Articolo 7 della Legge 17 agosto 1999, n. 290
Articolo 6Articolo 8
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21 agosto 1999
Art. 7. Registro dei prodotti fitosanitari 1. All' articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , le parole: "dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000". Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), come modificato dalla presente legge:
"5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217 , e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all' art. 21, comma 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 , decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436".
Entrata in vigore il 21 agosto 1999