Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5398 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Mirko Buratti Presidente relatore dott. Claudia Bonomi Giudice
dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G.5398/2022 vertente tra:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. PAOLA ALBERTI, giusta procura in calce al ricorso;
e
( ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. MARCO MINGIONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il signor si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad euro 3.000,00 (pari ad euro 1.500,00 per ciascun figlio). Tale importo verrà corrisposto alla signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla sentenza Controparte_1 che definirà il presente giudizio, con bonifico bancario a valuta fissa, fino a quando e Per_1
avranno raggiunto l'indipendenza economica e/o gli stessi vivranno insieme alla madre. Per_2
Nel caso in cui uno e/o entrambi i ragazzi dovessero, prima della loro indipendenza economica, trasferirsi a vivere fuori casa (in Italia o all'estero) in via permanente, per motivi per esempio di studio, l'assegno di mantenimento verrà corrisposto direttamente a quest'ultimo/i.
2) I genitori provvederanno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ludicosportive) necessarie per i figli, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per le spese extraassegno del Tribunale di Monza, come segue: 80% a carico del padre, 20% a carico della madre.
Prima di sostenere qualsiasi spesa straordinaria che richieda il preventivo accordo (punto C delle
Linee Guida), la natura e il costo stimato della spesa dovranno essere comunicati ed esplicitamente concordati da entrambi secondo le modalità di cui alle precitate Linee Guida: qualsiasi spesa straordinaria sostenuta senza il previo consenso di entrambi i genitori non sarà soggetta a rimborso da parte del genitore che non ha accettato la spesa.
3) verserà a a titolo di assegno divorzile, in via anticipata, entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, la somma di euro 1.500,00 mensili, a decorrere dalla sentenza che definirà il presente giudizio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istatcosto della vita per famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal secondo anno dalla firma dalle parti del presente accordo.
4) L'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli e l'assegno divorzile in favore della sig.ra dovranno essere in ogni caso versati integralmente e non potranno essere effettuate CP_1 compensazioni tra questi ed altri crediti, come ad esempio crediti per il rimborso delle spese straordinarie.
4) si farà carico in via esclusiva delle spese di CTU, quantificate dalla dott.ssa Parte_1 nella somma complessiva di euro 4.809,60, ovvero euro 4500,00 oltre oneri di Persona_3 legge, come da nota allegata
5) Ciascuna parte provvederà ad onorare il proprio consulente tecnico di parte;
6) Spese di lite compensate, con rinuncia dei difensori ad avvalersi dell'art. 13 Legge Professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nulla deve essere disposto in punto status essendo già stata emessa, in data 21 dicembre
2023, Sentenza non definitiva del Tribunale di Monza di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da a e Parte_1 Controparte_1
n data 15.01.1994.
[...]
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 24 giugno 2022, così Controparte_1 provvede:
I. Recepisce le condizioni concordate tra le parti oggetto delle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Mirko Buratti