Art. 8.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui a decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, numero 676 e 12 ottobre 1945, n. 690 , a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui a decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, numero 676 e 12 ottobre 1945, n. 690 , a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.