Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 16198
CASS
Sentenza 18 febbraio 2008

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In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estradizionale, avanzata dal governo della Romania, avente ad oggetto la condotta di omessa dichiarazione dei redditi, per un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 16198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16198
Data del deposito : 18 febbraio 2008

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