Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41908
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Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 219 legge fall.

    La Corte ha ritenuto che i beni aziendali sottratti (banchi, celle frigorifero, bilance, ecc.), acquistati nel 2010 e sopravvissuti all'incendio, avessero un valore commerciale di diverse decine di migliaia di euro, non di particolare tenuità. La valutazione si basava sull'istruttoria, in particolare sulla deposizione di un teste, e non era illogica. Il riferimento della prima sentenza di appello all'esiguo ammontare della posta attiva era una replica a un'obiezione difensiva e non un accertamento di valore, e non vi era contrasto tra le pronunce. La motivazione del giudice del rinvio è in linea con il principio che la tenuità va valutata in relazione all'importo della distrazione, non al passivo fallimentare.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 219 legge fall.

    La Corte ha ritenuto che i beni aziendali sottratti (banchi, celle frigorifero, bilance, ecc.), acquistati nel 2010 e sopravvissuti all'incendio, avessero un valore commerciale di diverse decine di migliaia di euro, non di particolare tenuità. La valutazione si basava sull'istruttoria, in particolare sulla deposizione di un teste, e non era illogica. Il riferimento della prima sentenza di appello all'esiguo ammontare della posta attiva era una replica a un'obiezione difensiva e non un accertamento di valore, e non vi era contrasto tra le pronunce. La motivazione del giudice del rinvio è in linea con il principio che la tenuità va valutata in relazione all'importo della distrazione, non al passivo fallimentare.

  • Rigettato
    Applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen.

    La sentenza impugnata fa riferimento al fatto che il ricorrente è individuato come principale corresponsabile delle condotte fraudolente, in quanto legale rappresentante della società destinataria della distrazione. La gravità dei fatti soddisfa lo standard dell'art. 133 cod. pen. e giustifica il diniego delle attenuanti generiche. La pena irrogata (anni due mesi due) si discosta minimamente dal minimo edittale. Il contegno processuale, pur non potendo essere di per sé ostativo, non ha mostrato segni di ravvedimento, e la collaborazione o la confessione sono elementi che possono essere valutati positivamente, ma la loro assenza non impedisce il diniego se mancano altri elementi favorevoli. La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi, e il silenzio dell'imputato è neutro in assenza di altri dati significativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41908
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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