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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41908 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZO IC nato a [...] il [...] ZO VI nato a [...] il [...] RD RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, O. Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 20 giugno 2024, n. 27483 - 24, ha confermato la condanna, resa in data 16 maggio 2017, dal Tribunale in sede nei confronti di IC ZO, VI ZO e RE RD, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, come riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 18 ottobre 2023. 1.1. La prima sentenza di appello aveva riformato la condanna pronunciata nei confronti degli imputati, rideterminando la pena irrogata a IC ZO in quella di anni due di reclusione, estendendo fino al massimo la riduzione per Penale Sent. Sez. 1 Num. 41908 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 10/10/2025 2 effetto delle circostanze attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la Corte territoriale aveva confermato la pena di anni due e mesi due di reclusione nei confronti di VI ZO e RE RD, come determinata dal primo Giudice, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando la durata delle pene accessorie in quella di anni due. 1.2. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza descritta, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c., r. d. n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fall.) e, per l’effetto, al trattamento sanzionatorio, rinviando, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, con rigetto nel resto dei ricorsi. La pronuncia ha richiamato il costante e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, in tema di speciale tenuità del danno, integrativa della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. La sentenza rescindente ha riscontrato che, per VI ZO, il Giudice di secondo grado non aveva operato buon governo di siffatto indirizzo, argomentando l’esclusione dell’invocata circostanza attenuante richiamando l’entità del passivo ("[..]ostando, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, l’ammontare del passivo fallimentare[..]" p.5). Inoltre, per le posizioni di IC ZO e RE RD RE, la sentenza rescindente giungeva alla medesima conclusione, riscontrando che la Corte d’appello non aveva fatto buon governo di siffatto principio, argomentando l’esclusione dell’invocata circostanza attenuante richiamando l’entità del passivo ("[..] ostando, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, l’ammontare del passivo fallimentare [..]" p.5). Da ciò facendo conseguire l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sullo specifico punto affinché il Giudice del giudizio rescissorio, previa verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata attenuante alla luce delle indicazioni di legittimità, rivedesse anche il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso il provvedimento descritto propongono tempestivi ricorsi per cassazione gli imputati. 2.1. Nell’interesse di VI ZO, IC ZO e RE RD, l’Avv. A. Mauriello ha proposto due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 219 legge fall. e vizio di motivazione circa l’invocata circostanza attenuante. Il Giudice del rinvio, pur senza menzionare l’ammontare del passivo fallimentare, ha riproposto i medesimi argomenti della prima sentenza di appello, rimarcando che i beni aziendali risultati sottratti, da quantificare in diverse decine di migliaia di euro, non avevano entità e valore esiguo e che l’acquisto di tali beni era recente, con motivazione del tutto sovrapponibile alla prima sentenza annullata parzialmente. Peraltro, si segnala che si tratta di un piccolo supermercato a conduzione familiare, non di una struttura dotata di un modulo organizzativo complesso e che la stima del valore dei beni è arbitraria in assenza di consulenza tecnica. Nell’esame dei presupposti per concedere l’invocata circostanza attenuante deve farsi riferimento all’entità della diminuzione patrimoniale che la dolosa distrazione, complessivamente, ha arrecato ai creditori mentre, nel caso di specie, il Giudice del rinvio ha formulato un ragionamento contraddittorio. Invero, la sentenza ha ripreso la testimonianza del teste UA e ha aderito alla precedente motivazione laddove (a p. 3) questa faceva riferimento all’esiguo ammontare della posta attiva della società Vecas s.a.s. di ZO IC, consistita nel complesso dei beni funzionali. Si tratta dei medesimi beni strumentali dell’azienda transitati nella VECA s.a.s. di RD RE. La stessa Corte di appello, dunque, dava rilievo a detti beni di “esiguo ammontare” giungendo, poi contraddittoriamente a negare la circostanza attenuante. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena per RD. La sentenza rescindente ha reputato assorbito, per RD, il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Si era rimarcata, con il primo ricorso per cassazione, la disparità di trattamento rispetto a IC ZO, avente la stessa posizione del coimputato, in quanto entrambi erano amministratori formali delle società gestite dal socio occulto VI ZO, peraltro, tutti e due quasi coetanei e incensurati. Il diverso trattamento sanzionatorio, secondo il ricorso, non sarebbe giustificato e anzi frutto di motivazione contraddittoria che si concentra soltanto sul ruolo di RD, senza rispondere alle deduzioni difensive. 2.2. Con il ricorso a firma dell’Avv. L. Poziello, nell’interesse degli imputati, si devolvono due motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 219 legge fall. Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che i beni oggetto di incendio avevano un valore di alcune migliaia di euro, ma si tratta di importo sproporzionato rispetto a quello del credito vantato dalla Cedi Sigma Campania s.p.a. ammontante ad euro 180.000,00. Sicché, a fronte di una gravosa situazione debitoria di un passivo elevato, quasi pari a 200.000,00 euro, VI ZO ha distratto da una società all’altra beni strumentali che al più potevano avere un valore non superiore a 10.000,00 euro. Si tratta di beni aziendali, attrezzature che erano effettivamente nuove ma deteriorate almeno in parte a seguito dell’incendio che aveva colpito il supermercato facente capo a VI ZO. Il Tribunale, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, per riconoscere le circostanze attenuanti generiche ha tenuto in considerazione alcune circostanze quali la situazione economica della società attinta dall’incendio e l’ammontare non esorbitante del passivo. Circostanze che denotano una illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice del rinvio nel negare la circostanza attenuante invocata. 2.2.2. Con il secondo motivo, proposto nell’interesse di RD, si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen. e vizio di motivazione. La prima sentenza di appello ha riformato il trattamento sanzionatorio soltanto con riferimento a IC ZO determinando una evidente disparità di trattamento. La differenziazione veniva giustificata per la giovane età dell’imputata al momento dei fatti e per l’attuale stato di incensuratezza: ciò ha condotto a concederle le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e a rideterminare la pena in anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. La sentenza di secondo grado, a parità di condizioni, cioè, vista la giovane età e l’assenza di precedenti penali, non concede gli stessi benefici a RD, il quale è nato il [...] ed è incensurato. Inoltre, il Tribunale aveva valorizzato circostanze, quali il patito incendio, che potevano aver appesantito la situazione societaria della fallita e l’ammontare non esorbitante del passivo. Per RD non si opera neanche il giudizio necessario secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. perché, a sostegno della richiesta, si reputano non convincenti e positivamente apprezzabili gli elementi introdotti dal ricorrente, ritenuto dalla Corte territoriale corresponsabile principale delle condotte 5 fraudolente perché legale rappresentante della società destinataria della distrazione, nonché valorizzando il contegno processuale per non aver mai ammesso gli addebiti. Il ricorrente esclude che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia inibita a fronte di fatti gravi e rimarca che, comunque, la pena deve tendere a una funzione rieducativa che tenga conto anche della condotta successiva al reato;
né può essere ostativo il comportamento processuale prescelto nel senso del silenzio, potendo liberamente l’imputato optare di mentire. Nel caso di specie, peraltro, l’imputato si è sottoposto ad esame non ha negato i fatti ma ha offerto una ricostruzione alternativa, espressione dell’esercizio del diritto di difesa. Né risultano, all’attualità precedenti penali o carichi pendenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. I primi due motivi di entrambi gli atti di ricorso sono infondati. La sentenza impugnata specifica che i beni aziendali sottratti sono quelli sopravvissuti all’incendio o acquistati dopo tale accadimento. Si tratta di beni aziendali in dotazione al supermercato, acquistati per lo più nell’anno 2010, quindi in epoca che dista circa un anno dalla dichiarazione di fallimento intervenuta nell’ottobre del 2011. Tali beni vengono individuati in banchi salumeria e macelleria, murali, celle frigorifero, bilance, computer, dispositivi di chiusura delle casse, stampanti e fotocopiatrici il cui valore commerciale viene indicato come stimabile in diverse decine di migliaia di euro e, quindi, reputato con ragionamento di fatto, immune da illogicità manifesta, non di particolare tenuità. A tale conclusione, la sentenza impugnata perviene pur in assenza della stima di un tecnico, ma il ricorso non contesta la consistenza dei beni distratti. Il Giudice del rinvio, anzi, identifica il valore dei beni distratti alla stregua della valutazione degli esiti dell’istruttoria svolta, in particolare dalla deposizione del UA;
dunque, l’operata valutazione di non speciale tenuità appare priva di qualunque illogicità manifesta. Va infine rilevato che il riferimento della prima sentenza di appello al “pur esiguo ammontare della posta attiva” non rappresenta l’oggetto di un accertamento del valore, poiché con tale affermazione i primi Giudici di appello avevano inteso replicare all’obiezione difensiva che la distrazione non sarebbe configurabile in caso di valore esiguo dei beni distratti. In ogni caso, nel 6 prosieguo la motivazione della sentenza fa riferimento all’”asserito” modesto valore dei pochi beni aziendali: quindi non c’è alcun contrasto tra le due pronunce. La motivazione offerta in sede di rinvio, pertanto, appare in linea con il principio affermato dalla sentenza rescindente secondo il quale la sussistenza della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (tra le altre, Sez. 5 n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658, richiamata dalla sentenza di annullamento con rinvio). Del resto, tenuto conto delle ragioni del disposto annullamento con rinvio, il Giudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413), operazione svolta in modo ineccepibile nel caso in valutazione. 1.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. Quanto alle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione negate a RD, la sentenza impugnata fa espresso riferimento al fatto che il ricorrente viene individuato come il principale corresponsabile delle condotte poste in essere dal socio occulto, VI ZO, perché legale rappresentante della società destinataria della distrazione. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013 - dep.2014, Waychey, Rv. 258410, N. 9120 del 1998 Rv. 211582) e giustifica per la giurisprudenza di questa Corte anche la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378, N. 45623 del 2013 Rv. 257425, N. 933 del 2014 Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Peraltro, nel caso al vaglio, le circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. sono già state concesse all’imputato e, in sostanza, si contesta l’entità della riduzione. Il ricorrente segnala come erroneo il ragionamento svolto, nella parte in cui la Corte territoriale stigmatizza il contegno processuale, considerato che l’imputato ha diritto al silenzio. Tuttavia, la motivazione in sostanza nel negare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, valorizza gli indici di 7 cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, la specificità della condotta di RD (anche rispetto alla coimputata ZO) con una motivazione stringata ma che, in definitiva, reputa significativa la gravità del fatto, considerato che RD viene indicato come il concorrente che ha consentito, quale amministratore formale della società destinataria della distrazione, il transito dei beni sottratti in favore del socio occulto. Inoltre, si segnala che il contegno processuale tenuto non ha mostrato segnali di sincero ravvedimento e che, dunque, per tale ragione, ne è stata esclusa una valenza positiva. Sul punto si richiama l’indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2022, Rv. 279778), secondo il quale la protesta di innocenza o la scelta di rimanere in silenzio, di non collaborare con l’Autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo, nel vigente ordinamento, un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbono essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità. Tuttavia, in tema di circostanze attenuanti generiche, ove la confessione dell’imputato sia indicativa di uno stato di resipiscenza, questa può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, connotati che non sono stati riscontrati, nel caso al vaglio, secondo l’insindacabile giudizio di merito svolto sul punto. In altri termini, poiché la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l’individuazione di elementi positivi idonei a giustificare la riduzione del trattamento sanzionatorio, il silenzio dell’imputato appare elemento neutro rispetto agli altri criteri e non giustifica, in assenza di altri dati significativi, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, la concessione del beneficio invocato, laddove una condotta collaborativa può razionalmente essere apprezzata, sul piano oggettivo o soggettivo, come profilo rilevante nel quadro della complessiva disciplina dettata dall’art. 133 cod. pen. Infine, si deve riscontrare che la pena irrogata si discosta dal minimo edittale in misura minima (anni due mesi due di reclusione). La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest’ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.; anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta 8 del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SE US De ZO
udita la relazione svolta dal Consigliere RA SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, O. Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 20 giugno 2024, n. 27483 - 24, ha confermato la condanna, resa in data 16 maggio 2017, dal Tribunale in sede nei confronti di IC ZO, VI ZO e RE RD, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, come riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 18 ottobre 2023. 1.1. La prima sentenza di appello aveva riformato la condanna pronunciata nei confronti degli imputati, rideterminando la pena irrogata a IC ZO in quella di anni due di reclusione, estendendo fino al massimo la riduzione per Penale Sent. Sez. 1 Num. 41908 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 10/10/2025 2 effetto delle circostanze attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la Corte territoriale aveva confermato la pena di anni due e mesi due di reclusione nei confronti di VI ZO e RE RD, come determinata dal primo Giudice, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando la durata delle pene accessorie in quella di anni due. 1.2. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza descritta, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c., r. d. n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fall.) e, per l’effetto, al trattamento sanzionatorio, rinviando, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, con rigetto nel resto dei ricorsi. La pronuncia ha richiamato il costante e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, in tema di speciale tenuità del danno, integrativa della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. La sentenza rescindente ha riscontrato che, per VI ZO, il Giudice di secondo grado non aveva operato buon governo di siffatto indirizzo, argomentando l’esclusione dell’invocata circostanza attenuante richiamando l’entità del passivo ("[..]ostando, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, l’ammontare del passivo fallimentare[..]" p.5). Inoltre, per le posizioni di IC ZO e RE RD RE, la sentenza rescindente giungeva alla medesima conclusione, riscontrando che la Corte d’appello non aveva fatto buon governo di siffatto principio, argomentando l’esclusione dell’invocata circostanza attenuante richiamando l’entità del passivo ("[..] ostando, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, l’ammontare del passivo fallimentare [..]" p.5). Da ciò facendo conseguire l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sullo specifico punto affinché il Giudice del giudizio rescissorio, previa verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata attenuante alla luce delle indicazioni di legittimità, rivedesse anche il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso il provvedimento descritto propongono tempestivi ricorsi per cassazione gli imputati. 2.1. Nell’interesse di VI ZO, IC ZO e RE RD, l’Avv. A. Mauriello ha proposto due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 219 legge fall. e vizio di motivazione circa l’invocata circostanza attenuante. Il Giudice del rinvio, pur senza menzionare l’ammontare del passivo fallimentare, ha riproposto i medesimi argomenti della prima sentenza di appello, rimarcando che i beni aziendali risultati sottratti, da quantificare in diverse decine di migliaia di euro, non avevano entità e valore esiguo e che l’acquisto di tali beni era recente, con motivazione del tutto sovrapponibile alla prima sentenza annullata parzialmente. Peraltro, si segnala che si tratta di un piccolo supermercato a conduzione familiare, non di una struttura dotata di un modulo organizzativo complesso e che la stima del valore dei beni è arbitraria in assenza di consulenza tecnica. Nell’esame dei presupposti per concedere l’invocata circostanza attenuante deve farsi riferimento all’entità della diminuzione patrimoniale che la dolosa distrazione, complessivamente, ha arrecato ai creditori mentre, nel caso di specie, il Giudice del rinvio ha formulato un ragionamento contraddittorio. Invero, la sentenza ha ripreso la testimonianza del teste UA e ha aderito alla precedente motivazione laddove (a p. 3) questa faceva riferimento all’esiguo ammontare della posta attiva della società Vecas s.a.s. di ZO IC, consistita nel complesso dei beni funzionali. Si tratta dei medesimi beni strumentali dell’azienda transitati nella VECA s.a.s. di RD RE. La stessa Corte di appello, dunque, dava rilievo a detti beni di “esiguo ammontare” giungendo, poi contraddittoriamente a negare la circostanza attenuante. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena per RD. La sentenza rescindente ha reputato assorbito, per RD, il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Si era rimarcata, con il primo ricorso per cassazione, la disparità di trattamento rispetto a IC ZO, avente la stessa posizione del coimputato, in quanto entrambi erano amministratori formali delle società gestite dal socio occulto VI ZO, peraltro, tutti e due quasi coetanei e incensurati. Il diverso trattamento sanzionatorio, secondo il ricorso, non sarebbe giustificato e anzi frutto di motivazione contraddittoria che si concentra soltanto sul ruolo di RD, senza rispondere alle deduzioni difensive. 2.2. Con il ricorso a firma dell’Avv. L. Poziello, nell’interesse degli imputati, si devolvono due motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 219 legge fall. Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che i beni oggetto di incendio avevano un valore di alcune migliaia di euro, ma si tratta di importo sproporzionato rispetto a quello del credito vantato dalla Cedi Sigma Campania s.p.a. ammontante ad euro 180.000,00. Sicché, a fronte di una gravosa situazione debitoria di un passivo elevato, quasi pari a 200.000,00 euro, VI ZO ha distratto da una società all’altra beni strumentali che al più potevano avere un valore non superiore a 10.000,00 euro. Si tratta di beni aziendali, attrezzature che erano effettivamente nuove ma deteriorate almeno in parte a seguito dell’incendio che aveva colpito il supermercato facente capo a VI ZO. Il Tribunale, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, per riconoscere le circostanze attenuanti generiche ha tenuto in considerazione alcune circostanze quali la situazione economica della società attinta dall’incendio e l’ammontare non esorbitante del passivo. Circostanze che denotano una illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice del rinvio nel negare la circostanza attenuante invocata. 2.2.2. Con il secondo motivo, proposto nell’interesse di RD, si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen. e vizio di motivazione. La prima sentenza di appello ha riformato il trattamento sanzionatorio soltanto con riferimento a IC ZO determinando una evidente disparità di trattamento. La differenziazione veniva giustificata per la giovane età dell’imputata al momento dei fatti e per l’attuale stato di incensuratezza: ciò ha condotto a concederle le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e a rideterminare la pena in anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. La sentenza di secondo grado, a parità di condizioni, cioè, vista la giovane età e l’assenza di precedenti penali, non concede gli stessi benefici a RD, il quale è nato il [...] ed è incensurato. Inoltre, il Tribunale aveva valorizzato circostanze, quali il patito incendio, che potevano aver appesantito la situazione societaria della fallita e l’ammontare non esorbitante del passivo. Per RD non si opera neanche il giudizio necessario secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. perché, a sostegno della richiesta, si reputano non convincenti e positivamente apprezzabili gli elementi introdotti dal ricorrente, ritenuto dalla Corte territoriale corresponsabile principale delle condotte 5 fraudolente perché legale rappresentante della società destinataria della distrazione, nonché valorizzando il contegno processuale per non aver mai ammesso gli addebiti. Il ricorrente esclude che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia inibita a fronte di fatti gravi e rimarca che, comunque, la pena deve tendere a una funzione rieducativa che tenga conto anche della condotta successiva al reato;
né può essere ostativo il comportamento processuale prescelto nel senso del silenzio, potendo liberamente l’imputato optare di mentire. Nel caso di specie, peraltro, l’imputato si è sottoposto ad esame non ha negato i fatti ma ha offerto una ricostruzione alternativa, espressione dell’esercizio del diritto di difesa. Né risultano, all’attualità precedenti penali o carichi pendenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. I primi due motivi di entrambi gli atti di ricorso sono infondati. La sentenza impugnata specifica che i beni aziendali sottratti sono quelli sopravvissuti all’incendio o acquistati dopo tale accadimento. Si tratta di beni aziendali in dotazione al supermercato, acquistati per lo più nell’anno 2010, quindi in epoca che dista circa un anno dalla dichiarazione di fallimento intervenuta nell’ottobre del 2011. Tali beni vengono individuati in banchi salumeria e macelleria, murali, celle frigorifero, bilance, computer, dispositivi di chiusura delle casse, stampanti e fotocopiatrici il cui valore commerciale viene indicato come stimabile in diverse decine di migliaia di euro e, quindi, reputato con ragionamento di fatto, immune da illogicità manifesta, non di particolare tenuità. A tale conclusione, la sentenza impugnata perviene pur in assenza della stima di un tecnico, ma il ricorso non contesta la consistenza dei beni distratti. Il Giudice del rinvio, anzi, identifica il valore dei beni distratti alla stregua della valutazione degli esiti dell’istruttoria svolta, in particolare dalla deposizione del UA;
dunque, l’operata valutazione di non speciale tenuità appare priva di qualunque illogicità manifesta. Va infine rilevato che il riferimento della prima sentenza di appello al “pur esiguo ammontare della posta attiva” non rappresenta l’oggetto di un accertamento del valore, poiché con tale affermazione i primi Giudici di appello avevano inteso replicare all’obiezione difensiva che la distrazione non sarebbe configurabile in caso di valore esiguo dei beni distratti. In ogni caso, nel 6 prosieguo la motivazione della sentenza fa riferimento all’”asserito” modesto valore dei pochi beni aziendali: quindi non c’è alcun contrasto tra le due pronunce. La motivazione offerta in sede di rinvio, pertanto, appare in linea con il principio affermato dalla sentenza rescindente secondo il quale la sussistenza della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (tra le altre, Sez. 5 n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658, richiamata dalla sentenza di annullamento con rinvio). Del resto, tenuto conto delle ragioni del disposto annullamento con rinvio, il Giudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413), operazione svolta in modo ineccepibile nel caso in valutazione. 1.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. Quanto alle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione negate a RD, la sentenza impugnata fa espresso riferimento al fatto che il ricorrente viene individuato come il principale corresponsabile delle condotte poste in essere dal socio occulto, VI ZO, perché legale rappresentante della società destinataria della distrazione. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013 - dep.2014, Waychey, Rv. 258410, N. 9120 del 1998 Rv. 211582) e giustifica per la giurisprudenza di questa Corte anche la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378, N. 45623 del 2013 Rv. 257425, N. 933 del 2014 Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Peraltro, nel caso al vaglio, le circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. sono già state concesse all’imputato e, in sostanza, si contesta l’entità della riduzione. Il ricorrente segnala come erroneo il ragionamento svolto, nella parte in cui la Corte territoriale stigmatizza il contegno processuale, considerato che l’imputato ha diritto al silenzio. Tuttavia, la motivazione in sostanza nel negare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, valorizza gli indici di 7 cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, la specificità della condotta di RD (anche rispetto alla coimputata ZO) con una motivazione stringata ma che, in definitiva, reputa significativa la gravità del fatto, considerato che RD viene indicato come il concorrente che ha consentito, quale amministratore formale della società destinataria della distrazione, il transito dei beni sottratti in favore del socio occulto. Inoltre, si segnala che il contegno processuale tenuto non ha mostrato segnali di sincero ravvedimento e che, dunque, per tale ragione, ne è stata esclusa una valenza positiva. Sul punto si richiama l’indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2022, Rv. 279778), secondo il quale la protesta di innocenza o la scelta di rimanere in silenzio, di non collaborare con l’Autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo, nel vigente ordinamento, un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbono essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità. Tuttavia, in tema di circostanze attenuanti generiche, ove la confessione dell’imputato sia indicativa di uno stato di resipiscenza, questa può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, connotati che non sono stati riscontrati, nel caso al vaglio, secondo l’insindacabile giudizio di merito svolto sul punto. In altri termini, poiché la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l’individuazione di elementi positivi idonei a giustificare la riduzione del trattamento sanzionatorio, il silenzio dell’imputato appare elemento neutro rispetto agli altri criteri e non giustifica, in assenza di altri dati significativi, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, la concessione del beneficio invocato, laddove una condotta collaborativa può razionalmente essere apprezzata, sul piano oggettivo o soggettivo, come profilo rilevante nel quadro della complessiva disciplina dettata dall’art. 133 cod. pen. Infine, si deve riscontrare che la pena irrogata si discosta dal minimo edittale in misura minima (anni due mesi due di reclusione). La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest’ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.; anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta 8 del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SE US De ZO