Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per distrazione spese legali inferiori a soglia di esenzione

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Giudice Esecutivo contenga due crediti distinti e autonomi: quello principale e quello per le spese legali. Pertanto, l'esenzione richiesta non compete per le spese legali, in quanto costituiscono un autonomo presupposto impositivo. La Suprema Corte ha confermato che il credito del professionista distrattario delle spese è distinto da quello della parte assistita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 100
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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