TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT EL ZZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2455/2023 R.G.,
tra rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri Parte_1
RICORRENTE
e in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Florenza Russo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe premetteva: di essere stato assunto quale Dirigente Amministrativo presso l , - Controparte_2 successivamente incorporata per fusione all' Controparte_1
- con contratto a tempo indeterminato stipulato il 25.04.2019 con decorrenza dal
[...]
01.06.2019; di aver concluso positivamente il periodo di prova in data 04.12.2019; che, nonostante diversi solleciti avanzati alla datrice di lavoro, non gli era mai stato formalmente conferito alcun incarico dirigenziale fino all'01.03.2023, data nella quale, con delibera n.
162/CS gli era stato assegnato l'incarico di natura professionale ex art. 70, commi 1, lett. c) e
2, CCNL Funzioni Locali 2016/2018 della Dirigenza P.T.A., “Gare di Valore superiore alla soglia comunitaria”, per la durata di 5 anni decorrenti dal 03.03.2023; di non aver mai percepito la retribuzione di posizione nella sua parte variabile, dapprima perché privo di incarico dirigenziale e successivamente perché l' non aveva proceduto alla formale CP_1 graduazione dello stesso, necessaria alla definizione della posta retributiva, dal momento che,
a seguito dell'incorporazione dell nell'Azienda “ ”, il Controparte_2 Controparte_1
1 nuovo soggetto giuridico non aveva recepito la graduazione definita con accordo sindacale il
02.01.2023.
Tanto premesso in punto di fatto, il dott. evidenziava come la condotta dell'Azienda Pt_1 datrice di lavoro costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, che riconoscerebbe al dirigente il diritto all'ottenimento di un incarico dirigenziale a far data dal superamento del periodo di prova, lamentando un danno da mancato arricchimento del curriculum oltre che da perdita della possibilità di godere della quota variabile della retribuzione di posizione. Rilevava, inoltre, che il danno da perdita di chance relativamente a detta posta retributiva continuava a prodursi anche successivamente all'ottenimento dell'incarico, stante la perdurante mancata graduazione dello stesso.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare il proprio diritto al conferimento di un incarico dirigenziale a far data dal 04.12.2019, di accertare che l'inadempimento datoriale lo aveva privato di un incarico dirigenziale compiutamente graduato secondo le previsioni della contrattazione collettiva e di condannare l' al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale subìto; a tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, in funzione di Giudice del Lavoro: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico dirigenziale, con relativo inquadramento/pesatura (e connessa determinazione della effettiva retribuzione di posizione) a decorrere dal 4 dicembre 2019, data quest'ultima del termine del periodo di prova;
2) accertare il grave e prolungato inadempimento dell' Controparte_3
(nella cui posizione è succeduta ex lege l' dal 27/04/2023) e,
[...] Controparte_4 successivamente, della stessa , per aver privato il Controparte_1 ricorrente di un incarico dirigenziale ex artt. 27 CCNNLL 08/06/2000 e 70 CCNNLL 17/12/2019 compiutamente graduato secondo le previsioni della contrattazione collettiva;
3) condannare l'
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale subito dal dott. da individuarsi Controparte_4 Pt_1 equitativamente nella differenze retributive tra la l'importo complessivo della retribuzione di posizione per come graduata in relazione all'incarico professionale “Gare di valore superiore alla soglia comunitaria” all'esito del tavolo sindacale del 2 gennaio 2023 e la parte fissa di quest'ultima che, complessivamente, alla data di deposito del presente ricorso, si quantificano nell'importo di € 45.158,11, o in altra somma maggiore
o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, stante la natura di credito di valore, con ricostruzione contributiva. L'importo sopra citato è suscettibile di essere incrementato di una quota di ulteriori
€ 798,97 per ciascuna mensilità, decorrente da novembre 2023, fino alla data di effettivo soddisfo, permanendo l'inadempimento del datore di lavoro;
4) condannare l'A.O.U. al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito dal dott. per come descritto sopra, da quantificarsi Pt_1 equitativamente in una percentuale del danno di cui al punto 3 non inferiore al 25%, ovvero in altra maggiore
2 o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del costituito difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
argomentando per l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per come evidenziato in premessa, il ricorrente ritiene che l'azienda datrice di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal CCNL applicabile al rapporto, dapprima per non avergli conferito un incarico dirigenziale sin dal superamento del periodo di prova
(04.12.2019) e, successivamente al conferimento (01.03.2023), per non aver provveduto all'attività di graduazione dell'incarico, necessaria alla determinazione del quantum della parte variabile della retribuzione di posizione che gli sarebbe spettata. A causa di tale condotta datoriale egli avrebbe subìto danni sotto il profilo non patrimoniale, per mancato arricchimento del curriculum, e patrimoniale, per mancata possibilità di fruire della retribuzione di posizione nella sua quota variabile.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Ai fini della trattazione della controversia pare opportuno analizzare separatamente le questioni attinenti al danno derivante dall'asserita tardiva assegnazione dell'incarico dirigenziale, cui si fa risalire una parte del danno da perdita di chance e il danno da mancato arricchimento del curriculum, e quello – prettamente patrimoniale da perdita di chance – ricondotto alla mancata graduazione degli incarichi per il periodo successivo al conferimento dei compiti dirigenziali.
Quanto alle doglianze relative al tardivo conferimento dell'incarico, l'assunto di fondo del ricorrente, sotto diverse forme ribadito nell'atto introduttivo, è che la regolamentazione contrattuale collettiva preveda che l'assegnazione di un incarico dirigenziale non costituisca una mera facoltà per l'azienda datrice di lavoro, ma un vero e proprio obbligo.
Orbene, in punto di disciplina contrattuale collettiva, si evidenzia che l'art. 27, co. 1, del
CCNL dell'08.06.2000 (all. 14 al ricorso), applicabile – per come affermato dal ricorrente e non contestato dal resistente – ratione temporis al caso di specie, prevede diverse tipologie di incarichi “conferibili” ai dirigenti, tra cui rientrano quello di “direzione di struttura complessa”
(lett. a), quello di “direzione di struttura semplice” (lett. b), gli “incarichi di natura professionale anche
3 di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (lettera c), e gli “incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività” (lett. d), oggetto della presente controversia (cfr. p. 9 del ricorso).
La formulazione della disposizione negoziale collettiva, che discorre di incarichi “conferibili”, rende evidente che il conferimento sia una mera possibilità per l' e non un obbligo CP_1 cui si ricollega un diritto soggettivo del dipendente.
La terminologia viene, poi, ribadita nel successivo art. 28 (che disciplina i criteri e le procedure di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali) laddove si legge, al co. 1, che “ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività”, al co. 3, che “ai dirigenti del comma 1 , dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica
e di controllo” e al co. 5 – attinente al caso in esame – che “ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b),
c) e d) sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell'art. 31, comma 4”.
Ancora una volta, la disposizione contrattuale discorre di astratta “conferibilità” (nel senso di possibilità di conferimento) e non di un diritto soggettivo del dirigente (medico o farmacista) al conferimento dell'incarico. Se così avesse voluto la regolamentazione contrattuale collettiva, si sarebbe utilizzata un'espressione diversa ovvero del tipo “sono conferiti” o “devono essere conferiti” (e non “sono conferibili”).
I commi 2 e 4 dell'art. 28, d'altro canto, non a caso precisano che “gli incarichi di cui al comma
1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11” (co. 2) e che “gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale”.
In altri termini, il conferimento effettivo (“sono conferiti”) consegue non solo alla proposta del responsabile, ma alla emanazione di un provvedimento “scritto e motivato” che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
4 Ancora, a conferma della insussistenza di un diritto soggettivo all'incarico, il comma 8 dell'art. 28 stabilisce che “in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9”.
La terminologia in parola è stata poi ripresa dal CCNL del 17.12.2020, che, all'art. 70 (cui si fa risalire l'incarico poi attribuito al dott. discorre di incarichi “conferibili”. Pt_1
Non può dunque affermarsi l'esistenza di un diritto del dirigente, una volta superato il periodo di prova, ad ottenere un incarico dirigenziale, escludendosi – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi – che il numero degli incarichi debba necessariamente essere pari a quello dei dirigenti che abbiano superato la prova, poiché tutto dipende evidentemente dal concorso di ulteriori fattori quali, in primis, l'esistenza in pianta organica di una posizione conferibile, nonché le disponibilità finanziarie e le scelte organizzative – di merito – della P.A. di riferimento.
Converge verso tale conclusione anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, in una specie affine a quella per cui è causa, ha avuto modo di chiarire che “in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva” (Cass. n. 11574/2023).
Si precisa che, sebbene la pronuncia de quo sia stata resa in relazione agli incarichi dei dirigenti medici che abbiano raggiunto i 5 anni di attività, essa reca considerazioni estendibili anche al caso di specie, attenendo alle medesime disposizioni contrattuali collettive. Ed invero, nel caso esaminato dalla Suprema Corte si discorre di un dirigente medico che, avendo svolto servizio dirigenziale da oltre cinque anni, aveva agito nei confronti del datore rivendicando il diritto al conferimento di un incarico almeno ex art. 27, lett. c) del CCNL 09.06.2000 oltre al risarcimento del danno;
mentre nella presente controversia trattasi di dirigente amministrativo che, avendo positivamente superato il periodo di prova, reclama il risarcimento del danno per lesione del diritto all'assegnazione di un incarico quantomeno ex art. 27, lett. d).
La Suprema Corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha inoltre precisato che non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un
5 incarico di cui all'art. 27 CCNL;
e lo stesso può dunque ragionevolmente affermarsi per il dirigente amministrativo che abbia superato positivamente il periodo di prova.
Non sussistendo, per le ragioni che precedono, un obbligo per l'azienda sanitaria di attribuzione dell'incarico, non può affermarsi che la datrice resistente abbia leso un diritto all'ottenimento dello stesso.
La domanda, pertanto, è infondata per quanto attiene ai danni connessi al tardivo conferimento dell'incarico dirigenziale, e cioè l'asserito nocumento non patrimoniale per mancato arricchimento del curriculum e patrimoniale per la perdita della quota variabile di retribuzione di posizione nel periodo dal 04.12.2019 all' 01.03.2023, atteso che questa compete unicamente ove l'incarico sia stato effettivamente svolto previo regolare conferimento con atto scritto e motivato.
Venendo, ora, al risarcimento del danno da perdita della predetta posta retributiva per il periodo successivo al conferimento dell'incarico, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la datrice di lavoro avrebbe violato gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva in quanto non avrebbe, anche successivamente all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, provveduto a graduarle inquadrandole nelle fasce economiche previste dalla contrattazione collettiva;
pertanto, essendo tale graduazione elemento prodromico necessario per la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione,
l'omissione lo avrebbe privato della possibilità di goderne.
A tal riguardo si osserva che se il conferimento di un incarico dirigenziale è una facoltà dell'azienda, l'attività di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi costituisce, invece, un obbligo, discendente dalla necessità di quantificare una quota della retribuzione spettante ai dirigenti per l'attività da essi svolta e dal dovere di attivare la contrattazione collettiva che la concerne alle scadenze previste.
Per giurisprudenza costante, infatti, il provvedimento di graduazione delle funzioni è “atto di macro organizzazione riconducibile al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione” (Cass., n. 19040/2015) e “la
P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi. La violazione dell'obbligazione in questione da parte della P.A. legittima il dirigente medico interessato a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione” (Cass. n. 28808/2023).
6 Tuttavia, in ossequio ai principi regolatori della responsabilità del debitore, è stato altresì affermato che “qualora […] si verifichino eventi imprevedibili che incidano su questa fase procedimentale, impedendone l'instaurazione e lo svolgimento, perché ostacolano la negoziazione sindacale o perché, quanto al fondo de quo, lo privano di risorse o lo rendono inattivo, sempre la stessa P.A. sarà gravata ex art. 1218
c.c. dall'onere di allegare e provare detti eventi” (Cass. n. 7110/2023).
Pertanto, alcun risarcimento è dovuto laddove la datrice di lavoro dia prova che il ritardo nell'adozione degli atti necessari alla graduazione degli incarichi sia dipeso da causa a lei non imputabile.
Ebbene, si ritiene che l' abbia fornito tale prova. Controparte_5
Ed invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni incontestate delle parti emerge che la vicenda per cui è causa si è sviluppata secondo la seguente scansione temporale: in data 02.01.2023
l' ha attivato l'iter di definizione della graduazione Controparte_3 delle funzioni dirigenziali (cfr. verbale del tavolo sindacale di cui all'all. 9 del ricorso); in data
[... 27.04.2023 è intervenuta l'incorporazione per fusione dell'Azienda de quo nell'Azienda “
”; il 27.10.2023 è stata riconosciuta al ricorrente la somma mensile di euro 142,80 CP_6
a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione, con decorrenza dal marzo 2023; in data 05.07.2024 è sato adottato l'atto aziendale, con relativo organigramma (cfr. all. 8 della memoria costitutiva) che alla data del deposito del ricorso era ancora al vaglio della Regione
AL (cfr. p. 4 della memoria costitutiva); in data 30.06.2025 l'atto aziendale è stato approvato in via definitiva e, successivamente a tale data, è stato riavviato l'iter per l'adozione del Regolamento di conferimento degli incarichi dirigenziali e la relativa graduazione delle funzioni, tuttora in corso (cfr. all. 1 delle note autorizzate di parte resistente).
Pertanto, l' ha dimostrato che non vi è stata violazione dei principi Parte_2 di correttezza e buona fede, dal momento che, da un lato, l' originaria aveva attivato CP_1 il procedimento prescritto – interrottosi per le ragioni attinenti alla procedura di fusione – e, dall'altro lato, un minimum della retribuzione de quo è stato corrisposto pur nell'attesa della dovuta graduazione. Ha dimostrato, altresì, che la mancata riattivazione del procedimento è derivata dalla circostanza che, fino al 30.06.2025, la struttura sanitaria fosse priva dell'atto aziendale, che è certamente “elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e
l'attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso e alla graduazione delle funzioni” (Cass. n. 91/2019, richiamata dalla recente Cass. n. 9057/2025, secondo cui “la disciplina del D.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale tecnica ed amministrativa del SSN […]
7 impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative”).
Ne consegue che la resistente ha dato prova, in base ai principi di cui all'art. 1218 c.c., che il ritardo nell'attivazione e completamento della procedura prodromica alla graduazione delle funzioni, avviata a suo tempo dall' ed interrotta per l'estinzione Controparte_3 della stessa, è stato determinato da cause a lei non imputabili, ricollegandosi, invero, ai tempi tecnici derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale che ha caratterizzato la fusione delle due aziende ospedaliere.
Non potendosi ravvisare una responsabilità ex art. 1218 c.c. in capo all' resistente, CP_1 non sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da perdita della possibilità di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione nella parte non corrisposta.
Per tali ragioni, il ricorso dev'essere rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La peculiarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il giudice del lavoro
TT EL ZZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_1 con D.M. 22/10/2024.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT EL ZZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2455/2023 R.G.,
tra rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri Parte_1
RICORRENTE
e in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Florenza Russo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe premetteva: di essere stato assunto quale Dirigente Amministrativo presso l , - Controparte_2 successivamente incorporata per fusione all' Controparte_1
- con contratto a tempo indeterminato stipulato il 25.04.2019 con decorrenza dal
[...]
01.06.2019; di aver concluso positivamente il periodo di prova in data 04.12.2019; che, nonostante diversi solleciti avanzati alla datrice di lavoro, non gli era mai stato formalmente conferito alcun incarico dirigenziale fino all'01.03.2023, data nella quale, con delibera n.
162/CS gli era stato assegnato l'incarico di natura professionale ex art. 70, commi 1, lett. c) e
2, CCNL Funzioni Locali 2016/2018 della Dirigenza P.T.A., “Gare di Valore superiore alla soglia comunitaria”, per la durata di 5 anni decorrenti dal 03.03.2023; di non aver mai percepito la retribuzione di posizione nella sua parte variabile, dapprima perché privo di incarico dirigenziale e successivamente perché l' non aveva proceduto alla formale CP_1 graduazione dello stesso, necessaria alla definizione della posta retributiva, dal momento che,
a seguito dell'incorporazione dell nell'Azienda “ ”, il Controparte_2 Controparte_1
1 nuovo soggetto giuridico non aveva recepito la graduazione definita con accordo sindacale il
02.01.2023.
Tanto premesso in punto di fatto, il dott. evidenziava come la condotta dell'Azienda Pt_1 datrice di lavoro costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, che riconoscerebbe al dirigente il diritto all'ottenimento di un incarico dirigenziale a far data dal superamento del periodo di prova, lamentando un danno da mancato arricchimento del curriculum oltre che da perdita della possibilità di godere della quota variabile della retribuzione di posizione. Rilevava, inoltre, che il danno da perdita di chance relativamente a detta posta retributiva continuava a prodursi anche successivamente all'ottenimento dell'incarico, stante la perdurante mancata graduazione dello stesso.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare il proprio diritto al conferimento di un incarico dirigenziale a far data dal 04.12.2019, di accertare che l'inadempimento datoriale lo aveva privato di un incarico dirigenziale compiutamente graduato secondo le previsioni della contrattazione collettiva e di condannare l' al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale subìto; a tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, in funzione di Giudice del Lavoro: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico dirigenziale, con relativo inquadramento/pesatura (e connessa determinazione della effettiva retribuzione di posizione) a decorrere dal 4 dicembre 2019, data quest'ultima del termine del periodo di prova;
2) accertare il grave e prolungato inadempimento dell' Controparte_3
(nella cui posizione è succeduta ex lege l' dal 27/04/2023) e,
[...] Controparte_4 successivamente, della stessa , per aver privato il Controparte_1 ricorrente di un incarico dirigenziale ex artt. 27 CCNNLL 08/06/2000 e 70 CCNNLL 17/12/2019 compiutamente graduato secondo le previsioni della contrattazione collettiva;
3) condannare l'
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale subito dal dott. da individuarsi Controparte_4 Pt_1 equitativamente nella differenze retributive tra la l'importo complessivo della retribuzione di posizione per come graduata in relazione all'incarico professionale “Gare di valore superiore alla soglia comunitaria” all'esito del tavolo sindacale del 2 gennaio 2023 e la parte fissa di quest'ultima che, complessivamente, alla data di deposito del presente ricorso, si quantificano nell'importo di € 45.158,11, o in altra somma maggiore
o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, stante la natura di credito di valore, con ricostruzione contributiva. L'importo sopra citato è suscettibile di essere incrementato di una quota di ulteriori
€ 798,97 per ciascuna mensilità, decorrente da novembre 2023, fino alla data di effettivo soddisfo, permanendo l'inadempimento del datore di lavoro;
4) condannare l'A.O.U. al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito dal dott. per come descritto sopra, da quantificarsi Pt_1 equitativamente in una percentuale del danno di cui al punto 3 non inferiore al 25%, ovvero in altra maggiore
2 o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del costituito difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
argomentando per l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per come evidenziato in premessa, il ricorrente ritiene che l'azienda datrice di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal CCNL applicabile al rapporto, dapprima per non avergli conferito un incarico dirigenziale sin dal superamento del periodo di prova
(04.12.2019) e, successivamente al conferimento (01.03.2023), per non aver provveduto all'attività di graduazione dell'incarico, necessaria alla determinazione del quantum della parte variabile della retribuzione di posizione che gli sarebbe spettata. A causa di tale condotta datoriale egli avrebbe subìto danni sotto il profilo non patrimoniale, per mancato arricchimento del curriculum, e patrimoniale, per mancata possibilità di fruire della retribuzione di posizione nella sua quota variabile.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Ai fini della trattazione della controversia pare opportuno analizzare separatamente le questioni attinenti al danno derivante dall'asserita tardiva assegnazione dell'incarico dirigenziale, cui si fa risalire una parte del danno da perdita di chance e il danno da mancato arricchimento del curriculum, e quello – prettamente patrimoniale da perdita di chance – ricondotto alla mancata graduazione degli incarichi per il periodo successivo al conferimento dei compiti dirigenziali.
Quanto alle doglianze relative al tardivo conferimento dell'incarico, l'assunto di fondo del ricorrente, sotto diverse forme ribadito nell'atto introduttivo, è che la regolamentazione contrattuale collettiva preveda che l'assegnazione di un incarico dirigenziale non costituisca una mera facoltà per l'azienda datrice di lavoro, ma un vero e proprio obbligo.
Orbene, in punto di disciplina contrattuale collettiva, si evidenzia che l'art. 27, co. 1, del
CCNL dell'08.06.2000 (all. 14 al ricorso), applicabile – per come affermato dal ricorrente e non contestato dal resistente – ratione temporis al caso di specie, prevede diverse tipologie di incarichi “conferibili” ai dirigenti, tra cui rientrano quello di “direzione di struttura complessa”
(lett. a), quello di “direzione di struttura semplice” (lett. b), gli “incarichi di natura professionale anche
3 di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (lettera c), e gli “incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività” (lett. d), oggetto della presente controversia (cfr. p. 9 del ricorso).
La formulazione della disposizione negoziale collettiva, che discorre di incarichi “conferibili”, rende evidente che il conferimento sia una mera possibilità per l' e non un obbligo CP_1 cui si ricollega un diritto soggettivo del dipendente.
La terminologia viene, poi, ribadita nel successivo art. 28 (che disciplina i criteri e le procedure di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali) laddove si legge, al co. 1, che “ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività”, al co. 3, che “ai dirigenti del comma 1 , dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica
e di controllo” e al co. 5 – attinente al caso in esame – che “ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b),
c) e d) sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell'art. 31, comma 4”.
Ancora una volta, la disposizione contrattuale discorre di astratta “conferibilità” (nel senso di possibilità di conferimento) e non di un diritto soggettivo del dirigente (medico o farmacista) al conferimento dell'incarico. Se così avesse voluto la regolamentazione contrattuale collettiva, si sarebbe utilizzata un'espressione diversa ovvero del tipo “sono conferiti” o “devono essere conferiti” (e non “sono conferibili”).
I commi 2 e 4 dell'art. 28, d'altro canto, non a caso precisano che “gli incarichi di cui al comma
1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11” (co. 2) e che “gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale”.
In altri termini, il conferimento effettivo (“sono conferiti”) consegue non solo alla proposta del responsabile, ma alla emanazione di un provvedimento “scritto e motivato” che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
4 Ancora, a conferma della insussistenza di un diritto soggettivo all'incarico, il comma 8 dell'art. 28 stabilisce che “in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9”.
La terminologia in parola è stata poi ripresa dal CCNL del 17.12.2020, che, all'art. 70 (cui si fa risalire l'incarico poi attribuito al dott. discorre di incarichi “conferibili”. Pt_1
Non può dunque affermarsi l'esistenza di un diritto del dirigente, una volta superato il periodo di prova, ad ottenere un incarico dirigenziale, escludendosi – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi – che il numero degli incarichi debba necessariamente essere pari a quello dei dirigenti che abbiano superato la prova, poiché tutto dipende evidentemente dal concorso di ulteriori fattori quali, in primis, l'esistenza in pianta organica di una posizione conferibile, nonché le disponibilità finanziarie e le scelte organizzative – di merito – della P.A. di riferimento.
Converge verso tale conclusione anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, in una specie affine a quella per cui è causa, ha avuto modo di chiarire che “in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva” (Cass. n. 11574/2023).
Si precisa che, sebbene la pronuncia de quo sia stata resa in relazione agli incarichi dei dirigenti medici che abbiano raggiunto i 5 anni di attività, essa reca considerazioni estendibili anche al caso di specie, attenendo alle medesime disposizioni contrattuali collettive. Ed invero, nel caso esaminato dalla Suprema Corte si discorre di un dirigente medico che, avendo svolto servizio dirigenziale da oltre cinque anni, aveva agito nei confronti del datore rivendicando il diritto al conferimento di un incarico almeno ex art. 27, lett. c) del CCNL 09.06.2000 oltre al risarcimento del danno;
mentre nella presente controversia trattasi di dirigente amministrativo che, avendo positivamente superato il periodo di prova, reclama il risarcimento del danno per lesione del diritto all'assegnazione di un incarico quantomeno ex art. 27, lett. d).
La Suprema Corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha inoltre precisato che non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un
5 incarico di cui all'art. 27 CCNL;
e lo stesso può dunque ragionevolmente affermarsi per il dirigente amministrativo che abbia superato positivamente il periodo di prova.
Non sussistendo, per le ragioni che precedono, un obbligo per l'azienda sanitaria di attribuzione dell'incarico, non può affermarsi che la datrice resistente abbia leso un diritto all'ottenimento dello stesso.
La domanda, pertanto, è infondata per quanto attiene ai danni connessi al tardivo conferimento dell'incarico dirigenziale, e cioè l'asserito nocumento non patrimoniale per mancato arricchimento del curriculum e patrimoniale per la perdita della quota variabile di retribuzione di posizione nel periodo dal 04.12.2019 all' 01.03.2023, atteso che questa compete unicamente ove l'incarico sia stato effettivamente svolto previo regolare conferimento con atto scritto e motivato.
Venendo, ora, al risarcimento del danno da perdita della predetta posta retributiva per il periodo successivo al conferimento dell'incarico, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la datrice di lavoro avrebbe violato gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva in quanto non avrebbe, anche successivamente all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, provveduto a graduarle inquadrandole nelle fasce economiche previste dalla contrattazione collettiva;
pertanto, essendo tale graduazione elemento prodromico necessario per la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione,
l'omissione lo avrebbe privato della possibilità di goderne.
A tal riguardo si osserva che se il conferimento di un incarico dirigenziale è una facoltà dell'azienda, l'attività di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi costituisce, invece, un obbligo, discendente dalla necessità di quantificare una quota della retribuzione spettante ai dirigenti per l'attività da essi svolta e dal dovere di attivare la contrattazione collettiva che la concerne alle scadenze previste.
Per giurisprudenza costante, infatti, il provvedimento di graduazione delle funzioni è “atto di macro organizzazione riconducibile al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione” (Cass., n. 19040/2015) e “la
P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi. La violazione dell'obbligazione in questione da parte della P.A. legittima il dirigente medico interessato a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione” (Cass. n. 28808/2023).
6 Tuttavia, in ossequio ai principi regolatori della responsabilità del debitore, è stato altresì affermato che “qualora […] si verifichino eventi imprevedibili che incidano su questa fase procedimentale, impedendone l'instaurazione e lo svolgimento, perché ostacolano la negoziazione sindacale o perché, quanto al fondo de quo, lo privano di risorse o lo rendono inattivo, sempre la stessa P.A. sarà gravata ex art. 1218
c.c. dall'onere di allegare e provare detti eventi” (Cass. n. 7110/2023).
Pertanto, alcun risarcimento è dovuto laddove la datrice di lavoro dia prova che il ritardo nell'adozione degli atti necessari alla graduazione degli incarichi sia dipeso da causa a lei non imputabile.
Ebbene, si ritiene che l' abbia fornito tale prova. Controparte_5
Ed invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni incontestate delle parti emerge che la vicenda per cui è causa si è sviluppata secondo la seguente scansione temporale: in data 02.01.2023
l' ha attivato l'iter di definizione della graduazione Controparte_3 delle funzioni dirigenziali (cfr. verbale del tavolo sindacale di cui all'all. 9 del ricorso); in data
[... 27.04.2023 è intervenuta l'incorporazione per fusione dell'Azienda de quo nell'Azienda “
”; il 27.10.2023 è stata riconosciuta al ricorrente la somma mensile di euro 142,80 CP_6
a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione, con decorrenza dal marzo 2023; in data 05.07.2024 è sato adottato l'atto aziendale, con relativo organigramma (cfr. all. 8 della memoria costitutiva) che alla data del deposito del ricorso era ancora al vaglio della Regione
AL (cfr. p. 4 della memoria costitutiva); in data 30.06.2025 l'atto aziendale è stato approvato in via definitiva e, successivamente a tale data, è stato riavviato l'iter per l'adozione del Regolamento di conferimento degli incarichi dirigenziali e la relativa graduazione delle funzioni, tuttora in corso (cfr. all. 1 delle note autorizzate di parte resistente).
Pertanto, l' ha dimostrato che non vi è stata violazione dei principi Parte_2 di correttezza e buona fede, dal momento che, da un lato, l' originaria aveva attivato CP_1 il procedimento prescritto – interrottosi per le ragioni attinenti alla procedura di fusione – e, dall'altro lato, un minimum della retribuzione de quo è stato corrisposto pur nell'attesa della dovuta graduazione. Ha dimostrato, altresì, che la mancata riattivazione del procedimento è derivata dalla circostanza che, fino al 30.06.2025, la struttura sanitaria fosse priva dell'atto aziendale, che è certamente “elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e
l'attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso e alla graduazione delle funzioni” (Cass. n. 91/2019, richiamata dalla recente Cass. n. 9057/2025, secondo cui “la disciplina del D.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale tecnica ed amministrativa del SSN […]
7 impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative”).
Ne consegue che la resistente ha dato prova, in base ai principi di cui all'art. 1218 c.c., che il ritardo nell'attivazione e completamento della procedura prodromica alla graduazione delle funzioni, avviata a suo tempo dall' ed interrotta per l'estinzione Controparte_3 della stessa, è stato determinato da cause a lei non imputabili, ricollegandosi, invero, ai tempi tecnici derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale che ha caratterizzato la fusione delle due aziende ospedaliere.
Non potendosi ravvisare una responsabilità ex art. 1218 c.c. in capo all' resistente, CP_1 non sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da perdita della possibilità di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione nella parte non corrisposta.
Per tali ragioni, il ricorso dev'essere rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La peculiarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il giudice del lavoro
TT EL ZZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_1 con D.M. 22/10/2024.
8