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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NA SE, LA
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 122/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3490/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6074/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3490/2/2024 del 15 luglio 2024, depositata il 7 agosto 2024, la CGT di primo grado di Caserta rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 1136/24, notificato il 15/02/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), recante richiesta di versamento
IMU , anno d'imposta 2018, per un totale complessivo di euro 552,00.
Ha interposto appello la Contribuente che ha censurato l'impugnata sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto la Corte di primo grado l'inesistenza dell'originale dell'atto impugnato – violazione art. 21- septies L. 241/1990, artt. 23 e 40 D.Lgs. 82/2005; Difetto di sottoscrizione – firma a stampa non legittima ex art. 1, c. 87 L. 549/1995; Difetto di motivazione dell'atto impugnato – mancata indicazione dei mezzi di prova ex art. 7 L. 212/2000 (riformato nel 2024); Difetto di legittimazione passiva e disconoscimento del possesso di immobili – violazione art. 2697 c.c., art. 7, c.
5-bis D.Lgs. 546/92.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Ente impositore che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto deducendo che l'atto riporta la firma a stampa con riferimento alla Determina dirigenziale n.
222/2023 e alla Delibera G.C. n. 97/2023; previo richiamo a giurisprudenza di legittimità (Cass.
9079/2015, 20628/2017, 6142/2024) che l'atto è prodotto da sistemi informatici automatizzati;
che l'atto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 L. 212/2000 e art. 1, c. 162 L. 296/2006 (richiama Cass.
3854/2022 e 7278/2022); che l'IMU grava sul proprietario anche in caso di occupazione abusiva;
concludendo per l'infondatezza in fatto e diritto dell'impugnazione alla sentenza di primo grado di cui chiede integrale conferma.
Nella seduta del 8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello con cui la Difesa del contribuente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'error in judicando con riguardo all'eccepita inesistenza dell'originale dell'atto impugnato, la mancata conformità all'originale ed il difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, posso essere trattati congiuntamente richiamando preliminarmente le motivazioni sul punto rese dal primo Collegio a cui si aggiungono le seguenti ulteriori argomentazioni.
Con riguardo al primo motivo d'impugnazione il thema decidendum riguarda il se la deduzione dell'inesistenza dell'originale di una copia analogica -notifica cartacea del provvedimento - priva di attestazione di conformità al documento nativo digitale, possa equivalere a disconoscimento ai sensi dell'art.2719 c.c.
Orbene l'inesistenza dell'originale, su cui insiste la Difesa dell'appellante non equivale ad automatico ed espresso disconoscimento della conformità fra l'originale e la copia ai sensi dell'art.2719 (ex comma 3 art. 22 DLgs. 82/2005)”.
Entra, invero, in gioco l'art. 22 comma 3 del DLgs. 82/2005: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Per assumere l'efficacia del disconoscimento di copia, la contestazione deve essere tempestiva, specifica e circostanziata, cioè, individuare il documento e gli aspetti per cui la copia cartacea differirebbe dall'originale digitale. In mancanza, la copia analogica non certificata conserva valore probatorio (salvo diversa prova “aliunde”).
Nel caso in esame a fronte di una mera e troppo generica deduzione che “l'originale non esiste” in assenza di una contestazione circostanziata della difformità dall'originale, la notifica del provvedimento cartaceo (copia analogica dell'originale nativo digitale) conserva valore probatorio.
Né prova “aliunde” può trarsi dall'eccepito difetto di sottoscrizione dell'atto, attesa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, la sottoscrizione del provvedimento n.1136 del 14/12/2023 avvenuta mediante l'indicazione a stampa - ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 e dell'art. 1, comma
87, legge 28.12. 95 n. 549 e della determinazione Area IV Finanze e tributi n.222 del 22.12.23 - del funzionario nominato responsabile, giusta delibera di Giunta Comunale n.97 del 23/11/2023, “dott.ssa
Nominativo_1”, è pienamente conforme delle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo medesimo adottate dall'AgID in applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.
Il documento informatico è stato, dunque, creato con il software in uso all'Ente impositore è stato, successivamente, firmato a stampa con le indicazioni previste dalla normativa di settore, ha, dunque, ricevuto un'estensione .pdf (documento nativo digitale) ed è stato stampato (documento analogico “copia” dell'originale nativo digitale) e notificato in forma cartacea alla contribuente.
È appena il caso di aggiungere che per effetto del comb.disp. degli artt. art. 1 comma 87 della legge
549/95 e 3 del d.lgs. 39/1993, la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce
(ulteriormente) requisito di validità della copia dell'atto cartaceo notificato alla contribuente, essendo stato il documento nativo digitale, a mente delle citate norme, perfezionato, prima della stampa, con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come esattamente si registra nel caso di specie.
Passando, ora, al motivo dell'eccepito del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, assorbite tutte le eccezioni e questioni connesse a questo profilo d'indagine, lo stesso appare destituito di ogni fondamento.
Come noto l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass.,
15 novembre 2004, n. 21571)" (Così Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, nn. 11449 e 11443
e Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887).
Fermo il principio, già evidenziato nella sentenza impugnata che è legittima la motivazione degli avvisi di accertamento “per relationem”, qualora rinviino al contenuto di altri atti (Cass. Sez. V n. 25211 del
14/12/10 emessa in materia di imposte dirette ma applicabile per analogia), nel caso in esame l'avviso di accertamento IMU indica chiaramente l'identificazione catastale della lista degli immobili, la tipologia, la categoria e la classe, il diritto “proprietà”, la rendita in valore, il periodo di possesso, il la superficie, il valore imponibile, l'aliquota applicata, l'imponibile, le detrazioni – nel caso assenti - l'imposta liquidata, oltre al quadro riepilogativo per tributo e dettaglio del pagamento omesso con relative sanzioni ed interessi.
Queste indicazioni, ad avviso della Corte, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa della contribuente, che ben avrebbe potuto poi contestare nel merito il quantum dell'imposta nel successivo giudizio.
Quanto al motivo dell'assunta carenza di legittimazione passiva per inesistenza del presupposto impositivo, la Difesa della contribuente non nega il diritto reale -proprietà- degli immobili oggetto di accertamento.
Come noto, l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica), analogamente alla precedente I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), è un'imposta patrimoniale il cui presupposto è rappresentato dal possesso “qualificato” di un bene immobile, ovvero fabbricati - esclusa l'“abitazione principale”, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Soggetti passivi dell'imposta sono dunque i proprietari di beni immobili ovvero i titolari di altro diritto reale su questi ultimi, quali il diritto di usufrutto, il diritto di superficie, il diritto di enfiteusi, il diritto di uso e il diritto di abitazione.
L'indicazione catastale – diritto: Proprietà- legittimamente ha indotto il Comune a presumere che la soggettività passiva tributaria permanesse in capo all'intestatario della ditta catastale, essendo incontestato che alcuna comunicazione al Comune era pervenuta circa il mutamento del potenziale soggetto passivo del tributo.
Nel caso di specie la Difesa della contribuente non ha dedotto, in giudizio, prima ancora di offrire di provare, di aver perso il diritto reale, che vale a determinarne la qualità di soggetto passivo dell'imposta, sugli immobili oggetto di accertamento.
Ne consegue che nell'avviso di accertamento impugnato sono confluite tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e le stesse sono state esternate con chiarezza, sia pur sinteticamente, ed è pertanto compiutamente esposto l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.
Poiché tutti questi elementi, su cui si è fondato l'atto impositivo, non sono stati incrinati nella loro valenza da valide argomentazioni di contrasto da parte della Difesa, ne consegue la correttezza della pronuncia impugnata circa il rigetto dell'originaria domanda spiegata in primo grado ed il conseguente rigetto dell'appello odiernamente proposto.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del Comune, che si liquidano in € 450,00 oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NA SE, LA
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 122/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3490/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6074/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3490/2/2024 del 15 luglio 2024, depositata il 7 agosto 2024, la CGT di primo grado di Caserta rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 1136/24, notificato il 15/02/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), recante richiesta di versamento
IMU , anno d'imposta 2018, per un totale complessivo di euro 552,00.
Ha interposto appello la Contribuente che ha censurato l'impugnata sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto la Corte di primo grado l'inesistenza dell'originale dell'atto impugnato – violazione art. 21- septies L. 241/1990, artt. 23 e 40 D.Lgs. 82/2005; Difetto di sottoscrizione – firma a stampa non legittima ex art. 1, c. 87 L. 549/1995; Difetto di motivazione dell'atto impugnato – mancata indicazione dei mezzi di prova ex art. 7 L. 212/2000 (riformato nel 2024); Difetto di legittimazione passiva e disconoscimento del possesso di immobili – violazione art. 2697 c.c., art. 7, c.
5-bis D.Lgs. 546/92.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Ente impositore che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto deducendo che l'atto riporta la firma a stampa con riferimento alla Determina dirigenziale n.
222/2023 e alla Delibera G.C. n. 97/2023; previo richiamo a giurisprudenza di legittimità (Cass.
9079/2015, 20628/2017, 6142/2024) che l'atto è prodotto da sistemi informatici automatizzati;
che l'atto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 L. 212/2000 e art. 1, c. 162 L. 296/2006 (richiama Cass.
3854/2022 e 7278/2022); che l'IMU grava sul proprietario anche in caso di occupazione abusiva;
concludendo per l'infondatezza in fatto e diritto dell'impugnazione alla sentenza di primo grado di cui chiede integrale conferma.
Nella seduta del 8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello con cui la Difesa del contribuente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'error in judicando con riguardo all'eccepita inesistenza dell'originale dell'atto impugnato, la mancata conformità all'originale ed il difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, posso essere trattati congiuntamente richiamando preliminarmente le motivazioni sul punto rese dal primo Collegio a cui si aggiungono le seguenti ulteriori argomentazioni.
Con riguardo al primo motivo d'impugnazione il thema decidendum riguarda il se la deduzione dell'inesistenza dell'originale di una copia analogica -notifica cartacea del provvedimento - priva di attestazione di conformità al documento nativo digitale, possa equivalere a disconoscimento ai sensi dell'art.2719 c.c.
Orbene l'inesistenza dell'originale, su cui insiste la Difesa dell'appellante non equivale ad automatico ed espresso disconoscimento della conformità fra l'originale e la copia ai sensi dell'art.2719 (ex comma 3 art. 22 DLgs. 82/2005)”.
Entra, invero, in gioco l'art. 22 comma 3 del DLgs. 82/2005: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Per assumere l'efficacia del disconoscimento di copia, la contestazione deve essere tempestiva, specifica e circostanziata, cioè, individuare il documento e gli aspetti per cui la copia cartacea differirebbe dall'originale digitale. In mancanza, la copia analogica non certificata conserva valore probatorio (salvo diversa prova “aliunde”).
Nel caso in esame a fronte di una mera e troppo generica deduzione che “l'originale non esiste” in assenza di una contestazione circostanziata della difformità dall'originale, la notifica del provvedimento cartaceo (copia analogica dell'originale nativo digitale) conserva valore probatorio.
Né prova “aliunde” può trarsi dall'eccepito difetto di sottoscrizione dell'atto, attesa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, la sottoscrizione del provvedimento n.1136 del 14/12/2023 avvenuta mediante l'indicazione a stampa - ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 e dell'art. 1, comma
87, legge 28.12. 95 n. 549 e della determinazione Area IV Finanze e tributi n.222 del 22.12.23 - del funzionario nominato responsabile, giusta delibera di Giunta Comunale n.97 del 23/11/2023, “dott.ssa
Nominativo_1”, è pienamente conforme delle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo medesimo adottate dall'AgID in applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.
Il documento informatico è stato, dunque, creato con il software in uso all'Ente impositore è stato, successivamente, firmato a stampa con le indicazioni previste dalla normativa di settore, ha, dunque, ricevuto un'estensione .pdf (documento nativo digitale) ed è stato stampato (documento analogico “copia” dell'originale nativo digitale) e notificato in forma cartacea alla contribuente.
È appena il caso di aggiungere che per effetto del comb.disp. degli artt. art. 1 comma 87 della legge
549/95 e 3 del d.lgs. 39/1993, la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce
(ulteriormente) requisito di validità della copia dell'atto cartaceo notificato alla contribuente, essendo stato il documento nativo digitale, a mente delle citate norme, perfezionato, prima della stampa, con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come esattamente si registra nel caso di specie.
Passando, ora, al motivo dell'eccepito del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, assorbite tutte le eccezioni e questioni connesse a questo profilo d'indagine, lo stesso appare destituito di ogni fondamento.
Come noto l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass.,
15 novembre 2004, n. 21571)" (Così Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, nn. 11449 e 11443
e Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887).
Fermo il principio, già evidenziato nella sentenza impugnata che è legittima la motivazione degli avvisi di accertamento “per relationem”, qualora rinviino al contenuto di altri atti (Cass. Sez. V n. 25211 del
14/12/10 emessa in materia di imposte dirette ma applicabile per analogia), nel caso in esame l'avviso di accertamento IMU indica chiaramente l'identificazione catastale della lista degli immobili, la tipologia, la categoria e la classe, il diritto “proprietà”, la rendita in valore, il periodo di possesso, il la superficie, il valore imponibile, l'aliquota applicata, l'imponibile, le detrazioni – nel caso assenti - l'imposta liquidata, oltre al quadro riepilogativo per tributo e dettaglio del pagamento omesso con relative sanzioni ed interessi.
Queste indicazioni, ad avviso della Corte, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa della contribuente, che ben avrebbe potuto poi contestare nel merito il quantum dell'imposta nel successivo giudizio.
Quanto al motivo dell'assunta carenza di legittimazione passiva per inesistenza del presupposto impositivo, la Difesa della contribuente non nega il diritto reale -proprietà- degli immobili oggetto di accertamento.
Come noto, l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica), analogamente alla precedente I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), è un'imposta patrimoniale il cui presupposto è rappresentato dal possesso “qualificato” di un bene immobile, ovvero fabbricati - esclusa l'“abitazione principale”, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Soggetti passivi dell'imposta sono dunque i proprietari di beni immobili ovvero i titolari di altro diritto reale su questi ultimi, quali il diritto di usufrutto, il diritto di superficie, il diritto di enfiteusi, il diritto di uso e il diritto di abitazione.
L'indicazione catastale – diritto: Proprietà- legittimamente ha indotto il Comune a presumere che la soggettività passiva tributaria permanesse in capo all'intestatario della ditta catastale, essendo incontestato che alcuna comunicazione al Comune era pervenuta circa il mutamento del potenziale soggetto passivo del tributo.
Nel caso di specie la Difesa della contribuente non ha dedotto, in giudizio, prima ancora di offrire di provare, di aver perso il diritto reale, che vale a determinarne la qualità di soggetto passivo dell'imposta, sugli immobili oggetto di accertamento.
Ne consegue che nell'avviso di accertamento impugnato sono confluite tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e le stesse sono state esternate con chiarezza, sia pur sinteticamente, ed è pertanto compiutamente esposto l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.
Poiché tutti questi elementi, su cui si è fondato l'atto impositivo, non sono stati incrinati nella loro valenza da valide argomentazioni di contrasto da parte della Difesa, ne consegue la correttezza della pronuncia impugnata circa il rigetto dell'originaria domanda spiegata in primo grado ed il conseguente rigetto dell'appello odiernamente proposto.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del Comune, che si liquidano in € 450,00 oltre accessori