CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IU ON - Presidente rel.
Alessandra Arceri - Consigliere
Beatrice Siccardi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1572/2025 R.G. tra
(C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
Dott. assistito e difeso dall'Avv. Giorgio Boirivant ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso il difensore all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
e
(C.F. , in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Aldo Bissi ed elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo PEC
Email_2
e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_3
Dott.ssa in qualità di mandataria di (C.F. Controparte_3 Controparte_4 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
), assistita e difesa dall'Avv. Chiara Pizzorno ed elettivamente domiciliata P.IVA_4 presso il difensore all'indirizzo PEC: Email_3
APPELLATE
OGGETTO: contratti bancari.
*
Conclusioni delle parti
PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
1. In via principale - accertare e dichiarare l'erroneità sostanziale nella valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da parte della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato gli indebiti accertati considerando la voce “Saldo ricalcolato” anziché la voce “Rettifica a favore” della relazione peritale;
- accertare e dichiarare l'indebito relativo al Conto
Anticipi n. 5819182 in €. 211.902,65, come risultante alla voce “rettifica a favore” nella relazione CTU e l'indebito relativo al Conto Corrente Ordinario n. 4020169, pari ad €. 359.984,27, come riconducibile alla voce “rettifica a favore” nella relazione
CTU; - per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Controparte_1 della somma di €. 359.984,27, quale indebito relativo al Parte_1
Conto Corrente Ordinario n. 4020169 ed €. 211.902,65, quale indebito relativo al
Contratto di Conto Anticipo Fatture n. 5819182, oltre agli interessi su tali somme, come determinati nella sentenza di primo grado;
- confermare nel resto la sentenza impugnata.
2. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge, del doppio grado di giudizio.
3. In via istruttoria. In via istruttoria, si chiede che venga disposta l'audizione del Consulente Tecnico d'Ufficio, già nominato nel giudizio di primo grado, al fine di chiarire, da un punto di vista tecnico, il motivo per cui la voce “rettifica a favore”, riportata alla pag. 19 della relazione peritale rappresenti, nella metodologia adottata, la reale quantificazione dell'indebito spettante al Parte_1
pag. 2/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
PER INTESA Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, Dichiarare inammissibile il gravame, per carenza di interesse all'impugnazione, nella parte in cui è riferito alla condanna della al CP_1 pagamento della somma di € 359.984,27 quale ritenuto indebito relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 4020169. 2) Respingere, comunque, l'appello proposto da
confermando la sentenza impugnata. 3) Respingere Parte_1
l'istanza istruttoria di controparte. 4) Con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio”.
PER Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dal
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate Parte_1 dal per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: con Parte_1 vittoria di spese”.
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. – Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
Il Fallimento della società ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale di Milano banca chiedendo l'accertamento di alcune Controparte_1 nullità parziali inerenti a due contratti intrattenuti tra la società in bonis e l'istituto bancario, ossia: 1 Di seguito anche solo “il ” o “ ”. Parte_1 Parte_1 pag. 3/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
a) il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4020/1 del 1982, oggetto di rinegoziazione in data 15.3.2010 e di trasformazione in c.d. “c/c business illimitato” n. 4020169;
b) e il contratto “conto anticipi fatture” n. 5819182 (originariamente stipulato con banca “Cariplo” nel 1986), collegato al portafoglio n. 268174.
Il Fallimento ha allegato che le dedotte nullità parziali attenessero a (i) pattuizioni contra legem di interessi ultra-legali, (ii) all'applicazione di C.M.S., C.D.F., C.I.V. e spese non preventivamente pattuite, (iii) all'applicazione, da parte della banca, di interessi anatocistici in violazione del principio di “reciprocità” e (iv) alla mancata contabilizzazione di interessi attivi in favore della società correntista.
Ha, inoltre, chiesto di accertare l'inefficacia relativa - e quindi l'inopponibilità alla procedura - della pattuizione di modifica del c/c ordinario n. 4020/1 intervenuta nel
2010, in quanto firmata da soggetto non munito di poteri di rappresentanza della società.
Ha conseguentemente domandato, quale effetto dell'accertamento di tali nullità parziali, il ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti, con condanna di Controparte_1 al pagamento del corretto importo a credito del , pari – secondo la Parte_1 prospettazione dell'attore - a € 706.009,47 o al diverso importo eventualmente risultante all'esito del giudizio.
1.2 - La comparsa di risposta della cessionaria e la mancata costituzione della banca
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 Controparte_5
(nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti della CP_1 procedura concorsuale), chiedendo il rigetto delle domande formulate dal nei Parte_1 confronti della banca e sostenendo: (i) la legittimità di tutte le pattuizioni negoziali e della condotta tenuta dalla banca in corso di rapporto;
(ii) l'adeguamento della banca alla delibera “CICR” del 2000 in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli 2 Di seguito anche solo “ ” e “ ”. CP_2 CP_4 pag. 4/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5 interessi, nonché (iii) la validità della pattuizione di modifica contrattuale del 2010
(delle cui condizioni ha chiesto tenersi conto ai fini della determinazione del rapporto di dare/avere e della decisione).
invece, non si è costituita e è stata dichiarata contumace. Controparte_1
1.3 – L'istruzione del giudizio di primo grado
Il Tribunale, con ordinanza del 1° febbraio 2023, ha disposto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, attinente agli estratti conto e agli scalari del conto anticipi su fatture n. 5819182 relativi al solo periodo 2013-2014, al quale la banca
(contumace) non ha tuttavia ottemperato.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica contabile, finalizzata alla rideterminazione dei saldi del conto corrente e del conto anticipi secondo i criteri indicati nel quesito, con il quale aveva chiesto al consulente tecnico di espungere tutti i costi non pattuiti applicati in corso di rapporto, di applicare il tasso debitorio di cui all'art. 1284 c.c. e di non tenere conto della trasformazione del c/c ordinario in conto business (poiché il contratto era stato stipulato da soggetto non munito di rappresentanza).
Con particolare riferimento all'anatocismo, il Tribunale – ferme restando le indicazioni suddette - ha chiesto al consulente tecnico di prospettare due ipotesi: (i) un'ipotesi A escludendo interamente dal ricalcolo l'anatocismo applicato durante tutto il rapporto;
(ii) e un'ipotesi B escludendo l'anatocismo dall'inizio del rapporto fino al 9.2.2000
(data di pubblicazione della c.d. delibera del 2000), considerando la Pt_4 capitalizzazione trimestrale dal 9.2.2000 al 31.12.2013 e, nuovamente, espungendola per il periodo intercorrente tra il 1.1.2014 (data di entrata in vigore della modifica dell'art. 120 T.U.B.) e la data dell'ultimo estratto conto in atti.
1.4 - La decisione del Tribunale
pag. 5/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Depositata la relazione peritale definitiva – e concessi i termini per gli scritti conclusionali - il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10325/2024, ha deciso la causa nei seguenti termini:
- ha dichiarato la nullità - per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. - dell'art. 7 del contratto di c/c ordinario, il quale faceva rinvio agli usi “praticati su piazza”, applicando al rapporto il tasso legale sostitutivo di cui all'art. 1284
c.c.;
- ha dichiarato, altresì, inopponibile al la trasformazione del c/c Parte_1 ordinario in conto business illimitato avvenuta nel marzo 2010, in quanto stipulata da soggetto non munito di poteri di rappresentanza della società;
- ha fatto propria l'ipotesi sub B della consulenza tecnica di ufficio (dal momento che la convenuta aveva dato prova della comunicazione dell'adeguamento del rapporto alla delibera C.I.C.R. del 2000 mediante pubblicazione in G.U.) ed ha quindi:
(i) accertato che il “saldo ricalcolato” del c/c ordinario n. 40201691, alla data del
20.06.2018 (ultimo estratto conto in atti), era pari ad € 359.984,27 a favore della società correntista, in luogo del saldo “0” contabilizzato dalla banca;
la
“rettifica a favore” del rapporto di dare-avere era del medesimo importo, dal momento che il saldo del c/c, per la banca, era pari a 0;
(ii) ed ha, inoltre, accertato che il “saldo ricalcolato” del conto anticipi n. 581818 – alla data del 31.03.2008 (ultimo estratto in atti) – era pari ad € 31.926,00 in favore del , in luogo di un saldo a debito, contabilizzato dalla Parte_1 banca alla stessa data, pari ad € -179.976,45; la “rettifica a favore” del conto, dunque, era pari alla somma tra la scopertura a debito contabilizzata dalla banca al 31.3.2008 (€ - 179.976,45) e l'importo a credito, al contrario, calcolato dal consulente tecnico di ufficio (€ +31.926,00), per un totale rettificato pari a € 211.902,65.
pag. 6/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
- Ha, poi, condannato a corrispondere al Fallimento attore (i) Controparte_1
l'importo di € 359.984,27 relativo al c/c ordinario n. 40201691 (oltre interessi legali dal 20.06.2018 alla data della sentenza), (ii) nonché l'importo di €
31.926,00 relativo al conto anticipi n. 581818 (oltre interessi legali dal
31.03.2008 alla data della sentenza); (iii) su entrambi gli importi gli interessi al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della sentenza fino al saldo.
- Ha, infine, condannato la e a rifondere al le spese CP_1 CP_4 Parte_1 di lite, nonché le spese della consulenza tecnica di ufficio.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1 - L'atto di citazione in appello
Il - dopo aver proposto istanza di “correzione di errore materiale” ex art. 287 Parte_1
c.p.c. (dichiarata inammissibile dal Tribunale) - ha impugnato la suddetta sentenza, articolando un unico motivo di appello.
2.1.1 Il motivo di gravame: errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio nella parte in cui ha condannato la banca a ripetere, per ciascuno dei due conti, l'importo di cui alla voce “saldo ricalcolato”, anziché quello di cui alla voce “rettifica a favore”.
Secondo il , difatti, era proprio la voce “rettifica a favore” a rappresentare il Parte_1 credito restitutorio a cui avrebbe avuto diritto e non, al contrario, la voce “saldo ricalcolato”.
In particolare, il ha dedotto che, con riferimento al conto anticipi su fatture, Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio avesse creato una rilevante divergenza tra l'importo della condanna (€ 31.926,00) e il credito restitutorio a cui il avrebbe avuto effettivamente diritto (i.e. € 211.902,65), Parte_1 risultante dalla somma tra la voce a debito del correntista emergente dagli estratti prodotti, €- 179.976,45, e la voce a credito dello stesso ricalcolata dal consulente tecnico di ufficio pari a € 31.926,0).
pag. 7/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Più nel dettaglio, con riferimento al conto anticipi, la banca - alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti (quello del 31.3.2008) - aveva contabilizzato uno scoperto a carico del correntista pari a € -179.976,45 e, di conseguenza, l'importo da restituire alla procedura concorsuale avrebbe dovuto corrispondere alla somma tra detto debito emergente al 31.3.2008 e il saldo a credito ricalcolato dal consulente tecnico di ufficio (€ 31.926,00) e non, invece, solo a quest'ultimo importo.
Secondo il Fallimento, in particolare, l'importo che la banca aveva contabilizzato “a debito” della correntista alla data del 31.8.2008 (ossia i € – 179.976,45) sarebbe stato interamente restituito dalla società nel corso degli anni successivi all'estratto Parte_1 conto del 2008 e, precisamente, dal 2008 al 2018, anno di chiusura del conto anticipi.
Il ha sostenuto che la prova dell'avvenuto pagamento del debito risultante Parte_1 dall'estratto conto del 31.3.2008 (€ -179.976,45) fosse evincibile dalla lettura della
“documentazione periodica relativa al conto anticipi prodotta da parte attrice”, costituita dai doc. da 80 a 89 dallo stesso depositati in primo grado ed in particolare dai
“prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, così definiti dal consulente tecnico di ufficio a pag. 8, paragrafo 5, della relazione peritale.
Da ciò, secondo l'appellante, discenderebbe la conseguenza per cui il reale importo che la banca avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere al sarebbe stato Parte_1 da individuare, come anticipato, nella somma tra (i) il valore a debito contenuto nell'estratto conto del 2008 (ossia € -179.976,45) - che a suo dire, secondo quanto evincibile dai doc. da 80 a 89, era già stato interamente restituito dalla - e Parte_1
(ii) il valore “positivo” del saldo a credito del correntista calcolato dal consulente tecnico di ufficio espungendo i costi illegittimi applicati dalla banca (ossia € +
31.926,00) , per un totale da restituire pari a € 211.902,65, ossia proprio la cifra indicata alla voce “rettifica a favore”, unica voce di condanna da considerare corretta in luogo di quella contenuta nella sentenza impugnata, consistente nel “saldo rettificato”.
Il Fallimento ha, pertanto, concluso chiedendo:
pag. 8/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
- di accertare e dichiarare che l'indebito che la banca era tenuta a ripetere al
, in relazione al conto anticipi n. 5819182, era pari alla “rettifica a favore” e Parte_1 quindi a € 211.902,65 (in luogo dei 31.926,00 € a cui la banca era stata condannata in primo grado) e che l'indebito relativo al c/c ordinario n. 4020169 fosse pari a €
359.984,27 (quest'ultimo, tuttavia, correttamente individuato in primo grado);
- di condannare la al pagamento delle predette somme corrette in favore del CP_1
, oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado;
Parte_1
- di confermare nel resto la decisione del primo Giudice, con vittoria di spese e compensi del grado di appello.
L'appellante, in via istruttoria, non ha insistito nuovamente nell'ordine di esibizione disposto in primo grado (e rimasto inadempiuto dalla banca contumace), ma ha chiesto solamente disporsi l'audizione del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti, al fine di precisare che la voce “rettifica a favore” (riportata a pag. 19 della relazione peritale) rappresentasse, nella metodologia adottata, la reale quantificazione dell'indebito spettante al . Parte_1
2.2 – Le comparse di costituzione e risposta delle appellate
Si sono costituite in giudizio sia che (quest'ultima, si rammenta, CP_2 Controparte_1 contumace in primo grado), contestando la fondatezza dell'appello.
2.2.1 - La comparsa della banca
In particolare, la banca ha chiesto di:
- dichiarare inammissibile il gravame, per carenza di interesse all'impugnazione, in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'indebito di cui al contratto di c/c ordinario n. 4020169 (ossia € 359.984,27), poiché – anche applicando la voce
“rettifica a favore” in luogo di “saldo ricalcolato” - l'importo da restituire, rispetto a tale conto, non sarebbe cambiato;
pag. 9/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
- e di rigettare nel merito l'appello con riferimento alla richiesta di applicazione della voce “rettifica a favore” per il conto anticipi n. 5819182; ciò in quanto il valore di scopertura a debito calcolato dalla banca nell'estratto del 31.3.2008 (€ -179.976,45) rappresentava un mero dato contabile “virtuale”, mai concretamente pagato dalla correntista nei successivi dieci anni di durata del rapporto (2008-2018), e che quindi, all'esito della rettifica del dare-avere del conto elaborata dal consulente tecnico di ufficio, l'unico effettivo credito del poteva rappresentato solo dalle somme Parte_1
“in positivo” calcolate dal consulente tecnico di ufficio, ossia proprio al “saldo ricalcolato” di € 31.926,00 che il Giudice aveva ritenuto essere l'indebito da ripetere alla procedura.
Sul punto, nello specifico, l'appellata ha espressamente contestato l'affermazione dell'appellante secondo cui i 179.976,45 € - contabilizzati dalla banca quale debito dell' al 31.3.2008 - fossero stati interamente pagati nei successivi dieci anni Parte_1 di rapporto (fino alla chiusura del conto avvenuta nel 2018), in quanto tale affermazione non era supportata da alcuna prova.
Cont 2.2.2. - La comparsa della mandataria della cessionaria
, nell'interesse della cessionaria , ha a sua volta contestato la CP_2 CP_4 fondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame e dell'istanza istruttoria avanzata dal , con vittoria di spese del grado. Parte_1
2.3 - Lo svolgimento del giudizio
Alla prima udienza, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha rinviato la causa per la discussione orale e la contestuale decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. concedendo termini per il deposito di note conclusionali.
Nelle note conclusionali, le parti hanno ribadito le proprie posizioni e, in particolare,
ha continuato a eccepire che non vi fosse prova dell'avvenuto Controparte_1 pagamento, da parte di del debito di € 179.976,45 contabilizzato dalla banca Parte_1 al 31.3.2008, con la conseguenza che l'unico credito restitutorio spettante al Parte_1
pag. 10/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5 in relazione al conto anticipi su fatture fosse costituito dal “saldo ricalcolato” pari a €
31.926,00, esattamente corrispondente a quanto contenuto nella (corretta) statuizione di condanna disposta in primo grado.
Motivi della decisione
3. - La decisione della Corte
L'appello promosso dal è infondato e merita di essere rigettato Parte_1 per i motivi che si vanno ad esporre.
3.1 - Il conto corrente ordinario n. 4020169
Innanzitutto, la Corte osserva che, per quanto riguarda il conto corrente ordinario n.
4020169, manca l'interesse del a una specifica pronuncia di riforma sul capo Parte_1 della sentenza in questione: anche utilizzando la voce “rettifica a favore” in luogo di quella “saldo ricalcolato”, infatti, l'importo che la banca sarebbe tenuta a restituire al in relazione a questa prima linea di credito sarebbe comunque pari a € Parte_1
359.984,27, esattamente corrispondente alla condanna contenuta nella sentenza di primo grado.
Il motivo di appello relativo al conto corrente ordinario n. 4020169 deve essere dichiarato inammissibile.
3.2 - Il conto anticipi su fatture n. 581918
Per quanto riguarda, invece, il conto anticipi su fatture n. 581918, si dà atto del fatto che
- pur sussistendo l'interesse ad appellare da parte della procedura – il gravame proposto non merita di essere accolto nel merito.
Occorre premettere, innanzitutto, che la decisione del Tribunale di aderire all'ipotesi sub B indicata nella consulenza tecnica di ufficio (ossia quella in cui l'anatocismo è stato ritenuto legittimamente applicato tra il 2000 e il 2014) non è stata oggetto di specifico motivo di appello da parte del , mentre è stata censurata Parte_1 esclusivamente la decisione di condannare la banca a ripetere l'importo (contenuto all'interno della suddetta ipotesi sub B) pari al “saldo ricalcolato” in luogo di quello di cui alla “rettifica a favore”.
pag. 11/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Tanto premesso, con riferimento all'istanza istruttoria formulata dall'appellante, la
Corte osserva come la stessa non appaia meritevole di accoglimento;
la “riconvocazione del CTU” a chiarimenti, difatti, appare superflua rispetto alla definizione del presente grado di giudizio e ciò in quanto, dalla disamina della relazione definitiva depositata in primo grado, si evince in maniera chiara come3:
(i) la voce “rettifica a favore” riguarda lo scostamento aritmetico tra quanto contabilizzato dalla banca alla data del 31.3.2008 (€ -179.976,45) e quanto invece contabilizzato dal consulente tecnico di ufficio a quella data a seguito dell'espunzione delle voci di costo illegittime (+ 31.926,00 €);
(ii) che l'unico importo raffigurante un effettivo credito restitutorio per il
, meritevole quindi di essere ripetuto, è solamente la porzione di rettifica “in Parte_1 positivo” del dare-avere tra le parti, ossia quella superiore allo “0”, importo corrispondente – come correttamente ritenuto in primo grado – alla voce “saldo ricalcolato” (i.e. € 31.926,00);
(iii) che, pertanto, il valore in negativo che la banca, alla data del 31.3.2008
(ultimo estratto conto in atti), aveva contabilizzato a debito del cliente, è da considerarsi quale mera voce contabile “virtuale” di esposizione debitoria del correntista in quel dato momento – derivante dalla sommatoria degli anticipi su fatture concessi dalla banca e non restituiti dal cliente (cfr. di nuovo da pag. 611 a 682 della C.T.U. e v. superiore nota sub 3) - della quale la banca poteva richiedere in qualsiasi tempo il pagamento, pagamento che, tuttavia, non vi è prova che abbia effettuato. Parte_1 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Quella voce debitoria non corrisponde, in sostanza, a un debito erroneamente contabilizzato (ed effettivamente non dovuto) già concretamente pagato dal cliente, ma solamente a un debito per sorte capitale contabilizzato dalla banca risultante ancora inadempiuto dalla correntista alla data del 31.3.2008, momento in cui si è
“cristallizzata” l'analisi tecnica del consulente tecnico di ufficio.
3.3 - Sull'onere della prova a carico del correntista al fine di poter domandare
l'inclusione della voce di debito contabilizzata al 31.3.2008 all'interno del quantum di ripetizione posto a carico della banca
Affinché il possa domandare e ottenere la restituzione di una tale risultanza Parte_1 contabile (€ -179.976,45), questi avrebbe dovuto fornire la prova di aver concretamente pagato quella voce contabile risultante dall'estratto conto del 31.3.2008; solo in questo modo l'importo da ripetere in favore della procedura si sarebbe potuto estendere non solo al saldo ricalcolato (i.e. € 31.926,00 a favore del correntista ricalcolati dal consulente tecnico di ufficio) ma anche al saldo “negativo” contabilizzato dalla banca
(i.e. € -179.976,45 € risultanti dall'estratto del 31.8.2008), venendosi in tal modo a giustificare causalmente – tramite la prova del pagamento di quel debito durante il prosieguo di rapporto - la ripetizione dell'intera “rettifica” a favore e non solo del saldo creditorio positivo risultante all'esito della consulenza tecnica di ufficio.
Al contrario, invece, in difetto della prova circa l'effettivo avvenuto pagamento, nel prosieguo del rapporto, di detto “saldo contabile negativo”, la voce “rettifica a favore” è destinata a rimanere nient'altro che un mero “dato contabile”, utile a fornire l'immagine della distanza tra la contabilità tenuta dalla banca e la contabilità reputata corretta dal consulente tecnico di ufficio, ma inidonea a rappresentare, viceversa, un importo da restituire in concreto alla correntista.
3.4 - Il mancato raggiungimento dell'onere della prova da parte del Parte_1
Nel caso di specie, parte appellante si è limitata esclusivamente a sostenere (senza provarlo) che i 179.976,45 €, risultanti “a debito” nell'estratto del 2008 sarebbero stati pagati dall' nei successivi dieci anni di durata di rapporto (poi chiuso nel Parte_1
pag. 13/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
2018), affermando che “gli anticipi individuati al 31.3.2008 sono poi stati restituiti dal correntista alla banca nel corso del rapporto, proseguito sino al 31.3.2018” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in appello del ) e ritenendo altresì che la prova Parte_1 dell'avvenuta restituzione di tale importo potesse ricavarsi dai “prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze” depositati in primo grado sub doc. da 80 a 89.
Tale motivo è stato puntualmente contestato dalla banca nella comparsa di risposta in appello, la quale ha sostenuto la mancanza di prova circa il pagamento – tra il 2008 e il
2018 – dell'importo contabilizzato a debito della correntista alla data del 31.3.2008.
E in effetti, andando ad esaminare i “prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze” relativi all'andamento del conto anticipi dal 2008 al 2018 (cfr. di nuovo i doc. da 80 a 89 depositati in primo grado dal ) non è possibile ricavare con Parte_1 chiarezza quanto affermato dall'appellante, e cioè che il debito contabilizzato dalla banca alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (31.3.2008) sia stato poi effettivamente pagato dalla correntista nei dieci anni successivi.
I suddetti prospetti, infatti, riportano soltanto le singole fatture che, di volta in volta, presentava alla banca al fine di ottenerne l'anticipo dell'importo, con Parte_1
l'indicazione del tasso d'interesse applicato sul valore di detto anticipo.
Non danno affatto l'idea, invece, dell'andamento progressivo del rapporto successivo al marzo 20184, né tantomeno dimostrano una riduzione graduale, fino al 31.3.2018 (data di chiusura del conto), del debito di € 179.976,45 contabilizzato alla data del 31.3.2008.
In nessun modo, quindi, tale tipo di documentazione appare poter fungere da prova del pagamento del debito contabilizzato dalla banca a carico di alla data Parte_1 dell'estratto conto del 31.3.2008.
Senza la prova chiara e precisa del pagamento dell'importo contabilizzato nel 2008 - ad esempio, mediante una quietanza o un estratto conto successivo al 2008 dal quale emerga l'effettiva riduzione dello scoperto sostenuta dall'appellante - l'affermazione 4 Né in relazione al conto anticipi su fatture, né in relazione al conto “di appoggio” collegato al conto anticipi. pag. 14/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5 secondo cui tra il 2008 e il 2018 quella scopertura si sia ridotta (e sia stata, in tal modo, indebitamente pagata dall' assume il valore di una mera allegazione priva di Parte_1 riscontri pratici, inidonea a provare l'avvenuto pagamento di € 179.976,45 e non in grado, in definitiva, di fondare l'inclusione di detto importo all'interno del quantum della condanna alla ripetizione d'indebito richiesta dalla procedura.
3.4.1 In relazione alla prova di tale pagamento, la Corte osserva che il Parte_1 aveva ottenuto in primo grado un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, con il quale era stato intimato a quest'ultima di produrre gli estratti e gli scalari del conto anticipi su fatture relativi al periodo “2013-2014”.
La banca, come osservato nella parte in fatto, non ha poi ottemperato all'ordine di esibizione impostole dal Tribunale, rimanendo contumace non depositando gli estratti conto relativi al suddetto biennio. A seguito del mancato deposito dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione, però, il a sua volta non ha: Parte_1
(i) né richiesto al Tribunale la modifica dell'ordinanza del 1° marzo 2023 – domandandone l'estensione anche agli anni 2008-2012 e 2015-2018 (ossia ai periodi di durata del conto anticipi per i quali non era stata ordinata l'esibizione degli estratti);
(ii) né, tantomeno, ha insistito - con gli scritti conclusionali del primo grado o con i motivi di appello - per la rinnovazione dell'ordine di esibizione rimasto inevaso dalla banca.
Il contegno tenuto dal a seguito della mancata evasione dell'ordine di Parte_1 esibizione da parte della banca – nonché la mancata proposizione di uno specifico motivo di appello su tale punto – consente quindi oggi di limitare il compendio probatorio relativo al conto anticipi n. n. 5819182 ai soli estratti conto versati in atti con l'atto di citazione in primo grado (e quindi fino alla data del 31.3.2008), in base ai quali il consulente tecnico di ufficio ha effettuato le proprie valutazioni tecniche e ricostruito, espungendo i costi illegittimi, il rapporto di dare-avere tra le parti.
pag. 15/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
3.4.2 Sempre sotto il profilo della mancata prova del pagamento del debito contabilizzato al 31.3.2008, la Corte ritiene utile osservare che - al di là della mancata proposizione di uno specifico motivo di appello relativo alla rinnovazione dell'ordine di esibizione non assolto in primo grado dalla banca - l'onere della prova circa l'avvenuta restituzione del debito contabile risultante dall'estratto del 31.3.2008 (i.e. € 179.976,45
€) ricadesse, in ogni caso, in capo alla correntista, in applicazione del principio di diritto riaffermato sino a tempi recenti dalla Suprema Corte in base al quale: “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista [n.d.r. cosa avvenuta tramite la CTU disposta in primo grado] e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n.
23852 del 29/10/2020). Ciò posto e ricordato, le obiezioni sollevate dalla società correntista, oggi ricorrente, in ordine alla necessità di porre a carico della banca
l'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto invece azionato dal cliente, in omaggio ad un principio di vicinanza della prova ovvero di utilità probatoria, si pongono in evidente contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte nella materia in esame e vanno dunque disattesi” (Cassazione civile, Ordinanza
n. 24032 del 7.8.2023).
Pertanto, la prova dei fatti costitutivi di una specifica pretesa restitutoria domandata dalla correntista in veste di attrice – e nascente da un rapporto di conto corrente con la banca – non subisce deroghe rispetto alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la quale, com'è noto, fa ricadere l'onere della prova su chi agisce avanzando una determinata domanda, non potendosi invocare il principio di “vicinanza” dell'onere della prova al fine di ritenere che sia onere della banca depositare gli estratti conto mancanti;
in tal modo, infatti, si finirebbe per addossare all'istituto di credito l'onere di dover sopperire alla mancata produzione documentale del cliente.
pag. 16/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Nel caso di specie – trattandosi domanda di ripetizione d'indebito - il fatto costitutivo della pretesa restitutoria non era rappresentato soltanto dalla sussistenza di una voce debitoria contabilizzata dalla a carico della correntista ma anche, e soprattutto, dal CP_1 fatto storico dell'avvenuto effettivo pagamento di tale importo (tramite l'effettuazione di rimesse sul conto, valide a ridurre progressivamente la scopertura), pagamento che, in definitiva, non è stato adeguatamente provato dall'appellante (i) né mediante il deposito di documentazione idonea a tal fine (non lo sono, lo si ribadisce, i prospetti trimestrali di cui ai doc. 80-89), (ii) né tantomeno insistendo per l'estensione dell'ordine di esibizione disposto in primo grado o, comunque, per la sua rinnovazione in appello.
3.5 – Osservazioni conclusive
In assenza della prova dell'avvenuta restituzione, da parte della correntista, dei
179.976,45 € risultanti a debito alla data del 31.3.2008, detta voce sarà quindi destinata a rimanere un semplice dato contabile che il consulente tecnico di ufficio, a seguito dei propri calcoli, ha provveduto virtualmente a rettificare, pervenendo a un saldo positivo a credito della procedura - superiore allo “0” – pari alla voce indicata in perizia come
“saldo ricalcolato”, ossia i 31.926,00 € oggetto della condanna di primo grado.
L'unico importo che, pertanto, deve ritenersi quale vero e proprio credito restitutorio del
, con riferimento al conto anticipi su fatture n. 5819182, è solamente quello Parte_1 di 31.926,00 €, unico al quale era dunque corretto che la banca venisse condannata.
La sentenza n. 10325/2024 risulta in definitiva immune da vizi e l'appello merita, di conseguenza, di essere interamente rigettato.
4. – Le spese di lite
Le spese, ex art. 91 c.p.c, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
pag. 17/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo la causa
R.G. n. 1572/2025, così dispone:
I) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II) condanna il al pagamento, in favore di ciascuna Parte_1 parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
3.966,00 (di cui € 1.134,00 studio causa, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1,911,00 per fase decisoria) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il presidente est.
IU ON
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Pietro Gitto
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. in particolare (i) pag. 15 dell'elaborato finale per quanto riguarda il prospetto sub B del conto anticipi 581918, (ii) pag. 19-20 per quanto riguarda le conclusioni finali del consulente tecnico di ufficio in relazione al conto anticipi e, soprattutto, (iii) le pagine da 611 e 682 (facenti parte della tabella allegata alla consulenza tecnica di uffico), dalle quali emerge che il debito di € - 179.976,45 contabilizzato dalla banca a carico di alla data del 31.3.2008 corrispondesse alla sommatoria Parte_1 del valore degli di anticipi concessi dalla banca (e non restituiti) sulle singole fatture presentate dalla correntista, anticipi che – da tale prospetto – risultavano rappresentare, a quella data, un debito di verso la banca. Parte_1 pag. 12/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IU ON - Presidente rel.
Alessandra Arceri - Consigliere
Beatrice Siccardi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1572/2025 R.G. tra
(C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
Dott. assistito e difeso dall'Avv. Giorgio Boirivant ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso il difensore all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
e
(C.F. , in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Aldo Bissi ed elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo PEC
Email_2
e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_3
Dott.ssa in qualità di mandataria di (C.F. Controparte_3 Controparte_4 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
), assistita e difesa dall'Avv. Chiara Pizzorno ed elettivamente domiciliata P.IVA_4 presso il difensore all'indirizzo PEC: Email_3
APPELLATE
OGGETTO: contratti bancari.
*
Conclusioni delle parti
PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
1. In via principale - accertare e dichiarare l'erroneità sostanziale nella valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da parte della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato gli indebiti accertati considerando la voce “Saldo ricalcolato” anziché la voce “Rettifica a favore” della relazione peritale;
- accertare e dichiarare l'indebito relativo al Conto
Anticipi n. 5819182 in €. 211.902,65, come risultante alla voce “rettifica a favore” nella relazione CTU e l'indebito relativo al Conto Corrente Ordinario n. 4020169, pari ad €. 359.984,27, come riconducibile alla voce “rettifica a favore” nella relazione
CTU; - per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Controparte_1 della somma di €. 359.984,27, quale indebito relativo al Parte_1
Conto Corrente Ordinario n. 4020169 ed €. 211.902,65, quale indebito relativo al
Contratto di Conto Anticipo Fatture n. 5819182, oltre agli interessi su tali somme, come determinati nella sentenza di primo grado;
- confermare nel resto la sentenza impugnata.
2. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge, del doppio grado di giudizio.
3. In via istruttoria. In via istruttoria, si chiede che venga disposta l'audizione del Consulente Tecnico d'Ufficio, già nominato nel giudizio di primo grado, al fine di chiarire, da un punto di vista tecnico, il motivo per cui la voce “rettifica a favore”, riportata alla pag. 19 della relazione peritale rappresenti, nella metodologia adottata, la reale quantificazione dell'indebito spettante al Parte_1
pag. 2/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
PER INTESA Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, Dichiarare inammissibile il gravame, per carenza di interesse all'impugnazione, nella parte in cui è riferito alla condanna della al CP_1 pagamento della somma di € 359.984,27 quale ritenuto indebito relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 4020169. 2) Respingere, comunque, l'appello proposto da
confermando la sentenza impugnata. 3) Respingere Parte_1
l'istanza istruttoria di controparte. 4) Con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio”.
PER Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dal
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate Parte_1 dal per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: con Parte_1 vittoria di spese”.
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. – Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
Il Fallimento della società ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale di Milano banca chiedendo l'accertamento di alcune Controparte_1 nullità parziali inerenti a due contratti intrattenuti tra la società in bonis e l'istituto bancario, ossia: 1 Di seguito anche solo “il ” o “ ”. Parte_1 Parte_1 pag. 3/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
a) il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4020/1 del 1982, oggetto di rinegoziazione in data 15.3.2010 e di trasformazione in c.d. “c/c business illimitato” n. 4020169;
b) e il contratto “conto anticipi fatture” n. 5819182 (originariamente stipulato con banca “Cariplo” nel 1986), collegato al portafoglio n. 268174.
Il Fallimento ha allegato che le dedotte nullità parziali attenessero a (i) pattuizioni contra legem di interessi ultra-legali, (ii) all'applicazione di C.M.S., C.D.F., C.I.V. e spese non preventivamente pattuite, (iii) all'applicazione, da parte della banca, di interessi anatocistici in violazione del principio di “reciprocità” e (iv) alla mancata contabilizzazione di interessi attivi in favore della società correntista.
Ha, inoltre, chiesto di accertare l'inefficacia relativa - e quindi l'inopponibilità alla procedura - della pattuizione di modifica del c/c ordinario n. 4020/1 intervenuta nel
2010, in quanto firmata da soggetto non munito di poteri di rappresentanza della società.
Ha conseguentemente domandato, quale effetto dell'accertamento di tali nullità parziali, il ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti, con condanna di Controparte_1 al pagamento del corretto importo a credito del , pari – secondo la Parte_1 prospettazione dell'attore - a € 706.009,47 o al diverso importo eventualmente risultante all'esito del giudizio.
1.2 - La comparsa di risposta della cessionaria e la mancata costituzione della banca
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 Controparte_5
(nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti della CP_1 procedura concorsuale), chiedendo il rigetto delle domande formulate dal nei Parte_1 confronti della banca e sostenendo: (i) la legittimità di tutte le pattuizioni negoziali e della condotta tenuta dalla banca in corso di rapporto;
(ii) l'adeguamento della banca alla delibera “CICR” del 2000 in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli 2 Di seguito anche solo “ ” e “ ”. CP_2 CP_4 pag. 4/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5 interessi, nonché (iii) la validità della pattuizione di modifica contrattuale del 2010
(delle cui condizioni ha chiesto tenersi conto ai fini della determinazione del rapporto di dare/avere e della decisione).
invece, non si è costituita e è stata dichiarata contumace. Controparte_1
1.3 – L'istruzione del giudizio di primo grado
Il Tribunale, con ordinanza del 1° febbraio 2023, ha disposto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, attinente agli estratti conto e agli scalari del conto anticipi su fatture n. 5819182 relativi al solo periodo 2013-2014, al quale la banca
(contumace) non ha tuttavia ottemperato.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica contabile, finalizzata alla rideterminazione dei saldi del conto corrente e del conto anticipi secondo i criteri indicati nel quesito, con il quale aveva chiesto al consulente tecnico di espungere tutti i costi non pattuiti applicati in corso di rapporto, di applicare il tasso debitorio di cui all'art. 1284 c.c. e di non tenere conto della trasformazione del c/c ordinario in conto business (poiché il contratto era stato stipulato da soggetto non munito di rappresentanza).
Con particolare riferimento all'anatocismo, il Tribunale – ferme restando le indicazioni suddette - ha chiesto al consulente tecnico di prospettare due ipotesi: (i) un'ipotesi A escludendo interamente dal ricalcolo l'anatocismo applicato durante tutto il rapporto;
(ii) e un'ipotesi B escludendo l'anatocismo dall'inizio del rapporto fino al 9.2.2000
(data di pubblicazione della c.d. delibera del 2000), considerando la Pt_4 capitalizzazione trimestrale dal 9.2.2000 al 31.12.2013 e, nuovamente, espungendola per il periodo intercorrente tra il 1.1.2014 (data di entrata in vigore della modifica dell'art. 120 T.U.B.) e la data dell'ultimo estratto conto in atti.
1.4 - La decisione del Tribunale
pag. 5/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Depositata la relazione peritale definitiva – e concessi i termini per gli scritti conclusionali - il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10325/2024, ha deciso la causa nei seguenti termini:
- ha dichiarato la nullità - per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. - dell'art. 7 del contratto di c/c ordinario, il quale faceva rinvio agli usi “praticati su piazza”, applicando al rapporto il tasso legale sostitutivo di cui all'art. 1284
c.c.;
- ha dichiarato, altresì, inopponibile al la trasformazione del c/c Parte_1 ordinario in conto business illimitato avvenuta nel marzo 2010, in quanto stipulata da soggetto non munito di poteri di rappresentanza della società;
- ha fatto propria l'ipotesi sub B della consulenza tecnica di ufficio (dal momento che la convenuta aveva dato prova della comunicazione dell'adeguamento del rapporto alla delibera C.I.C.R. del 2000 mediante pubblicazione in G.U.) ed ha quindi:
(i) accertato che il “saldo ricalcolato” del c/c ordinario n. 40201691, alla data del
20.06.2018 (ultimo estratto conto in atti), era pari ad € 359.984,27 a favore della società correntista, in luogo del saldo “0” contabilizzato dalla banca;
la
“rettifica a favore” del rapporto di dare-avere era del medesimo importo, dal momento che il saldo del c/c, per la banca, era pari a 0;
(ii) ed ha, inoltre, accertato che il “saldo ricalcolato” del conto anticipi n. 581818 – alla data del 31.03.2008 (ultimo estratto in atti) – era pari ad € 31.926,00 in favore del , in luogo di un saldo a debito, contabilizzato dalla Parte_1 banca alla stessa data, pari ad € -179.976,45; la “rettifica a favore” del conto, dunque, era pari alla somma tra la scopertura a debito contabilizzata dalla banca al 31.3.2008 (€ - 179.976,45) e l'importo a credito, al contrario, calcolato dal consulente tecnico di ufficio (€ +31.926,00), per un totale rettificato pari a € 211.902,65.
pag. 6/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
- Ha, poi, condannato a corrispondere al Fallimento attore (i) Controparte_1
l'importo di € 359.984,27 relativo al c/c ordinario n. 40201691 (oltre interessi legali dal 20.06.2018 alla data della sentenza), (ii) nonché l'importo di €
31.926,00 relativo al conto anticipi n. 581818 (oltre interessi legali dal
31.03.2008 alla data della sentenza); (iii) su entrambi gli importi gli interessi al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della sentenza fino al saldo.
- Ha, infine, condannato la e a rifondere al le spese CP_1 CP_4 Parte_1 di lite, nonché le spese della consulenza tecnica di ufficio.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1 - L'atto di citazione in appello
Il - dopo aver proposto istanza di “correzione di errore materiale” ex art. 287 Parte_1
c.p.c. (dichiarata inammissibile dal Tribunale) - ha impugnato la suddetta sentenza, articolando un unico motivo di appello.
2.1.1 Il motivo di gravame: errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio nella parte in cui ha condannato la banca a ripetere, per ciascuno dei due conti, l'importo di cui alla voce “saldo ricalcolato”, anziché quello di cui alla voce “rettifica a favore”.
Secondo il , difatti, era proprio la voce “rettifica a favore” a rappresentare il Parte_1 credito restitutorio a cui avrebbe avuto diritto e non, al contrario, la voce “saldo ricalcolato”.
In particolare, il ha dedotto che, con riferimento al conto anticipi su fatture, Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio avesse creato una rilevante divergenza tra l'importo della condanna (€ 31.926,00) e il credito restitutorio a cui il avrebbe avuto effettivamente diritto (i.e. € 211.902,65), Parte_1 risultante dalla somma tra la voce a debito del correntista emergente dagli estratti prodotti, €- 179.976,45, e la voce a credito dello stesso ricalcolata dal consulente tecnico di ufficio pari a € 31.926,0).
pag. 7/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Più nel dettaglio, con riferimento al conto anticipi, la banca - alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti (quello del 31.3.2008) - aveva contabilizzato uno scoperto a carico del correntista pari a € -179.976,45 e, di conseguenza, l'importo da restituire alla procedura concorsuale avrebbe dovuto corrispondere alla somma tra detto debito emergente al 31.3.2008 e il saldo a credito ricalcolato dal consulente tecnico di ufficio (€ 31.926,00) e non, invece, solo a quest'ultimo importo.
Secondo il Fallimento, in particolare, l'importo che la banca aveva contabilizzato “a debito” della correntista alla data del 31.8.2008 (ossia i € – 179.976,45) sarebbe stato interamente restituito dalla società nel corso degli anni successivi all'estratto Parte_1 conto del 2008 e, precisamente, dal 2008 al 2018, anno di chiusura del conto anticipi.
Il ha sostenuto che la prova dell'avvenuto pagamento del debito risultante Parte_1 dall'estratto conto del 31.3.2008 (€ -179.976,45) fosse evincibile dalla lettura della
“documentazione periodica relativa al conto anticipi prodotta da parte attrice”, costituita dai doc. da 80 a 89 dallo stesso depositati in primo grado ed in particolare dai
“prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, così definiti dal consulente tecnico di ufficio a pag. 8, paragrafo 5, della relazione peritale.
Da ciò, secondo l'appellante, discenderebbe la conseguenza per cui il reale importo che la banca avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere al sarebbe stato Parte_1 da individuare, come anticipato, nella somma tra (i) il valore a debito contenuto nell'estratto conto del 2008 (ossia € -179.976,45) - che a suo dire, secondo quanto evincibile dai doc. da 80 a 89, era già stato interamente restituito dalla - e Parte_1
(ii) il valore “positivo” del saldo a credito del correntista calcolato dal consulente tecnico di ufficio espungendo i costi illegittimi applicati dalla banca (ossia € +
31.926,00) , per un totale da restituire pari a € 211.902,65, ossia proprio la cifra indicata alla voce “rettifica a favore”, unica voce di condanna da considerare corretta in luogo di quella contenuta nella sentenza impugnata, consistente nel “saldo rettificato”.
Il Fallimento ha, pertanto, concluso chiedendo:
pag. 8/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
- di accertare e dichiarare che l'indebito che la banca era tenuta a ripetere al
, in relazione al conto anticipi n. 5819182, era pari alla “rettifica a favore” e Parte_1 quindi a € 211.902,65 (in luogo dei 31.926,00 € a cui la banca era stata condannata in primo grado) e che l'indebito relativo al c/c ordinario n. 4020169 fosse pari a €
359.984,27 (quest'ultimo, tuttavia, correttamente individuato in primo grado);
- di condannare la al pagamento delle predette somme corrette in favore del CP_1
, oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado;
Parte_1
- di confermare nel resto la decisione del primo Giudice, con vittoria di spese e compensi del grado di appello.
L'appellante, in via istruttoria, non ha insistito nuovamente nell'ordine di esibizione disposto in primo grado (e rimasto inadempiuto dalla banca contumace), ma ha chiesto solamente disporsi l'audizione del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti, al fine di precisare che la voce “rettifica a favore” (riportata a pag. 19 della relazione peritale) rappresentasse, nella metodologia adottata, la reale quantificazione dell'indebito spettante al . Parte_1
2.2 – Le comparse di costituzione e risposta delle appellate
Si sono costituite in giudizio sia che (quest'ultima, si rammenta, CP_2 Controparte_1 contumace in primo grado), contestando la fondatezza dell'appello.
2.2.1 - La comparsa della banca
In particolare, la banca ha chiesto di:
- dichiarare inammissibile il gravame, per carenza di interesse all'impugnazione, in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'indebito di cui al contratto di c/c ordinario n. 4020169 (ossia € 359.984,27), poiché – anche applicando la voce
“rettifica a favore” in luogo di “saldo ricalcolato” - l'importo da restituire, rispetto a tale conto, non sarebbe cambiato;
pag. 9/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
- e di rigettare nel merito l'appello con riferimento alla richiesta di applicazione della voce “rettifica a favore” per il conto anticipi n. 5819182; ciò in quanto il valore di scopertura a debito calcolato dalla banca nell'estratto del 31.3.2008 (€ -179.976,45) rappresentava un mero dato contabile “virtuale”, mai concretamente pagato dalla correntista nei successivi dieci anni di durata del rapporto (2008-2018), e che quindi, all'esito della rettifica del dare-avere del conto elaborata dal consulente tecnico di ufficio, l'unico effettivo credito del poteva rappresentato solo dalle somme Parte_1
“in positivo” calcolate dal consulente tecnico di ufficio, ossia proprio al “saldo ricalcolato” di € 31.926,00 che il Giudice aveva ritenuto essere l'indebito da ripetere alla procedura.
Sul punto, nello specifico, l'appellata ha espressamente contestato l'affermazione dell'appellante secondo cui i 179.976,45 € - contabilizzati dalla banca quale debito dell' al 31.3.2008 - fossero stati interamente pagati nei successivi dieci anni Parte_1 di rapporto (fino alla chiusura del conto avvenuta nel 2018), in quanto tale affermazione non era supportata da alcuna prova.
Cont 2.2.2. - La comparsa della mandataria della cessionaria
, nell'interesse della cessionaria , ha a sua volta contestato la CP_2 CP_4 fondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame e dell'istanza istruttoria avanzata dal , con vittoria di spese del grado. Parte_1
2.3 - Lo svolgimento del giudizio
Alla prima udienza, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha rinviato la causa per la discussione orale e la contestuale decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. concedendo termini per il deposito di note conclusionali.
Nelle note conclusionali, le parti hanno ribadito le proprie posizioni e, in particolare,
ha continuato a eccepire che non vi fosse prova dell'avvenuto Controparte_1 pagamento, da parte di del debito di € 179.976,45 contabilizzato dalla banca Parte_1 al 31.3.2008, con la conseguenza che l'unico credito restitutorio spettante al Parte_1
pag. 10/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5 in relazione al conto anticipi su fatture fosse costituito dal “saldo ricalcolato” pari a €
31.926,00, esattamente corrispondente a quanto contenuto nella (corretta) statuizione di condanna disposta in primo grado.
Motivi della decisione
3. - La decisione della Corte
L'appello promosso dal è infondato e merita di essere rigettato Parte_1 per i motivi che si vanno ad esporre.
3.1 - Il conto corrente ordinario n. 4020169
Innanzitutto, la Corte osserva che, per quanto riguarda il conto corrente ordinario n.
4020169, manca l'interesse del a una specifica pronuncia di riforma sul capo Parte_1 della sentenza in questione: anche utilizzando la voce “rettifica a favore” in luogo di quella “saldo ricalcolato”, infatti, l'importo che la banca sarebbe tenuta a restituire al in relazione a questa prima linea di credito sarebbe comunque pari a € Parte_1
359.984,27, esattamente corrispondente alla condanna contenuta nella sentenza di primo grado.
Il motivo di appello relativo al conto corrente ordinario n. 4020169 deve essere dichiarato inammissibile.
3.2 - Il conto anticipi su fatture n. 581918
Per quanto riguarda, invece, il conto anticipi su fatture n. 581918, si dà atto del fatto che
- pur sussistendo l'interesse ad appellare da parte della procedura – il gravame proposto non merita di essere accolto nel merito.
Occorre premettere, innanzitutto, che la decisione del Tribunale di aderire all'ipotesi sub B indicata nella consulenza tecnica di ufficio (ossia quella in cui l'anatocismo è stato ritenuto legittimamente applicato tra il 2000 e il 2014) non è stata oggetto di specifico motivo di appello da parte del , mentre è stata censurata Parte_1 esclusivamente la decisione di condannare la banca a ripetere l'importo (contenuto all'interno della suddetta ipotesi sub B) pari al “saldo ricalcolato” in luogo di quello di cui alla “rettifica a favore”.
pag. 11/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Tanto premesso, con riferimento all'istanza istruttoria formulata dall'appellante, la
Corte osserva come la stessa non appaia meritevole di accoglimento;
la “riconvocazione del CTU” a chiarimenti, difatti, appare superflua rispetto alla definizione del presente grado di giudizio e ciò in quanto, dalla disamina della relazione definitiva depositata in primo grado, si evince in maniera chiara come3:
(i) la voce “rettifica a favore” riguarda lo scostamento aritmetico tra quanto contabilizzato dalla banca alla data del 31.3.2008 (€ -179.976,45) e quanto invece contabilizzato dal consulente tecnico di ufficio a quella data a seguito dell'espunzione delle voci di costo illegittime (+ 31.926,00 €);
(ii) che l'unico importo raffigurante un effettivo credito restitutorio per il
, meritevole quindi di essere ripetuto, è solamente la porzione di rettifica “in Parte_1 positivo” del dare-avere tra le parti, ossia quella superiore allo “0”, importo corrispondente – come correttamente ritenuto in primo grado – alla voce “saldo ricalcolato” (i.e. € 31.926,00);
(iii) che, pertanto, il valore in negativo che la banca, alla data del 31.3.2008
(ultimo estratto conto in atti), aveva contabilizzato a debito del cliente, è da considerarsi quale mera voce contabile “virtuale” di esposizione debitoria del correntista in quel dato momento – derivante dalla sommatoria degli anticipi su fatture concessi dalla banca e non restituiti dal cliente (cfr. di nuovo da pag. 611 a 682 della C.T.U. e v. superiore nota sub 3) - della quale la banca poteva richiedere in qualsiasi tempo il pagamento, pagamento che, tuttavia, non vi è prova che abbia effettuato. Parte_1 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Quella voce debitoria non corrisponde, in sostanza, a un debito erroneamente contabilizzato (ed effettivamente non dovuto) già concretamente pagato dal cliente, ma solamente a un debito per sorte capitale contabilizzato dalla banca risultante ancora inadempiuto dalla correntista alla data del 31.3.2008, momento in cui si è
“cristallizzata” l'analisi tecnica del consulente tecnico di ufficio.
3.3 - Sull'onere della prova a carico del correntista al fine di poter domandare
l'inclusione della voce di debito contabilizzata al 31.3.2008 all'interno del quantum di ripetizione posto a carico della banca
Affinché il possa domandare e ottenere la restituzione di una tale risultanza Parte_1 contabile (€ -179.976,45), questi avrebbe dovuto fornire la prova di aver concretamente pagato quella voce contabile risultante dall'estratto conto del 31.3.2008; solo in questo modo l'importo da ripetere in favore della procedura si sarebbe potuto estendere non solo al saldo ricalcolato (i.e. € 31.926,00 a favore del correntista ricalcolati dal consulente tecnico di ufficio) ma anche al saldo “negativo” contabilizzato dalla banca
(i.e. € -179.976,45 € risultanti dall'estratto del 31.8.2008), venendosi in tal modo a giustificare causalmente – tramite la prova del pagamento di quel debito durante il prosieguo di rapporto - la ripetizione dell'intera “rettifica” a favore e non solo del saldo creditorio positivo risultante all'esito della consulenza tecnica di ufficio.
Al contrario, invece, in difetto della prova circa l'effettivo avvenuto pagamento, nel prosieguo del rapporto, di detto “saldo contabile negativo”, la voce “rettifica a favore” è destinata a rimanere nient'altro che un mero “dato contabile”, utile a fornire l'immagine della distanza tra la contabilità tenuta dalla banca e la contabilità reputata corretta dal consulente tecnico di ufficio, ma inidonea a rappresentare, viceversa, un importo da restituire in concreto alla correntista.
3.4 - Il mancato raggiungimento dell'onere della prova da parte del Parte_1
Nel caso di specie, parte appellante si è limitata esclusivamente a sostenere (senza provarlo) che i 179.976,45 €, risultanti “a debito” nell'estratto del 2008 sarebbero stati pagati dall' nei successivi dieci anni di durata di rapporto (poi chiuso nel Parte_1
pag. 13/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
2018), affermando che “gli anticipi individuati al 31.3.2008 sono poi stati restituiti dal correntista alla banca nel corso del rapporto, proseguito sino al 31.3.2018” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in appello del ) e ritenendo altresì che la prova Parte_1 dell'avvenuta restituzione di tale importo potesse ricavarsi dai “prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze” depositati in primo grado sub doc. da 80 a 89.
Tale motivo è stato puntualmente contestato dalla banca nella comparsa di risposta in appello, la quale ha sostenuto la mancanza di prova circa il pagamento – tra il 2008 e il
2018 – dell'importo contabilizzato a debito della correntista alla data del 31.3.2008.
E in effetti, andando ad esaminare i “prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze” relativi all'andamento del conto anticipi dal 2008 al 2018 (cfr. di nuovo i doc. da 80 a 89 depositati in primo grado dal ) non è possibile ricavare con Parte_1 chiarezza quanto affermato dall'appellante, e cioè che il debito contabilizzato dalla banca alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (31.3.2008) sia stato poi effettivamente pagato dalla correntista nei dieci anni successivi.
I suddetti prospetti, infatti, riportano soltanto le singole fatture che, di volta in volta, presentava alla banca al fine di ottenerne l'anticipo dell'importo, con Parte_1
l'indicazione del tasso d'interesse applicato sul valore di detto anticipo.
Non danno affatto l'idea, invece, dell'andamento progressivo del rapporto successivo al marzo 20184, né tantomeno dimostrano una riduzione graduale, fino al 31.3.2018 (data di chiusura del conto), del debito di € 179.976,45 contabilizzato alla data del 31.3.2008.
In nessun modo, quindi, tale tipo di documentazione appare poter fungere da prova del pagamento del debito contabilizzato dalla banca a carico di alla data Parte_1 dell'estratto conto del 31.3.2008.
Senza la prova chiara e precisa del pagamento dell'importo contabilizzato nel 2008 - ad esempio, mediante una quietanza o un estratto conto successivo al 2008 dal quale emerga l'effettiva riduzione dello scoperto sostenuta dall'appellante - l'affermazione 4 Né in relazione al conto anticipi su fatture, né in relazione al conto “di appoggio” collegato al conto anticipi. pag. 14/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5 secondo cui tra il 2008 e il 2018 quella scopertura si sia ridotta (e sia stata, in tal modo, indebitamente pagata dall' assume il valore di una mera allegazione priva di Parte_1 riscontri pratici, inidonea a provare l'avvenuto pagamento di € 179.976,45 e non in grado, in definitiva, di fondare l'inclusione di detto importo all'interno del quantum della condanna alla ripetizione d'indebito richiesta dalla procedura.
3.4.1 In relazione alla prova di tale pagamento, la Corte osserva che il Parte_1 aveva ottenuto in primo grado un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, con il quale era stato intimato a quest'ultima di produrre gli estratti e gli scalari del conto anticipi su fatture relativi al periodo “2013-2014”.
La banca, come osservato nella parte in fatto, non ha poi ottemperato all'ordine di esibizione impostole dal Tribunale, rimanendo contumace non depositando gli estratti conto relativi al suddetto biennio. A seguito del mancato deposito dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione, però, il a sua volta non ha: Parte_1
(i) né richiesto al Tribunale la modifica dell'ordinanza del 1° marzo 2023 – domandandone l'estensione anche agli anni 2008-2012 e 2015-2018 (ossia ai periodi di durata del conto anticipi per i quali non era stata ordinata l'esibizione degli estratti);
(ii) né, tantomeno, ha insistito - con gli scritti conclusionali del primo grado o con i motivi di appello - per la rinnovazione dell'ordine di esibizione rimasto inevaso dalla banca.
Il contegno tenuto dal a seguito della mancata evasione dell'ordine di Parte_1 esibizione da parte della banca – nonché la mancata proposizione di uno specifico motivo di appello su tale punto – consente quindi oggi di limitare il compendio probatorio relativo al conto anticipi n. n. 5819182 ai soli estratti conto versati in atti con l'atto di citazione in primo grado (e quindi fino alla data del 31.3.2008), in base ai quali il consulente tecnico di ufficio ha effettuato le proprie valutazioni tecniche e ricostruito, espungendo i costi illegittimi, il rapporto di dare-avere tra le parti.
pag. 15/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
3.4.2 Sempre sotto il profilo della mancata prova del pagamento del debito contabilizzato al 31.3.2008, la Corte ritiene utile osservare che - al di là della mancata proposizione di uno specifico motivo di appello relativo alla rinnovazione dell'ordine di esibizione non assolto in primo grado dalla banca - l'onere della prova circa l'avvenuta restituzione del debito contabile risultante dall'estratto del 31.3.2008 (i.e. € 179.976,45
€) ricadesse, in ogni caso, in capo alla correntista, in applicazione del principio di diritto riaffermato sino a tempi recenti dalla Suprema Corte in base al quale: “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista [n.d.r. cosa avvenuta tramite la CTU disposta in primo grado] e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n.
23852 del 29/10/2020). Ciò posto e ricordato, le obiezioni sollevate dalla società correntista, oggi ricorrente, in ordine alla necessità di porre a carico della banca
l'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto invece azionato dal cliente, in omaggio ad un principio di vicinanza della prova ovvero di utilità probatoria, si pongono in evidente contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte nella materia in esame e vanno dunque disattesi” (Cassazione civile, Ordinanza
n. 24032 del 7.8.2023).
Pertanto, la prova dei fatti costitutivi di una specifica pretesa restitutoria domandata dalla correntista in veste di attrice – e nascente da un rapporto di conto corrente con la banca – non subisce deroghe rispetto alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la quale, com'è noto, fa ricadere l'onere della prova su chi agisce avanzando una determinata domanda, non potendosi invocare il principio di “vicinanza” dell'onere della prova al fine di ritenere che sia onere della banca depositare gli estratti conto mancanti;
in tal modo, infatti, si finirebbe per addossare all'istituto di credito l'onere di dover sopperire alla mancata produzione documentale del cliente.
pag. 16/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Nel caso di specie – trattandosi domanda di ripetizione d'indebito - il fatto costitutivo della pretesa restitutoria non era rappresentato soltanto dalla sussistenza di una voce debitoria contabilizzata dalla a carico della correntista ma anche, e soprattutto, dal CP_1 fatto storico dell'avvenuto effettivo pagamento di tale importo (tramite l'effettuazione di rimesse sul conto, valide a ridurre progressivamente la scopertura), pagamento che, in definitiva, non è stato adeguatamente provato dall'appellante (i) né mediante il deposito di documentazione idonea a tal fine (non lo sono, lo si ribadisce, i prospetti trimestrali di cui ai doc. 80-89), (ii) né tantomeno insistendo per l'estensione dell'ordine di esibizione disposto in primo grado o, comunque, per la sua rinnovazione in appello.
3.5 – Osservazioni conclusive
In assenza della prova dell'avvenuta restituzione, da parte della correntista, dei
179.976,45 € risultanti a debito alla data del 31.3.2008, detta voce sarà quindi destinata a rimanere un semplice dato contabile che il consulente tecnico di ufficio, a seguito dei propri calcoli, ha provveduto virtualmente a rettificare, pervenendo a un saldo positivo a credito della procedura - superiore allo “0” – pari alla voce indicata in perizia come
“saldo ricalcolato”, ossia i 31.926,00 € oggetto della condanna di primo grado.
L'unico importo che, pertanto, deve ritenersi quale vero e proprio credito restitutorio del
, con riferimento al conto anticipi su fatture n. 5819182, è solamente quello Parte_1 di 31.926,00 €, unico al quale era dunque corretto che la banca venisse condannata.
La sentenza n. 10325/2024 risulta in definitiva immune da vizi e l'appello merita, di conseguenza, di essere interamente rigettato.
4. – Le spese di lite
Le spese, ex art. 91 c.p.c, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
pag. 17/18 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 7 2 / 2 0 2 5
Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo la causa
R.G. n. 1572/2025, così dispone:
I) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II) condanna il al pagamento, in favore di ciascuna Parte_1 parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
3.966,00 (di cui € 1.134,00 studio causa, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1,911,00 per fase decisoria) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il presidente est.
IU ON
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Pietro Gitto
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. in particolare (i) pag. 15 dell'elaborato finale per quanto riguarda il prospetto sub B del conto anticipi 581918, (ii) pag. 19-20 per quanto riguarda le conclusioni finali del consulente tecnico di ufficio in relazione al conto anticipi e, soprattutto, (iii) le pagine da 611 e 682 (facenti parte della tabella allegata alla consulenza tecnica di uffico), dalle quali emerge che il debito di € - 179.976,45 contabilizzato dalla banca a carico di alla data del 31.3.2008 corrispondesse alla sommatoria Parte_1 del valore degli di anticipi concessi dalla banca (e non restituiti) sulle singole fatture presentate dalla correntista, anticipi che – da tale prospetto – risultavano rappresentare, a quella data, un debito di verso la banca. Parte_1 pag. 12/18