Art. 3.
La maggiore spesa di lire 1.200.000.000 sara' inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 190.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, di lire 310.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.
All'onere di lire 190.000.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte per lire 150.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57 e per lire 40.000.000 a carico del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La maggiore spesa di lire 1.200.000.000 sara' inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 190.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, di lire 310.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.
All'onere di lire 190.000.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte per lire 150.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57 e per lire 40.000.000 a carico del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.