CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 163/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 216/2023, pubblicata il 21.04.2023, vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Macellaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Balvano al Corso Garibaldi n. 1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, anche disgiuntamente giusta procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
RI ME, CI LA, RA MS e IM LL, elettivamente domiciliata, unitamente ai medesimi difensori, presso lo studio dell'avv. Mauro Luciani in
Campobasso alla via Cardarelli n.23;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Con ordinanza del 27.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato il 28.2.2020 ha evocato in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Larino la esponendo quanto segue: Controparte_1
- esso attore aveva stipulato in data 27.12.1990 con la il contratto di conto Controparte_2 corrente n. 121/2, divenuto poi conto n.500886 a seguito della fusione intervenuta tra detto istituito e la Controparte_1
- l'esecuzione del rapporto era affetto da una serie di irregolarità: a) previsione di una clausola di determinazione dell'interesse ultralegale nulla, in quanto concretizzantesi in un rinvio al c.d. “uso piazza”; b) l' illegittimo esercizio dello ius variandi; c) la indeterminatezza delle condizioni economiche, da ritenersi nulle per l' assenza di validi moduli contrattuali;
d) la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori;
e) la mancata specifica sottoscrizione della clausola di capitalizzazione;
f) la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
g) l'erronea applicazione delle valute;
h) l'erronea applicazione di interessi ultralegali, di provvigioni di massimo scoperto, di giorni di valuta, di capitalizzazione trimestrale, di spese e di commissioni.
L'attore ha dunque chiesto:
1. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1410 co.2 c.c., delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi secondo gli usi di piazza laddove contrattualmente convenute tra le parti e, comunque, laddove effettivamente praticata nel corso del predetto rapporto contrattuale e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la parte attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 2697 e 1418 co. 2 c.c. della clausola contrattuale del contratto impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi voglia capitalizzazione di interessi il rapporto in esame;
4. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con
2 eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi imputati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. determinare il tasso effettivo globale (t.e.g.) degli indicati rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 108/1996, perché eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., della capitalizzazione al tasso legale e/o semplice senza capitalizzazione;
7. per effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierna parte attrice, prudentemente quantificata in Euro 10.486,79, oltre spese di ctp, salva la maggior o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali
a far data dalla costituzione in mora;
8. accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in centrale rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
9. accertare e dichiarare, quale conseguenza della accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle eventuali fideiussioni rilasciate in suo favore;
10. condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
11. condannare la banca convenuta ex art. 96 cpc;
12. condannare in ogni caso la banca convenuta, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita ed ha, in via preliminare, eccepito: a) l'incompetenza per territorio Controparte_1 del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Campobasso;
b) l'inammissibilità delle avverse domande, per essere il conto corrente oggetto di causa ancora aperto;
c) la prescrizione delle domande per il periodo anteriore al 28.2.10; nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di doglianza dall'attore, di cui ha chiesto il rigetto.
2. La sentenza di primo grado.
Disposta ed espletata CTU contabile, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 216/2023, pubblicata il
21.4.23, ha rigettato le domande dell'attore, con compensazione delle spese di lite tra le parti, ponendo quelle di CTU a carico di ciascuna nella misura del 50%.
3 Il primo Giudice ha ritenuto che la documentazione messa a disposizione del perito d'ufficio si è dimostrata parziale e lacunosa, ed in quanto tale inidonea a consentire una ricostruzione attendibile dell' andamento contrattuale, ed ha rimarcato che l' assenza di documentazione copre un periodo notevolmente esteso (per ben 8 anni manca ogni forma di riscontro ), e quindi non vi è alcuna possibilità di ricostruire in una misura minimamente attendibile le condizioni contrattuali applicate ed in particolare il tasso di interesse praticato dall' istituto bancario.
3. L' appello.
Avverso la sentenza, notificata il 26.4.23, ha proposto appello con atto notificato a Parte_1 mezzo pec in data 10.5.23.
L'appellante ha lamentato:
1) la sommaria ed approssimativa valutazione ed interpretazione della CTU e della normativa di settore applicabile alla fattispecie, non avendo in particolare il Tribunale tenuto conto dell'integrazione della relazione peritale depositata dalla consulente dott.ssa in data 14.3.22, a Per_1 seguito dell'ordinanza ex art. 210 CPC con cui il Giudice ha ordinato alla Controparte_1
l'esibizione del contratto di apertura di credito per cui è causa, nonché degli estratti conto emessi nell'ambito del predetto contratto nei dieci anni precedenti al 10.09.2018.
2) la conseguente contraddittorietà ed il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda attorea per carenza di supporto probatorio;
3) la mancata pronuncia sulla richiesta di condanna avanzata nei confronti della per Controparte_1 avere quest'ultima illegittimamente segnalato l'odierno appellante alla Centrale Rischi presso la
Banca d'Italia;
4) la mancata motivazione in ordine alla denunciata violazione del principio di buona fede da parte dell'appellata per un comportamento contrario alle regole di correttezza che devono essere osservate dalle parti durante tutta l'esecuzione del rapporto contrattuale, inclusa la fase delle trattative.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in totale riforma della sentenza gravata, vengano accolte tutte le domande spiegate in primo grado, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 30.10.23 si è costituita la chiedendo in via preliminare Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis CPC;
nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 27.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del collegio.
4
4. In rito.
Non è dato ravvisare profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 CPC, in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e, con essi, delle relative doglianze.
Non è stata riproposta in questa sede l' eccezione di rito relativa alla competenza per territorio del
Giudice adito prospettata in primo grado dalla convenuta: su tale questione deve perciò ritenersi formato il giudicato.
5. Nel merito
5.1. Le doglianze dell'appellante sono in gran parte incentrate sul rilievo che il Tribunale non ha tenuto conto nella sua decisione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella relazione definitiva depositata il 14.3.22.
La sentenza impugnata ha in effetti ritenuto che la domanda attorea non risulta dotata del necessario corredo probatorio, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale.
A tali conclusioni il primo Giudice è pervenuto citando passi della relazione del CTU datata 19.11.21
(pagg. 6 e 7) .
Tuttavia, come chiarito dallo stesso CTU nella relazione definitiva depositata il 14.3.22, il contenuto della prima bozza di elaborato peritale “è stato parzialmente invalidato (in particolare nella parte relativa ai calcoli e alle conclusioni) in data 06/12/2021, dall'intervento dell'ill.mo G.O.T., che ha accertato di non avere disposto circa la richiesta di esibizione ex art. 210 CPC e ha intimato alla di depositare il contratto di apertura di credito del conto n. 500886, nonché gli Controparte_1 estratti conto emessi nell'ambito del predetto contratto nei dieci anni precedenti il 10/09/2018 (….)
Successivamente al deposito dei nuovi documenti sono stati elaborati nuovi calcoli e nuove conclusioni riportate mel paragrafo denominato “integrazione relazione del 10/02/2022: risposte ai quesiti a seguito di deposito di nuova documentazione” a pag. 9 del presente elaborato”.
Ai fini decisori occorre dunque tener conto delle risultanze della relazione peritale definitiva.
5.2. Priva di pregio è l'eccezione sollevata dalla banca appellata secondo cui la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 210 CPC sarebbe inutilizzabile dal CTU, in quanto - in base al principio di cui all'art. 2697 CC (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) - l'onere di produrre la documentazione in discorso incombeva esclusivamente sull'attore.
Al riguardo è stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte che il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs.
5 n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
CPC, in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. tra le altre Cass. 9807/24).
Nella fattispecie l'attore in primo grado ha dato conto di aver chiesto all'istituto di credito la documentazione afferente al rapporto di conto corrente oggetto di contestazione con missiva del
10.9.18, senza esito, e che ulteriore sollecito è stato inoltrato il 26.2.21, ed ha quindi chiesto al
Tribunale di emettere l'ordine di esibizione ex art. 210 CPC (cfr. istanza depositata il 1.12.21).
L'ordine ex art. 210 CPC è stato conseguentemente emesso dal Giudice di prime cure in data 6.12.21.
5.3. Ciò posto, dal contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato il 27.12.90 dal con Pt_1 la risulta pattuita una clausola anatocistica per i conti a debito, con Controparte_2 interessi determinati facendo rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cfr. art. 7).
Si tratta di previsioni pattizie entrambe nulle.
Per la seconda è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le clausole di rinvio agli “usi di piazza” per la determinazione dei tassi di interesse sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto, non consentendo di individuare la specifica categoria di interessi cui le parti abbiano inteso riferirsi (ex multis, Cass. 1-2-2002 n. 1287).
Sul tema della capitalizzazione degli interessi debitori è stato puntualizzato che le clausole anatocistiche applicate ai contratti conclusi anteriormente alla Delibera CICR del 22.04.2000 sono affette da nullità ai sensi dell'art. 1283 CC, e, come dispone l'art. 7 co.2 della medesima delibera, le successive condizioni applicate, se peggiorative, devono essere approvate dalla clientela;
ne deriva che il meccanismo della capitalizzazione trimestrale costituisce una condizione senz'altro peggiorativa per il cliente se si raffronta con le ormai inesistenti clausole anatocistiche ante 2000; e sebbene la capitalizzazione trimestrale possa oggi essere applicata al rapporto bancario purché con stessa periodicità sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, è necessario che rispetto ad essa via sia una specifica pattuizione tra le parti la quale deve risultare per iscritto, non essendo sufficiente una modifica solo unilaterale da parte della banca ( cfr. Cass. n. 26769/19).
La reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione le cui clausole siano colpite da nullità non è configurabile, per la Suprema Corte, quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori.
6 5.4. Orbene, a seguito dell'integrazione documentale relativa al periodo che va dal 1/01/2009 al
31/12/2018, il CTU è pervenuto alla conclusione che:
- applicando la capitalizzazione semplice ai tassi di interesse individuati negli estratti conto bancari, il saldo del rapporto oggetto di controversia, ancora in essere, rideterminato al 31.12.2018 è negativo per Euro 1.402,90, con anatocismo quantificato in Euro 3.609,80;
- applicando la capitalizzazione semplice al tasso di interesse legale, il saldo rideterminato al
31.12.2018 è positivo per Euro 220,30, con anatocismo quantificato in Euro 5.232,73.
Il perito d'ufficio ha anche precisato, quanto al superamento del tasso di soglia usurario, di aver registrato due sforamenti: uno nel 1° trimestre 2009, ed uno nel 2° trimestre 2009; ha ritenuto però che la frequenza con cui si sono verificati (2 trimestri su 40) permetta di considerarli non rilevanti, e comunque non talmente gravi da portare al ricalcolo delle competenze sulla base del tasso di interesse legale.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla originaria convenuta risulta che già nell'anno 2003 al rapporto n. 500886 - individuato in tal modo a seguito dell'incorporazione della Controparte_2 nella - sono state approvate specificamente per iscritto dal correntista le
[...] Controparte_1 condizioni relative sia ai tassi di interesse sia alla frequenza della capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi avere che per quelli dare (cfr. doc. 2).
Deve pertanto convenirsi con l'appellata che, contenendo il documento di sintesi allegato al contratto del 2003 tutte le condizioni applicate al rapporto oggetto di causa, ed essendo detto documento sottoscritto e mai contestato e/o disconosciuto dall'odierno appellante, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di anatocismo e tassi di interesse sono basate su presupposti erronei.
Quanto al superamento del tasso soglia usurario, le valutazioni del perito d'ufficio sono coerenti con i canoni ermeneutici dettati in materia di usura sopravvenuta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. S.U. 24675/17).
Va rimarcato che l'appellante ha censurato il Tribunale per non aver considerato gli esiti della relazione finale del CTU, ma non ha mosso rilievi critici all'operato del CTU (cfr. atto di appello, pag. 16, e note di precisazione delle conclusioni depositate il 13.6.25: “…riconoscere al sig. Pt_1 il quantum accertato nella relazione finale depositata in data 14.03.2022…” ).
[...]
Solo nella comparsa conclusionale depositata l'11.7.25 e nella comparsa di replica depositata il
12.8.25 il lamenta in particolare un erroneo conteggio del perito d'ufficio, per essere stato Pt_1 avviato il calcolo del rapporto dare/avere dal primo saldo a debito documentato (anno 2009) inserendo l'importo indicato dal primo estratto conto, anziché dal saldo zero, come previsto in caso di documentazione incompleta per il periodo iniziale, ed ha quindi invocato il rinnovo della CTU.
7 Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla tempestività della doglianza, è assorbente il rilievo che, come chiarito dalla Suprema Corte, a proposito della possibilità di ricostruire il rapporto dare avere tra le parti di un conto corrente, è necessario tener conto dei diversi ruoli processuali che le parti assumono in giudizio.
L'onere della prova si configura diversamente laddove agisca una sola delle parti (il correntista o la banca) per ottenere in giudizio il riconoscimento del proprio preteso diritto e l'altra resti solo convenuta, e laddove, invece, nello stesso giudizio entrambe le parti facciano valere le proprie opposte pretese.
Nel primo caso, qualora l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito degli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto - per la determinazione del saldo del periodo successivo a quello non documentato, in presenza di un primo saldo risultante a debito del cliente (con riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto, non documentato), non si deve partire da un saldo pari a zero, poiché il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. tra le altre 12485/25; Cass. 30789/23; Cass. 12993/23; Cass. 11543/19; Cass. 30822/18; Cass. 28945/17).
5.5. A quanto esposto consegue che le domande avanzate dal – ivi compresa quella relativa Pt_1 alla segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi, non ancorata ad alcuna evidenza istruttoria - pur a seguito dell'esame dell'elaborato peritale definitivo depositato il 14.3.22, non possono trovare accoglimento.
L'appello va dunque rigettato.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività prestata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 163/2023 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
216/2023, pubblicata il 21.04.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro
709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.735,00 per la fase decisionale);
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 5.12.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 163/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 216/2023, pubblicata il 21.04.2023, vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Macellaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Balvano al Corso Garibaldi n. 1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, anche disgiuntamente giusta procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
RI ME, CI LA, RA MS e IM LL, elettivamente domiciliata, unitamente ai medesimi difensori, presso lo studio dell'avv. Mauro Luciani in
Campobasso alla via Cardarelli n.23;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Con ordinanza del 27.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato il 28.2.2020 ha evocato in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Larino la esponendo quanto segue: Controparte_1
- esso attore aveva stipulato in data 27.12.1990 con la il contratto di conto Controparte_2 corrente n. 121/2, divenuto poi conto n.500886 a seguito della fusione intervenuta tra detto istituito e la Controparte_1
- l'esecuzione del rapporto era affetto da una serie di irregolarità: a) previsione di una clausola di determinazione dell'interesse ultralegale nulla, in quanto concretizzantesi in un rinvio al c.d. “uso piazza”; b) l' illegittimo esercizio dello ius variandi; c) la indeterminatezza delle condizioni economiche, da ritenersi nulle per l' assenza di validi moduli contrattuali;
d) la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori;
e) la mancata specifica sottoscrizione della clausola di capitalizzazione;
f) la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
g) l'erronea applicazione delle valute;
h) l'erronea applicazione di interessi ultralegali, di provvigioni di massimo scoperto, di giorni di valuta, di capitalizzazione trimestrale, di spese e di commissioni.
L'attore ha dunque chiesto:
1. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1410 co.2 c.c., delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi secondo gli usi di piazza laddove contrattualmente convenute tra le parti e, comunque, laddove effettivamente praticata nel corso del predetto rapporto contrattuale e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la parte attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 2697 e 1418 co. 2 c.c. della clausola contrattuale del contratto impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi voglia capitalizzazione di interessi il rapporto in esame;
4. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con
2 eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi imputati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. determinare il tasso effettivo globale (t.e.g.) degli indicati rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 108/1996, perché eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., della capitalizzazione al tasso legale e/o semplice senza capitalizzazione;
7. per effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierna parte attrice, prudentemente quantificata in Euro 10.486,79, oltre spese di ctp, salva la maggior o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali
a far data dalla costituzione in mora;
8. accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in centrale rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
9. accertare e dichiarare, quale conseguenza della accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle eventuali fideiussioni rilasciate in suo favore;
10. condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
11. condannare la banca convenuta ex art. 96 cpc;
12. condannare in ogni caso la banca convenuta, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita ed ha, in via preliminare, eccepito: a) l'incompetenza per territorio Controparte_1 del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Campobasso;
b) l'inammissibilità delle avverse domande, per essere il conto corrente oggetto di causa ancora aperto;
c) la prescrizione delle domande per il periodo anteriore al 28.2.10; nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di doglianza dall'attore, di cui ha chiesto il rigetto.
2. La sentenza di primo grado.
Disposta ed espletata CTU contabile, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 216/2023, pubblicata il
21.4.23, ha rigettato le domande dell'attore, con compensazione delle spese di lite tra le parti, ponendo quelle di CTU a carico di ciascuna nella misura del 50%.
3 Il primo Giudice ha ritenuto che la documentazione messa a disposizione del perito d'ufficio si è dimostrata parziale e lacunosa, ed in quanto tale inidonea a consentire una ricostruzione attendibile dell' andamento contrattuale, ed ha rimarcato che l' assenza di documentazione copre un periodo notevolmente esteso (per ben 8 anni manca ogni forma di riscontro ), e quindi non vi è alcuna possibilità di ricostruire in una misura minimamente attendibile le condizioni contrattuali applicate ed in particolare il tasso di interesse praticato dall' istituto bancario.
3. L' appello.
Avverso la sentenza, notificata il 26.4.23, ha proposto appello con atto notificato a Parte_1 mezzo pec in data 10.5.23.
L'appellante ha lamentato:
1) la sommaria ed approssimativa valutazione ed interpretazione della CTU e della normativa di settore applicabile alla fattispecie, non avendo in particolare il Tribunale tenuto conto dell'integrazione della relazione peritale depositata dalla consulente dott.ssa in data 14.3.22, a Per_1 seguito dell'ordinanza ex art. 210 CPC con cui il Giudice ha ordinato alla Controparte_1
l'esibizione del contratto di apertura di credito per cui è causa, nonché degli estratti conto emessi nell'ambito del predetto contratto nei dieci anni precedenti al 10.09.2018.
2) la conseguente contraddittorietà ed il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda attorea per carenza di supporto probatorio;
3) la mancata pronuncia sulla richiesta di condanna avanzata nei confronti della per Controparte_1 avere quest'ultima illegittimamente segnalato l'odierno appellante alla Centrale Rischi presso la
Banca d'Italia;
4) la mancata motivazione in ordine alla denunciata violazione del principio di buona fede da parte dell'appellata per un comportamento contrario alle regole di correttezza che devono essere osservate dalle parti durante tutta l'esecuzione del rapporto contrattuale, inclusa la fase delle trattative.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in totale riforma della sentenza gravata, vengano accolte tutte le domande spiegate in primo grado, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 30.10.23 si è costituita la chiedendo in via preliminare Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis CPC;
nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 27.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del collegio.
4
4. In rito.
Non è dato ravvisare profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 CPC, in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e, con essi, delle relative doglianze.
Non è stata riproposta in questa sede l' eccezione di rito relativa alla competenza per territorio del
Giudice adito prospettata in primo grado dalla convenuta: su tale questione deve perciò ritenersi formato il giudicato.
5. Nel merito
5.1. Le doglianze dell'appellante sono in gran parte incentrate sul rilievo che il Tribunale non ha tenuto conto nella sua decisione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella relazione definitiva depositata il 14.3.22.
La sentenza impugnata ha in effetti ritenuto che la domanda attorea non risulta dotata del necessario corredo probatorio, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale.
A tali conclusioni il primo Giudice è pervenuto citando passi della relazione del CTU datata 19.11.21
(pagg. 6 e 7) .
Tuttavia, come chiarito dallo stesso CTU nella relazione definitiva depositata il 14.3.22, il contenuto della prima bozza di elaborato peritale “è stato parzialmente invalidato (in particolare nella parte relativa ai calcoli e alle conclusioni) in data 06/12/2021, dall'intervento dell'ill.mo G.O.T., che ha accertato di non avere disposto circa la richiesta di esibizione ex art. 210 CPC e ha intimato alla di depositare il contratto di apertura di credito del conto n. 500886, nonché gli Controparte_1 estratti conto emessi nell'ambito del predetto contratto nei dieci anni precedenti il 10/09/2018 (….)
Successivamente al deposito dei nuovi documenti sono stati elaborati nuovi calcoli e nuove conclusioni riportate mel paragrafo denominato “integrazione relazione del 10/02/2022: risposte ai quesiti a seguito di deposito di nuova documentazione” a pag. 9 del presente elaborato”.
Ai fini decisori occorre dunque tener conto delle risultanze della relazione peritale definitiva.
5.2. Priva di pregio è l'eccezione sollevata dalla banca appellata secondo cui la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 210 CPC sarebbe inutilizzabile dal CTU, in quanto - in base al principio di cui all'art. 2697 CC (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) - l'onere di produrre la documentazione in discorso incombeva esclusivamente sull'attore.
Al riguardo è stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte che il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs.
5 n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
CPC, in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. tra le altre Cass. 9807/24).
Nella fattispecie l'attore in primo grado ha dato conto di aver chiesto all'istituto di credito la documentazione afferente al rapporto di conto corrente oggetto di contestazione con missiva del
10.9.18, senza esito, e che ulteriore sollecito è stato inoltrato il 26.2.21, ed ha quindi chiesto al
Tribunale di emettere l'ordine di esibizione ex art. 210 CPC (cfr. istanza depositata il 1.12.21).
L'ordine ex art. 210 CPC è stato conseguentemente emesso dal Giudice di prime cure in data 6.12.21.
5.3. Ciò posto, dal contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato il 27.12.90 dal con Pt_1 la risulta pattuita una clausola anatocistica per i conti a debito, con Controparte_2 interessi determinati facendo rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cfr. art. 7).
Si tratta di previsioni pattizie entrambe nulle.
Per la seconda è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le clausole di rinvio agli “usi di piazza” per la determinazione dei tassi di interesse sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto, non consentendo di individuare la specifica categoria di interessi cui le parti abbiano inteso riferirsi (ex multis, Cass. 1-2-2002 n. 1287).
Sul tema della capitalizzazione degli interessi debitori è stato puntualizzato che le clausole anatocistiche applicate ai contratti conclusi anteriormente alla Delibera CICR del 22.04.2000 sono affette da nullità ai sensi dell'art. 1283 CC, e, come dispone l'art. 7 co.2 della medesima delibera, le successive condizioni applicate, se peggiorative, devono essere approvate dalla clientela;
ne deriva che il meccanismo della capitalizzazione trimestrale costituisce una condizione senz'altro peggiorativa per il cliente se si raffronta con le ormai inesistenti clausole anatocistiche ante 2000; e sebbene la capitalizzazione trimestrale possa oggi essere applicata al rapporto bancario purché con stessa periodicità sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, è necessario che rispetto ad essa via sia una specifica pattuizione tra le parti la quale deve risultare per iscritto, non essendo sufficiente una modifica solo unilaterale da parte della banca ( cfr. Cass. n. 26769/19).
La reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione le cui clausole siano colpite da nullità non è configurabile, per la Suprema Corte, quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori.
6 5.4. Orbene, a seguito dell'integrazione documentale relativa al periodo che va dal 1/01/2009 al
31/12/2018, il CTU è pervenuto alla conclusione che:
- applicando la capitalizzazione semplice ai tassi di interesse individuati negli estratti conto bancari, il saldo del rapporto oggetto di controversia, ancora in essere, rideterminato al 31.12.2018 è negativo per Euro 1.402,90, con anatocismo quantificato in Euro 3.609,80;
- applicando la capitalizzazione semplice al tasso di interesse legale, il saldo rideterminato al
31.12.2018 è positivo per Euro 220,30, con anatocismo quantificato in Euro 5.232,73.
Il perito d'ufficio ha anche precisato, quanto al superamento del tasso di soglia usurario, di aver registrato due sforamenti: uno nel 1° trimestre 2009, ed uno nel 2° trimestre 2009; ha ritenuto però che la frequenza con cui si sono verificati (2 trimestri su 40) permetta di considerarli non rilevanti, e comunque non talmente gravi da portare al ricalcolo delle competenze sulla base del tasso di interesse legale.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla originaria convenuta risulta che già nell'anno 2003 al rapporto n. 500886 - individuato in tal modo a seguito dell'incorporazione della Controparte_2 nella - sono state approvate specificamente per iscritto dal correntista le
[...] Controparte_1 condizioni relative sia ai tassi di interesse sia alla frequenza della capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi avere che per quelli dare (cfr. doc. 2).
Deve pertanto convenirsi con l'appellata che, contenendo il documento di sintesi allegato al contratto del 2003 tutte le condizioni applicate al rapporto oggetto di causa, ed essendo detto documento sottoscritto e mai contestato e/o disconosciuto dall'odierno appellante, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di anatocismo e tassi di interesse sono basate su presupposti erronei.
Quanto al superamento del tasso soglia usurario, le valutazioni del perito d'ufficio sono coerenti con i canoni ermeneutici dettati in materia di usura sopravvenuta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. S.U. 24675/17).
Va rimarcato che l'appellante ha censurato il Tribunale per non aver considerato gli esiti della relazione finale del CTU, ma non ha mosso rilievi critici all'operato del CTU (cfr. atto di appello, pag. 16, e note di precisazione delle conclusioni depositate il 13.6.25: “…riconoscere al sig. Pt_1 il quantum accertato nella relazione finale depositata in data 14.03.2022…” ).
[...]
Solo nella comparsa conclusionale depositata l'11.7.25 e nella comparsa di replica depositata il
12.8.25 il lamenta in particolare un erroneo conteggio del perito d'ufficio, per essere stato Pt_1 avviato il calcolo del rapporto dare/avere dal primo saldo a debito documentato (anno 2009) inserendo l'importo indicato dal primo estratto conto, anziché dal saldo zero, come previsto in caso di documentazione incompleta per il periodo iniziale, ed ha quindi invocato il rinnovo della CTU.
7 Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla tempestività della doglianza, è assorbente il rilievo che, come chiarito dalla Suprema Corte, a proposito della possibilità di ricostruire il rapporto dare avere tra le parti di un conto corrente, è necessario tener conto dei diversi ruoli processuali che le parti assumono in giudizio.
L'onere della prova si configura diversamente laddove agisca una sola delle parti (il correntista o la banca) per ottenere in giudizio il riconoscimento del proprio preteso diritto e l'altra resti solo convenuta, e laddove, invece, nello stesso giudizio entrambe le parti facciano valere le proprie opposte pretese.
Nel primo caso, qualora l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito degli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto - per la determinazione del saldo del periodo successivo a quello non documentato, in presenza di un primo saldo risultante a debito del cliente (con riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto, non documentato), non si deve partire da un saldo pari a zero, poiché il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (cfr. tra le altre 12485/25; Cass. 30789/23; Cass. 12993/23; Cass. 11543/19; Cass. 30822/18; Cass. 28945/17).
5.5. A quanto esposto consegue che le domande avanzate dal – ivi compresa quella relativa Pt_1 alla segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi, non ancorata ad alcuna evidenza istruttoria - pur a seguito dell'esame dell'elaborato peritale definitivo depositato il 14.3.22, non possono trovare accoglimento.
L'appello va dunque rigettato.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività prestata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 163/2023 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
216/2023, pubblicata il 21.04.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro
709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.735,00 per la fase decisionale);
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 5.12.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
9