Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/03/2026, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10083 del 2025, proposto da
-O, rappresentata e difesa dall'avvocato -O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli, AR CR Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-O, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-O, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo pec, con il quale il Direttore f.f. della UOC NPIA-Distretto 7-ASL Roma 2 ha respinto l’accesso defensionale ai documenti di cui all’istanza formulata dalla ricorrente in data 18.7.2025 ai sensi dell’art. 24 comma 7 l. n. 241/1990;
per la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso, attraverso l’acquisizione di copia in carta semplice, alla documentazione richiesta con la suddetta istanza presentata in data 18 luglio 2025 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 c.p.a.;
per la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulla predetta istanza, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa SI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, madre di un minore rispetto al quale è stata dichiarata decaduta dall’esercizio della responsabilità genitoriale con decreto della Corte d’appello di Roma - Sez. Famiglia e Minori del 12 marzo 2024, ha presentato in data 18 luglio 2025 alla Asl Roma 2 istanza di accesso documentale ex art. 24, co. 7 della l. n. 241 del 1990 al fine di ottenere l’ostensione della “ Cartella clinica integrale relativa al proprio figlio minorenne -O (comprendente valutazioni neuropsichiatriche e psicologiche, verbali d’èquipe, comunicazioni e-mail in/out con tutrice e servizio sociale, comunicazioni e-mail in/out con entrambi i genitori, ecc.), in carico al TSMREE-Distretto 7-ASL Roma 2 (Dott.ssa Montanaro e Dott.ssa Di Cosimo) dal gennaio 2020 al settembre 2022 ”.
A supporto dell’istanza la ricorrente ha esposto una motivazione in cui qualifica l’accesso come difensivo e finalizzato alla tutela di se stessa e dei diritti del proprio figlio minore nell’ambito del procedimento civile pendente presso la Corte d’appello di Roma - Sez. Minorenni per la sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
2. La ASL con provvedimento del 29 agosto 2025 le ha negato l’accesso, evidenziando, data la particolarità e delicatezza della richiesta, di aver coinvolto l’avvocatura interna, e riportando nel provvedimento un estratto del relativo parere ove si legge che” La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta la perdita di tutti i poteri e diritti connessi al ruolo genitoriale, inclusa la rappresentanza legale e il potere decisionale, anche relativamente al trattamento dei dati personali del fìglio… ”.
3. Con l’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto l’annullamento del richiamato provvedimento di diniego adducendo un unico motivo così rubricato: “ Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Violazione (per mancata applicazione) dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. 241/90 e sull’eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione .”
4. Si è costituita la Asl intimata chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo che parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della memoria di replica depositata dalla Asl in data 8 gennaio 2026 poiché non rispettosa dei termini a difesa ex art. 73 c.p.a.
6. Preliminarmente deve essere accolta la richiesta formulata da parte ricorrente di stralcio della memoria di replica da ultimo depositata dalla Asl resistente, oltre il termine dimidiato di dieci giorni cui è soggetto il rito camerale sull’accesso in base al combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 87 comma 3, codice del processo amministrativo.
7. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui di seguito.
8. Occorre rilevare che la ricorrente chiede con la propria istanza l’accesso a dati personali c.d. ipersensibili contenuti nella cartella clinica redatta dalla Asl Roma 2 per il periodo gennaio 2020- settembre 2022 e relativi alla salute di altra persona (“soggetto interessato” in base alla definizione di cui al punto n. 1) del par.1 art. 4 del Reg. (CE) n.2016/679/UE).
In particolare il soggetto interessato dal trattamento dei dati è il figlio minore della stessa ricorrente rispetto al quale costei è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.
Sul punto non può non rilevarsi come dalla decadenza della responsabilità genitoriale consegua altresì la perdita della rappresentanza legale del figlio minore, che nel caso di specie risulta riservata al padre del minore.
Pertanto trattandosi di dati personali la loro “comunicazione” (intendendosi per tale anche la consultazione e la messa a disposizione di dati personali a soggetti diversi da quelli indicati alla lett. a) co.4, art. 2- ter del d.lgs. 196 del 2003) ad un soggetto diverso dall’interessato è subordinata alla previsione di una base giuridica ai sensi dell’art. 6, par. 3, lett. b) del Reg. (CE) n.2016/679/UE (art. 2-ter del d.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii.).
Viene dunque in rilievo la disciplina normativa nazionale sull’accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti privati che “ abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (art. 22 l.n. 241 del 1990) ed in particolare, trattandosi di accesso difensivo a dati sanitari, il comma 7 dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 il quale così dispone: “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”
Quest’ultima norma prevede infine che: “ Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale. ”
Dunque a fronte del mancato consenso del soggetto interessato cui afferiscono i dati personali di natura sanitaria (c.d. ipersensibili), ossia di colui che nel procedimento per l’accesso documentale ricopre la posizione di controinteressato (art. 24, co. 6, lett. d) l.n. 241 del 1990), l’Amministrazione si trova a dover effettuare un assai delicato bilanciamento tra interessi opposti (quello alla riservatezza e quello alla ostensione finalizzata alla difesa di altri diritti fondamentali o libertà).
In particolare l’Amministrazione in tali fattispecie, oltre a dover verificare che l’istante sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è chiesto l'accesso, in base alle norme richiamate deve valutare altresì se l'accesso “ sia strettamente indispensabile ” per curare o per difendere tali interessi giuridici (“criterio dell’indispensabilità” ex co. 7, art. 24 della l. n. 241 del 1990) e se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare sia “di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale. ” (“criterio della parità di rango” ex art. 60 del d. lgs. n. 196 del 2003).
9. Nel caso di specie il padre del minore, titolare della responsabilità genitoriale e dunque della rappresentanza legale dello stesso, a fronte della comunicazione ricevuta dalla Asl, ha manifestato la propria opposizione all’accesso con mail del 26 agosto 2025, depositata in atti.
Per vero nella mail l’opposizione è motivata non in ragione di un interesse alla riservatezza del minore, quanto piuttosto della strumentalità della richiesta della madre al solo fine di alimentare un contenzioso nei confronti del padre e delle istituzioni pubbliche coinvolte nella vicenda e sull’assenza di un interesse concreto ed attuale, trattandosi di documenti già in possesso dell’istante e avendo il pendente procedimento di revocazione un oggetto diverso da quello interessato dalla documentazione richiesta.
9.1 L’Amministrazione nel provvedimento gravato, per quanto non faccia espresso riferimento all’opposizione manifestata dal padre del minore, tuttavia riporta un estratto del parere dell’avvocatura interna ove si richiama la necessità per il trattamento di dati personali dei minori di acquisire il consenso dei genitori e dunque di colui che esercita la responsabilità genitoriale.
Sul punto il provvedimento gravato appare correttamente motivato e conforme al dettato normativo sopra richiamato in materia di tutela dei dati personali e necessità del consenso dell’interessato (e per il caso di minori, il consenso di coloro che sono titolati ad esercitare la relativa rappresentanza legale) affinchè possa farsi luogo al trattamento, in termini di comunicazione a soggetti terzi, di tali dati.
Non si condividono invece sul punto le diverse conclusioni cui perviene la giurisprudenza citata da parte ricorrente secondo cui “ Tale argomentazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che il diniego di accesso costituisce eccezione alla regola per cui non può essere disposto oltre i casi in cui risulta espressamente previsto (TAR Veneto, Sentenza n. 383/25), tra i quali non figura l’ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale ” (Tar Veneto, sez. III, 3 novembre 2025 n. 1995 e nei termini sempre Tar Veneto, sez. III, n. 383 del 2025).
Non viene difatti in rilievo in tali casi un accesso finalizzato alla partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione, quanto piuttosto la specifica (ed “eccezionale”) ipotesi di accesso difensivo, consentito dall’ordinamento anche in deroga alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24 della l. n. 241 del 1990 perché funzionale ad altre finalità (di cura e difesa di propri interessi giuridici).
10. Tanto rilevato, occorre evidenziare che sebbene il provvedimento di diniego muova da una corretta considerazione (l’assenza del consenso dell’interessato alla comunicazione a terzi di propri dati sanitari), tuttavia lo stesso si rivela carente sul piano della motivazione con riferimento al bilanciamento che il legislatore richiede nei termini di cui al richiamato comma 7 dall’art. 24 della l. n. 241 del 1990.
10.1 Proprio per la sua natura “eccezionale” l’accesso difensivo a documenti che contengono dati sanitari richiede che l’istante adduca a supporto una motivazione da cui possano evincersi gli elementi che consentano all’Amministrazione di valutare se il documento al quale si chiede di accedere sia strettamente indispensabile per la cura o la difesa di interessi aventi il medesimo rango costituzionale.
Decisivo a tali fini è dunque quanto si legge nella istanza in questione, ove la ricorrente chiarisce: “Tale richiesta di accesso documentale difensivo trova fondamento nell’esercizio del proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento civile n. RG 3552/2024 pendente presso la Corte d’Appello di Roma - Sez. Minorenni, relativo al reclamo del provvedimento di affidamento al padre e collocamento del proprio figlio minorenne -O presso l’abitazione paterna in Zero Branco. Si precisa che il suddetto pendente procedimento civile è volto alla tutela del supremo interesse del minore che ha subito e sta continuando a subire il totale stravolgimento della sua infanzia a causa dell’illecito allontanamento coatto dalla madre. Con riguardo alla pendente richiesta giudiziale materna di reintegra nella responsabilità genitoriale e contestuale dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale paterna e con riguardo alla tutela del best interest of the child appare necessario accedere alla complessiva documentazione contenuta nella chiesta cartella clinica poichè tale documentazione risulta fondamentale per provvedere alla difesa della propria responsabilità genitoriale e del supremo interesse del proprio figlio minorenne in quanto il provvedimento giudiziario impugnato si è fondato anche sulle relazioni cliniche elaborate e sulle decisioni assunte dalla dott.ssa Montanaro e Di Cosimo del TSMREE. Deve altresì aggiungersi che proprio il TSMREE in questione era stato incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Roma di collaborare all’allontanamento coatto del minore garantendo la presenza del neuropsichiatra infantile alle operazioni, che invece non era presente quando il minorenne è stato prelevato coattivamente dall’abitazione materna. Ed ancora, durante il periodo di restrizione nella struttura comunitaria, il minorenne è stato valutato dai suddetti sanitari e vi è dunque la necessità di verificare la corrispondenza tra quanto realmente riportato nei referti e negli appunti dei sanitari e quanto riferito nelle relazioni elaborate e prodotte al Tribunale minorile dai medesimi. Da ciò si comprende la necessità di avere la documentazione richiesta. Oltre a ciò, codesta richiesta di accesso documentale difensivo trova anche fondamento nell’esercizio del diritto di difesa della sottoscritta istante in riferimento alla valutazione della corrispondenza tra quanto riportato dai Servizi sociali circa lo stato di salute del minore nelle loro sintetiche e sommarie relazioni su cui si è fondato il provvedimento del Tribunale minorile oggi impugnato in Corte d’Appello, valutando la eventuale sussistenza di presupposti di rilievo penalistico.”.
A fronte di tale articolata richiesta, nel provvedimento gravato l’Amministrazione si limita ad evidenziare che con riferimento al giudizio pendente sussiste la possibilità della parte di essere autorizzata in giudizio ad accedere ai documenti richiesti.
10.2 Sul punto devono trovare accoglimento le doglianze di parte ricorrente circa la carenza di motivazione e l’illegittimità del diniego.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 e dell’art. 60 d.lgs. n. 196 del 2003, l’accesso a dati sanitari è consentito se strettamente indispensabile per la tutela di diritti di pari rango.
Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato l’istanza con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento civile pendente presso la Corte d’appello di Roma per il reclamo del provvedimento di affidamento al padre e collocamento del minore presso l’abitazione paterna e la strumentalità della documentazione richiesta in quanto “ il provvedimento giudiziario impugnato si è fondato anche sulle relazioni cliniche elaborate e sulle decisioni assunte dalla dott.ssa Montanaro e Di Cosimo del TSMREE .”
La strumentalità ed il collegamento del documento richiesto (cartella clinica relativa al proprio figlio minore in carico al TSMREE-Distretto 7-ASL Roma 2dal gennaio 2020 al settembre 2022”) con la situazione giuridica della ricorrente (madre del minore, la quale anche sulla base di tale documentazione sarebbe stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale) appare evidenziata nella motivazione a supporto dell’istanza di accesso, così come è indubbia la parità di rango dei diritti che, almeno in astratto, sono riconducibile alla posizione della ricorrente.
Va osservato che la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che “ Ai fini del rapporto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza connessa ai dati personali, occorre distinguere tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza "semplice" (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza "rafforzata" (dati "sensibili" e "supersensibili"), rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango ed in base ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2025, n. 2922).
Ed ancora “ il diritto vivente ha posto l'accento sul nesso di strumentalità tra l'ostensione documentale e l'esigenza difensiva, come evidenziato anche sintatticamente dal dettato letterale dell'art. 24, co. 7 L. n. 241 del 1990, declinandolo con riguardo al collegamento del documento alla situazione giuridica controversa e alla corrispondenza tra la situazione legittimante e l'astratto paradigma legale seconda l'attenta esegesi dell'art. 22, co. 1. lettera b) della L. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato, Sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8558).
10.3 Posti tali principi, affinchè possa ritenersi accoglibile l’istanza di accesso occorre altresì che la strumentalità del documento da ostendere si configuri come necessaria, anzi di “stretta indispensabilità” (trattandosi di dati ipersensibili), rispetto alle rappresentate esigenze difensive.
Su questo aspetto di grande rilevanza e delicatezza si registra un’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale.
10.4 La questione di diritto del rapporto tra l’istituto dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 e le norme processuali disciplinanti l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo civile è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali, sui quali è intervenuta la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 20 del 2020.
10.5 Difatti secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa la previsione nell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria, di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, escludeva l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai documenti medesimi secondo la disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. St. sez. IV, sentenza 3461 del 2017).
In questi termini soprattutto la giurisprudenza più risalente: “ Per vincere la particolare tutela accordata alla riservatezza dei dati supersensibili in materia sanitaria occorre, dunque, quantomeno, che il richiedente dimostri che gli strumenti processuali disponibili (ivi compreso il potere istruttorio del giudice) non sono sufficienti a garantire il suo diritto di tutelare in giudizio la propria posizione, sempre tenuta presente la particolare natura e finalità del giudizio medesimo.
D’altra parte, come ha sottolineato recentemente il T.A.R. Brescia, (Sez. II, n. 1043 del 2011) ai fini di dare concreta applicazione alla disciplina sulla privacy si deve tenere conto dell’insieme dei generali principi desumibili dalla legge secondo cui "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" e che (per tale motivo) il codice "garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".
Sin dall’entrata in vigore degli artt. 22 e segg. legge n. 241 del 1990, infatti, si era posto il problema di tale coordinamento di contrapposti interessi ogni volta che l’accesso agli atti amministrativi comportava anche la conoscenza di dati personali di soggetti terzi.
Il Legislatore ha, quindi, voluto superare l’impasse, prevedendo il recesso del diritto alla riservatezza, con la sola esclusione del caso in cui i dati contenuti nel documento siano idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale: ipotesi il cui ricorrere limita l’accesso ai soli casi in cui esso sia necessario a garantire una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Ma tale bilanciamento fra posizioni giuridiche contrapposte va condotto tenuto conto delle possibilità che il sistema consente per tutelare in concreto i propri diritti fondamentali, nel senso che la tutela dei dati "supersensibili" può essere vinta solo quando risulti provato in concreto che la loro acquisizione da parte di un terzo è assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale.
..Nell’ambito del processo, "infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy" (Cass. civ., SS.UU., 8 febbraio 2011 n. 3034, in questa Rassegna 2011, III, 193). ” (così TAR Sardegna, 8 ottobre 2012 sez. II, n. 837).
10.6 Con la pronuncia dell’Ad.pl. n. 20 del 2020, sia pure riguardo all’accesso difensivo a dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell’anagrafe tributaria, nell’ambito dei procedimenti di famiglia, è stato chiarito che: “… sul piano della logica ‘difensiva’, il legislatore inserisce all’interno di una norma di natura sostanziale uno strumento di valenza tipicamente processuale, fornendo ‘azione’ alla ‘pretesa’, anche in senso derogatorio in concreto (v. Cons. Stato, ord. n. 600/2014, cit.) rispetto ai classici casi di esclusione procedimentale («Deve comunque essere garantito […]»). Ciò, naturalmente, come già illustrato, entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.
La necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa.
La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva ‘finale’, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva.
Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. In altri termini, muovendo dall’assenza di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso, ma non ne rappresenta la precondizione tipica…
.. L’esclusione dell’ammissibilità dell’accesso documentale difensivo, in via generale ed astratta, con richiamo alla disciplina processualcivilistica dell’esibizione istruttoria – la quale, seguendo la tesi ‘restrittiva’, dovrebbe ritenersi in ogni caso prevalente e assorbente –, è operazione ermeneutica che finirebbe per incidere in modo pregiudizievole sull’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e sul diritto alla prova intesi in senso lato, implicanti la facoltà della parte di usare tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento, e tra questi l’accesso documentale, per influire sull’accertamento del fatto sia in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale, sia poi eventualmente in sede processuale, a ‘cura’ e ‘difesa’ della situazione giuridica soggettiva ‘finale’ asseritamente lesa…” (Ad. pl. n. 20 del 2020).
E’ ormai prevalente dunque l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “… la Pubblica Amministrazione detentrice del documento e il Giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere alcuna ultronea valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato. Un simile apprezzamento compete, semmai, solo all'autorità giudiziaria investita della questione nel giudizio instaurato. L'unico caso in cui la Pubblica Amministrazione detentrice del documento ed il Giudice amministrativo nel giudizio ex art. 116 c.p.a. possono svolgere una valutazione sull'ammissibilità, sulla rilevanza e sulla decisività del documento richiesto nel giudizio è quello in cui manchi in maniera evidente il collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, quando il diritto di accesso difensivo sia esercitato pretestuosamente o temerariamente per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 4).
10.7 Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, risultano ininfluenti le considerazioni opposte all’ostensione circa la possibilità di parte ricorrente di richiedere nell’ambito del giudizio civile pendente l’esibizione del documento in questione, essendo precluso sia all’Amministrazione che al giudice –nel peculiare giudizio sull’accesso- di spingersi nelle proprie valutazioni sull’ammissibilità o sulla rilevanza del documento nel giudizio pendente (relativo al reclamo avverso i provvedimenti giudiziari che hanno inciso sulla responsabilità genitoriale della ricorrente), essendo sufficiente la sussistenza del richiesto collegamento della documentazione con le esigenze difensive evidenziate nell’istanza di accesso.
11. Pertanto in base alle norme richiamate e alla interpretazione datane dalla giurisprudenza da ultimo richiamata il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo e deve essere annullato, sussistendo il diritto della parte ricorrente all’ostensione della cartella clinica del minore in carico al TSMREE-Distretto 7-ASL Roma 2 dal gennaio 2020 al settembre 2022; assegnando all’uopo alla Asl resistente il termine di giorni trenta per provvedere, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, e rimarcando che l’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamento trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ..
12. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego ostensivo impugnato e dichiara il diritto della parte ricorrente all’ostensione della documentazione oggetto di istanza di accesso. Assegna all’uopo il termine di giorni trenta per provvedere, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CR GO, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
SI IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IE | AR CR GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.