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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01162/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 02635 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01162/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2023, proposto dal Condominio
Nuovo Complesso Edilizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Chiaramonte e Giuseppe
Chiaramonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Terrasanta 93;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Termini Imerese di inefficacia della SCIA, con riferimento alla pratica SUE n. 96006970824-31102022-1651SUAP7007-
96006970824 Nuovo Complesso Edilizio, notificato il 17.5.2023. N. 01162/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. RA MU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso notificato il 14 luglio 2023 e depositato il 27 luglio successivo, il
Condominio “Nuovo Complesso Edilizio”, sito in Via Emanuela Setti Carraro, 12-
14-16 di Termini Imerese, espone che:
- con nota assunta al protocollo del Comune n. 8942 del 20/2/2020, richiedeva la concessione di mq. 4,50 di suolo pubblico a mezzo passo carrabile, finalizzato all'accesso di autoveicoli dalla strada pubblica all'interno del parcheggio posto a servizio dell'edificio condominiale amministrato;
- con determinazione n. 399 del 13-2-2023 il Dirigente del 4° Settore – Gestione
Economica e Finanziaria del Comune evadeva favorevolmente la richiesta di concessione di passo carrabile;
- con successiva s.c.i.a. inoltrata il 30/1/2023 il Condominio odierno ricorrente, segnalava l'inizio dell'attività dei lavori, consistenti nella collocazione di una barra metallica di tipo meccanico da posizionare all'interno dell'area di sua proprietà, in corrispondenza del varco di accesso alla zona destinata a parcheggio condominiale.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 17/05/2023 n. 45513 con cui il Comune di Termini Imerese ha comunicato l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), inoltrata in data 30/1/2023, “richiamato l'art. 21 nonies della L.241/90, poiché sussistono ragioni di evidente interesse pubblico, nonché si è in presenza di dichiarazioni inesatte o incomplete”; il provvedimento impugnato richiama inoltre il piano di lottizzazione approvato in vista della realizzazione dell'edificio N. 01162/2023 REG.RIC.
condominiale (ed in particolare l'atto di convenzione che viene riferito essere stato stipulato in data 24/11/1988) dal quale si evince che l'area in questione rientrerebbe tra quelle “necessarie per le opere di urbanizzazione primaria previste e con destinazione delle stesse a: parcheggio pubblico, verde pubblico, e viabilità interna” per le quali “l'uso di dette aree è e resta pubblico”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ECCESSO DI
POTERE.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato si fonderebbe su un palese travisamento della situazione dei luoghi controversi ed in particolare della natura pubblica del suolo su cui insiste l'apparato di chiusura collocato dal Condominio; come comprovato dai dati catastali allegati, tale spazio risulterebbe di proprietà del costruttore dell'edificio condominiale (che risulta essere parte contrattuale della convenzione di lottizzazione invocata dal Comune) e dante causa dei condomini acquirenti delle unità immobiliari facenti parti del condominio.
2) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN
DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
TRAVISAMENTO; ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Il ricorrente deduce che gli obblighi di trasferimento dell'area che il Comune assume essere destinata ad uso pubblico, derivanti dal piano di lottizzazione
(imprescindibile presupposto dell'atto impugnato), sarebbero irrimediabilmente prescritti.
3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE E
VIZIO PROCEDIMENTALE.
Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato in quanto adottato in violazione dei termini prescritti in materia di s.c.i.a., avendo il Comune N. 01162/2023 REG.RIC.
esercitato il potere repressivo oltre il termine di legge previsto. Inoltre, il Comune non avrebbe osservato le necessarie garanzie partecipative di cui all'art. 21 nonies, con conseguente consolidamento della posizione giuridica già intestata al condominio ricorrente.
2. – Si è costituito il Comune di Termini Imerese che ha depositato documenti e, con memoria di mera forma, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
3. – In vista dell'udienza di merito il ricorrente ha depositato documenti nonché la sentenza n. 615 del 4/10/2023 con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto il ricorso proposto dal Condominio ai sensi della L. 689/81 avverso il verbale (elevato dalla Polizia Municipale di Termini Imerese il 24.05.2023 per la violazione dell'art. 20 co.1 e 4 del C.d.S.) con cui gli è stata contestata la abusiva occupazione dello spazio coincidente con quello per cui è causa; con apposita memoria ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. – All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. - Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto il provvedimento del 17/05/2023
n. 45513 con il quale il Comune di Termini Imerese ha comunicato al ricorrente l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, inoltrata in data
30/01/2023, prot. n. 8485 “richiamato l'art. 21 nonies della L.241/90, poiché sussistono ragioni di evidente interesse pubblico, nonché si è in presenza di dichiarazioni inesatte o incomplete”.
2. - Il richiamo all'art. 21 nonies della L.241/90 contenuto nel provvedimento impugnato impone una sintetica ricostruzione dei principi fondamentali che governano la materia della segnalazione certificata di inizio attività.
Va innanzi tutto ricordato come l'utilizzo del termine autotutela con riferimento all'istituto di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, sia improprio considerato che in caso di s.c.i.a., la riedizione del potere di controllo non va ad incidere su un precedente provvedimento amministrativo, e per tale ragione si N. 01162/2023 REG.RIC.
connota come procedimento di primo e non di secondo grado. Ed invero alla declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. l'amministrazione perviene dopo la decorrenza del termine fisiologico di verifica della sua regolarità. (60 o 30 giorni,
a seconda che si versi o meno nell'ambito della materia edilizia), previa doverosa comparazione di interessi sottesa alla scelta di procedere all'annullamento d'ufficio, secondo i principi generali che governano la materia.
Va inoltre considerato che se di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell'apprezzamento dell'interesse pubblico che può imporne l'esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la pubblica amministrazione non ha neanche l'obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l'esercizio (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 20 ottobre 2025 n. 18004), nel caso di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, si ritiene invece che tale obbligo di attivazione sussista. Depone nel senso della doverosità (in deroga dunque al ricordato e consolidato orientamento secondo cui l'istanza di autotutela non è coercibile) l'argomento letterale e segnatamente la diversa formulazione dell'art. 21-novies rispetto all'art. 19, c. 4, della L. n. 241 del 1990: quest'ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che l'amministrazione “adotta comunque” (non già semplicemente “può adottare”) i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le “condizioni” per l'autotutela (Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025,
n. 5423; 7 marzo 2023 n. 2371; Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208; Sez.
II, 2 novembre 2023, n. 9415).
Se dunque disponendo che anche decorso il termine di 60 giorni (30 per le attività in materia di edilizia) la P.A. può adottare i provvedimenti inibitori solo “in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies” il legislatore ha emancipato dall'autotutela il potere di intervento della stessa sulle attività intraprese con s.c.i.a., così ovviando all'anomalia logica sopra segnalata, ciò è possibile a condizione che siano comunque rispettate le condizioni previste dall'art. 21 nonies della l. 241/90 per azionare il potere di annullamento d'ufficio. N. 01162/2023 REG.RIC.
3. - Nel caso di specie - in cui il Comune di Termini Imerese ha inteso esercitare i propri poteri di controllo oltre gli ordinari termini di cui ai commi 3 e 6 bis di cui all'art. 19, ma comunque entro il termine di cui al comma 4 della medesima norma
- non risultano rispettate tali condizioni.
Ed invero una volta perfezionatasi e divenuta efficace la s.c.i.a., l'attività dell'amministrazione deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento nell'ambito del quale il potere residuale della P.A. deve essere esercitato secondo le condizioni previste dall'art. 21 nonies della l. 241/90 per azionare il potere di annullamento d'ufficio, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite temporale ivi previsto e, soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole del privato.
In particolare il Comune si è limitato a richiamare genericamente la sussistenza di ragioni di evidente interesse pubblico e di dichiarazioni inesatte del ricorrente in relazione ad un piano di lottizzazione (approvato in vista della realizzazione dell'edificio condominiale) dal quale si evincerebbe l'uso pubblico dell'area in questione.
In relazione a tale ultima circostanza, peraltro contestata in questa sede dal ricorrente, il procedimento seguito dal Comune risulta carente sia del necessario contraddittorio, sia della prodromica valutazione comparativa degli interessi in gioco idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al ricorrente a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.
4. – In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo, assorbita ogni altra censura ed a prescindere da ogni altra valutazione in termini di giurisdizione esclusiva sulla portata della sopra citata convenzione di N. 01162/2023 REG.RIC.
lottizzazione, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
5. – Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Termini Imerese alle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EZ, Presidente
RA MU, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA MU TO EZ N. 01162/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/11/2025
N. 02635 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01162/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2023, proposto dal Condominio
Nuovo Complesso Edilizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Chiaramonte e Giuseppe
Chiaramonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Terrasanta 93;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Termini Imerese di inefficacia della SCIA, con riferimento alla pratica SUE n. 96006970824-31102022-1651SUAP7007-
96006970824 Nuovo Complesso Edilizio, notificato il 17.5.2023. N. 01162/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. RA MU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso notificato il 14 luglio 2023 e depositato il 27 luglio successivo, il
Condominio “Nuovo Complesso Edilizio”, sito in Via Emanuela Setti Carraro, 12-
14-16 di Termini Imerese, espone che:
- con nota assunta al protocollo del Comune n. 8942 del 20/2/2020, richiedeva la concessione di mq. 4,50 di suolo pubblico a mezzo passo carrabile, finalizzato all'accesso di autoveicoli dalla strada pubblica all'interno del parcheggio posto a servizio dell'edificio condominiale amministrato;
- con determinazione n. 399 del 13-2-2023 il Dirigente del 4° Settore – Gestione
Economica e Finanziaria del Comune evadeva favorevolmente la richiesta di concessione di passo carrabile;
- con successiva s.c.i.a. inoltrata il 30/1/2023 il Condominio odierno ricorrente, segnalava l'inizio dell'attività dei lavori, consistenti nella collocazione di una barra metallica di tipo meccanico da posizionare all'interno dell'area di sua proprietà, in corrispondenza del varco di accesso alla zona destinata a parcheggio condominiale.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 17/05/2023 n. 45513 con cui il Comune di Termini Imerese ha comunicato l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), inoltrata in data 30/1/2023, “richiamato l'art. 21 nonies della L.241/90, poiché sussistono ragioni di evidente interesse pubblico, nonché si è in presenza di dichiarazioni inesatte o incomplete”; il provvedimento impugnato richiama inoltre il piano di lottizzazione approvato in vista della realizzazione dell'edificio N. 01162/2023 REG.RIC.
condominiale (ed in particolare l'atto di convenzione che viene riferito essere stato stipulato in data 24/11/1988) dal quale si evince che l'area in questione rientrerebbe tra quelle “necessarie per le opere di urbanizzazione primaria previste e con destinazione delle stesse a: parcheggio pubblico, verde pubblico, e viabilità interna” per le quali “l'uso di dette aree è e resta pubblico”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ECCESSO DI
POTERE.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato si fonderebbe su un palese travisamento della situazione dei luoghi controversi ed in particolare della natura pubblica del suolo su cui insiste l'apparato di chiusura collocato dal Condominio; come comprovato dai dati catastali allegati, tale spazio risulterebbe di proprietà del costruttore dell'edificio condominiale (che risulta essere parte contrattuale della convenzione di lottizzazione invocata dal Comune) e dante causa dei condomini acquirenti delle unità immobiliari facenti parti del condominio.
2) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN
DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
TRAVISAMENTO; ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Il ricorrente deduce che gli obblighi di trasferimento dell'area che il Comune assume essere destinata ad uso pubblico, derivanti dal piano di lottizzazione
(imprescindibile presupposto dell'atto impugnato), sarebbero irrimediabilmente prescritti.
3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE E
VIZIO PROCEDIMENTALE.
Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato in quanto adottato in violazione dei termini prescritti in materia di s.c.i.a., avendo il Comune N. 01162/2023 REG.RIC.
esercitato il potere repressivo oltre il termine di legge previsto. Inoltre, il Comune non avrebbe osservato le necessarie garanzie partecipative di cui all'art. 21 nonies, con conseguente consolidamento della posizione giuridica già intestata al condominio ricorrente.
2. – Si è costituito il Comune di Termini Imerese che ha depositato documenti e, con memoria di mera forma, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
3. – In vista dell'udienza di merito il ricorrente ha depositato documenti nonché la sentenza n. 615 del 4/10/2023 con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto il ricorso proposto dal Condominio ai sensi della L. 689/81 avverso il verbale (elevato dalla Polizia Municipale di Termini Imerese il 24.05.2023 per la violazione dell'art. 20 co.1 e 4 del C.d.S.) con cui gli è stata contestata la abusiva occupazione dello spazio coincidente con quello per cui è causa; con apposita memoria ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. – All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. - Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto il provvedimento del 17/05/2023
n. 45513 con il quale il Comune di Termini Imerese ha comunicato al ricorrente l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, inoltrata in data
30/01/2023, prot. n. 8485 “richiamato l'art. 21 nonies della L.241/90, poiché sussistono ragioni di evidente interesse pubblico, nonché si è in presenza di dichiarazioni inesatte o incomplete”.
2. - Il richiamo all'art. 21 nonies della L.241/90 contenuto nel provvedimento impugnato impone una sintetica ricostruzione dei principi fondamentali che governano la materia della segnalazione certificata di inizio attività.
Va innanzi tutto ricordato come l'utilizzo del termine autotutela con riferimento all'istituto di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, sia improprio considerato che in caso di s.c.i.a., la riedizione del potere di controllo non va ad incidere su un precedente provvedimento amministrativo, e per tale ragione si N. 01162/2023 REG.RIC.
connota come procedimento di primo e non di secondo grado. Ed invero alla declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. l'amministrazione perviene dopo la decorrenza del termine fisiologico di verifica della sua regolarità. (60 o 30 giorni,
a seconda che si versi o meno nell'ambito della materia edilizia), previa doverosa comparazione di interessi sottesa alla scelta di procedere all'annullamento d'ufficio, secondo i principi generali che governano la materia.
Va inoltre considerato che se di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell'apprezzamento dell'interesse pubblico che può imporne l'esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la pubblica amministrazione non ha neanche l'obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l'esercizio (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 20 ottobre 2025 n. 18004), nel caso di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, si ritiene invece che tale obbligo di attivazione sussista. Depone nel senso della doverosità (in deroga dunque al ricordato e consolidato orientamento secondo cui l'istanza di autotutela non è coercibile) l'argomento letterale e segnatamente la diversa formulazione dell'art. 21-novies rispetto all'art. 19, c. 4, della L. n. 241 del 1990: quest'ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che l'amministrazione “adotta comunque” (non già semplicemente “può adottare”) i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le “condizioni” per l'autotutela (Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025,
n. 5423; 7 marzo 2023 n. 2371; Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208; Sez.
II, 2 novembre 2023, n. 9415).
Se dunque disponendo che anche decorso il termine di 60 giorni (30 per le attività in materia di edilizia) la P.A. può adottare i provvedimenti inibitori solo “in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies” il legislatore ha emancipato dall'autotutela il potere di intervento della stessa sulle attività intraprese con s.c.i.a., così ovviando all'anomalia logica sopra segnalata, ciò è possibile a condizione che siano comunque rispettate le condizioni previste dall'art. 21 nonies della l. 241/90 per azionare il potere di annullamento d'ufficio. N. 01162/2023 REG.RIC.
3. - Nel caso di specie - in cui il Comune di Termini Imerese ha inteso esercitare i propri poteri di controllo oltre gli ordinari termini di cui ai commi 3 e 6 bis di cui all'art. 19, ma comunque entro il termine di cui al comma 4 della medesima norma
- non risultano rispettate tali condizioni.
Ed invero una volta perfezionatasi e divenuta efficace la s.c.i.a., l'attività dell'amministrazione deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento nell'ambito del quale il potere residuale della P.A. deve essere esercitato secondo le condizioni previste dall'art. 21 nonies della l. 241/90 per azionare il potere di annullamento d'ufficio, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite temporale ivi previsto e, soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole del privato.
In particolare il Comune si è limitato a richiamare genericamente la sussistenza di ragioni di evidente interesse pubblico e di dichiarazioni inesatte del ricorrente in relazione ad un piano di lottizzazione (approvato in vista della realizzazione dell'edificio condominiale) dal quale si evincerebbe l'uso pubblico dell'area in questione.
In relazione a tale ultima circostanza, peraltro contestata in questa sede dal ricorrente, il procedimento seguito dal Comune risulta carente sia del necessario contraddittorio, sia della prodromica valutazione comparativa degli interessi in gioco idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al ricorrente a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.
4. – In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo, assorbita ogni altra censura ed a prescindere da ogni altra valutazione in termini di giurisdizione esclusiva sulla portata della sopra citata convenzione di N. 01162/2023 REG.RIC.
lottizzazione, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
5. – Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Termini Imerese alle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EZ, Presidente
RA MU, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA MU TO EZ N. 01162/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO