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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001EM0000011450004 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1000/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n.2024/001/EM/000001145/0/004, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Genova, con cui viene intimato il pagamento della somma di € 767,00 relativa al Provvedimento Tribunale di Genova RGE 1145/2024 del 26.06.2024, con cui veniva disposta la distrazione delle spese di lite in favore del ricorrente, in qualità di difensore antistatario.
Il ricorrente eccepisce quanto segue:
-di avere richiesto annullamento in autotutela del predetto provvedimento di liquidazione;
-l'Ufficio rigettava tale richiesta con la seguente motivazione:“Il provvedimento R.E. 1145/2024 contiene due distinte disposizioni: la prima è relativa all'assegnazione somme a favore dell'originario creditore procedente, peraltro esente attesa l'assegnazione di somme inferiori ad euro 1.033,00; la seconda, invece, provvede alla distrazione spese legali a Suo favore, riconoscendo il Suo diritto a vedersi corrispondere le spese del procedimento come creditore diretto della parte soccombente. A seguito di tale disposizione la Cancelleria ha trasmesso per la registrazione il provvedimento, assegnando il n.
B1026/24 di repertorio. Chiedendo apposita pronuncia al Giudice, pertanto, Lei è intervenuto nel procedimento in proprio (non più solo come difensore) e diviene pertanto parte in causa, assumendo un diritto di credito autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del Suo cliente. Inoltre, la pronuncia di distrazione spese costituisce titolo esecutivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/86,
Lei è divenuto con la suddetta pronuncia “soggetto obbligato al pagamento” dell'imposta di registro, in solido con il debitore esecutato”;
-la liquidazione dell'imposta di registro risulta del tutto illegittima in fatto e diritto e dovrà pertanto essere annullata in quanto l'avvenuta distrazione delle spese è intervenuta per un importo inferiore a € 1.033 e quindi soggetta alla generale esenzione dell' imposta di registro;
-violazione del disposto di cui all'art. 46 L. 374/1991 e delle disposizioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare nr. 30/E del 29 luglio 2022;
-chiede, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite del ricorrente che agisce quale difensore di sé medesimo.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 11.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-l'articolo 21 del TUR stabilisce al primo comma che “ Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto” ed al secondo comma che “Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione più onerosa.” ;
-nel caso in esame, il provvedimento del G.E. del Tribunale di Genova contiene due crediti aventi causa giuridica distinta ed autonoma: quello principale, oggetto del recupero crediti, e quello per l'attività defensionale del ricorrente, di cui il G.E. ha disposto la distrazione;
-ne consegue che, alla luce di quanto stabilito dal citato art.21 del TUR, l'esenzione richiesta da parte ricorrente non compete su tale attività;
-parimenti la richiamata Circolare 30/2022 stabilisce che l'esenzione della tassazione non si applica “.. alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato dall'agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…»;
-va, infine, evidenziato che anche la Suprema Corte con Ordinanza n.6267 del 09.03.2025 ha ribadito il principio secondo cui il credito del professionista distrattario delle spese è distinto e autonomo da quello della parte assistita;
-l'imposta di registro applicata dall'Ufficio per la distrazione delle spese è, pertanto, legittima, in quanto la previsione all'interno di un provvedimento giurisdizionale della distrazione delle spese fa sorgere un autonomo presupposto impositivo.
La Corte ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001EM0000011450004 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1000/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n.2024/001/EM/000001145/0/004, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Genova, con cui viene intimato il pagamento della somma di € 767,00 relativa al Provvedimento Tribunale di Genova RGE 1145/2024 del 26.06.2024, con cui veniva disposta la distrazione delle spese di lite in favore del ricorrente, in qualità di difensore antistatario.
Il ricorrente eccepisce quanto segue:
-di avere richiesto annullamento in autotutela del predetto provvedimento di liquidazione;
-l'Ufficio rigettava tale richiesta con la seguente motivazione:“Il provvedimento R.E. 1145/2024 contiene due distinte disposizioni: la prima è relativa all'assegnazione somme a favore dell'originario creditore procedente, peraltro esente attesa l'assegnazione di somme inferiori ad euro 1.033,00; la seconda, invece, provvede alla distrazione spese legali a Suo favore, riconoscendo il Suo diritto a vedersi corrispondere le spese del procedimento come creditore diretto della parte soccombente. A seguito di tale disposizione la Cancelleria ha trasmesso per la registrazione il provvedimento, assegnando il n.
B1026/24 di repertorio. Chiedendo apposita pronuncia al Giudice, pertanto, Lei è intervenuto nel procedimento in proprio (non più solo come difensore) e diviene pertanto parte in causa, assumendo un diritto di credito autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del Suo cliente. Inoltre, la pronuncia di distrazione spese costituisce titolo esecutivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/86,
Lei è divenuto con la suddetta pronuncia “soggetto obbligato al pagamento” dell'imposta di registro, in solido con il debitore esecutato”;
-la liquidazione dell'imposta di registro risulta del tutto illegittima in fatto e diritto e dovrà pertanto essere annullata in quanto l'avvenuta distrazione delle spese è intervenuta per un importo inferiore a € 1.033 e quindi soggetta alla generale esenzione dell' imposta di registro;
-violazione del disposto di cui all'art. 46 L. 374/1991 e delle disposizioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare nr. 30/E del 29 luglio 2022;
-chiede, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite del ricorrente che agisce quale difensore di sé medesimo.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 11.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-l'articolo 21 del TUR stabilisce al primo comma che “ Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto” ed al secondo comma che “Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione più onerosa.” ;
-nel caso in esame, il provvedimento del G.E. del Tribunale di Genova contiene due crediti aventi causa giuridica distinta ed autonoma: quello principale, oggetto del recupero crediti, e quello per l'attività defensionale del ricorrente, di cui il G.E. ha disposto la distrazione;
-ne consegue che, alla luce di quanto stabilito dal citato art.21 del TUR, l'esenzione richiesta da parte ricorrente non compete su tale attività;
-parimenti la richiamata Circolare 30/2022 stabilisce che l'esenzione della tassazione non si applica “.. alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato dall'agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…»;
-va, infine, evidenziato che anche la Suprema Corte con Ordinanza n.6267 del 09.03.2025 ha ribadito il principio secondo cui il credito del professionista distrattario delle spese è distinto e autonomo da quello della parte assistita;
-l'imposta di registro applicata dall'Ufficio per la distrazione delle spese è, pertanto, legittima, in quanto la previsione all'interno di un provvedimento giurisdizionale della distrazione delle spese fa sorgere un autonomo presupposto impositivo.
La Corte ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.