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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2467/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 07.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2467/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Stilo (RC) presso lo studio dell'avv. Anna Maria Cirillo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(P.IVA – C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p. t. resistente contumace
Oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego di assunzione del patrocinio legale del dipendente.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.07.2022, ha dedotto: - Parte_1 di essere un dipendente del , all'interno del quale riveste il ruolo di Controparte_1 responsabile dell'Ufficio Acquedotto, Servizi Cimiteriali, Gestione Beni Patrimoniali e
Demaniali; - di essere stato rinviato a giudizio, in tale qualità, con decreto del 13.02.2019 del Gip presso il Tribunale di Locri per il reato previsto e punito dall'art. 317 c.p.; - di aver richiesto, con nota del 20.01.2020, l'assunzione del patrocinio legale da parte del
; - che l'Ente, con provvedimento n. 822 del 30.01.2020, ha ritenuto non Controparte_1 sussistenti le condizioni per accogliere tale richiesta in quanto non puntualmente e tempestivamente informato del procedimento penale avviato, in modo da poter assumere ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, verificare la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi e partecipare alla scelta del legale per la difesa del dipendente;
- che il provvedimento adottato risulta illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000; - di aver proposto impugnazione avanti il TAR di
Reggio Calabria con procedimento n. R.G. 254/2020; - che con sentenza n. 420/2022 il
Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…1) Dichiarare
l'annullamento del provvedimento n. 822 del 30.01.2020 con cui il ha Controparte_1 rigettato la richiesta di assunzione del patrocinio legale nei confronti di . Parte_1
2) Con ogni effetto ed onere conseguente. 3) Con vittoria di spese e competenze difensive, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Nessuno si costituiva per parte resistente nonostante la rituale notifica degli atti e con provvedimento del 07.08.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento del provvedimento con il quale il ha rigettato la richiesta di assunzione del patrocinio legale avanzata quale Controparte_1 dipendente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 317 c.p.
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente deduce l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000, in base al quale: “1. L'ente, anche a tutela
Pag. 2 di 5 dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.”.
Sulla base della suddetta norma, il ricorrente ritiene che il rigetto dell'Ente sia stato illegittimamente dato, evidenziando in particolare l'assenza di conflitto di interessi tra la posizione dello stesso e quella del che sarebbe dimostrata anche dalla mancata CP_1 costituzione dell'Ente nel presente giudizio così come in quello penale.
Esaminati e valutati gli atti e i documenti di causa, la tesi difensiva della parte ricorrente non può essere condivisa.
, a fronte di un decreto di rinvio a giudizio emesso in data 13.02.2019 Parte_1 dal Tribunale di Locri, per il reato di cui all'art. 317 c.p. (concussione), informa l'Ente resistente solo in data 20.01.2020, quasi un anno dopo, con la presentazione della richiesta di assunzione del patrocinio legale (v, documenti allegati al ricorso).
Da detta circostanza, per come anche espressamente dedotto in atti, emerge:
- la mancanza, ingiustificata, di tempestiva comunicazione al resistente CP_1 circa la pendenza di un procedimento penale per fatti rilevanti per l'amministrazione stessa;
- lo svolgimento di attività difensiva pregressa con l'assistenza di legale la cui nomina o comunque il cui svolgimento del mandato difensivo non risultano effettuati su concorde scelta tra l'odierno ricorrente e il convenuto;
CP_1
- l'impossibilità per l'amministrazione coinvolta di valutare nei giusti tempi la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi tra la posizione dell'Ente e quella del dipendente, ipotesi tutt'altro che remota in considerazione della grave fattispecie di reato contestata. Sul punto occorre anche precisare che la mancata costituzione nel presente giudizio e in quello penale di per sé non prova la
Pag. 3 di 5 mancanza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i due soggetti interessati;
la scelta di non costituirsi in giudizio può infatti scaturire da molteplici ragioni e valutazioni.
Considerato quanto sopra, il diniego espresso dal resistente rispetto alla CP_1 richiesta di assunzione del patrocinio legale deve ritenersi conforme alla lettera dell'art. 28 sopra richiamato, in quanto non solo il ricorrente non ha provveduto ad informare l'Ente all'inizio del procedimento penale apertosi a suo carico, non consentendo un preventivo e tempestivo vaglio in ordine ad un eventuale conflitto di interessi ma ha anche impedito la concorde nomina del legale cui affidare il mandato difensivo;
legale che avrebbe dovuto evidentemente curare gli interessi di entrambi i soggetti secondo un determinato preventivo di spesa.
Tale conclusione interpretativa trova conforto anche negli arresti giurisprudenziali intervenuti sul punto: “In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione dell'espletamento del servizio e dell'adempimento di obblighi di ufficio da parte del pubblico dipendente, questa Corte (Cass.n.25976 del 2017), ha formulato il principio di diritto secondo cui deve essere escluso che in capo al dipendente sussista un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico. Venendo, dunque, alla disciplina prevista dall'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, la stessa va interpretata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro avente a oggetto
l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all'ente la nomina già effettuata.…” (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
04.12.2018 n. 31324).
Considerato tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame non risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 28 CCNL 14.09.2000 ai fini dell'assunzione del patrocinio legale del dipendente pubblico, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Pag. 4 di 5 Con riferimento alle spese di lite, attesa la contumacia del resistente, se ne CP_1 dispone l'integrale compensazione (v. Cass. Civ. ordinanza n. 14972/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2467/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 07.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2467/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 07.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2467/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Stilo (RC) presso lo studio dell'avv. Anna Maria Cirillo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(P.IVA – C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p. t. resistente contumace
Oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego di assunzione del patrocinio legale del dipendente.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.07.2022, ha dedotto: - Parte_1 di essere un dipendente del , all'interno del quale riveste il ruolo di Controparte_1 responsabile dell'Ufficio Acquedotto, Servizi Cimiteriali, Gestione Beni Patrimoniali e
Demaniali; - di essere stato rinviato a giudizio, in tale qualità, con decreto del 13.02.2019 del Gip presso il Tribunale di Locri per il reato previsto e punito dall'art. 317 c.p.; - di aver richiesto, con nota del 20.01.2020, l'assunzione del patrocinio legale da parte del
; - che l'Ente, con provvedimento n. 822 del 30.01.2020, ha ritenuto non Controparte_1 sussistenti le condizioni per accogliere tale richiesta in quanto non puntualmente e tempestivamente informato del procedimento penale avviato, in modo da poter assumere ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, verificare la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi e partecipare alla scelta del legale per la difesa del dipendente;
- che il provvedimento adottato risulta illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000; - di aver proposto impugnazione avanti il TAR di
Reggio Calabria con procedimento n. R.G. 254/2020; - che con sentenza n. 420/2022 il
Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…1) Dichiarare
l'annullamento del provvedimento n. 822 del 30.01.2020 con cui il ha Controparte_1 rigettato la richiesta di assunzione del patrocinio legale nei confronti di . Parte_1
2) Con ogni effetto ed onere conseguente. 3) Con vittoria di spese e competenze difensive, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Nessuno si costituiva per parte resistente nonostante la rituale notifica degli atti e con provvedimento del 07.08.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento del provvedimento con il quale il ha rigettato la richiesta di assunzione del patrocinio legale avanzata quale Controparte_1 dipendente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 317 c.p.
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente deduce l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000, in base al quale: “1. L'ente, anche a tutela
Pag. 2 di 5 dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.”.
Sulla base della suddetta norma, il ricorrente ritiene che il rigetto dell'Ente sia stato illegittimamente dato, evidenziando in particolare l'assenza di conflitto di interessi tra la posizione dello stesso e quella del che sarebbe dimostrata anche dalla mancata CP_1 costituzione dell'Ente nel presente giudizio così come in quello penale.
Esaminati e valutati gli atti e i documenti di causa, la tesi difensiva della parte ricorrente non può essere condivisa.
, a fronte di un decreto di rinvio a giudizio emesso in data 13.02.2019 Parte_1 dal Tribunale di Locri, per il reato di cui all'art. 317 c.p. (concussione), informa l'Ente resistente solo in data 20.01.2020, quasi un anno dopo, con la presentazione della richiesta di assunzione del patrocinio legale (v, documenti allegati al ricorso).
Da detta circostanza, per come anche espressamente dedotto in atti, emerge:
- la mancanza, ingiustificata, di tempestiva comunicazione al resistente CP_1 circa la pendenza di un procedimento penale per fatti rilevanti per l'amministrazione stessa;
- lo svolgimento di attività difensiva pregressa con l'assistenza di legale la cui nomina o comunque il cui svolgimento del mandato difensivo non risultano effettuati su concorde scelta tra l'odierno ricorrente e il convenuto;
CP_1
- l'impossibilità per l'amministrazione coinvolta di valutare nei giusti tempi la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi tra la posizione dell'Ente e quella del dipendente, ipotesi tutt'altro che remota in considerazione della grave fattispecie di reato contestata. Sul punto occorre anche precisare che la mancata costituzione nel presente giudizio e in quello penale di per sé non prova la
Pag. 3 di 5 mancanza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i due soggetti interessati;
la scelta di non costituirsi in giudizio può infatti scaturire da molteplici ragioni e valutazioni.
Considerato quanto sopra, il diniego espresso dal resistente rispetto alla CP_1 richiesta di assunzione del patrocinio legale deve ritenersi conforme alla lettera dell'art. 28 sopra richiamato, in quanto non solo il ricorrente non ha provveduto ad informare l'Ente all'inizio del procedimento penale apertosi a suo carico, non consentendo un preventivo e tempestivo vaglio in ordine ad un eventuale conflitto di interessi ma ha anche impedito la concorde nomina del legale cui affidare il mandato difensivo;
legale che avrebbe dovuto evidentemente curare gli interessi di entrambi i soggetti secondo un determinato preventivo di spesa.
Tale conclusione interpretativa trova conforto anche negli arresti giurisprudenziali intervenuti sul punto: “In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione dell'espletamento del servizio e dell'adempimento di obblighi di ufficio da parte del pubblico dipendente, questa Corte (Cass.n.25976 del 2017), ha formulato il principio di diritto secondo cui deve essere escluso che in capo al dipendente sussista un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico. Venendo, dunque, alla disciplina prevista dall'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, la stessa va interpretata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro avente a oggetto
l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all'ente la nomina già effettuata.…” (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
04.12.2018 n. 31324).
Considerato tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame non risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 28 CCNL 14.09.2000 ai fini dell'assunzione del patrocinio legale del dipendente pubblico, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Pag. 4 di 5 Con riferimento alle spese di lite, attesa la contumacia del resistente, se ne CP_1 dispone l'integrale compensazione (v. Cass. Civ. ordinanza n. 14972/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2467/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 07.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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