Sentenza 18 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estradizionale, avanzata dal governo della Romania, avente ad oggetto la condotta di omessa dichiarazione dei redditi, per un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).
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Ai fini della verifica sulla "doppia incriminabilità" in un procedimento esradizionale sono rileanti eventuali soglie di punibilità previste dal diritto penale nazionale e la difesa non ha onere di allegazione in ordine al mancato superamento nella specie di dette soglie. Se non viene superata tale soglia di punibilità, il legislatore esclude la rilevanza penale della condotta incriminata, sicchè il comportamento sotto-soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi. Vale il principio di offensività, sicchè la soglia di punibilità ha anche la funzione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 16198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16198 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/02/2008
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 490
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 34479/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21 giugno 2007 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Pascia Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal governo della Repubblica di Romania nei confronti di LA BO, condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione con sentenza della Pretura di Deta del 30 marzo 2005 - divenuta irrevocabile il 15 aprile 2005, in ordine ai reati di "evasione fiscale" e "falsità ideologica alla legge della contabilità", per avere omesso la registrazione sui libri contabili di fatture riguardanti contratti di appalto stipulati in Timisoara nel corso degli anni 2002 e 2003.
2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, deducendo con un primo motivo l'erronea applicazione degli artt. 1, 24, 111 Cost., nonché degli artt. 159 e 169 c.p.p., in quanto il processo davanti alla Pretura di Deta si sarebbe svolto nella contumacia dell'imputato, senza che questi abbia mai avuto conoscenza del procedimento, trovandosi in Italia da circa due anni.
Con un secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p. in relazione agli artt. 2, n. 1 della Convenzione europea di estradizione e art. 13 c.p., comma 2, per difetto del requisito della doppia incriminazione e per carenza di motivazione sul punto. In particolare, si sostiene che la condotta per la quale è intervenuta la condanna da parte del giudice rumeno corrisponde al reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 3) ovvero di omessa dichiarazione (D.Lgs. cit., art. 5),
così come ha ritenuto la Corte d'appello, ma in ogni caso si tratta di fattispecie per le quali è prevista una soglia di punibilità con riferimento all'importo delle singole imposte evase che deve superare Euro 77.468,53 e poiché nella specie la contestazione riguarda la omessa annotazione di fatture per un importo inferiore a quello indicato, la Corte d'appello avrebbe dovuto respingere la richiesta di estradizione, in quanto per l'ordinamento italiano l'evasione contestata all'estradando non è penalmente rilevante.
3. Successivamente, in data 12 febbraio 2008, il difensore dell'estradando ha depositato nuovi motivi, con cui ha dedotto la nullità del giudizio svoltosi davanti alla Corte d'appello di Roma per difetto della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, nonché la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 18 febbraio 2008 davanti a questa Corte, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 159 c.p.p. con il rito degli irreperibili nonostante l'estradando avesse eletto domicilio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il primo motivo è la mera riproposizione della questione, già esaminata dalla Corte d'appello, relativa alla mancata conoscenza del procedimento penale svoltosi in Romania nella contumacia dell'estradando. I giudici d'appello hanno correttamente messo in rilievo la circostanza che nell'ordinamento rumeno è comunque prevista la possibilità per il contumace di avere un nuovo processo;
di conseguenza deve escludersi che ricorrano le condizioni richieste dall'art. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione per respingere la domanda di estradizione presentata dalla Romania.
4.2. In ordine al secondo motivo, si osserva che nella specie, trattandosi di materia riguardante reati di natura fiscale, è necessario fare riferimento al Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, sottoscritto ili? marzo 1978 e reso esecutivo in Italia con la legge 18 ottobre 1984, n. 755, che all'art. 2 precisa che l'estradizione non può essere rifiutata se la legislazione della Parte richiesta "non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente". Ed è proprio in relazione a tale disposizione che questa Corte ha affermato che in materia di estradizione per reati fiscali qualora i fatti corrispondano ad un reato della stessa natura nell'ordinamento dello Stato richiesto, il principio della doppia incriminabilità specifica deve essere inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione è sufficiente che vi sia una "equivalenza" delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità (Sez. 6, 19 settembre 2003, n. 38954, Latners). La inevitabile modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali dei vari paesi impone questa scelta limitata alla "equivalenza", dovendosi trascurare eventuali connotati particolari delle condotte o degli eventi che a questi fini assumono carattere accessorio. In sostanza, la regola introdotta dall'art. 2 del Secondo Protocollo addizionale citato pretende soltanto una "corrispondenza" ad un reato della stessa natura, ma non richiede che tra le diverse norme incriminatici vi sia una totale sovrapponibilità.
Dall'applicazione di tali principi deriva che la previsione, nella nostra legislazione, delle ed. soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, non può essere motivo di rifiuto dell'estradizione qualora, come nel caso in esame, il reato fiscale commesso nello Stato richiedente si riferisca a importi per i quali il corrispondente reato nel nostro ordinamento non sarebbe punito. Ciò che deve essere accertato è unicamente la corrispondenza delle imposte e delle condotte tra le diverse fattispecie penali considerate nei diversi ordinamenti.
Nella specie, lo stesso ricorrente riconosce che il fatto contestato corrisponde al reato di omessa dichiarazione (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5) o di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (D.Lgs. n.74 del 2000, art. 3), limitando la sua contestazione unicamente al mancato superamento della soglia che, per entrambi i reati, è di Euro 77.468,53, importo sicuramente superiore alle imposte evase dal OT, traendone la conclusione che difetti il requisito della doppia incriminabilità.
Invero, sulla base di quanto si è detto sopra, la conclusione cui giunge il ricorrente risulta erronea. Deve riconoscersi che correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto sussistente la doppia incriminabilità dei fatti ascritti a LA OT, che si riferiscono a condotte di evasione relative a imposte "equivalenti" e che corrispondono nella legislazione italiana ai reati di cui agli D.Lgs. 18 marzo 2000, n. 74, artt. 3 e 5 come ritenuto dalla stessa parte ricorrente.
4.3. Infine, del tutto infondati sono i motivi proposti con la memoria depositata il 12 febbraio 2008.
Lo stesso ricorrente riconosce di aver eletto domicilio e di "non essere stato rinvenuto all'indirizzo" indicato;
ne consegue la regolarità delle notifiche e degli avvisi che sono stati eseguiti, dopo aver constatato e dichiarato l'irreperibilità, presso il difensore.
5. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Romania (erroneamente la sentenza impugnata ha menzionato nel dispositivo il "Governo tedesco") nei confronti di LA OT.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008