altresì, che, successivamente all'allagamento si era deteriorata la fertilità del suolo , divenuto inospitale in quanto asfittico ,
compattato, nonché malsano per alterazione del pH , per le infezioni da malerbe e da miceli fungini e, quindi, per ripristinare lo status quo ante, si era resa necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione superficiale dei terreni de quibus, che era durata parecchie settimane.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una relazione tecnica di parte redatta a firma del dott. agr. , da cui risultava un Persona_2
danno stimato pari ad € 67.436,98.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, era da attribuirsi alla essendo il Controparte_1
predetto ente tenuto ad effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno , nonché di tutta la rete scolante minore;
chiedeva,
quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avv.ti antistatari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.7.2022, il Giudice
Designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 4.6.2024.
In data 15.5.2023 si costituiva la eccependo Controparte_1 6
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché la sua carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_4
, dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente
[...]
competente per territorio, esponendo, in particolare, che il Fiume Sarno, per la sua funzione, fa parte del comprensorio di bonifica integrale e costituisce,
unitamente alle opere di bonifica esistenti, una “piattaforma di opere
pubbliche”, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli articoli 2043 e 2051 c.c., oltre che la quantificazione dei danni, rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.12.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 3.12.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 3.12.2025 riservava la causa in decisione.
************* 7
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente, la quale risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di affitto e visure catastali allegate alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 17.7.2024, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203
c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi Tes_1 Testimone_2
e (quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto Persona_2
tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla a fronte CP_1
del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_1
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 8
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
6.2.2017 il fiume Sarno esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Il fatto storico risulta, altresì, dalla relazione tecnica di parte redatta dal predetto dr. , in atti allegata, confermata Per_4 Persona_2
nel corso dell'istruttoria, dalla quale si evincono chiaramente gli effetti dell'esondazione nel fondo nella disponibilità del ricorrente e da lui coltivato
(v. anche allegati fotografici).
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da 9
inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di un evidente accumulo di melma, detriti e vegetazione incontrollata all'interno.
Relativamente, poi, al concorso di colpa del danneggiato, dedotto dalla per non aver provveduto alla manutenzione del corso d'acqua CP_1
confinante nonché alla rimozione degli ingombri, va rilevato che non è
dimostrato che il verificarsi di tali accortezze ad opera del ricorrente avrebbe potuto evitare l'esondazione in questione o ridurre la portata dei danni lamentati. 10
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile dell'art. 12 del r.d. n.
523/1904 e delle disposizioni codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata 11
dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_2
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, coltivava i fondi ubicati in parte in Parte_1
agro di Torre Annunziata (NA) e in parte in agro di Castellammare di Stabia
(NA) nelle immediate vicinanze del fiume Sarno, della totale estensione di mq.
2.600 e riportato in catasto al fg. 16, del Comune di Torre Annunziata,
part. 185 di are 10,18 e al fg.1 del Comune di Castellammare di Stabia, part. 287 di are 25,1, nonché al fg.1 p.288 del Comune di Castellammare di Stabia
di are 4,60.
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_2
danno complessivo pari ad € 67.436,98 tenendo conto di varie voci di danno 12
che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico,
coltivava ed per mq. Parte_1 Controparte_6 Parte_2
2600 (di cui Superficie Agraria Utilizzata in coltivazione mq 2.300 ) i quali subirono i seguenti danni :
- Perdita di circa 46.000 steli-fioriti di R. IS (di cui CP_2
commerciabili n. 45.070 steli fioriti);
- Perdita di circa 61.300 fronde recise di , sia verdi che CP_2
essiccate (di cui commerciabili n. 60.093 fronde);
- Perdita di circa 21.000 steli fioriti di da bulbi piantumati Parte_2
(di cui commerciabili n. 20.286 steli fioriti.);
- Perdita di circa 4.600 bulbi piantumati di . Parte_2
Il perito ha stimato il danno precisando che il singolo stelo-fiore reciso di strelitza ha un prezzo medio di € 1,12 per metro quadro, le fronde di strelitza hanno un prezzo medio di € 0,12 per metro quadro, i steli fioriti hanno un prezzo medio di € 0,47 per metro quadro e i bulbi di hanno il prezzo Parte_2
medio di € 1,55 per metro quadro, determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in € 40.563,00, in € 6.009,30 , in € 7.708,68 ed in € 7.130,00,
per un totale di € 61.410,98 .
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia 13
probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava il fondo per cui è causa a ed e che le colture ivi Controparte_7 Parte_2
presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. 14
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a
– rispetto al valore totale indicato nella consulenza Parte_1
di parte nella misura di € 61.410,98, il minor importodi € 24.564,39.
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono, 15
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavo di
[...]
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione il fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 2.645,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.058,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 1.932,00 ed € 1.449,00, per un totale di € 3.381,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento 16
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo di indicato dal perito per una somma pari ad € 1.352,40.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 26.974,79 (€ 24.564,39
+ € 1.058,00 + 1.352,40).
Delle citate somme deve risponderne la : non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adìto
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni 17
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del , ma CP_4
tale ente è rimasto estraneo al presente giudizio, non avendo provveduto la alla chiamata in causa dello stesso, così che appare superflua la CP_1
valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma non potrebbero CP_1 18
escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(6 febbraio 2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 36.099,11 a
favore di oltre agli interessi sullo stesso decorrenti Parte_1
al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, 19
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00
fino ad € 52.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'AU e LE
D'AU, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 20
- con ricorso notificato in data 1.2.2022 - nei Parte_1
confronti della disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo complessivo, per la Parte_1
causale di cui alla parte motiva, di € 36.099,11, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di nella misura di complessivi € 3.772,50, di cui Parte_1
€ 272,50 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa,
se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore degli avvocati Fabio D'AU e
LE D'AU, dichiaratisi antistatari, in uguale misura;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
IO AC